Common use of Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo Clause in Contracts

Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo. L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni: - i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020; - il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge; - il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano- Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.Lgs n. 148/2015; - il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi); - il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018. Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato. Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’esonero deve essere fruito, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 52/2020, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di beneficio in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2022. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo e risorse stanziate L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Xxxxxx Xxxxxxx, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore. La gestione della misura da parte dell’INPS avverrà nei limiti delle risorse stanziate secondo le modalità di seguito indicate: a. 234.000.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, categoria di regioni “meno sviluppate” del Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO); b. 12.400.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, categoria di regioni “più sviluppate” del Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO); c. 83.000.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, del Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione" 2014 – 2020 (POC SPAO) categoria di regioni “meno sviluppate” e “in transizione”. In caso di modifica della sede di lavoro da un macro-contenitore di Regioni ad un altro, l’incentivo potrà continuare ad essere fruito solo previa verifica della disponibilità di risorse sul contatore regionale di destinazione. Pertanto, in caso di mancanza di risorse nella Regione di destinazione, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento. In considerazione della circostanza che per le Regioni “meno sviluppate” il decreto direttoriale n. 52 prevede due stanziamenti differenti, si fa presente che, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, l’INPS verificherà la disponibilità delle risorse in via prioritaria sul contatore volto a finanziare le assunzioni esclusivamente nelle suddette Regioni e, in via residuale, qualora non dovessero più sussistere risorse sufficienti, verificherà la disponibilità delle risorse sul contatore destinato a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle Regioni “meno sviluppate” e “in transizione”.

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Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo. L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavorolavoro interessato deve inoltrare all’INPS, con esclusione avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni: - il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine; - il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato; - l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei premi ratei di tredicesima e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento quattordicesima mensilità; - la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione dell’aliquota contributiva datoriale che può essere effettivamente oggetto di dello sgravio. Si ricordaIl modulo è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell’Istituto seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo”. L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, effettuati i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse, calcola l’importo dell’incentivo spettante in particolare, che non sono oggetto base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante. Con esclusivo riferimento alle istanze di sgravio le seguenti contribuzioni: - i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020; - il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto agevolazione di cui all’articolo 2120 7 del codice civiledecreto-legge n. 104/2020, l’INPS verificherà altresì la presenza o meno del richiedente nell’elenco “Visura Deggendorf(contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero e consente di accertare se il soggetto beneficiario delle agevolazioni risulti o meno tenuto alla restituzione di aiuti oggetto di recupero da parte della Commissione europea) di cui alla sezione “Trasparenza” del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ed eventualmente autorizzerà l’aiuto nei limiti di cui all’articolo 153 del decreto–legge n. 34/2020, comma 755convertito, della con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2006n. 77/2020. In seguito all’autorizzazione, n. 296il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero. Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto effettuerà i controlli di pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge; - il contributo, ove dovuto, ai Fondi la fruizione dell’esonero di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano- Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.Lgs n. 148/2015; - il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi); - il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018. Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato. Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’esonero deve essere fruito, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 52/2020, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di beneficio in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2022. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo e risorse stanziate L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Xxxxxx Xxxxxxx, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore. La gestione della misura da parte dell’INPS avverrà nei limiti delle risorse stanziate secondo le modalità di seguito indicate: a. 234.000.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, categoria di regioni “meno sviluppate” del Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO); b. 12.400.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, categoria di regioni “più sviluppate” del Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO); c. 83.000.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, del Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione" 2014 – 2020 (POC SPAO) categoria di regioni “meno sviluppate” e “in transizione”. In caso di modifica della sede di lavoro da un macro-contenitore di Regioni ad un altro, l’incentivo potrà continuare ad essere fruito solo previa verifica della disponibilità di risorse sul contatore regionale di destinazione. Pertanto, in caso di mancanza di risorse nella Regione di destinazione, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento. In considerazione della circostanza che per le Regioni “meno sviluppate” il decreto direttoriale n. 52 prevede due stanziamenti differenti, si fa presente che, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, l’INPS verificherà la disponibilità delle risorse in via prioritaria sul contatore volto a finanziare le assunzioni esclusivamente nelle suddette Regioni e, in via residuale, qualora non dovessero più sussistere risorse sufficienti, verificherà la disponibilità delle risorse sul contatore destinato a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle Regioni “meno sviluppate” e “in transizione”tratta.

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Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo. L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del Il datore di lavoro presenta all’INPS, su apposito modulo telematico, denominato “NEET” istanza di prenotazione dell’incentivo indicando tutti i dati relativi all’assunzione effettuata o da effettuare (lavoratore assunto o da assumere, regione e provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, importo della retribuzione media mensile, misura dell’aliquota contributiva datoriale, eventuale cumulo con l’incentivo di cui all’art 1, comma 100 e ss., l. n. 205/17) - L’INPS, verificati i requisiti di ammissione (iscrizione al Programma Garanzia Giovani, profilazione e presa in carico), verificata la disponibilità delle risorse, determinato l’importo dell’incentivo spettante, comunica al datore di lavoro l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo - Il datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire entro 10 giorni dalla data di assunzione/trasformazione. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni: - i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020; - il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge; - il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano- Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.Lgs n. 148/2015; - il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi); - il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018. Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato. Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’esonero deve essere fruito, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 52/2020comunicazione, a pena di decadenza, se non l’ha già fatto, procede all’assunzione e conferma la prenotazione - L’erogazione dell’incentivo avviene mediante conguaglio dei contributi Natura dell’aiuto e cumulabilità L’incentivo è cumulabile, ricorrendone le condizioni, con l’esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 36 mesi previsto dall’art. 1, commi da 100 a 105, della legge 205/17 Al di fuori della predette cumulabilità, esso non è cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva L’incentivo può essere fruito nei limiti degli aiuti de minimis. Oltre tali limiti, esso può essere fruito se ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni: - l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti1; - il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito o sia assunto in i professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna i tutti i settori economici dello Stato2 Tempistica e scadenze L’incentivo è previsto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data dell’assunzione e deve essere fruito entro il termine perentorio di decadenza del 28 febbraio 20222021 Normativa e modulistica Decreto Anpal n. 3/2018; circ. Ciò implica che INPS n. 48/2018; decreto Anpal n. 581/2018 Regime sanzionatorio e casi di esclusione L’incentivo non sarà possibile recuperare quote di beneficio in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2022. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo e risorse stanziate L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Xxxxxx Xxxxxxx, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore. La gestione della misura da parte dell’INPS avverrà nei limiti delle risorse stanziate secondo le modalità di seguito indicate: a. 234.000.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, categoria di regioni “meno sviluppate” del Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO); b. 12.400.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, categoria di regioni “più sviluppate” del Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO); c. 83.000.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, del Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione" 2014 – 2020 (POC SPAO) categoria di regioni “meno sviluppate” e “in transizione”. In caso di modifica della sede di lavoro da un macro-contenitore di Regioni ad un altro, l’incentivo potrà continuare ad essere fruito solo previa verifica della disponibilità di risorse sul contatore regionale di destinazione. Pertanto, in caso di mancanza assunzioni con - contratto di risorse nella Regione lavoro domestico; - contratto di destinazione, l’agevolazione lavoro occasionale; - contratto di lavoro intermittente; - contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; - contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. - trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (mancherebbe la condizione di NEET) L’incentivo non spetta se il datore di lavoro non è in regola con  l’adempimento degli obblighi contributivi;  l’osservanza delle norme poste a partire dal mese tutela delle condizioni di paga successivo a quello del trasferimento. In considerazione della circostanza che per le Regioni “meno sviluppate” lavoro;  il decreto direttoriale n. 52 prevede due stanziamenti differentirispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, si fa presente cheregionali, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazioneterritoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l’INPS verificherà la disponibilità delle risorse in via prioritaria sul contatore volto a finanziare le assunzioni esclusivamente nelle suddette Regioni e, in via residuale, qualora non dovessero più sussistere risorse sufficienti, verificherà la disponibilità delle risorse sul contatore destinato a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle Regioni “meno sviluppate” e “in transizione”laddove sottoscritti.

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Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo. L’incentivo Un adempimento preliminare all’assunzione, da parte del datore di lavoro, è pari quello di comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla contribuzione previdenziale piattaforma digitale dell'ANPAL. Infatti, sono agevolabili soltanto quelle posizioni portate a conoscenza dell’ANPAL. Il datore di lavoro interessato ad accedere all’incentivo dovrà inviare la domanda telematica all’INPS (modulo “SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza) per il riconoscimento dell’agevolazione, nonché la determinazione dell’importo e della durata (Messaggio INPS n. 4099 dell’8 novembre 2019). Sul sito dell’INPS, nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), è reso disponibile il modulo di richiesta dell’agevolazione, denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del D.L. n. 4/2019”. L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali: - verificherà preventivamente che il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale dedicata al RdC presso l’ANPAL; - calcolerà l’ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul Reddito di cittadinanza in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavorolavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta; - consulterà, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAILqualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, il Registro nazionale degli aiuti di Stato per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile verificare che per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti quel datore di lavoro instaurati e risolti nel corso del mesevi sia possibilità di riconoscere aiuti de minimis; - fornirà un riscontro di accoglimento della domanda, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno contestualmente elaborando il relativo piano di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti qualora risulti che: - il datore di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni: - i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020piattaforma digitale dedicata al RdC presso l’ANPAL; - il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti lavoratore sia percettore del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima leggeRdC; - il contributovi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro. La revoca successiva del RdC, ove dovutoancorché dipendente da comportamento del lavoratore, ai Fondi se disposta successivamente all’assunzione del beneficiario del RdC, comporta la perdita della parte di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano- Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.Lgs n. 148/2015; - il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà incentivo non ancora fruito per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi); - il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018. Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato. Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’esonero deve essere fruito, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 52/2020, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di beneficio in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2022. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo e risorse stanziate L’incentivo spetta laddove la sede datore di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Xxxxxx Xxxxxxx, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore. La gestione della misura da parte dell’INPS avverrà nei limiti delle risorse stanziate secondo Non si restituiscono le modalità di seguito indicate: a. 234.000.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, categoria di regioni “meno sviluppate” del Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO); b. 12.400.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, categoria di regioni “più sviluppate” del Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO); c. 83.000.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, del Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione" 2014 – 2020 (POC SPAO) categoria di regioni “meno sviluppate” e “in transizione”. In caso di modifica della sede di lavoro da un macro-contenitore di Regioni ad un altro, l’incentivo potrà continuare ad essere fruito solo previa verifica della disponibilità di risorse sul contatore regionale di destinazione. Pertanto, in caso di mancanza di risorse nella Regione di destinazione, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento. In considerazione della circostanza che per le Regioni “meno sviluppate” il decreto direttoriale n. 52 prevede due stanziamenti differenti, si fa presente che, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, l’INPS verificherà la disponibilità delle risorse in via prioritaria sul contatore volto a finanziare le assunzioni esclusivamente nelle suddette Regioni e, in via residuale, qualora non dovessero più sussistere risorse sufficienti, verificherà la disponibilità delle risorse sul contatore destinato a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle Regioni “meno sviluppate” e “in transizione”somme già riscosse.

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Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo. L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del Il datore di lavoro presenta all’INPS, su apposito modulo telematico, denominato “NEET” istanza di prenotazione dell’incentivo indicando tutti i dati relativi all’assunzione effettuata o da effettuare (lavoratore assunto o da assumere, regione e provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, importo della retribuzione media mensile, misura dell’aliquota contributiva datoriale, eventuale cumulo con l’incentivo di cui all’art 1, comma 100 e ss., l. n. 205/17) - L’INPS, verificati i requisiti di ammissione (iscrizione al Programma Garanzia Giovani, profilazione e presa in carico), verificata la disponibilità delle risorse, determinato l’importo dell’incentivo spettante, comunica al datore di lavoro l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo - Il datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire entro 10 giorni dalla data di assunzione/trasformazione. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni: - i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020; - il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge; - il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano- Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.Lgs n. 148/2015; - il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi); - il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018. Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato. Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’esonero deve essere fruito, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 52/2020comunicazione, a pena di decadenza, se non l’ha già fatto, procede all’assunzione e conferma la prenotazione - L’erogazione dell’incentivo avviene mediante conguaglio dei contributi Natura dell’aiuto e cumulabilità L’incentivo è cumulabile, ricorrendone le condizioni, con l’esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 36 mesi previsto dall’art. 1, commi da 100 a 105, della legge 205/17 Al di fuori della predette cumulabilità, esso non è cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva L’incentivo può essere fruito nei limiti degli aiuti de minimis. Oltre tali limiti, esso può essere fruito se ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni: - l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti1; - il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito o sia assunto in i professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna i tutti i settori economici dello Stato2 Tempistica e scadenze L’incentivo è previsto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data dell’assunzione e deve essere fruito entro il termine perentorio di decadenza del 28 febbraio 20222021 Normativa e modulistica Decreto Anpal n. 3/2018; circ. Ciò implica che INPS n. 48/2018; decreto Anpal n. 581/2018 Regime sanzionatorio e casi di esclusione L’incentivo non sarà possibile recuperare quote di beneficio in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2022. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo e risorse stanziate L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Xxxxxx Xxxxxxx, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore. La gestione della misura da parte dell’INPS avverrà nei limiti delle risorse stanziate secondo le modalità di seguito indicate: a. 234.000.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, categoria di regioni “meno sviluppate” del Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO); b. 12.400.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, categoria di regioni “più sviluppate” del Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO); c. 83.000.000,00 euro a valere sull’Asse 1, priorità di investimento 8.i, del Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione" 2014 – 2020 (POC SPAO) categoria di regioni “meno sviluppate” e “in transizione”. In caso di modifica della sede di lavoro da un macro-contenitore di Regioni ad un altro, l’incentivo potrà continuare ad essere fruito solo previa verifica della disponibilità di risorse sul contatore regionale di destinazione. Pertanto, in caso di mancanza assunzioni con - contratto di risorse nella Regione lavoro domestico; - contratto di destinazione, l’agevolazione lavoro occasionale; - contratto di lavoro intermittente; - contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; - contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. - trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (mancherebbe la condizione di NEET) L’incentivo non spetta se il datore di lavoro non è in regola con • l’adempimento degli obblighi contributivi; • l’osservanza delle norme poste a partire dal mese tutela delle condizioni di paga successivo a quello del trasferimento. In considerazione della circostanza che per le Regioni “meno sviluppate” lavoro; • il decreto direttoriale n. 52 prevede due stanziamenti differentirispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, si fa presente cheregionali, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazioneterritoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l’INPS verificherà la disponibilità delle risorse in via prioritaria sul contatore volto a finanziare le assunzioni esclusivamente nelle suddette Regioni e, in via residuale, qualora non dovessero più sussistere risorse sufficienti, verificherà la disponibilità delle risorse sul contatore destinato a finanziare le assunzioni/trasformazioni effettuate nelle Regioni “meno sviluppate” e “in transizione”laddove sottoscritti.

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