Common use of MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA Clause in Contracts

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA. Ferma restando l’alta vigilanza del Ministro, il Dipartimento esercita, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera m), del DPCM 26 giugno 2019, n. 103, la funzione di vigilanza di cui all’articolo 59,comma 3, lettera c), del D.Lgs. 300/1999, sulla base di un programma annuale teso a valutare le modalità complessive di esercizio delle funzioni fiscali da parte dell’Agenzia, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla L. 212/2000. Il Dipartimento comunica, in via preventiva, all’Agenzia il programma dei procedimenti/attività da sottoporre a valutazione nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. Per l’espletamento delle attività di vigilanza, il Dipartimento richiede all’Agenzia le informazioni di cui non dispone, nonché quelle relative alla popolazione di atti per la definizione del campione e quelle relative agli indicatori di impatto. L’Agenzia si impegna a dare corso alle suddette richieste nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezione. Per le attività di analisi e valutazione, il Dipartimento predispone appositi questionari, volti a rilevare le informazioni presenti negli atti degli uffici, che l’Agenzia si impegna a far compilare e sottoscrivere dai responsabili delle strutture territoriali e ad inoltrare entro 60 giorni dall’avvio della rilevazione. In caso di mancato riscontro a tali richieste, nei termini concordati, il Direttore Generale delle Finanze ne può disporre l’acquisizione mediante accesso diretto alle strutture dell’Agenzia, dandone preventiva comunicazione al Direttore della stessa. Inoltre, l’Agenzia si impegna a dare pronto riscontro alle richieste del Dipartimento dirette ad acquisire elementi informativi sulle segnalazioni provenienti dai contribuenti, entro un tempo medio di 60 giorni e, di norma non oltre i 90. Il Dipartimento riferisce annualmente all’Autorità politica gli esiti delle attività di vigilanza svolte e degli interventi di miglioramento proposti. Relativamente alle azioni di miglioramento suggerite dal Ministero con le relazioni di valutazione di conformità, anche al fine della pianificazione della successiva attività di vigilanza, l’Agenzia comunica a quest’ultimo: a) in sede di monitoraggio infrannuale, le misure correttive e di prevenzione intraprese a seguito delle disfunzioni e/o irregolarità riscontrate e il relativo avanzamento; b) in sede di Relazione di monitoraggio sui risultati conseguiti nell’anno precedente una valutazione dell’efficacia delle misure adottate, fornendo elementi di dettaglio in merito al superamento delle disfunzioni e delle irregolarità riscontrate. Sempre al fine di assicurare trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti, l’Agenzia si impegna ad esercitare unafunzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa, fornendo al Dipartimento una relazione sugli esiti della suddetta attività nell’ambito della consuntivazione annuale finalizzata alla predisposizione del Rapporto di verifica.

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Samples: Convenzione Triennale, Convenzione Triennale

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA. Ferma restando l’alta vigilanza del Ministro, il Dipartimento esercita, ai sensi dell’articolo 1112, comma 1, lettera ml), del DPCM 26 giugno 201927 febbraio 2013, n. 10367, la funzione di vigilanza di cui all’articolo 59,comma 59, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 300/1999, sulla base di un programma annuale teso a valutare le modalità complessive di esercizio delle funzioni fiscali da parte dell’Agenzia, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla L. 212/2000. Il Dipartimento comunica, in via preventiva, all’Agenzia il programma dei procedimenti/attività da sottoporre a valutazione valutazione, anche attraverso monitoraggio, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. Per l’espletamento delle attività di vigilanza, il Dipartimento richiede all’Agenzia le informazioni di cui non dispone, nonché quelle relative alla popolazione di atti per la definizione del campione e quelle relative agli indicatori di impatto. L’Agenzia si impegna a dare corso alle suddette richieste nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezione. Per le attività di analisi e valutazione, il Dipartimento predispone appositi questionari, volti a rilevare le informazioni presenti negli atti degli uffici, uffici che l’Agenzia si impegna a far compilare e sottoscrivere dai responsabili delle strutture territoriali e ad inoltrare inoltrarli entro 60 giorni dall’avvio della rilevazione. In caso di mancato riscontro a tali richieste, nei termini concordati, il Direttore Generale delle Finanze ne può disporre l’acquisizione mediante accesso diretto alle strutture dell’Agenzia, dandone preventiva comunicazione al Direttore della stessa. Inoltre, l’Agenzia si impegna a dare pronto riscontro - di norma non oltre 90 giorni dalla ricezione - alle richieste del Dipartimento dirette ad acquisire elementi informativi sulle segnalazioni provenienti dai contribuenti, entro un tempo medio di 60 giorni e, di norma non oltre i 90. Il Dipartimento riferisce annualmente all’Autorità politica gli esiti delle attività di vigilanza svolte e degli interventi di miglioramento proposti. Relativamente alle L’Agenzia fornisce al Dipartimento l’esito delle azioni di miglioramento suggerite dal Ministero con le relazioni di valutazione di conformità, anche al fine della pianificazione della successiva attività di vigilanza, l’Agenzia comunica a quest’ultimo: a) in sede di monitoraggio infrannuale, le misure correttive e di prevenzione intraprese intraprese, a seguito delle disfunzioni e/o irregolarità riscontrate e il relativo avanzamento; b) in sede di Relazione di monitoraggio sui risultati conseguiti nell’anno precedente una valutazione dell’efficacia delle misure adottate, fornendo elementi di dettaglio in merito al superamento delle disfunzioni e delle irregolarità riscontratevalutazione. Sempre al fine di assicurare trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti, l’Agenzia si impegna ad esercitare unafunzione una funzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativaoperativa e a fornire al Ministro, fornendo al Dipartimento per il tramite del Direttore Generale delle Finanze, una relazione sugli esiti della suddetta attività nell’ambito della consuntivazione annuale finalizzata alla predisposizione del dell’annuale Rapporto di verifica.

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Samples: Convenzione Triennale, Convenzione Triennale

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA. Ferma restando l’alta vigilanza del Ministro, il Dipartimento esercita, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera m), del DPCM 26 giugno 2019, n. 103, la funzione di vigilanza di cui all’articolo 59,comma 3, lettera c), del D.Lgs. 300/1999, sulla base di un programma annuale teso a valutare le modalità complessive di esercizio delle funzioni fiscali da parte dell’Agenzia, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla L. 212/2000. Il Dipartimento comunica, in via invia preventiva, all’Agenzia il programma dei procedimenti/attività da sottoporre a valutazione nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. Per l’espletamento delle attività di vigilanza, il Dipartimento richiede all’Agenzia le informazioni di cui non dispone, nonché quelle relative alla popolazione di atti per la definizione del campione e quelle relative agli indicatori di impatto. L’Agenzia si impegna a dare corso alle suddette richieste nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezione. Per le attività di analisi e valutazione, il Dipartimento predispone appositi questionari, volti a rilevare le informazioni presenti negli atti degli uffici, che l’Agenzia si impegna a far compilare e sottoscrivere dai responsabili delle strutture territoriali e ad inoltrare entro 60 giorni dall’avvio della rilevazione. In caso di mancato riscontro a tali richieste, nei termini concordati, il Direttore Generale delle Finanze ne può disporre l’acquisizione mediante accesso diretto alle strutture dell’Agenzia, dandone preventiva dandonepreventiva comunicazione al Direttore della stessa. Inoltre, l’Agenzia si impegna a dare pronto riscontro - di norma non oltre 90 giorni dalla ricezione - alle richieste del Dipartimento dirette ad acquisire elementi informativi sulle segnalazioni provenienti segnalazioniprovenienti dai contribuenti, entro un tempo medio di 60 giorni e, di norma non oltre i 90. Il Dipartimento riferisce annualmente all’Autorità politica gli esiti delle attività di vigilanza svolte e svoltee degli interventi di miglioramento proposti. Relativamente alle L’Agenzia fornisce al Dipartimento l’esito delle azioni di miglioramento suggerite dal Ministero con le relazioni di valutazione di conformità, anche al fine della pianificazione della successiva attività di vigilanza, l’Agenzia comunica a quest’ultimo: a) in sede di monitoraggio infrannuale, le misure correttive e di prevenzione intraprese intraprese, a seguito delle disfunzioni e/o irregolarità riscontrate e il relativo avanzamento; b) in sede di Relazione di monitoraggio sui risultati conseguiti nell’anno precedente una valutazione dell’efficacia delle misure adottate, fornendo elementi di dettaglio in merito al superamento delle disfunzioni e delle irregolarità riscontratevalutazione. Sempre al fine di assicurare trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti, l’Agenzia si impegna ad esercitare unafunzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa, fornendo al Dipartimento una relazione sugli esiti della suddetta attività nell’ambito della consuntivazione annuale finalizzata alla predisposizione del Rapporto di verifica.

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Samples: Convenzione Triennale, Convenzione Triennale

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA. 1. Ferma restando l’alta vigilanza del Ministro, il Dipartimento esercita, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera m), del DPCM 26 giugno 2019, n. 103, la funzione di vigilanza di cui all’articolo 59,comma 1, comma 3, lettera c)primo periodo e comma 13, lett. f) del D.Lgs. 300/1999, sulla base di un programma annuale teso a valutare le D.L. n. 193/2016 è finalizzata alla valutazione delle modalità complessive di esercizio delle funzioni fiscali dell’attività di riscossione da parte dell’Agenzia, sotto il profilo anche in relazione alla garanzia della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla L. Legge 212/2000. Tale funzione di vigilanza è esercitata dal Dipartimento sulla base di un programma annuale – approvato dal Ministro - nel quale sono individuati i procedimenti e/o le attività da sottoporre a valutazione. 2. Il Dipartimento comunica, in via preventiva, all’Agenzia il programma dei procedimenti/attività da sottoporre a valutazione valutazione, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. Per l’espletamento delle attività di vigilanza, il Dipartimento richiede all’Agenzia le informazioni di cui non dispone, nonché quelle relative alla popolazione di atti per la definizione del campione e quelle relative agli indicatori di impatto. L’Agenzia si impegna a dare corso alle suddette richieste nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezione. Per le attività di analisi e valutazione, il Dipartimento predispone appositi questionari, volti a rilevare le informazioni presenti negli atti degli uffici, uffici che l’Agenzia si impegna a far compilare e sottoscrivere dai responsabili delle strutture territoriali e ad inoltrare inoltrarli entro 60 giorni dall’avvio della rilevazione. In caso di mancato riscontro a tali richieste, nei termini concordati, il Direttore Generale delle Finanze ne può disporre l’acquisizione mediante accesso diretto alle strutture dell’Agenzia, dandone preventiva comunicazione al Direttore Presidente della stessa. Inoltre, l’Agenzia si impegna a dare pronto riscontro - di norma non oltre 90 giorni dalla ricezione - alle richieste del Dipartimento dirette ad acquisire elementi informativi sulle segnalazioni provenienti dai contribuenti, entro un tempo medio di 60 giorni e, di norma non oltre i 90. Il Dipartimento riferisce annualmente all’Autorità politica gli esiti delle attività di vigilanza svolte e degli interventi di miglioramento proposti. Relativamente alle L’Agenzia fornisce al Dipartimento l’esito delle azioni di miglioramento suggerite dal Ministero con le relazioni di valutazione di conformità, anche al fine della pianificazione della successiva attività di vigilanza, l’Agenzia comunica a quest’ultimo: a) in sede di monitoraggio infrannuale, le misure correttive e di prevenzione intraprese intraprese, a seguito delle eventuali disfunzioni e/o irregolarità riscontrate e il relativo avanzamento; b) in sede di Relazione di monitoraggio sui risultati conseguiti nell’anno precedente una valutazione dell’efficacia delle misure adottate, fornendo elementi di dettaglio in merito al superamento delle disfunzioni e delle irregolarità riscontratevalutazione. 3. Sempre al fine di assicurare la trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle normedell’azione amministrativa, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenticontribuenti e alla prevenzione dei rischi correlati alla riscossione, l’Agenzia si impegna ad esercitare unafunzione esercita una funzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa, fornendo al Dipartimento una relazione rendicontazione annuale sugli esiti della suddetta attività nell’ambito della consuntivazione relazione di monitoraggio annuale finalizzata alla predisposizione del Rapporto rapporto di verifica.

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Samples: Addendum

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA. Ferma restando l’alta vigilanza del Ministro, il Dipartimento delle finanze esercita, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera m), del DPCM 26 giugno 2019, n. 103, la funzione di vigilanza di cui all’articolo 59,comma 59, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 300/1999, sulla base di un programma annuale teso a valutare le modalità complessive di esercizio delle funzioni fiscali da parte dell’Agenzia, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla L. 212/2000. Il Dipartimento comunica, in via preventiva, all’Agenzia il programma dei procedimenti/attività da sottoporre a valutazione nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. Per l’espletamento delle attività di vigilanza, il Dipartimento richiede all’Agenzia le informazioni di cui non dispone, nonché quelle relative alla popolazione di atti per la definizione del campione e quelle relative agli indicatori di impatto. L’Agenzia si impegna a dare corso alle suddette richieste nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezione. Per le attività di analisi e valutazione, il Dipartimento predispone appositi questionari, volti a rilevare le informazioni presenti negli atti degli uffici, che l’Agenzia si impegna a far compilare e sottoscrivere dai responsabili delle strutture territoriali e ad inoltrare entro 60 giorni dall’avvio della rilevazione. In caso di mancato riscontro a tali richieste, nei termini concordati, il Direttore Generale delle Finanze ne può disporre l’acquisizione mediante accesso diretto alle strutture dell’Agenzia, dandone preventiva comunicazione al Direttore della stessa. Inoltre, l’Agenzia si impegna a dare pronto riscontro alle richieste del Dipartimento dirette ad acquisire elementi informativi sulle segnalazioni provenienti dai contribuenti, entro un tempo medio di 60 giorni e, di norma non oltre i 90. Il Dipartimento riferisce annualmente all’Autorità politica gli esiti delle attività di vigilanza svolte e degli interventi di miglioramento proposti. Relativamente alle azioni di miglioramento suggerite dal Ministero con le relazioni di valutazione di conformità, anche al fine della pianificazione della successiva attività di vigilanza, l’Agenzia comunica a quest’ultimo: a) : ⮚ in sede di monitoraggio infrannuale, le misure correttive e di prevenzione intraprese a seguito delle disfunzioni e/o irregolarità riscontrate e il relativo avanzamento; b) ; ⮚ in sede di Relazione di monitoraggio sui risultati conseguiti nell’anno precedente una valutazione dell’efficacia delle misure adottate, fornendo elementi di dettaglio in merito al superamento delle disfunzioni e delle irregolarità riscontrate. Sempre al fine di assicurare trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti, l’Agenzia si impegna ad esercitare unafunzione una funzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa, fornendo al Dipartimento una relazione sugli esiti della suddetta attività nell’ambito della consuntivazione annuale finalizzata alla predisposizione del Rapporto di verifica.

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Samples: Convenzione Triennale

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA. Ferma restando l’alta vigilanza del Ministro, il Dipartimento esercita, ai sensi dell’articolo 1112, comma 1, lettera ml), del DPCM 26 giugno 2019decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 10367, la funzione di vigilanza di cui all’articolo 59,comma 59, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 300/1999, sulla base di un programma annuale teso a valutare le modalità complessive di esercizio delle funzioni fiscali da parte dell’Agenzia, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla L. 212/2000. Il Dipartimento comunica, in via preventiva, all’Agenzia il programma dei procedimenti/attività da sottoporre sottoporre, anche attraverso monitoraggio, a valutazione valutazione, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. Per l’espletamento delle attività di vigilanza, il Dipartimento richiede all’Agenzia le informazioni di cui non dispone, nonché quelle relative alla popolazione di atti per la definizione del campione e quelle relative agli indicatori di impatto. L’Agenzia si impegna a dare corso alle suddette richieste nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezione. Per le attività di analisi e valutazione, il Dipartimento predispone appositi questionari, volti a rilevare le informazioni presenti negli atti degli uffici, uffici che l’Agenzia si impegna a far compilare e sottoscrivere dai responsabili delle strutture territoriali e ad inoltrare inoltrarli entro 60 giorni dall’avvio della rilevazione. In caso di mancato riscontro a tali richieste, nei termini concordati, il Direttore Generale delle Finanze ne può disporre l’acquisizione mediante accesso diretto alle strutture dell’Agenzia, dandone preventiva comunicazione al Direttore della stessa. Inoltre, Inoltre l’Agenzia si impegna a dare pronto riscontro riscontro, di norma non oltre 90 giorni dalla ricezione, alle richieste del Dipartimento dirette ad acquisire elementi informativi sulle segnalazioni provenienti dai contribuenti, entro un tempo medio di 60 giorni e, di norma non oltre i 90. Il Dipartimento annualmente riferisce annualmente all’Autorità politica gli esiti delle attività di vigilanza svolte e degli interventi di miglioramento proposti. Relativamente alle L’Agenzia fornisce al Dipartimento l’esito delle azioni di miglioramento suggerite dal Ministero con le relazioni di valutazione di conformità, anche al fine della pianificazione della successiva attività di vigilanza, l’Agenzia comunica a quest’ultimo: a) in sede di monitoraggio infrannuale, le misure correttive e di prevenzione intraprese intraprese, a seguito delle disfunzioni e/o irregolarità riscontrate e il relativo avanzamento; b) in sede di Relazione valutazione. L’Agenzia si impegna, infine, ad esercitare una funzione di monitoraggio sui risultati conseguiti nell’anno precedente controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa e a fornire al Ministro, per il tramite del Direttore Generale delle Finanze, una valutazione dell’efficacia delle misure adottate, fornendo elementi relazione annuale sugli esiti della suddetta attività di dettaglio in merito al superamento delle disfunzioni e delle irregolarità riscontrate. Sempre al fine di assicurare controllo svolta sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti, l’Agenzia si impegna ad esercitare unafunzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa, fornendo al Dipartimento una relazione sugli esiti della suddetta attività nell’ambito della consuntivazione annuale finalizzata alla predisposizione del Rapporto di verifica.

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Samples: Convenzione Triennale

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA. Ferma restando l’alta vigilanza del Ministro, il Dipartimento esercita, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera m), del DPCM 26 giugno 2019, n. 103, la funzione di vigilanza di cui all’articolo 59,comma 59, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 300/1999, sulla base di un programma annuale teso a valutare le modalità complessive di esercizio delle funzioni fiscali da parte dell’Agenzia, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla L. 212/2000. Il Dipartimento comunica, in via invia preventiva, all’Agenzia il programma dei procedimenti/attività da sottoporre a valutazione nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. Per l’espletamento delle attività di vigilanza, il Dipartimento richiede all’Agenzia le informazioni di cui non dispone, nonché quelle relative alla popolazione di atti per la definizione del campione e quelle relative agli indicatori di impatto. L’Agenzia si impegna a dare corso alle suddette richieste nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezione. Per le attività di analisi e valutazione, il Dipartimento predispone appositi questionari, volti a rilevare le informazioni presenti negli atti degli uffici, che l’Agenzia si impegna a far compilare e sottoscrivere dai responsabili delle strutture territoriali e ad inoltrare entro 60 giorni dall’avvio della rilevazione. In caso di mancato riscontro a tali richieste, nei termini concordati, il Direttore Generale delle Finanze ne può disporre l’acquisizione mediante accesso diretto alle strutture dell’Agenzia, dandone preventiva dandonepreventiva comunicazione al Direttore della stessa. Inoltre, l’Agenzia si impegna a dare pronto riscontro - di norma non oltre 90 giorni dalla ricezione - alle richieste del Dipartimento dirette ad acquisire elementi informativi sulle segnalazioni provenienti segnalazioniprovenienti dai contribuenti, entro un tempo medio di 60 giorni e, di norma non oltre i 90. Il Dipartimento riferisce annualmente all’Autorità politica gli esiti delle attività di vigilanza svolte e svoltee degli interventi di miglioramento proposti. Relativamente alle L’Agenzia fornisce al Dipartimento l’esito delle azioni di miglioramento suggerite dal Ministero con le relazioni di valutazione di conformità, anche al fine della pianificazione della successiva attività di vigilanza, l’Agenzia comunica a quest’ultimo: a) in sede di monitoraggio infrannuale, le misure correttive e di prevenzione intraprese intraprese, a seguito delle disfunzioni e/o irregolarità riscontrate e il relativo avanzamento; b) in sede di Relazione di monitoraggio sui risultati conseguiti nell’anno precedente una valutazione dell’efficacia delle misure adottate, fornendo elementi di dettaglio in merito al superamento delle disfunzioni e delle irregolarità riscontratevalutazione. Sempre al fine di assicurare trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti, l’Agenzia si impegna ad esercitare unafunzione una funzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa, fornendo al Dipartimento una relazione sugli esiti della suddetta attività nell’ambito della consuntivazione annuale finalizzata alla predisposizione del Rapporto di verifica.

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MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA. Ferma restando l’alta vigilanza del Ministro, il Dipartimento esercita, ai sensi dell’articolo 1112, comma 1, lettera ml), del DPCM 26 giugno 2019Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 10367, la funzione di vigilanza di cui all’articolo 59,comma 59, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 300/1999Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla base di un programma annuale teso a valutare le modalità complessive di esercizio delle funzioni fiscali da parte dell’Agenzia, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla L. 212/2000Legge 27 luglio 2000, n. 212. Il Dipartimento comunica, in via preventiva, all’Agenzia il programma dei procedimenti/attività da sottoporre sottoporre, anche attraverso monitoraggio, a valutazione valutazione, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. Per l’espletamento delle attività di vigilanza, il Dipartimento richiede all’Agenzia le informazioni di cui non dispone, nonché quelle relative alla popolazione di atti atti, per la definizione del campione campione, e quelle relative agli indicatori di impatto. L’Agenzia si impegna a dare corso alle suddette richieste nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezionedalle stesse. Per le attività di analisi e valutazione, il Dipartimento predispone appositi questionari, volti a rilevare le informazioni presenti negli atti degli uffici, che l’Agenzia si impegna a far compilare e sottoscrivere dai responsabili delle strutture territoriali e ad inoltrare inoltrarli entro 60 giorni dall’avvio della rilevazione. In caso di mancato riscontro a tali richieste, nei termini concordati, il Direttore Generale delle Finanze ne può disporre l’acquisizione mediante accesso diretto alle strutture dell’Agenzia, dandone preventiva comunicazione al Direttore della stessa. Inoltre, Inoltre l’Agenzia si impegna a dare pronto riscontro riscontro, di norma non oltre 90 giorni dalla ricezione, alle richieste del Dipartimento dirette ad acquisire elementi informativi sulle segnalazioni provenienti dai contribuenti, entro un tempo medio di 60 giorni e, di norma non oltre i 90. Il Dipartimento annualmente riferisce annualmente all’Autorità politica gli esiti delle attività di vigilanza svolte e degli interventi di miglioramento proposti. Relativamente alle L’Agenzia fornisce al Dipartimento l’esito delle azioni di miglioramento suggerite dal Ministero con le relazioni di valutazione di conformità, anche al fine della pianificazione della successiva attività di vigilanza, l’Agenzia comunica a quest’ultimo: a) in sede di monitoraggio infrannuale, le misure correttive e di prevenzione intraprese intraprese, a seguito delle disfunzioni e/o irregolarità riscontrate e il relativo avanzamento; b) in sede di Relazione valutazione. Da ultimo, l’Agenzia si impegna ad esercitare una funzione di monitoraggio sui risultati conseguiti nell’anno precedente controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa e a fornire al Ministro, per il tramite del Direttore Generale delle Finanze, una valutazione dell’efficacia delle misure adottate, fornendo elementi relazione annuale sugli esiti della suddetta attività di dettaglio in merito al superamento delle disfunzioni e delle irregolarità riscontrate. Sempre al fine di assicurare controllo svolta sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti, l’Agenzia si impegna ad esercitare unafunzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa, fornendo al Dipartimento una relazione sugli esiti della suddetta attività nell’ambito della consuntivazione annuale finalizzata alla predisposizione del Rapporto di verifica.

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MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA. Ferma restando l’alta vigilanza del Ministro, il Dipartimento esercita, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera m), del DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, la funzione di vigilanza di cui all’articolo 59,comma 59, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 300/1999, sulla base di un programma annuale teso a valutare le modalità complessive di esercizio delle funzioni fiscali da parte dell’Agenzia, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla L. 212/2000. Il Dipartimento comunica, in via preventiva, all’Agenzia il programma dei procedimenti/attività da sottoporre a valutazione valutazione, anche attraverso monitoraggio, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. Per l’espletamento delle attività di vigilanza, il Dipartimento richiede all’Agenzia le informazioni di cui non dispone, nonché quelle relative alla popolazione di atti atti, per la definizione del campione campione, e quelle relative agli indicatori di impatto. L’Agenzia si impegna a dare corso alle suddette richieste richieste, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezione. Per le attività di analisi e valutazione, il Dipartimento predispone appositi questionari, volti a rilevare le informazioni presenti negli atti degli uffici, che l’Agenzia si impegna a far compilare e sottoscrivere dai responsabili delle strutture territoriali e ad inoltrare inoltrarli entro 60 giorni dall’avvio della rilevazione. In caso di mancato riscontro a tali richieste, richieste nei termini concordati, il Direttore Generale delle Finanze ne può disporre l’acquisizione mediante accesso diretto alle strutture dell’Agenzia, dandone preventiva comunicazione al Direttore della stessa. Inoltre, l’Agenzia si impegna a dare pronto riscontro e, comunque, non oltre 90 giorni dalla ricezione, alle richieste del Dipartimento dirette ad acquisire elementi informativi sulle segnalazioni provenienti dai contribuenti, entro un tempo medio di 60 giorni e, di norma non oltre i 90. Il Dipartimento riferisce annualmente all’Autorità politica gli esiti delle attività di vigilanza svolte e degli interventi di miglioramento proposti. Relativamente alle L’Agenzia fornisce al Dipartimento l’esito delle azioni di miglioramento suggerite dal Ministero con le relazioni di valutazione di conformità, anche al fine della pianificazione della successiva attività di vigilanza, l’Agenzia comunica a quest’ultimo: a) in sede di monitoraggio infrannuale, le misure correttive e di prevenzione intraprese intraprese, a seguito delle disfunzioni e/o irregolarità riscontrate e il relativo avanzamento; b) in sede di Relazione di monitoraggio sui risultati conseguiti nell’anno precedente una valutazione dell’efficacia delle misure adottate, fornendo elementi di dettaglio in merito al superamento delle disfunzioni e delle irregolarità riscontratevalutazione. Sempre al fine di assicurare trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti, l’Agenzia si impegna ad esercitare unafunzione una funzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa, fornendo al Dipartimento una relazione sugli esiti della suddetta attività nell’ambito della consuntivazione annuale finalizzata alla predisposizione del Rapporto di verifica.

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