Modalità di risoluzione delle controversie. 1. Quando insorgano fra i contraenti divergenze interpretative in merito alle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, il Dirigente competente valuta se sussistano i presupposti per proporre formalmente alla controparte la soluzione delle controversie in via bonaria assegnando a tal fine un termine non inferiore a giorni 10, fatte sempre salve le normative specifiche in materia di contratti pubblici. 2. La soluzione delle controversie è di norma deferita al giudice competente, indicando, di norma, la competenza del Foro di Arezzo. 3. Di norma i contratti non contengono la clausola compromissoria.
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Modalità di risoluzione delle controversie. 1. Quando insorgano fra i contraenti divergenze interpretative in merito alle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, il Dirigente Coordinatore competente valuta se sussistano i presupposti per proporre formalmente alla controparte la soluzione delle controversie in via bonaria assegnando a tal fine un termine non inferiore a giorni 10, fatte sempre salve le normative specifiche in materia di contratti lavori pubblici.
2. La soluzione delle controversie è di norma può essere deferita ad arbitri se previsto da apposita clausola compromissoria del contratto oppure al giudice competente, indicando, di norma, la competenza del Foro di ArezzoBologna.
3. Di norma i contratti non contengono la clausola compromissoria.
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