Adesione all’Offerta Clausole campione

Adesione all’Offerta. Gli Azionisti che porteranno in adesione all'Offerta le proprie Azioni riceveranno un Corrispettivo in denaro per ciascuna Azione portata in adesione pari ad Euro 8,81 (otto virgola ottantuno). Il Corrispettivo sarà pagato il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, dunque, il 17 maggio 2022 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità con la normativa applicabile). Come indicato nella Sezione F, Paragrafo F.1.1, del Documento di Offerta, si segnala che, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione dovrà essere riaperto per 5 (cinque) Giorni di Borsa Aperta (e precisamente, salvo proroghe in conformità con la normativa applicabile, per le sessioni del 18, 19, 20, 23 e 24 maggio 2022) qualora, in occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta, l'Offerente renda noto al mercato di aver acquistato almeno la metà delle Azioni Oggetto dell'Offerta. Qualora si verificasse la Riapertura dei Termini, l'Offerente pagherebbe il Corrispettivo a ciascun Azionista che avesse aderito all'Offerta durante la Riapertura dei Termini il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini e, pertanto, salvo proroghe in conformità con la normativa applicabile, il 31 maggio 2022. Tuttavia, la Riapertura dei Termini non avrà luogo, tra l'altro, se: (i) l'Offerente renda noto al mercato, entro 5 (cinque) Giorni di Borsa Aperta prima della fine del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile), di aver già acquistato almeno la metà delle Azioni Oggetto dell'Offerta; o (ii) al termine del Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile), l'Offerente venga a detenere una partecipazione tale da determinare il sorgere (a) dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (ossia superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente), avendo l'Offerente dichiarato la sua intenzione di non ripristinare il flottante, ovvero (b) dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF (ossia pari almeno al 95% del capitale sociale dell'Emittente); o (iii) le Azioni siano soggette a una o più offerte concorrenti.
Adesione all’Offerta. In caso di perfezionamento dell’Offerta, gli azionisti dell’Emittente che avranno aderito all’Offerta riceveranno Euro 6,00 per ogni Azione da essi detenuta e portata in adesione, fatto salvo l’eventuale Riparto (di cui alle Sezioni A, Paragrafo A.2 ed L del Documento di Offerta) che verrebbe effettuato qualora l’Offerta dovesse ricevere adesioni in misura maggiore al numero delle Azioni Oggetto dell’Offerta. In tal caso, gli azionisti dell’Emittente – con riferimento alle Azioni risultanti in eccedenza a seguito del Riparto che verranno rimesse a loro disposizione, nonché con riferimento alle Azioni eventualmente non portate in adesione – resterebbero titolari di tali Xxxxxx, le quali resterebbero quotate sul Mercato Telematico Azionario. In caso di mancato perfezionamento dell’Offerta a causa del mancato avveramento (e mancata rinuncia da parte all’Offerente) di anche una sola delle Condizioni di Efficacia dell’Offerta di cui al precedente Paragrafo A.1, le Azioni apportate all’Offerta sarebbero svincolate entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà comunicato il mancato perfezionamento dell’Offerta e restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari senza addebito di oneri e spese a loro carico (si veda il Paragrafo 3, Sezione Avvertenze, del Documento di Offerta). Pertanto, le Azioni resterebbero ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario e gli azionisti dell’Emittente resterebbero titolari di strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato.
Adesione all’Offerta. Le Azioni Oggetto dell’Offerta possono essere portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione. In caso di adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, gli azionisti dell’Emittente riceveranno il Corrispettivo pari ad Euro 5,35 (cum dividendo, ovverosia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi, ordinari o straordinari, prelevati da utili o da riserve e distribuiti dall’Emittente) per ciascuna Azione Oggetto dell’Offerta portata in adesione all’Offerta. Il Corrispettivo sarà pagato il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, dunque, il 20 ottobre 2023 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile). Con la promozione dell’Offerta, l’Offerente intende, infine, offrire agli azionisti dell’Emittente un’opportunità di disinvestimento dopo 6 anni dall’ingresso su Euronext Growth Milan, che ha portato l’Emittente a una capitalizzazione passata da Euro 17,7 milioni2 a circa Euro 110 milioni3, con una crescita del titolo da Euro 1,15 a Euro 5,35, pari al 365%.
Adesione all’Offerta. L’Offerta avrà durata dal 29 luglio 2004 al 18 agosto 2004 (estremi inclusi), salvo proroga ai sensi delle disposizioni vigenti, e le adesioni dovranno essere presentate in ciascun giorno di borsa aperta com- preso nel periodo di adesione tra le ore 8:00 e le ore 17:35. Il pagamento del Corrispettivo (come definito al successivo punto 6) avrà luogo il terzo giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione, e quindi il 23 agosto 2004.
Adesione all’Offerta. L’adesione all’Offerta potrebbe consentire agli attuali investitori del Fondo di monetizzare in un’unica soluzione tutto o pare del loro investimento, anticipatamente rispetto alla scadenza del Fondo, prevista nell’ipotesi avveramento della Condizione Periodo di Grazia, per il 31 dicembre 2024, evitando in tal modo i rischi connessi con la liquidazione del Fondo quali, ad esempio, il rischio che il totale ricavato dalla Quote sino alla liquidazione finale del Fondo possa differire anche significativamente dal NAV risultante dall’ultima relazione semestrale al 30 giugno 2021 (cfr. Tabella 4). In particolare, si segnala che
Adesione all’Offerta. Nel caso di Adesione all’Offerta, gli azionisti OJM riceveranno un corrispettivo pari ad Euro 8,80 per ciascuna Azione portata in Adesione, fatto salvo l’eventuale Riparto, che avrà luogo qualora l’Offerta dovesse ricevere Adesioni in misura maggiore al numero di Azioni oggetto dell’Offerta.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.