Modalità di determinazione del corrispettivo unitario per gli strumenti finanziari e sua giustificazione Clausole campione

Modalità di determinazione del corrispettivo unitario per gli strumenti finanziari e sua giustificazione. Il Corrispettivo è stato determinato dall’Offerente, ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del TUF, tenendo conto del prezzo più elevato pagato dall’Offerente, o da persone che agiscono di concerto con il medesimo, per l’acquisto di azioni ordinarie Permasteelisa nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1, del TUF. Tale prezzo, pari al Corrispettivo, è di Euro 13,00 (cum dividendo) ed è il prezzo unitario pagato dall’Offerente per l’acquisto in data 30 ottobre 2009 delle n. 16.980.352 azioni ordinarie Permasteelisa costituenti la Partecipazione. Il Corrispettivo corrisponde alla valorizzazione delle azioni ordinarie dell’Emittente concordata tra l’Offerente (subentrato quale acquirente della Partecipazione a seguito della designazione da parte di Cima ai sensi e per gli effetti degli articoli 1401 e ss. cod. civ.) e i Venditori in sede di negoziazione dei Contratti di Compravendita. Tale Corrispettivo incorpora uno sconto dell’1,85% circa rispetto al prezzo ufficiale del titolo Permasteelisa registrato in data 31 agosto 2009 (giorno di mercato aperto anteriore al 1° settembre 2009, data quest’ultima in cui è stato diffuso al mercato il comunicato stampa ai sensi degli articoli 114 del TUF e 66 del Regolamento Emittenti contenente la notizia della sottoscrizione dell’Accordo di Investimento e dei Contratti di Compravendita; di seguito il giorno 31 agosto 2009 è indicato anche come la “Data di Riferimento”), pari ad Euro 13,24.
Modalità di determinazione del corrispettivo unitario per gli strumenti finanziari e sua giustificazione. Il Corrispettivo, pari ad Euro 1,50 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta, verrà versato interamente in contanti alla Data di Pagamento. Si segnala che il Corrispettivo è stato determinato a seguito di autonome valutazioni dell’Offerente tenuto anche conto del premio implicito rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni prima dell’Offerta pari all’11,03% circa rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle Azioni il 13 marzo 2009, giorno prima della comunicazione del lancio dell’Offerta e del 20,1% circa rispetto alla media aritmetica ponderata per i volumi scambiati dei prezzi ufficiali delle azioni Banca Italease nelle ultime due settimane antecedenti la promozione dell’Offerta. Si precisa che nella determinazione del Corrispettivo, l’Offerente non si è avvalso di perizie elaborate da soggetti indipendenti finalizzate alla valutazione della congruità dello stesso.

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  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Fatturazione e modalità di pagamento 1. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. 2. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 3. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committente, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori. 4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. 5. Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldo. 6. L’emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i., l’Agenzia non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. 7. Le fatture dovranno essere intestate a Agenzia delle entrate-Riscossione. Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il codice IPA che sarà indicato nell’ordinativo di fornitura, il numero di CIG nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell’Esecuzione: a. Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione: b. “Riferimento Numero Linea della fattura” (2.1.5.1);