MODALITÀ DI RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO Clausole campione

MODALITÀ DI RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO. Il rimborso del finanziamento è effettuato secondo il termine e le modalità indicati così come convenuti nel presente articolo, nel documento di sintesi e secondo l’allegato piano di ammortamento che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il pagamento delle singole rate avviene con addebito SDD delle rate e di ogni altro importo a qualsiasi titolo dovuto ai sensi del presente contratto sul conto corrente indicato dall’impresa socia nella richiesta di concessione di finanziamento oppure sul conto corrente diverso da quello indicato nella richiesta di concessione di finanziamento e in sostituzione dello stesso purché debitamente notificato dall’impresa socia a Neafidi via PEC (Posta Elettronica Certificata) o via posta raccomandata cartacea. Su tale conto corrente l’impresa si obbliga a costituire i fondi necessari. Il pagamento delle singole rate avviene mediante Ordine Ripetitivo con addebito delle rate e di ogni altro importo a qualsiasi titolo dovuto ai sensi del presente contratto sul conto corrente suindicato dall’impresa socia, nel quale l’impresa socia si obbliga a costituire i fondi necessari. Se è pattuito un periodo di preammortamento, in esso l’impresa socia paga i soli interessi con le modalità concordate e, comunque, non oltre la scadenza della prima rata di ammortamento.
MODALITÀ DI RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO. Il rimborso del finanziamento è effettuato secondo il termine e le modalità indicati così come convenuti nel presente articolo, nel documento di sintesi e secondo l’allegato piano di ammortamento che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il pagamento delle singole rate avviene con addebito delle rate e di ogni altro importo a qualsiasi titolo dovuto ai sensi del presente contratto sul conto corrente indicato dal Cliente (IBAN ), nel quale il Cliente si obbliga a costituire i fondi necessari. Se è pattuito un periodo di preammortamento, in esso il Cliente paga i soli interessi con le modalità concordate e, comunque, non oltre la scadenza della prima rata di ammortamento.

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  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.