SOLIDARIETÀ ED INDIVISIBILITÀ DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLA CLIENTELA ED IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI. Tutte le obbligazioni dell’impresa socia verso Neafidi, si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dell’impresa socia. . Qualora sussistano più rapporti di debito verso Neafidi, l’impresa socia ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1, c.c. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, Neafidi può imputare – in deroga all’art. 1193, comma 2, c.c. – i pagamenti effettuati dall’impresa socia, o le somme comunque incassate da terzi, a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dall’impresa socia medesima dandone prontamente comunicazione a quest’ultimo.
SOLIDARIETÀ ED INDIVISIBILITÀ DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLA CLIENTELA ED IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI. Tutte le obbligazioni del Cliente verso Sviluppo Artigiano, si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso. Qualora sussistano più rapporti di debito verso Sviluppo Artigiano, il cliente ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1, c.c. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, Sviluppo Artigiano può imputare – in deroga all’art. 1193, comma 2, c.c. – i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi garanti, a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone prontamente comunicazione a quest’ultimo.