Modalità di calcolo degli indicatori di qualità dei servizi telefonici. 60.1 La rilevazione degli indicatori di cui all’Articolo 57, all’Articolo 58 e all’Articolo 59 è effettuata dal gestore, a cadenza mensile e lo standard generale si intende rispettato nell’anno considerato se i valori mensili rilevati risultano uguali o migliori dello standard generale in almeno 10 mesi su 12.
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