Modalità di fruizione dei permessi. 1. I permessi retribuiti possono essere utilizzati a giornate o ad ore assicurando, in tal caso, la prestazione minima giornaliera pari al 50% dell’orario ordinario di lavoro (3 ore e 36 minuti). A tali effetti si considera esclusivamente la presenza nella fascia di lavoro ordinario comprensiva della flessibilità. 2. Nel computo orario del permesso deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi, purché il tempo di viaggio non risulti irragionevolmente superiore al tempo di frequenza delle lezioni, che dovranno comunque avere inizio all’interno dell’orario ordinario di lavoro. Pertanto, nell’ipotesi in cui il dipendente scelga di iscriversi ad un istituto/università molto distante dalla sede di servizio, l’assenza effettuata esclusivamente per compiere il viaggio non potrà essere imputata a permesso studio bensì a ferie o permessi per motivi personali ex art. 19 comma 2 del CCNL 6 luglio 1995. 3. I permessi retribuiti saranno concessi, ove spettanti, dietro presentazione di idonea certificazione attestante: • l’iscrizione al corso di studio finalizzato al conseguimento di un titolo avente valore legale; • il programma di utilizzo delle ore di permesso, elaborato in conformità al piano degli studi relativo al corso frequentato. 4. Coloro i quali intendano chiedere la concessione dei permessi per un corso che preveda un esame di ammissione possono cautelativamente presentare domanda entro il termine di cui al comma 5, salvo decadere dal beneficio in caso di esito negativo della prova d’esame o di mancato perfezionamento della domanda con la formalizzazione dell’iscrizione entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno. La decadenza determinerà lo scorrimento della graduatoria. 5. I dipendenti interessati alla concessione dei permessi di cui all’art. 9 del CCNL 14.2.2001 devono presentare la relativa domanda entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. 6. Non si terrà conto delle domande tardive, farà fede a tal fine la data del protocollo informatico. 7. Le richieste devono essere formulate utilizzando lo schema di domanda predisposto dalla Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane al fine di acquisire tutte le informazioni indispensabili all’istruttoria delle domande. 8. I dipendenti della Sede centrale inoltreranno l’istanza per il tramite del dirigente della struttura di appartenenza alla Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane – Area Normativa, gestione rapporto di lavoro, trattamenti complementari e servizi al personale, tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, mobility manager - competente ad istruire le richieste dei permessi nonché a rilasciare la relativa autorizzazione. 9. I dipendenti delle Sedi regionali e provinciali presenteranno, entro lo stesso termine (31 dicembre), le domande alle unità di appartenenza. 10. La Sede regionale nell’ambito territoriale di competenza, provvederà alla determinazione del numero massimo dei permessi concedibili sia ad ogni singola unità funzionale, corrispondente al 3% del personale ivi in servizio all’inizio di ciascun anno, sia complessivamente a tutte le unità funzionali della regione, definito sulla base degli stessi elementi. 11. Nel caso in cui il numero delle richieste pervenute non superi il limite massimo dei permessi concedibili, si provvederà ad inviare agli interessati la comunicazione di autorizzazione ad usufruire del beneficio in parola. 12. Qualora le richieste di permessi di studio presentate dai dipendenti in servizio presso la Direzione generale eccedano la percentuale individuata ai sensi dell’art. 1, comma 2, la Direzione centrale sviluppo e gestione risorse umane provvederà, con i criteri di seguito elencati, alla formazione di specifica graduatoria tra gli aspiranti al beneficio. 13. Analoga procedura sarà seguita dalle unità funzionali (sedi regionali e provinciali) nelle quali le richieste di permessi studio eccedano la disponibilità individuata ai sensi del comma 10. 14. I dipendenti delle sedi che non dovessero trovare utile collocazione nella graduatoria relativa all’unità di appartenenza concorrono alla formazione di una graduatoria unica regionale, predisposta con gli stessi criteri di priorità, previa verifica della sussistenza di residue disponibilità di permessi concedibili nell’ambito del contingente corrispondente al 3% del personale in forza a tutte le unità funzionali della Regione. 15. I dipendenti autorizzati, iscritti ad un corso di studi pluriennale che nel medesimo anno solare prevede il termine di un anno di corso e l’inizio di quello successivo, possono usufruire dei permessi fino al 31 dicembre anche se relativi a due diversi anni di corso.
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Samples: Accordo in Tema Di Permessi Studio, Accordo in Tema Di Permessi Studio
Modalità di fruizione dei permessi. 1TAB. I permessi retribuiti possono essere utilizzati a giornate o ad ore assicurando, in tal caso, la prestazione minima giornaliera pari al 50% dell’orario ordinario di lavoro (3 ore e 36 minuti). 2 Permessi orari retribuiti:A tali effetti si considera esclusivamente la presenza nella fascia di lavoro ordinario comprensiva della flessibilità.
2. Nel computo orario del permesso deve essere - per partecipare ai lavori dell’assemblea consiliare - compreso il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e, nel caso i lavori si protraggano oltre la sede mezzanotte, il giorno successivo B - per partecipare alle riunioni degli organi di svolgimento cui fanno parte - compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro C - Permessi orari per un massimo di 24 ore lavorative mensili D - Permessi orari per un massimo di 48 ore lavorative mensili Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente il permesso mediante la procedura dei corsigiustificativi on-line e, purché se fruito ad ore, timbrare l’interruzione della prestazione lavorativa e l’eventuale rientro in servizio.Qualora il permesso venga fruito prima di prendere servizio, il dipendente è tenuto ad inserire il giustificativo o a presentare la domanda il giorno precedente.Le ore di permesso giornaliere non possono comunque superare quelle certificate dall'ente presso cui il dipendente ricopre la xxxxxx.Xx permesso fruito dopo la prestazione lavorativa e nell'arco dell'orario di lavoro è riconosciuto fino al completamento dell'orario convenzionale giornaliero. Il tempo di percorrenza dal luogo di lavoro a quello di espletamento del mandato e, per tutte le tipologie di permesso ad eccezione della A, il tempo di viaggio non risulti irragionevolmente superiore ritorno al tempo luogo di frequenza delle lezioni, che dovranno comunque avere inizio all’interno dell’orario ordinario lavoro si aggiunge - su dichiarazione dell'interessato - a quello attestato dall'ente ed è conteggiato a titolo di lavoro. Pertanto, nell’ipotesi in cui permesso retribuito qualora il dipendente scelga di iscriversi ad un istituto/università molto distante dalla sede di servizio, l’assenza effettuata esclusivamente per compiere il viaggio non potrà essere imputata a sia entrato in servizio prima della fruizione del permesso studio bensì a ferie o permessi per motivi personali ex art. 19 comma 2 del CCNL 6 luglio 1995.
3. I permessi retribuiti saranno concessi, ove spettanti, dietro presentazione di idonea certificazione attestante: • l’iscrizione al corso di studio finalizzato al conseguimento di un titolo avente valore legale; • il programma di utilizzo delle ore di permesso, elaborato in conformità al piano degli studi relativo al corso frequentato.
4. Coloro i quali intendano chiedere ed abbia ripreso servizio dopo la concessione dei permessi per un corso che preveda un esame di ammissione possono cautelativamente presentare domanda entro il termine di cui al comma 5, salvo decadere dal beneficio in caso di esito negativo della prova d’esame o di mancato perfezionamento della domanda con la formalizzazione dell’iscrizione entro fruizione dello stesso e non oltre il 31 marzo di ciascun anno. La decadenza determinerà lo scorrimento della graduatoria.
5. I dipendenti interessati alla concessione dei permessi di cui all’art. 9 del CCNL 14.2.2001 devono presentare la relativa domanda entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.
6. Non si terrà conto delle domande tardive, farà fede a tal fine la data del protocollo informatico.
7. Le richieste devono essere formulate utilizzando lo schema di domanda predisposto dalla Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane al fine di acquisire tutte le informazioni indispensabili all’istruttoria delle domande.
8. I dipendenti della Sede centrale inoltreranno l’istanza per il tramite del dirigente della struttura di appartenenza alla Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane – Area Normativa, gestione rapporto qualora ricada nell'arco dell'orario di lavoro, trattamenti complementari e servizi fino al personale, tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, mobility manager - competente ad istruire le richieste dei permessi nonché a rilasciare la relativa autorizzazione.
9. I dipendenti delle Sedi regionali e provinciali presenteranno, entro lo stesso termine (31 dicembre), le domande alle unità di appartenenza.
10. La Sede regionale nell’ambito territoriale di competenza, provvederà alla determinazione del numero massimo dei permessi concedibili sia ad ogni singola unità funzionale, corrispondente al 3% del personale ivi in servizio all’inizio di ciascun anno, sia complessivamente a tutte le unità funzionali della regione, definito sulla base degli stessi elementi.
11. Nel caso in cui il numero delle richieste pervenute non superi il limite massimo dei permessi concedibili, si provvederà ad inviare agli interessati la comunicazione di autorizzazione ad usufruire del beneficio in parola.
12completamento dell'orario convenzionale giornaliero. Qualora l'assenza per permesso si protragga per l'intera giornata, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ufficio d’assegnazione e ad effettuare - il giorno successivo alla fruizione del permesso - le richieste di permessi di studio presentate dai dipendenti in servizio presso la Direzione generale eccedano la percentuale individuata ai sensi dell’art. 1, comma 2, la Direzione centrale sviluppo e gestione risorse umane provvederà, con i criteri di seguito elencati, alla formazione di specifica graduatoria tra gli aspiranti al beneficiorelative registrazioni.
13. Analoga procedura sarà seguita dalle unità funzionali (sedi regionali e provinciali) nelle quali le richieste di permessi studio eccedano la disponibilità individuata ai sensi del comma 10.
14. I dipendenti delle sedi che non dovessero trovare utile collocazione nella graduatoria relativa all’unità di appartenenza concorrono alla formazione di una graduatoria unica regionale, predisposta con gli stessi criteri di priorità, previa verifica della sussistenza di residue disponibilità di permessi concedibili nell’ambito del contingente corrispondente al 3% del personale in forza a tutte le unità funzionali della Regione.
15. I dipendenti autorizzati, iscritti ad un corso di studi pluriennale che nel medesimo anno solare prevede il termine di un anno di corso e l’inizio di quello successivo, possono usufruire dei permessi fino al 31 dicembre anche se relativi a due diversi anni di corso.
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Samples: Disposizioni Per Il Personale Dipendente in Materia Di Assenze
Modalità di fruizione dei permessi. 1. Ai sensi dell'art. 9 del CCNQ del 7.8.1998 sui permessi sindacali il contingente dei per- messi di spettanza delle RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito;
2. Il Responsabile Organizzativo e/o il Coordinatore della RSU dovrà pertanto avvertire per iscritto e preventivamente (di norma con almeno 3 giorni d'anticipo) il dirigente re- sponsabile della struttura di assegnazione dei componenti della RSU che fruiranno del permesso sindacale;
3. Lo stesso Resp. Org. e/o il Coordinatore attesterà all'Unità Presenze/Assenze del Servi - zio deputato alla gestione del personale l'effettiva utilizzazione dei permessi da parte dei componenti la RSU (art, 10, c. 6, CCNQ);
4. Il dipendente dirigente sindacale dovrà informare per iscritto il proprio dirigente di asse - gnazione o altro collaboratore da questi delegato, dell'intenzione di fruire del permesso sindacale, della data e degli orari previsti, con condeputato alla gestione del personaleo anticipo, di norma non inferiore a 3 giorni. La richiesta di permesso dovrà pervenire al Servizio deputato alla gestione del personale –vistata dal dirigente di assegnazione come sopra indicato;
5. L'organizzazione sindacale di appartenenza attesterà l'effettiva utilizzazione e durata dei permessi ai sensi dell'art. 10 c. 6 CCNQ.;
6. Sono fatte salve le eventuali diverse modalità che saranno concordate in sede decen- trata ai sensi dell'art. 10 c. 6 CCNQ.;
7. I permessi retribuiti possono sindacali, spettanti alle organizzazione sindacali rappresentative, potranno essere utilizzati fruiti dai dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo rimasti operativi, dopo l'elezione delle RSU e dai dirigenti delle associazioni sindacali rappresentative aventi ti - tolo a giornate o ad ore assicurando, in tal caso, la prestazione minima giornaliera pari al 50% dell’orario ordinario partecipare alla contrattazione collettiva integrativa e da dirigenti sindacali compo- nenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di lavoro (3 ore e 36 minuti). A tali effetti si considera esclusivamente la presenza nella fascia di lavoro ordinario comprensiva della flessibilità.
2. Nel computo orario del permesso deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi, purché il tempo di viaggio non risulti irragionevolmente superiore al tempo di frequenza delle lezioni, che dovranno comunque avere inizio all’interno dell’orario ordinario di lavoro. Pertanto, nell’ipotesi in cui il dipendente scelga di iscriversi ad un istituto/università molto distante dalla sede di servizio, l’assenza effettuata esclusivamente per compiere il viaggio non potrà essere imputata a permesso studio bensì a ferie o permessi per motivi personali ex art. 19 comma 2 del CCNL 6 luglio 1995.
3. I permessi retribuiti saranno concessi, ove spettanti, dietro presentazione di idonea certificazione attestante: • l’iscrizione al corso di studio finalizzato al conseguimento di un titolo avente valore legale; • il programma di utilizzo delle ore di permesso, elaborato in conformità al piano degli studi relativo al corso frequentato.
4. Coloro i quali intendano chiedere la concessione dei permessi per un corso che preveda un esame di ammissione possono cautelativamente presentare domanda entro il termine di cui al comma 5, salvo decadere dal beneficio in caso di esito negativo della prova d’esame o di mancato perfezionamento della domanda con la formalizzazione dell’iscrizione entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno. La decadenza determinerà lo scorrimento della graduatoria.
5. I dipendenti interessati alla concessione dei permessi di cui all’art. 9 del CCNL 14.2.2001 devono presentare la relativa domanda entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.
6. Non si terrà conto delle domande tardive, farà fede a tal fine la data del protocollo informatico.
7. Le richieste devono essere formulate utilizzando lo schema di domanda predisposto dalla Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane al fine di acquisire tutte le informazioni indispensabili all’istruttoria delle domande.categoria rappresentative;
8. I dipendenti della Sede centrale inoltreranno l’istanza per il tramite Le associazioni sindacali rappresentative sono tenute a comunicare, al Servizio deputa- to alla gestione del dirigente della struttura di appartenenza alla Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane – Area Normativa, gestione rapporto di lavoro, trattamenti complementari e servizi al personale, tutela della salute e della sicurezza sul lavoroper iscritto, mobility manager - competente ad istruire le richieste i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo a fruire dei suddetti permessi nonché a rilasciare la relativa autorizzazione.
9(art. I dipendenti delle Sedi regionali e provinciali presenteranno, entro lo stesso termine (31 dicembre10 c. 2 CCNQ), le domande alle unità di appartenenza.
10. La Sede regionale nell’ambito territoriale di competenza, provvederà alla determinazione del numero massimo dei permessi concedibili sia ad ogni singola unità funzionale, corrispondente al 3% del personale ivi in servizio all’inizio di ciascun anno, sia complessivamente a tutte le unità funzionali della regione, definito sulla base degli stessi elementi.
11. Nel caso in cui il numero delle richieste pervenute non superi il limite massimo dei permessi concedibili, si provvederà ad inviare agli interessati la comunicazione di autorizzazione ad usufruire del beneficio in parola.
12. Qualora le richieste di permessi di studio presentate dai dipendenti in servizio presso la Direzione generale eccedano la percentuale individuata ai sensi dell’art. 1, comma 2, la Direzione centrale sviluppo e gestione risorse umane provvederà, con i criteri di seguito elencati, alla formazione di specifica graduatoria tra gli aspiranti al beneficio.
13. Analoga procedura sarà seguita dalle unità funzionali (sedi regionali e provinciali) nelle quali le richieste di permessi studio eccedano la disponibilità individuata ai sensi del comma 10.
14. I dipendenti delle sedi che non dovessero trovare utile collocazione nella graduatoria relativa all’unità di appartenenza concorrono alla formazione di una graduatoria unica regionale, predisposta con gli stessi criteri di priorità, previa verifica della sussistenza di residue disponibilità di permessi concedibili nell’ambito del contingente corrispondente al 3% del personale in forza a tutte le unità funzionali della Regione.
15. I dipendenti autorizzati, iscritti ad un corso di studi pluriennale che nel medesimo anno solare prevede il termine di un anno di corso e l’inizio di quello successivo, possono usufruire dei permessi fino al 31 dicembre anche se relativi a due diversi anni di corso.ed eventuali variazioni
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