Common use of Modalità del servizio Clause in Contracts

Modalità del servizio. 1. L’ Associazione di Volontariato o la Cooperative Sociale si impegna a garantire il servizio secondo quanto indicato nella Tabella A (Allegato 1 della presente convenzione) nella quale sono indicate per ciascun ambito territoriale: • le modalità di servizio; • la tipologia (servizio attivo e reperibilità con relativi tempi di attivazione) del servizio stesso; • i punti di partenza o basi operative presso cui sosteranno i mezzi convenzionati; • il territorio di competenza. 2. Durante il Servizio, cosiddetto “attivo” (in pronta disponibilità), è previsto l’obbligo della presenza in postazione dell’equipe di soccorso, nonché di comunicare alla Centrale Operativa 118 la composizione dell’equipe al momento della trasmissione dei dati del paziente trasportato. Nel caso di Servizio cosiddetto “in reperibilità” la presenza deve essere garantita entro il termine massimo di 10 minuti. È fatto obbligo alle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS di comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni eventuali variazioni ai programmi in convenzione, che dovranno essere autorizzati dal Responsabile della C.O. 3. Sulla base di studi di settore della Centrale Operativa nel rispetto dei criteri geografici, demografici e di viabilità, ciascuna Associazione e Cooperativa Sociale svolge la propria attività in uno specifico settore di operatività. 4. Le Associazioni sono tenute a garantire gli standard organizzativi in termini di copertura del servizio per almeno 36 ore settimanali. Per le Cooperative Sociali il limite di copertura del servizio è di almeno 84 ore settimanali. Sono possibili deroghe a tale vincolo nei casi in cui, all’interno del settore di operatività, è garantita la copertura da parte di un’altra Associazione e Cooperativa Sociale, dell’impegno orario mancante, previa valutazione ed autorizzazione da parte delle C.O. competenti per territorio. 5. L’associazione e Cooperativa Sociale, su richiesta della ASSL avanzata su proposta della C.O., si impegna a ricercare forme di aggregazione che garantiscono la copertura del servizio attivo continuativo per 24 ore nell’arco della giornata. La postazione h. 24 può essere costituita da più associazioni che operano nello stesso contesto urbano o in centri tra loro distanti non più di 20 km. 6. Le Associazioni e le Cooperative Sociali che concorrono all’operatività delle postazioni h. 24, accedono alle premialità previste dalla tabella A di cui all’Allegato 2; 7. Nei casi in cui l’Associazione di Volontariato o la Cooperativa Sociale ONLUS per motivi organizzativi occasionali non sia in grado di rispettare l’impegno orario concordato, la stessa è chiamata a farsi carico della ricerca di soluzioni alternative.

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Samples: Convenzione Per Le Attività Di Soccorso, Convenzione Per Le Attività Di Soccorso

Modalità del servizio. 1. L’ Associazione di Volontariato o la Cooperative Sociale si impegna a garantire il servizio secondo quanto indicato nella Tabella A (Allegato 1 della presente convenzione) nella quale sono indicate per ciascun ambito territoriale: · le modalità di servizio; · la tipologia (( servizio attivo e reperibilità con relativi tempi di attivazioneattivazione ) del servizio stesso; · i punti di partenza o basi operative presso cui sosteranno i mezzi convenzionati; · il territorio di competenza. 2. Durante il Servizio, cosiddetto “attivo” (in pronta disponibilità), è previsto l’obbligo della presenza in postazione dell’equipe di soccorso, nonché di comunicare alla Centrale Operativa Operativo 118 la composizione dell’equipe al momento della trasmissione dei dati del paziente trasportato. Nel caso di Servizio cosiddetto “in reperibilità” la presenza deve essere garantita entro il termine massimo di 10 minuti. È fatto obbligo alle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS di comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni eventuali variazioni ai programmi in convenzione, che dovranno essere autorizzati dal Responsabile della C.O. 3. Sulla base di studi di settore della Centrale Operativa nel rispetto dei criteri geografici, demografici e di viabilità, ciascuna Associazione e Cooperativa Sociale svolge la propria attività in uno specifico settore di operatività. 4. Le Associazioni sono tenute a garantire gli standard organizzativi in termini di copertura del servizio per almeno 36 ore settimanali. Per le Cooperative Sociali il limite di copertura del servizio è di almeno 84 ore settimanali. Sono possibili deroghe a tale vincolo nei casi in cui, all’interno del settore di operatività, è garantita la copertura da parte di un’altra Associazione e Cooperativa Sociale, dell’impegno orario mancante, previa valutazione ed autorizzazione da parte delle C.O. competenti per territorio. 5. L’associazione e Cooperativa Sociale, su richiesta della ASSL ASL avanzata su proposta della C.O., si impegna a ricercare forme di aggregazione che garantiscono la copertura del servizio attivo continuativo per 24 ore nell’arco della giornata. La postazione h. h 24 può essere costituita da più associazioni che operano nello stesso contesto urbano o in centri tra loro distanti non più di 20 km. 6. Le Associazioni e le Cooperative Sociali che concorrono all’operatività delle postazioni h. h 24, accedono alle premialità previste dalla tabella A di cui all’Allegato 2; 7. Nei casi in cui l’Associazione di Volontariato o la Cooperativa Sociale ONLUS per motivi organizzativi occasionali non sia in grado di rispettare l’impegno orario concordato, la stessa è chiamata a farsi carico della ricerca di soluzioni alternative.

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Samples: Convenzione Per Le Attività Di Soccorso

Modalità del servizio. 1. L’ Associazione di Volontariato o la Cooperative Sociale si impegna a garantire il servizio secondo quanto indicato nella Tabella A (Allegato 1 della presente convenzione) nella quale sono indicate per ciascun ambito territoriale: • le modalità di servizio; • la tipologia (servizio attivo e reperibilità con relativi tempi di attivazione) del servizio stesso; • i punti di partenza o basi operative presso cui sosteranno i mezzi convenzionati; • il territorio di competenza. 2. Durante il Servizio, cosiddetto “attivo” (in pronta disponibilità), è previsto l’obbligo della presenza in postazione dell’equipe di soccorso, nonché di comunicare alla Centrale Operativa Operativo 118 la composizione dell’equipe al momento della trasmissione dei dati del paziente trasportato. Nel caso di Servizio cosiddetto “in reperibilità” la presenza deve essere garantita entro il termine massimo di 10 minuti. È fatto obbligo alle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS di comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni eventuali variazioni ai programmi in convenzione, che dovranno essere autorizzati dal Responsabile della C.O. 3. Sulla base di studi di settore della Centrale Operativa nel rispetto dei criteri geografici, demografici e di viabilità, ciascuna Associazione e Cooperativa Sociale svolge la propria attività in uno specifico settore di operatività. 4. Le Associazioni sono tenute a garantire gli standard organizzativi in termini di copertura del servizio per almeno 36 ore settimanali. Per le Cooperative Sociali il limite di copertura del servizio è di almeno 84 ore settimanali. Sono possibili deroghe a tale vincolo nei casi in cui, all’interno del settore di operatività, è garantita la copertura da parte di un’altra Associazione e Cooperativa Sociale, dell’impegno orario mancante, previa valutazione ed autorizzazione da parte delle C.O. competenti per territorio. 5. L’associazione e Cooperativa Sociale, su richiesta della ASSL avanzata su proposta della C.O., si impegna a ricercare forme di aggregazione che garantiscono la copertura del servizio attivo continuativo per 24 ore nell’arco della giornata. La postazione h. h 24 può essere costituita da più associazioni che operano nello stesso contesto urbano o in centri tra loro distanti non più di 20 km. 6. Le Associazioni e le Cooperative Sociali che concorrono all’operatività delle postazioni h. h 24, accedono alle premialità previste dalla tabella A di cui all’Allegato 2; 7. Nei casi in cui l’Associazione di Volontariato o la Cooperativa Sociale ONLUS per motivi organizzativi occasionali non sia in grado di rispettare l’impegno orario concordato, la stessa è chiamata a farsi carico della ricerca di soluzioni alternative.

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Samples: Convenzione Per Le Attività Di Soccorso

Modalità del servizio. 1. L’ Associazione di Volontariato o la Cooperative Sociale Il Comitato Provinciale della CRI si impegna a garantire il servizio secondo quanto indicato nella Tabella A (Allegato 1 della presente convenzione) nella quale sono indicate per ciascun ambito territoriale: • le modalità di servizio; • la tipologia (servizio attivo e reperibilità con relativi tempi di attivazioneattivazione ) del servizio stesso; • i punti di partenza o basi operative presso cui sosteranno i mezzi convenzionati; • il territorio di competenza. 2. Durante il Servizio, cosiddetto “attivo” (in pronta disponibilità), è previsto l’obbligo della presenza in postazione dell’equipe di soccorso, nonché di comunicare alla Centrale Operativa 118 la composizione dell’equipe dell’equipe, con specifica indicazione del responsabile dell’utilizzo del DAE, al momento della trasmissione dei dati del paziente trasportato. Nel caso di Servizio cosiddetto “in reperibilità” la presenza deve essere garantita entro il termine massimo di 10 minuti. È fatto obbligo alle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS al Comitato Provinciale della CRI di comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni eventuali variazioni ai programmi in convenzione, che dovranno essere autorizzati dal Responsabile della C.O.C.O.. 3. Sulla base di studi di settore della Centrale Operativa nel rispetto dei criteri geografici, demografici e di viabilità, ciascuna Associazione e Cooperativa Sociale il Comitato Provinciale della CRI svolge la propria attività in uno specifico settore di operatività. 4. Le Associazioni sono tenute Il Comitato Provinciale della CRI è tenuto a garantire gli standard organizzativi in termini di copertura del servizio per almeno 36 ore settimanali. Per le Cooperative Sociali il limite di copertura del servizio è di almeno 84 ore settimanali. Sono possibili deroghe a tale vincolo nei casi in cui, all’interno del settore di operatività, è garantita la copertura da parte di un’altra altra Associazione e Cooperativa Sociale, dell’impegno orario mancante, previa valutazione ed autorizzazione da parte delle della C.O. competenti competente per territorio. 5. L’associazione e Cooperativa SocialeIl Comitato Provinciale della CRI, su richiesta della ASSL ASL avanzata su proposta della C.O., si impegna a ricercare forme di aggregazione che garantiscono la copertura del servizio attivo continuativo per 24 ore nell’arco della giornata. La postazione h. h 24 può essere costituita da più associazioni che operano nello stesso contesto urbano o in centri tra loro distanti non più di 20 km. 6. Le Associazioni e le Cooperative Sociali Il Comitato Provinciale della CRI che concorrono concorre all’operatività delle postazioni h. h 24, accedono accede alle premialità previste dalla tabella A di cui all’Allegato 2;. 7. Nei casi in cui l’Associazione di Volontariato o la Cooperativa Sociale ONLUS Il Comitato Provinciale della CRI per motivi organizzativi occasionali non sia in grado di rispettare l’impegno orario concordato, la stessa è chiamata a farsi carico della ricerca di soluzioni alternative.

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Samples: Convenzione Per Le Attività Di Soccorso Territoriale Di Base 118

Modalità del servizio. 1. L’ Associazione di Volontariato o la Cooperative Sociale si impegna a garantire il servizio secondo quanto indicato nella Tabella A (Allegato 1 della presente convenzione) nella quale sono indicate La convenzione dovrà riportare in allegato un tabella indicante per ciascun ambito territoriale: • , le modalità di servizio; • , la tipologia (servizio attivo e o reperibilità con relativi tempi di attivazione) del servizio stesso; • , i punti di partenza o basi operative presso cui sosteranno i mezzi convenzionati; • , il territorio di competenza. 2. Durante il Servizio, cosiddetto Nel caso di convenzione cosiddetta attivo” (in pronta disponibilità)attiva”, è previsto l’obbligo della presenza in postazione dell’equipe di soccorso, nonché di comunicare alla Centrale Operativa 118 la composizione dell’equipe al momento della di trasmissione dei dati del paziente trasportato. Nel ; nel caso di Servizio cosiddetto convenzione cosiddetta “in reperibilità”. la presenza deve essere garantita entro il termine massimo di 10 minuti. È E’ fatto obbligo alle Associazioni di Volontariato all’associazione e Cooperative Sociali ONLUS cooperativa sociale di comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni eventuali variazioni ai programmi in convenzione, che dovranno essere autorizzati dal Responsabile della C.O.. 3. Sulla base di studi di settore della Centrale Operativa centrale operativa nel rispetto dei criteri geografici, demografici e di viabilità, ciascuna Associazione e Cooperativa Sociale svolge la propria attività associazione opera in uno specifico settore di operatività. 4. Le Associazioni associazioni sono tenute a garantire gli standard organizzativi in termini di copertura del servizio per almeno 36 ore 24 h. settimanali. Per le Cooperative Sociali cooperative sociali il limite di copertura del servizio è di almeno 84 ore h. settimanali. Sono possibili deroghe a tale vincolo nei casi in cui, all’interno del settore di operatività, è garantita la copertura da parte di un’altra Associazione e Cooperativa Sociale, associazione dell’impegno orario mancante, previa valutazione ed autorizzazione da parte delle C.O. competenti per territorio. 5. L’associazione e Cooperativa Sociale, su richiesta della ASSL avanzata su proposta della C.O., si impegna a cooperativa sociale deve ricercare forme di aggregazione che garantiscono la copertura del servizio attivo continuativo per 24 ore h nell’arco della giornata. La postazione h. h 24 può essere costituita da più associazioni che operano nello stesso contesto urbano o in centri tra loro distanti non più di 20 km5 Km. 6. Le Associazioni associazioni e le Cooperative Sociali cooperative sociali che concorrono all’operatività delle postazioni h. h 24, accedono alle premialità previste dalla tabella A di cui all’Allegato 2all’art. 15 comma 1; 7. Nei casi in cui l’Associazione di Volontariato l’associazione o la Cooperativa Sociale ONLUS cooperativa sociale per motivi organizzativi occasionali non sia in grado di rispettare l’impegno orario concordato, la stessa è chiamata a farsi carico della ricerca di soluzioni alternative.

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Samples: Convenzione Per Le Attività Di Soccorso