CATEGORIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA E RELATIVE QUANTITÀ Clausole campione

CATEGORIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA E RELATIVE QUANTITÀ. L’Offerta ha ad oggetto n. 13.030.123 Azioni Alerion, del valore nominale di Euro 3,70 ciascuna, che rappresentano il 29,90% del capitale sociale sottoscritto e versato dell’Emittente. L’Offerta non è finalizzata all’acquisto di una partecipazione superiore alla soglia del 30% di cui all’art. 106, comma 1, del TUF. Pertanto, il numero di Azioni Oggetto dell’Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora: (i) alle ore 7.59 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento, Xxxxxxx detenesse azioni proprie acquistate per finalità diverse da quelle previste dall’art. 44-bis, comma 4, lett. a) e b), del Regolamento Emittenti; in tal caso il numero massimo di Azioni Oggetto dell’Offerta sarà pari al 29,90% delle azioni costituenti il capitale sociale dell’Emittente, escluse le azioni proprie detenute da Alerion alle ore 7.59 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento per finalità diverse da quelle previste dall’art. 44-bis, comma 4, lett. a) e b), del Regolamento Emittenti secondo i criteri indicati nel medesimo art. 44-bis; e/o (ii) entro il termine del Periodo di Offerta, l’Offerente e/o FRI-EL acquistassero, direttamente e/o indirettamente, Azioni Alerion al di fuori dell’Offerta nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 41, comma 2, e 42, comma 2, del Regolamento Emittenti; in tal caso dal numero massimo di Azioni Oggetto dell’Offerta – pari a n. 13.030.123 Azioni Alerion, salvo quanto indicato al precedente punto (i) – sarà detratto il numero di Azioni Alerion acquistate dall’Offerente e/o da FRI-EL al di fuori dell’Offerta. Sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, alla Data del Documento di Offerta Xxxxxxx detiene n. 780.339 Azioni proprie rappresentative dell’1,79% del capitale sociale dell’Emittente, acquistate anteriormente alla data della Comunicazione dell’Offerente, che potranno essere portate in adesione all’Offerta. Le azioni proprie di cui al precedente punto (i) saranno escluse dal numero di Azioni che compongono il capitale sociale dell’Emittente sul quale viene calcolata la soglia del 29,90% ai fini del calcolo del numero di Azioni Oggetto dell’Offerta (denominatore), indipendentemente dalla circostanza che siano state portate in adesione all’Offerta o meno. Al riguardo, si rammenta che, in data 22 aprile 2016, l’Assemblea ordinaria dei soci di Xxxxxxx ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie – fino al 10% del capitale sociale – per le seguen...
CATEGORIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA E RELATIVE QUANTITÀ. L’Offerta è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli azionisti dell’Emittente e ha ad oggetto la totalità delle Azioni, dedotta n. 1 Azione detenuta, alla Data del Documento di Offerta, dall’Offerente, pari a complessive n. 21.868.188 Azioni ordinarie dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominale, rappresentative del 99,999995% del capitale sociale sottoscritto e versato dell’Emittente, quotate sul Euronext STAR Milan. L’Offerta non ha ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle Azioni. A seguito della pubblicazione del Documento di Offerta nonché durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato) l’Offerente si riserva il diritto di acquistare ulteriori Azioni al di fuori dell’Offerta nei limiti di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Tali acquisti saranno comunicati al mercato ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti. Le Azioni portate in adesione all’Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori o persona.
CATEGORIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA E RELATIVE QUANTITÀ. L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia e ha ad oggetto massime n. 15.166.000 Azioni Ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, rappresentative, alla Data del Documento di Offerta, del 22,57% del capitale sociale dell’Emittente e del 20,22% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea. Si precisa che, come descritto nel Paragrafo B.2.2, ai sensi dello Statuto Sociale, i titolari di Azioni B possono convertire, in tutto o in parte e anche in più tranche, le proprie Azioni B in Azioni Ordinarie a semplice richiesta nel rapporto di un’Azione Ordinaria per ogni Azione B. Pertanto, il numero di Azioni Oggetto dell’Offerta potrebbe rappresentare una percentuale di diritti di voto differente a seconda della conversione o meno delle Azioni B di cui sopra. Si precisa altresì che è decorso il termine entro il quale le Azioni C avrebbero potuto essere convertite in Azioni, senza che alcuna Azione C sia stata effettivamente convertita. La tabella seguente rappresenta il numero di Azioni Oggetto dell’Offerta, e la relativa percentuale di capitale economico e diritti di voto sottostante, assumendo la mancata conversione di tutte le Azioni B in Azioni Ordinarie (rapporto di conversione 1:1). N. azioni complessive N. Azioni Ordinarie N. Azioni B N. Azioni C % diritti di voto esercitabili in Assemblea % del capitale economico Numero di Azioni oggetto dell’Offerta 15.166.000 15.166.000 -- -- 20,22% 22,57% Azioni dell’Emittente non oggetto dell’Offerta 52.018.904 46.883.966 4.322.438 812.500 79,78% 77,43% La tabella seguente rappresenta il numero di Azioni oggetto dell’Offerta, e la relativa percentuale di capitale economico e diritti di voto sottostante, assumendo l’integrale conversione di tutte le Azioni B in Azioni Ordinarie (rapporto di conversione 1:1). N. azioni complessive N. Azioni Ordinarie N. Azioni B N. Azioni C % diritti di voto esercitabili in Assemblea % del capitale economico Numero di Azioni oggetto dell’Offerta 15.166.000 15.166.000 -- -- 22,85% 22,57% Azioni dell’Emittente non oggetto dell’Offerta 52.018.904 51.206.404 -- 812.500 77,15% 77,43% Le tabelle di cui sopra non tengono in considerazione l’effetto diluitivo derivante dall’esercizio di Market Warrant, Sponsor Warrant e/o Management Warrant. I Market Warrant, gli Sponsor Warrant e i Management Warrant conferiscono infatti, al verificarsi di determinati eventi, il diritto di sottoscrivere Azioni Ordinarie secondo un rapporto di esercizio determinato sulla base del relativo regola...
CATEGORIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA E RELATIVE QUANTITÀ. L'Offerta ha ad oggetto massime n. 95.879.597 Azioni, rappresentative alla Data del Documento di Offerta di circa il 29,41% del capitale sociale dell'Emittente e dei relativi diritti di voto e, a seguito della conversione dell'Ammontare Residuo del Prestito Obbligazionario, di circa il 29,41% del capitale sociale dell'Emittente e dei relativi diritti di voto (le "Azioni Oggetto dell'Offerta"). Ai fini di chiarezza, si precisa che sono pertanto escluse dall'Offerta (i) le n. 229.479.223 Azioni, già detenute dall'Offerente alla Data del Documento di Offerta, rappresentative di circa il 70,40% del capitale sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Offerta, nonché le ulteriori n. 86.602 Azioni di nuova emissione che saranno assegnate all'Offerente a seguito della conversione dell'Ammontare Residuo del Prestito Obbligazionario per un totale di n. 229.565.825 Azioni rappresentative di circa il 70,41% del capitale sociale dell'Emittente e dei relativi diritti di voto; e (ii) le n. 609.499 Azioni Proprie detenute dall'Emittente alla Data del Documento di Offerta, rappresentative di circa lo 0,19% del capitale sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Offerta e, a seguito della conversione dell'Ammontare Residuo del Prestito Obbligazionario, di circa lo 0,19% del capitale sociale dell'Emittente e dei relativi diritti di voto. L'Offerente si riserva il diritto di acquistare Azioni al di fuori dell'Offerta nei limiti di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Tali acquisti saranno comunicati al mercato ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti. L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta. Le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali. Alla Data del Documento di Offerta, l'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, warrant e/o strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, e/o altri strumenti finanziari che possano conferire a terzi in futuro diritti di acquisire azioni dell'Emittente o diritti di voto anche limitati, ad eccezione del Prestito Obbligazionario. In data 25 febbraio 2022, l'Emittente, ai sensi della Condition 6(g) (Change of Control or Free Float Event) d...

Related to CATEGORIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA E RELATIVE QUANTITÀ

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del pacchetto turistico che il cliente richieda prima della partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfatta e, in ogni caso, comporterà il pagamento di un diritto amministrativo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di informazioni precontrattuali. 2. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso su un supporto durevole quale ad esempio la posta elettronica. 3. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) Cdt, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 4. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto; b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavorativi. 5. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al punto 3 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 6. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT. 7. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, lettere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla restituirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore, tramite il Venditore. 8. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Viaggiatore sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.