CONVENZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOCCORSO PER CONTO DELL’ASSL CAGLIARI
CONVENZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOCCORSO PER CONTO DELL’ASSL CAGLIARI
Convenzione tra la ASSL di Cagliari e le Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS per le attività prestate a mezzo ambulanza e disposte dalla Centrale Operativa 118 di Cagliari;
tra l’Azienda per la Tutela della Salute – Sardegna , di seguito denominata ATS , con sede legale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00, C.F. e P.I.V.A. 92005870909, rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica presso la medesima
e
la Cooperativa Sociale Onlus Duemila15 Rosso Soccorso con sede in Isili – cap. 08033, via Xxxxxxx X, s.n.c., cod. fisc. e P.IVA 01471110914, nella persona del Legale Rappresentante Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Cagliari il 24.01.1974, dall’altra,
hanno convenuto e stipulato quanto segue.
PREMESSO
- che la Legge quadro sul volontariato n°. 266/1991, stabilisce i principi cui le Regioni e le Province Autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le Istituzioni pubbliche e le Associazioni di Volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le Amministrazioni Statali e gli Enti locali nei medesimi rapporti;
- che la Legge Regionale n. 39/1993 “Disciplina delle attività di volontariato e modifiche alle Leggi Regionali 25 gennaio 1988, n°. 4, e 17 gennaio 1989 , n° 3” regola all’art. 13, le convenzioni tra le Istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni di Volontariato;
- che con la Delibera della Giunta Regionale n° 19/11 del 28.04.1998, sono state date le “ Indicazioni per l’avvio del Sistema di Emergenza-Urgenza 118 in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Marzo 1992”;
- che con la Delibera della Giunta Regionale n. 33/21 del 14.07.1998 sono state definite le “Linee di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra il Comitato di Gestione 118 e le Associazioni di Volontariato”, elaborate in coerenza con il Documento della Conferenza Stato-Regioni del 27 Marzo 1993;
- che con la Delibera della Giunta Regionale n° 25/2 del 13.06.2000, ”Servizio di emergenza-urgenza 118: adeguamento della convenzione stipulata con le Associazioni di Volontariato”, sono stati definiti i criteri di adeguamento delle convenzioni con le Associazioni di Volontariato;
- che con Delibera della Giunta Regionale n° 41/18 del 17.10.2007,” Convenzione per la regolamentazione del Servizio territoriale di soccorso di base tra le Associazioni di volontariato, le Cooperative Sociali Onlus e il Servizio di emergenza-urgenza 118”, sono stati definiti i contenuti delle convenzioni da stipulare con le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali ONLUS per la copertura del Sistema di Emergenza Urgenza 118;
- che con nota n° 11224 del 16.05.2008 sono stati emanati chiarimenti interpretativi della DGR n. 41/18 del 17/10/2007;
- che nel territorio di competenza della ASSL di Cagliari sono presenti Associazioni di volontariato e alcune Cooperative Sociali ONLUS di tipo “A” a mutualità prevalente che svolgono servizio di emergenza sanitaria con ambulanza;
- che le Associazioni di Volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
• iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato ai sensi della L. 266/91 e L.R. 39/98;
- che le Cooperative Sociali ONLUS devono possedere i seguenti requisiti:
• iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali sezione A della Regione Sardegna, sede legale e operatività in Sardegna ai sensi della L. 381/91 L.R. 16/97;
- che le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali ONLUS rivestono un ruolo determinante per la copertura dell’emergenza assicurando il primo livello di soccorso su tutto il territorio regionale;
- che il presente schema di convenzione disciplina i rapporti per le attività di soccorso sanitario tra l’ASSL di Cagliari e le Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS firmatarie e operanti nel territorio di competenza della Centrale Operativa 118. In particolare, l’oggetto della convenzione è costituito dalle attività prestate a mezzo ambulanza e disposte dalla Centrale Operativa 118 di Cagliari.
Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:
Art. 1 - Requisiti e adempimenti per la conclusione della convenzione
1. L’Associazione di volontariato, che opera per conto del servizio territoriale di soccorso 118, deve:
1.1 essere in possesso dell’Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato previsto dall'art. 5 della L.R. n. 39/1993 ai sensi dell'art. 13;
2. La Cooperativa Sociale ONLUS, che opera per conto del servizio territoriale di soccorso 118, deve:
2.1. essere di tipo “A” o “C” a mutualità prevalente;
2.2. svolgere servizio di emergenza sanitaria con ambulanze;
2.3. essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezioni “A” o “C” della Regione Sardegna;
2.4. avere sede legale e operatività in Sardegna;
3. Le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali ONLUS in possesso degli standard funzionali, strutturali e di personale previsti (come indicato nelle Delibere della Giunta Regionale n°19/11 del 28.04.1998 e n°33/21 del 14.07.1998), garantiscono che gli operatori inseriti nelle attività di trasporto sanitario siano in possesso delle cognizioni tecnico-pratiche necessarie per lo svolgimento del servizio e delle prestazioni, come indicato al successivo art. 5.
4. Il Comitato di Gestione della Centrale Operativa si impegna a garantire la formazione progressiva degli operatori secondo gli standard formativi delle Linee Guida Nazionali e degli Atti di Programmazione Regionale ( così come definito nel successivo art. 5, comma 4).
5. L’Associazione di Volontariato e la Cooperativa Sociale ONLUS deve essere dotata di un Direttore Sanitario. Sono ammessi accordi tra le diverse Organizzazioni di Volontariato (massimo 5) per avere un unico Direttore Sanitario.
6. L’Associazione di Volontariato e Cooperativa Sociale, può avvalersi, per l’adempimento del servizio, anche di personale retribuito, per il quale devono essere rispettati gli adempimenti di legge relativi al CCNL. Il mancato adempimento degli obblighi di legge, comporta l’immediata rescissione della convenzione.
7. La sussistenza dei requisiti è accertata dalla ASSL competente.
Art. 2 - Oggetto della Convenzione
1. L’oggetto della presente convenzione è l’attività di soccorso territoriale di base da parte delle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS nell’ambito del territorio di competenza.
2. Ai sensi dell’art. 13 comma 5 L.R. 39/1993, sulla base delle disposizioni delle linee guida, la presente convenzione disciplina quanto segue:
2.1. la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
2.2. la copertura del servizio attivo di almeno 36 ore settimanali per le Associazioni e di almeno 84 ore settimanali per le Cooperative Sociali;
2.3. le forme associative che perseguono la copertura delle 24 ore giornaliere nello stesso ambito territoriale;
2.4. il numero degli operatori delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali ONLUS stipulanti, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamento da effettuare e già effettuati;
2.5. il numero e le caratteristiche dei mezzi indicati in convenzione;
2.6. le attrezzature sanitarie;
2.7. l’ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni;
2.8. le modalità di erogazione del rimborso stesso;
2.9. la durata della convenzione.
3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano Regionale per l’emergenza extra- ospedaliera.
4. La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i quali potrà essere firmata apposita convenzione.
5. Tutti gli operatori delle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS convenzionate sono obbligati al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza, nonché degli altri obblighi di cui all’art. 14 della L.R. 39/1993.
6. Il numero degli operatori presente in ciascuna Associazione o Cooperativa Sociale dovrà essere congruo all’orario di servizio stipulato per la convenzione.
Art. 3 - Tipologia del trasporto oggetto di convenzione
1. Le parti concordano che con il termine trasporto urgente si individuano i soccorsi e i trasporti primari di emergenza, singoli e multipli, a condizione che vengano disposti dalla Centrale Operativa 118.
Art. 4 - Requisiti del personale volontario
1. Per ciascuna postazione è prevista un equipe composta da un soccorritore autista e da almeno 2 soccorritori, autorizzati a svolgere l’attività dal Direttore Sanitario dell’Associazione e della Cooperativa Sociale, dopo il superamento dei corsi di formazione specifici, (BLSD, PTC base e Protocolli e Sistemi di comunicazione) certificati dalla Centrale Operativa 118.
2. Il soccorritore autista deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
2.1. abilitazione alla guida secondo normativa di legge;
2.2. conoscenza della zona abituale di operatività;
2.3. formazione prevista per l’Operatore come indicato al comma 3 del presente articolo;
2.4. età minima 21 anni, età massima 65 anni, deroghe al limite massimo di età (per soli due anni) sono ammesse su specifica certificazione redatta dal Direttore Sanitario dell’Associazione che comprovi l’idoneità psicofisica alla guida dei mezzi di soccorso, da notificare alla Centrale Operativa competente e rinnovare annualmente;
2.5. Attività prestata nell’ambito dell’Associazione o Cooperativa sociale da almeno sei mesi.
3. Il soccorritore dovrà possedere i seguenti requisiti:
3.1. Conoscenza delle tecniche di primo soccorso, di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del DAE (BLSD), soccorso del paziente traumatizzato (PTC base) e conoscenza dei protocolli e sistemi di comunicazione della
C.O. 118. Il superamento di tali corsi deve essere attestato e verificato dal Responsabile della Centrale Operativa;
3.2. Età minima 19 anni, (con almeno sei mesi pregressi di affiancamento), età massima 65 anni, con una deroga ai sensi del precedente punto 2.4;
3.3. Attività di Soccorso prestata nelle Organizzazioni di Volontariato da almeno sei mesi.
4. Verrà adottato un Piano Regionale attuativo di Formazione stilato in collaborazione con il Comitato Regionale per l’Emergenza-Urgenza e l’Ufficio di formazione dell’Assessorato.
5. I corsi di formazione organizzati dai Comitati di Gestione delle C.O.118 devono essere tenuti nel rispetto degli standard previsti dalle Linee Guida Nazionali e dagli atti di programmazione regionale in materia, finalizzati a rendere omogenei gli standard operativi del sistema territoriale di soccorso.
6. Ogni due anni, come da Linee Guida Nazionali, le Associazioni di Volontariato e le Cooperative in convenzione, dovranno far partecipare i volontari ad apposito corso di aggiornamento (retraining) su BLSD e PTC base, organizzati dal Comitato di Gestione della Centrale Operativa. La mancata frequenza dei corsi determina per il soccorritore la perdita dell’abilitazione al servizio per conto del 118.
7. Le Centrali Operative possono delegare alle rispettive ASSL di appartenenza l’organizzazione, con cadenza biennale, di un corso per facilitatori riservato ad almeno 1 volontario per Associazione e Cooperative.
8. Ciascun soccorritore durante il servizio in convenzione per il sistema territoriale di soccorso deve necessariamente indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale:
8.1. divisa rispondente alla normativa EN 471 classe 2 o 3, con loghi 118 Regionali, posizionati su un lato del petto e identificativi dell’Organizzazione convenzionata e del ruolo ben evidenziati alle spalle dell’operatore;
8.2. scarpe antinfortunistiche, antistatiche, anticorrosione;
8.3. tessera di riconoscimento con numero di matricola.
Art. 5 - Modalità del servizio
1. L’ Associazione di Volontariato o la Cooperative Sociale si impegna a garantire il servizio secondo quanto indicato nella Tabella A (Allegato 1 della presente convenzione) nella quale sono indicate per ciascun ambito territoriale:
• le modalità di servizio;
• la tipologia (servizio attivo e reperibilità con relativi tempi di attivazione) del servizio stesso;
• i punti di partenza o basi operative presso cui sosteranno i mezzi convenzionati;
• il territorio di competenza.
2. Durante il Servizio, cosiddetto “attivo” (in pronta disponibilità), è previsto l’obbligo della presenza in postazione dell’equipe di soccorso, nonché di comunicare alla Centrale Operativa 118 la composizione dell’equipe al momento della trasmissione dei dati del paziente trasportato. Nel caso di Servizio cosiddetto “in reperibilità” la presenza deve essere garantita entro il termine massimo di 10 minuti. È fatto obbligo alle Associazioni di
Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS di comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni eventuali variazioni ai programmi in convenzione, che dovranno essere autorizzati dal Responsabile della C.O.
3. Sulla base di studi di settore della Centrale Operativa nel rispetto dei criteri geografici, demografici e di viabilità, ciascuna Associazione e Cooperativa Sociale svolge la propria attività in uno specifico settore di operatività.
4. Le Associazioni sono tenute a garantire gli standard organizzativi in termini di copertura del servizio per almeno 36 ore settimanali. Per le Cooperative Sociali il limite di copertura del servizio è di almeno 84 ore settimanali. Sono possibili deroghe a tale vincolo nei casi in cui, all’interno del settore di operatività, è garantita la copertura da parte di un’altra Associazione e Cooperativa Sociale, dell’impegno orario mancante, previa valutazione ed autorizzazione da parte delle C.O. competenti per territorio.
5. L’associazione e Cooperativa Sociale, su richiesta della ASSL avanzata su proposta della C.O., si impegna a ricercare forme di aggregazione che garantiscono la copertura del servizio attivo continuativo per 24 ore nell’arco della giornata. La postazione h. 24 può essere costituita da più associazioni che operano nello stesso contesto urbano o in centri tra loro distanti non più di 20 km.
6. Le Associazioni e le Cooperative Sociali che concorrono all’operatività delle postazioni h. 24, accedono alle premialità previste dalla tabella A di cui all’Allegato 2;
7. Nei casi in cui l’Associazione di Volontariato o la Cooperativa Sociale ONLUS per motivi organizzativi occasionali non sia in grado di rispettare l’impegno orario concordato, la stessa è chiamata a farsi carico della ricerca di soluzioni alternative.
Art. 6 - Protocolli operativi
1. I protocolli operativi disciplinano le modalità di attivazione e di intervento dei mezzi di soccorso, le procedure di comunicazione radio, le modalità di intervento nelle varie emergenze, la definizione del report di fine missione. I protocolli operativi disciplinano, inoltre, le procedure di accesso agli ospedali, in particolare al pronto soccorso, i percorsi organizzativi finalizzati all’erogazione delle prestazioni sanitarie con modalità appropriate ai criteri di triage e a permettere che i mezzi e le attrezzature di soccorso in dotazione alle Associazioni di Volontariato o Cooperative Sociali ONLUS siano rese disponibili nei tempi più rapidi consentiti
2. I protocolli operativi sono proposti dal responsabile della Centrale Operativa e approvati dal Comitato di Gestione della stessa.
3. Le Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS devono obbligatoriamente adeguarsi ai protocolli operativi, nonché ad ogni altra direttiva impartita dalla Centrale Operativa in merito alle modalità di servizio.
4. Poiché tutti gli interventi di emergenza-urgenza possono essere espletati solo ed esclusivamente per conto della Centrale Operativa 118, saranno soggetti a rimborso anche tutti quei servizi che non hanno avuto, come esito, il trasporto verso il presidio ospedaliero (pazienti trattati i loco, rifiuti di ricovero).
Art. 7 - Direttore Sanitario
1. Il Medico, Direttore Sanitario delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali ONLUS, è responsabile della verifica della qualità delle prestazioni di soccorso effettuate da parte dei soccorritori.
2. Il Direttore Sanitario:
2.1. esprime pareri al responsabile della Centrale Operativa sui protocolli operativi, compresi quelli di triage sul posto;
2.2. predispone i protocolli di impiego del personale;
2.3. sovrintende alla formazione e all’aggiornamento del personale secondo le linee guida impartite dalla Centrale Operativa.
3. I Direttori Sanitari delle Associazioni di Volontariato e Cooperativa Sociale ONLUS sono tenuti a vigilare affinché gli operatori, nello svolgimento del servizio, mantengano un comportamento consono e rispettoso del codice etico; la responsabilità non è da intendersi come di natura medico-legale.
Art. 8 - Referente delle Associazioni di Volontariato o Cooperative Sociali ONLUS
1. Nella Tabella B di cui all’Allegato 1 alla presente convenzione, richiamato al precedente art. 5, sono indicati i nomi e gli indirizzi del Direttore Sanitario, dei referenti organizzativi dell’Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS, cui spettano i compiti di mantenere il collegamento routinario con la Centrale Operativa e l’azienda sanitaria circa le problematiche di natura strettamente organizzative legate all’attività, compresa la segnalazione di disservizi e di inconvenienti operativi. Generalmente i referenti per Associazioni di Volontariato o Cooperativa sono, ove non diversamente indicato, i membri del consiglio direttivo.
2. Le funzioni di referente organizzativo possono essere attribuite al Direttore Sanitario delle Associazioni di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS.
Art. 9 - Mezzi di trasporto
1. Secondo lo schema di cui all’allegato C dovrà essere allegata alla presente convenzione una tabella indicante il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi dell’Associazione o Cooperativa Sociale ONLUS stipulante e quanto altro risulti necessario per l’esatta identificazione dei mezzi stessi.
2. I mezzi di soccorso in convenzione non devono avere caratteristiche inferiori a quelle prescritte per i mezzi a targa civile dalla vigente normativa per le ambulanze di tipo A (D.M 17.12.1987, n°553).
3. La dotazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature suddette non può essere inferiore agli standard previsti dagli atti di programmazione sanitaria regionale.
4. Il mezzo di normale uso deve risultare in piena efficienza e avere non più di 6 anni e non oltre 200.000 Km. Superati tali limiti il mezzo sarà declassato alla categoria inferiore.
5. Il mezzo di riserva obbligatorio per la firma della convenzione deve risultare in perfetta efficienza, e avere non più di 9 anni e non oltre i 300.000 KM.
6. Le ambulanze in convenzione dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alle verifiche di legge compresa la revisione annuale.
7. Le ambulanze in convenzione dovranno recare all’esterno il logo regionale del servizio “118” , non deve essere presente alcun numero di telefono diverso dal “118”.
8. Il logo del 118 e il contrassegno dell’Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS dovranno essere realizzati in modo da poter rendere agilmente rilevabile all’utenza che l’ambulanza può svolgere il servizio in regime di convenzione.
9. Le ambulanze dovranno essere dotate, oltre che del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, anche del dispositivo acustico supplementare di allarme bitonale omologato in Italia.
Art. 10 - Modalità di utilizzazione dei mezzi
1. Durante le ore indicate nella Tabella A (Allegato 1 della presente convenzione), l’ambulanza attiva, e quella di riserva qualora si renda necessario, dovranno essere utilizzate esclusivamente per conto della Centrale Operativa 118 e per le finalità proprie della centrale stessa.
2. L’ambulanza di riserva dovrà essere utilizzata in sostituzione del mezzo di servizio attivo qualora si verifichino guasti che ne pregiudichino l’operatività. In tale occasione la presenza del mezzo dovrà comunque essere garantita entro il termine massimo di 20 minuti.
3. L’ambulanza di riserva potrà essere utilizzata in caso di “reale maxi-emergenza”, reale o esercitazione, con attivazione da parte della Centrale Operativa: in tale occasione la presenza del mezzo dovrà essere garantita entro il termine massimo di 20 minuti.
4. Viene precisato che l’Associazione di Volontariato e Cooperativa Sociale ONLUS in nessun caso può gestire in proprio le chiamate di soccorso né può a tal fine pubblicizzare il proprio numero di telefono.
5. Nel caso in cui l’Associazioni di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS riceva direttamente la richiesta di soccorso, è tenuta a trasmettere tale richiesta alla Centrale Operativa.
6. In casi di particolare urgenza e necessità, secondo le prescrizioni della programmazione regionale, e su richiesta della Centrale Operativa 118, le Associazioni di Volontariato o le Cooperative Sociali ONLUS sono tenute a mettere a disposizione mezzi ulteriori, se disponibili, rispetto a quelli previsti dalla convenzione; le ASSL forniscono il personale medico e/o infermieristico dipendente o convenzionato con il S.S.N.
Art. 11 - Mezzi di comunicazione
1. Gli strumenti di comunicazione tra la Centrale Operativa e i mezzi di soccorso nonché i codici radio di identificazione dei mezzi trovano specificazione in apposita tabella che dovrà essere allegata alla convenzione. Gli strumenti di comunicazione sono:
1.1. Linea telefonica urbana a carico dell’Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS;
1.2. Cellulare GSM a carico dell'Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS;
1.3. Linea telefonica dedicata CUG a carico dell’ASSL;
1.4. Acquisto e installazione apparato radio veicolare e portatile a carico dell'Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS. La ASSL competente provvederà al rimborso delle spese sostenute dietro presentazione di regolare fattura;
1.5. GPS a carico dell’Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS.
Art. 12 - Attrezzature
Nell’elenco di cui allegato 3 (parte integrante del presente schema di convenzione) sono indicate le attrezzature messe a disposizione in ogni singola ambulanza (in servizio attivo e di riserva).
Art. 13 - Spese per le prestazioni di soccorso
1. L’Associazione di Volontariato e Cooperativa Sociale ONLUS convenzionata ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di soccorso secondo quanto previsto dal comma seguente. La misura del rimborso è calcolata sulla base della tabella A dell’Allegato 2 (parte integrante del presente schema di convenzione).
2. L’Organizzazione di Volontariato / Cooperativa Sociale, potrà accedere al rimborso forfetario con una cifra pari alla quota proporzionale delle ore prestate (quota oraria x ore prestate) in base alla tabella A dell’Allegato 2.
3. Per tutta la durata dell’attuale convenzione, le parti concordano che, relativamente alla contribuzione annuale ricevuta nell’anno 2011 pari a € 107.947,20 per 8760 ore di servizio annuali, verrà corrisposto, a partire dal mese di gennaio 2011, un incremento pari a:
3.1. Il 15% di maggiorazione, per le Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali che non operano in regime di H24.
3.2. Il 30% di maggiorazione, per le Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali che operano in regime di H. 24.
3.3. Il 40% di maggiorazione, per le Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali che, operando in regime di H. 24, in possesso della certificazione ISO 9001- 2008 per il servizio svolto.
4. Per la disponibilità al servizio, la misura dei rimborsi calcolata su base oraria, secondo quanto previsto nella tabella A dell’Allegato 2 sarà liquidata entro 60 giorni dalla presentazione di apposita documentazione attestante la presenza in servizio nel mese di riferimento e sulla base della eventuale certificazione comprovante il possesso del marchio di qualità ISO 9001/2008 per l’erogazione del servizio emergenza-urgenza 118 con ambulanza rilasciato da ente nazionale accreditato.
5. Per gli interventi, la misura dei rimborsi è calcolata secondo quanto previsto nella tabella B dell’Allegato 2 e verrà liquidata entro 60 giorni dalla presentazione di apposito prospetto riassuntivo degli interventi e dei chilometri percorsi.
6. I dati dovranno essere inviati mensilmente alla competente ASSL dall’associazione o cooperativa interessata.
7. Tutti gli importi relativi ai rimborsi stabiliti saranno aggiornati anno per anno secondo gli indici ISTAT.
8. L'ASSL di Cagliari è tenuta al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per la prestazione di soccorso resa, a condizione che l'intervento di soccorso sia stato disposto dalla Centrale Operativa.
Art. 14 – Oneri del trasporto in caso di infortunio sul lavoro.
1. Ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, gli oneri del trasporto di emergenza in caso di infortunio sul lavoro sono, comunque, a carico del datore di lavoro fermo restando che l'ASSL di Cagliari erogherà all'associazione o cooperativa quanto dovuto.
Art. 15 - Documentazione della prestazione
1. Per ciascuna prestazione resa, l’Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS è tenuta a compilare l’apposito modulo (unico a livello regionale), il cui contenuto è definito dal Comitato Regionale per l’emergenza urgenza 118.
Art. 16 - Copertura assicurativa
1. L’Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS è obbligata a stipulare il contratto di assicurazione agli operatori soccorritori secondo quanto previsto dall’art.4 della legge 11 agosto 1991 n°266, a copertura:
1.1. della responsabilità civile sui danni verso terzi derivanti dall’attività dedotta in convenzione;
1.2. dei rischi professionali e degli infortuni professionali connessi con l’attività prestata dal personale dipendente e dedotta in convenzione;
2. I massimali così come definiti d’intesa tra il Comitato di Gestione della Centrale Operativa 118 e l’Associazione di Volontariato o Cooperative Sociali ONLUS, costituiranno allegato alla convenzione.
3. Gli oneri derivati dai contratti di assicurazione di cui al punto 1 sono compresi fra le spese rimborsabili da parte della ASSL, dietro presentazione di regolare ricevuta.
Art. 17 - Prevenzione delle malattie professionali e gli infortuni sul lavoro
1. Sarà estesa al personale dipendente dell’Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS in convenzione l’attività di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro previste per il personale dipendente del SSN, ivi comprese le vaccinazioni specificamente indicate per prevenire la trasmissione di patologie infettive correlate all’attività svolta.
Art. 18 - Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha validità dal 01.12.2017 fino al 31.12.2017, salvo quanto previsto dal successivo comma 2. Il rinnovo della stessa è subordinato ad adozione di apposito atto deliberativo da parte dell’ASSL competente su mandato del Comitato di Gestione della Centrale Operativa. Le parti possono rescindere la convenzione previa diffida, senza oneri a proprio carico, per provata inadempienza di uno dei qualsiasi impegni previsti nei precedenti articoli. Le modalità di rinnovo o di risoluzione, devono avvenire nel rispetto dell’articolo 6 della L. 24 Dicembre 1993 n°357.
2. Qualora, sulla base dei dati forniti dalle C.O. 118, emerga la necessità di adeguare le attività del servizio alle effettive esigenze del territorio, la ASSL competente, su proposta del Comitato di Gestione, può procedere annualmente alla modifica delle modalità di servizio di cui al precedente art. 5.
3. Qualora l’Associazione di Volontariato o la Cooperativa Sociale ONLUS convenzionata abbia delle problematiche tali da non poter più dar corso alla convenzione, questa potrà, senza alcun pregiudizio, dare disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni, previa comunicazione all’ASSL di Cagliari e alla Centrale Operativa 118.
Art. 19 - Controversie
1. Eventuali inadempienze devono essere reciprocamente contestate per iscritto dalle parti. Trascorsi sette giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, qualora la controversia non sia stata risolta, questa viene demandata ad un collegio arbitrale composto dal legale rappresentante dell’ASSL di Cagliari o da un suo delegato, dal presidente dell’associazione o cooperativa interessata o da un suo delegato e da un rappresentante esterno alla controversia.
2. Qualora si dovesse ricorrere in giudizio il foro sarà quello di competenza del territorio nel quale risiede l’ASSL firmataria.
Art. 20 - Smaltimento dei rifiuti
1. Allo smaltimento dei rifiuti connessi con le attività di soccorso provvede l’ASSL nel cui territorio sono dislocate le sedi operative della Cooperativa Sociale ONLUS convenzionata e delle Associazioni, secondo la normativa vigente.
Art. 21 - Commissione paritetica
1. La commissione paritetica, con sede presso il Comitato di Gestione della Centrale Operativa, è composta dai direttori generali delle ASSL di riferimento e da un eguale numero di rappresentanti eletti dalle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS convenzionate, con funzioni di monitoraggio continuo e verifica di qualità dei requisiti stabiliti nella presente convenzione. La Commissione è convocata almeno 2 volte all’anno; i contenuti degli incontri sono registrati in appositi verbali che dovrà essere trasmesso al Comitato Regionale per l’Emergenza – Urgenza.
2. La Commissione Paritetica deve essere informata preventivamente di tutte le modifiche ai protocolli attuativi che, eventualmente, venissero resi necessari dal Comitato di Gestione della Centrale Operativa. Casi di particolare urgenza, possono rendere necessaria la convocazione immediata dalla Commissione.
Art. 23 - Imposte di xxxxx e spese di registrazione
1. La presente convenzione è esente dalle imposte di bollo e di registro, come previsto dall’articolo 8, comma 1 della L. 11.08.1991. n. 266. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le Cooperative Sociali ONLUS dichiarano la non imponibilità agli effetti dell’IVA delle operazioni effettuate a seguito della presente convenzione, la ASSL prende atto della dichiarazione.
Art. 24 - Verifica
1. Le parti si impegnano ad effettuare una prima verifica dopo un anno dall’esecutività della presente convenzione, per concordare, ove ciò si rendesse necessario, i correttivi ritenuti più opportuni per assicurare la rispondenza delle convenzioni alle esigenze di qualità dei servizi e di efficienza della loro gestione. Anche su proposta del responsabile della Centrale Operativa, l’ASSL competente dispone in qualsiasi momento, e comunque almeno due volte all’anno, le verifiche da effettuarsi presso le postazioni convenzionate, al fine di controllare il rispetto di tutte le norme dettate dalla presente convenzione.
Selargius, 01.12.2017