Common use of MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA Clause in Contracts

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA. Ferma restando l’alta vigilanza del Ministro, il Dipartimento esercita, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera l), del DPCM 27 febbraio 2013, n. 67, la funzione di vigilanza di cui all’articolo 59, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 300/1999, sulla base di un programma annuale teso a valutare le modalità complessive di esercizio delle funzioni fiscali da parte dell’Agenzia, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla L. 212/2000. Il Dipartimento comunica, in via preventiva, all’Agenzia il programma dei procedimenti/attività da sottoporre a valutazione, anche attraverso monitoraggio, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. Per l’espletamento delle attività di vigilanza, il Dipartimento richiede all’Agenzia le informazioni di cui non dispone, nonché quelle relative alla popolazione di atti per la definizione del campione e quelle relative agli indicatori di impatto. L’Agenzia si impegna a dare corso alle suddette richieste nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezione. Per le attività di analisi e valutazione, il Dipartimento predispone appositi questionari, volti a rilevare le informazioni presenti negli atti degli uffici che l’Agenzia si impegna a far compilare e sottoscrivere dai responsabili delle strutture territoriali e ad inoltrarli entro 60 giorni dall’avvio della rilevazione. In caso di mancato riscontro a tali richieste, nei termini concordati, il Direttore Generale delle Finanze ne può disporre l’acquisizione mediante accesso diretto alle strutture dell’Agenzia, dandone preventiva comunicazione al Direttore della stessa. Inoltre, l’Agenzia si impegna a dare pronto riscontro - di norma non oltre 90 giorni dalla ricezione - alle richieste del Dipartimento dirette ad acquisire elementi informativi sulle segnalazioni provenienti dai contribuenti. Il Dipartimento riferisce annualmente all’Autorità politica gli esiti delle attività di vigilanza svolte e degli interventi di miglioramento proposti. L’Agenzia fornisce al Dipartimento l’esito delle azioni correttive e di prevenzione intraprese, a seguito delle disfunzioni e/o irregolarità riscontrate in sede di valutazione. Sempre al fine di assicurare trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti, l’Agenzia si impegna ad esercitare una funzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa e a fornire al Ministro, per il tramite del Direttore Generale delle Finanze, una relazione sugli esiti della suddetta attività nell’ambito dell’annuale Rapporto di verifica.

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Samples: Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2017 2019, Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2017 2019

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA. Ferma restando l’alta vigilanza del Ministro, il Dipartimento esercita, ai sensi dell’articolo 1211, comma 1, lettera lm), del DPCM 27 febbraio 201326 giugno 2019, n. 67103, la funzione di vigilanza di cui all’articolo 59, comma 59,comma 3, lettera c), del D.Lgs. 300/1999, sulla base di un programma annuale teso a valutare le modalità complessive di esercizio delle funzioni fiscali da parte dell’Agenzia, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla L. 212/2000. Il Dipartimento comunica, in via preventiva, all’Agenzia il programma dei procedimenti/attività da sottoporre a valutazione, anche attraverso monitoraggio, valutazione nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. Per l’espletamento delle attività di vigilanza, il Dipartimento richiede all’Agenzia le informazioni di cui non dispone, nonché quelle relative alla popolazione di atti per la definizione del campione e quelle relative agli indicatori di impatto. L’Agenzia si impegna a dare corso alle suddette richieste nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezione. Per le attività di analisi e valutazione, il Dipartimento predispone appositi questionari, volti a rilevare le informazioni presenti negli atti degli uffici uffici, che l’Agenzia si impegna a far compilare e sottoscrivere dai responsabili delle strutture territoriali e ad inoltrarli inoltrare entro 60 giorni dall’avvio della rilevazione. In caso di mancato riscontro a tali richieste, nei termini concordati, il Direttore Generale delle Finanze ne può disporre l’acquisizione mediante accesso diretto alle strutture dell’Agenzia, dandone preventiva comunicazione al Direttore della stessa. Inoltre, l’Agenzia si impegna a dare pronto riscontro - di norma non oltre 90 giorni dalla ricezione - alle richieste del Dipartimento dirette ad acquisire elementi informativi sulle segnalazioni provenienti dai contribuenti, entro un tempo medio di 60 giorni e, di norma non oltre i 90. Il Dipartimento riferisce annualmente all’Autorità politica gli esiti delle attività di vigilanza svolte e degli interventi di miglioramento proposti. L’Agenzia fornisce al Dipartimento l’esito delle Relativamente alle azioni correttive e di prevenzione intrapresemiglioramento suggerite dal Ministero con le relazioni di valutazione di conformità, a seguito delle disfunzioni e/o irregolarità riscontrate in sede di valutazione. Sempre anche al fine della pianificazione della successiva attività di assicurare trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuentivigilanza, l’Agenzia si impegna ad esercitare una funzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa e comunica a fornire al Ministro, per il tramite del Direttore Generale delle Finanze, una relazione sugli esiti della suddetta attività nell’ambito dell’annuale Rapporto di verifica.quest’ultimo:

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Samples: Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2023 2025, Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2023 2025

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA. Ferma restando l’alta vigilanza del Ministro, il Dipartimento esercita, ai sensi dell’articolo 1211, comma 1, lettera lm), del DPCM 27 febbraio 201326 giugno 2019, n. 67103, la funzione di vigilanza di cui all’articolo 59, comma 59,comma 3, lettera c), del D.Lgs. 300/1999, sulla base di un programma annuale teso a valutare le modalità complessive di esercizio delle funzioni fiscali da parte dell’Agenzia, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla L. 212/2000. Il Dipartimento comunica, in via invia preventiva, all’Agenzia il programma dei procedimenti/attività da sottoporre a valutazione, anche attraverso monitoraggio, valutazione nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. Per l’espletamento delle attività di vigilanza, il Dipartimento richiede all’Agenzia le informazioni di cui non dispone, nonché quelle relative alla popolazione di atti per la definizione del campione e quelle relative agli indicatori di impatto. L’Agenzia si impegna a dare corso alle suddette richieste nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezione. Per le attività di analisi e valutazione, il Dipartimento predispone appositi questionari, volti a rilevare le informazioni presenti negli atti degli uffici uffici, che l’Agenzia si impegna a far compilare e sottoscrivere dai responsabili delle strutture territoriali e ad inoltrarli inoltrare entro 60 giorni dall’avvio della rilevazione. In caso di mancato riscontro a tali richieste, nei termini concordati, il Direttore Generale delle Finanze ne può disporre l’acquisizione mediante accesso diretto alle strutture dell’Agenzia, dandone preventiva dandonepreventiva comunicazione al Direttore della stessa. Inoltre, l’Agenzia si impegna a dare pronto riscontro - di norma non oltre 90 giorni dalla ricezione - alle richieste del Dipartimento dirette ad acquisire elementi informativi sulle segnalazioni provenienti segnalazioniprovenienti dai contribuenti. Il Dipartimento riferisce annualmente all’Autorità politica gli esiti delle attività di vigilanza svolte e svoltee degli interventi di miglioramento proposti. L’Agenzia fornisce al Dipartimento l’esito delle azioni correttive e di prevenzione intraprese, a seguito delle disfunzioni e/o irregolarità riscontrate in sede di valutazione. Sempre al fine di assicurare trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti, l’Agenzia si impegna ad esercitare una funzione unafunzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa e a fornire operativa, fornendo al Ministro, per il tramite del Direttore Generale delle Finanze, Dipartimento una relazione sugli esiti della suddetta attività nell’ambito dell’annuale della consuntivazione annuale finalizzata alla predisposizione del Rapporto di verifica.

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Samples: Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2022 2024, Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2022 2024

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA. Ferma restando l’alta vigilanza del Ministro, il Dipartimento esercita, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera l), del DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, la funzione di vigilanza di cui all’articolo 59, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 300/1999Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla base di un programma annuale teso a valutare le modalità complessive di esercizio delle funzioni fiscali da parte dell’Agenzia, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla L. 212/2000Legge 27 luglio 2000, n. 212. Il Dipartimento comunica, in via preventiva, all’Agenzia il programma dei procedimenti/attività da sottoporre a valutazionesottoporre, anche attraverso monitoraggio, a valutazione, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. Per l’espletamento delle attività di vigilanza, il Dipartimento richiede all’Agenzia le informazioni di cui non dispone, nonché quelle relative alla popolazione di atti atti, per la definizione del campione campione, e quelle relative agli indicatori di impatto. L’Agenzia si impegna a dare corso alle suddette richieste nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezionedalle stesse. Per le attività di analisi e valutazione, il Dipartimento predispone appositi questionari, volti a rilevare le informazioni presenti negli atti degli uffici uffici, che l’Agenzia si impegna a far compilare e sottoscrivere dai responsabili delle strutture territoriali e ad inoltrarli entro 60 giorni dall’avvio della rilevazione. In caso di mancato riscontro a tali richieste, nei termini concordati, il Direttore Generale delle Finanze ne può disporre l’acquisizione mediante accesso diretto alle strutture dell’Agenzia, dandone preventiva comunicazione al Direttore della stessa. Inoltre, Inoltre l’Agenzia si impegna a dare pronto riscontro - riscontro, di norma non oltre 90 giorni dalla ricezione - ricezione, alle richieste del Dipartimento dirette ad acquisire elementi informativi sulle segnalazioni provenienti dai contribuenti. Il Dipartimento annualmente riferisce annualmente all’Autorità politica gli esiti delle attività di vigilanza svolte e degli interventi di miglioramento proposti. L’Agenzia fornisce al Dipartimento l’esito delle azioni correttive e di prevenzione intraprese, a seguito delle disfunzioni e/o irregolarità riscontrate in sede di valutazione. Sempre al fine di assicurare trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuentiDa ultimo, l’Agenzia si impegna ad esercitare una funzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa e a fornire al Ministro, per il tramite del Direttore Generale delle Finanze, una relazione annuale sugli esiti della suddetta attività nell’ambito dell’annuale Rapporto di verificacontrollo svolta sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

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Samples: Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2015 2017

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA. Ferma restando l’alta vigilanza del Ministro, il Dipartimento esercita, ai sensi dell’articolo 1211, comma 1, lettera lm), del DPCM 27 febbraio 2013Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 67103, la funzione di vigilanza di cui all’articolo 59, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 300/1999, sulla base di un programma annuale teso a valutare le modalità complessive di esercizio delle funzioni fiscali da parte dell’Agenzia, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla L. 212/2000. Il Dipartimento comunica, in via preventiva, all’Agenzia il programma dei procedimenti/attività da sottoporre a valutazione, anche attraverso monitoraggio, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. Per l’espletamento delle attività di vigilanza, il Dipartimento richiede all’Agenzia le informazioni di cui non dispone, nonché quelle relative alla popolazione di atti atti, per la definizione del campione campione, e quelle relative agli indicatori di impatto. L’Agenzia si impegna a dare corso alle suddette richieste richieste, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezione. Per le attività di analisi e valutazione, il Dipartimento predispone appositi questionari, volti a rilevare le informazioni presenti negli atti degli uffici uffici, che l’Agenzia si impegna a far compilare e sottoscrivere dai responsabili delle strutture territoriali e ad inoltrarli entro 60 giorni dall’avvio della rilevazione. In caso di mancato riscontro a tali richieste, richieste nei termini concordati, il Direttore Generale delle Finanze ne può disporre l’acquisizione mediante accesso diretto alle strutture dell’Agenzia, dandone preventiva comunicazione al Direttore della stessa. Inoltre, l’Agenzia si impegna a dare pronto riscontro - di norma e, comunque, non oltre 90 giorni dalla ricezione - ricezione, alle richieste del Dipartimento dirette ad acquisire elementi informativi sulle segnalazioni provenienti dai contribuenti. Il Dipartimento riferisce annualmente all’Autorità politica gli esiti delle attività di vigilanza svolte e degli interventi di miglioramento proposti. L’Agenzia fornisce al Dipartimento l’esito delle azioni correttive e di prevenzione intraprese, a seguito delle disfunzioni e/o irregolarità riscontrate in sede di valutazione. Sempre al fine di assicurare trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti, l’Agenzia si impegna ad esercitare una funzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa e a fornire operativa, fornendo al Ministro, per il tramite del Direttore Generale delle Finanze, Dipartimento una relazione sugli esiti della suddetta attività nell’ambito dell’annuale della consuntivazione annuale finalizzata alla predisposizione del Rapporto di verifica.

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Samples: Convenzione

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA. Ferma restando l’alta vigilanza del Ministro, il Dipartimento esercita, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera l), del DPCM decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, la funzione di vigilanza di cui all’articolo 59, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 300/1999, sulla base di un programma annuale teso a valutare le modalità complessive di esercizio delle funzioni fiscali da parte dell’Agenzia, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla L. 212/2000. Il Dipartimento comunica, in via preventiva, all’Agenzia il programma dei procedimenti/attività da sottoporre a valutazionesottoporre, anche attraverso monitoraggio, a valutazione, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. Per l’espletamento delle attività di vigilanza, il Dipartimento richiede all’Agenzia le informazioni di cui non dispone, nonché quelle relative alla popolazione di atti per la definizione del campione e quelle relative agli indicatori di impatto. L’Agenzia si impegna a dare corso alle suddette richieste nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezione. Per le attività di analisi e valutazione, il Dipartimento predispone appositi questionari, volti a rilevare le informazioni presenti negli atti degli uffici che l’Agenzia si impegna a far compilare e sottoscrivere dai responsabili delle strutture territoriali e ad inoltrarli entro 60 giorni dall’avvio della rilevazione. In caso di mancato riscontro a tali richieste, nei termini concordati, il Direttore Generale delle Finanze ne può disporre l’acquisizione mediante accesso diretto alle strutture dell’Agenzia, dandone preventiva comunicazione al Direttore della stessa. Inoltre, Inoltre l’Agenzia si impegna a dare pronto riscontro - riscontro, di norma non oltre 90 giorni dalla ricezione - ricezione, alle richieste del Dipartimento dirette ad acquisire elementi informativi sulle segnalazioni provenienti dai contribuenti. Il Dipartimento annualmente riferisce annualmente all’Autorità politica gli esiti delle attività di vigilanza svolte e degli interventi di miglioramento proposti. L’Agenzia fornisce al Dipartimento l’esito delle azioni correttive e di prevenzione intraprese, a seguito delle disfunzioni e/o irregolarità riscontrate in sede di valutazione. Sempre al fine di assicurare trasparenzaL’Agenzia si impegna, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle normeinfine, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti, l’Agenzia si impegna ad esercitare una funzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa e a fornire al Ministro, per il tramite del Direttore Generale delle Finanze, una relazione annuale sugli esiti della suddetta attività nell’ambito dell’annuale Rapporto di verificacontrollo svolta sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

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Samples: Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2016 2018

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA. Ferma restando l’alta vigilanza del Ministro, il Dipartimento delle finanze esercita, ai sensi dell’articolo 1211, comma 1, lettera lm), del DPCM 27 febbraio 201326 giugno 2019, n. 67103, la funzione di vigilanza di cui all’articolo 59, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 300/1999, sulla base di un programma annuale teso a valutare le modalità complessive di esercizio delle funzioni fiscali da parte dell’Agenzia, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla L. 212/2000. Il Dipartimento comunica, in via preventiva, all’Agenzia il programma dei procedimenti/attività da sottoporre a valutazione, anche attraverso monitoraggio, valutazione nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. Per l’espletamento delle attività di vigilanza, il Dipartimento richiede all’Agenzia le informazioni di cui non dispone, nonché quelle relative alla popolazione di atti per la definizione del campione e quelle relative agli indicatori di impatto. L’Agenzia si impegna a dare corso alle suddette richieste nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezione. Per le attività di analisi e valutazione, il Dipartimento predispone appositi questionari, volti a rilevare le informazioni presenti negli atti degli uffici uffici, che l’Agenzia si impegna a far compilare e sottoscrivere dai responsabili delle strutture territoriali e ad inoltrarli inoltrare entro 60 giorni dall’avvio della rilevazione. In caso di mancato riscontro a tali richieste, nei termini concordati, il Direttore Generale delle Finanze ne può disporre l’acquisizione mediante accesso diretto alle strutture dell’Agenzia, dandone preventiva comunicazione al Direttore della stessa. Inoltre, l’Agenzia si impegna a dare pronto riscontro - di norma non oltre 90 giorni dalla ricezione - alle richieste del Dipartimento dirette ad acquisire elementi informativi sulle segnalazioni provenienti dai contribuenti, entro un tempo medio di 60 giorni e, di norma non oltre i 90. Il Dipartimento riferisce annualmente all’Autorità politica gli esiti delle attività di vigilanza svolte e degli interventi di miglioramento proposti. L’Agenzia fornisce Relativamente alle azioni di miglioramento suggerite dal Ministero con le relazioni di valutazione di conformità, anche al Dipartimento l’esito delle azioni fine della pianificazione della successiva attività di vigilanza, l’Agenzia comunica a quest’ultimo: ⮚ in sede di monitoraggio infrannuale, le misure correttive e di prevenzione intraprese, intraprese a seguito delle disfunzioni e/o irregolarità riscontrate e il relativo avanzamento; ⮚ in sede di valutazioneRelazione di monitoraggio sui risultati conseguiti nell’anno precedente una valutazione dell’efficacia delle misure adottate, fornendo elementi di dettaglio in merito al superamento delle disfunzioni e delle irregolarità riscontrate. Sempre al fine di assicurare trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti, l’Agenzia si impegna ad esercitare una funzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa e a fornire operativa, fornendo al Ministro, per il tramite del Direttore Generale delle Finanze, Dipartimento una relazione sugli esiti della suddetta attività nell’ambito dell’annuale della consuntivazione annuale finalizzata alla predisposizione del Rapporto di verifica.

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Samples: Convenzione Triennale

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA. Ferma restando l’alta vigilanza del Ministro, il Dipartimento esercita, ai sensi dell’articolo 1211, comma 1, lettera lm), del DPCM 27 febbraio 201326 giugno 2019, n. 67103, la funzione di vigilanza di cui all’articolo 59, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 300/1999, sulla base di un programma annuale teso a valutare le modalità complessive di esercizio delle funzioni fiscali da parte dell’Agenzia, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla L. 212/2000. Il Dipartimento comunica, in via invia preventiva, all’Agenzia il programma dei procedimenti/attività da sottoporre a valutazione, anche attraverso monitoraggio, valutazione nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. Per l’espletamento delle attività di vigilanza, il Dipartimento richiede all’Agenzia le informazioni di cui non dispone, nonché quelle relative alla popolazione di atti per la definizione del campione e quelle relative agli indicatori di impatto. L’Agenzia si impegna a dare corso alle suddette richieste nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezione. Per le attività di analisi e valutazione, il Dipartimento predispone appositi questionari, volti a rilevare le informazioni presenti negli atti degli uffici uffici, che l’Agenzia si impegna a far compilare e sottoscrivere dai responsabili delle strutture territoriali e ad inoltrarli inoltrare entro 60 giorni dall’avvio della rilevazione. In caso di mancato riscontro a tali richieste, nei termini concordati, il Direttore Generale delle Finanze ne può disporre l’acquisizione mediante accesso diretto alle strutture dell’Agenzia, dandone preventiva dandonepreventiva comunicazione al Direttore della stessa. Inoltre, l’Agenzia si impegna a dare pronto riscontro - di norma non oltre 90 giorni dalla ricezione - alle richieste del Dipartimento dirette ad acquisire elementi informativi sulle segnalazioni provenienti segnalazioniprovenienti dai contribuenti. Il Dipartimento riferisce annualmente all’Autorità politica gli esiti delle attività di vigilanza svolte e svoltee degli interventi di miglioramento proposti. L’Agenzia fornisce al Dipartimento l’esito delle azioni correttive e di prevenzione intraprese, a seguito delle disfunzioni e/o irregolarità riscontrate in sede di valutazione. Sempre al fine di assicurare trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti, l’Agenzia si impegna ad esercitare una funzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa e a fornire operativa, fornendo al Ministro, per il tramite del Direttore Generale delle Finanze, Dipartimento una relazione sugli esiti della suddetta attività nell’ambito dell’annuale della consuntivazione annuale finalizzata alla predisposizione del Rapporto di verifica.

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Samples: Convenzione Triennale Per Gli Esercizi 2022 2024