Common use of Modalità di scelta del contraente Clause in Contracts

Modalità di scelta del contraente. 1. La scelta del contraente avviene, di norma, con procedure ad evidenza pubblica tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione.. 2. All’avviso di sponsorizzazione o collaborazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio on line, inserimento sul sito INTERNET dell’Unione e con altre forme ritenute di volta in volta più opportune per una maggiore conoscenza e partecipazione. 3. L’avviso deve indicare l’oggetto o iniziativa della sponsorizzazione e collaborazione,l’esatta determinazione dell’offerta pubblicitaria,gli obblighi dello sponsor o del collaborante, le modalità e i termini per la presentazione dell’offerta di sponsorizzazione o di collaborazione, il bene o l’attività o il servizio o l’iniziativa che s’intendono sponsorizzare o per cui collaborare ovvero la somma corrispondente, l’accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione o collaborazione. 4. L’offerta di sponsorizzazione o collaborazione deve essere accompagnata da autocertificazione attestante: -inesistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata da norme di legge pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale -inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia -inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari ( per le imprese) -non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale,filosofica, religiosa 5. È comunque sempre ammessa la trattativa privata diretta per iniziative di importo inferiore ad euro 40.000,00. 6. Gli accordi di collaborazione, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale del contraente privato,sono sottoposti più puntualmente al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica ed al confronto tra più possibili concorrenti. 7. Anche qualora l’iniziativa di sponsorizzazione o di collaborazione muova da privati o da soggetti terzi, l’Unione garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza allo scopo di comparare l’offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.

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Samples: Regolamento Dei Contratti, Regolamento Dei Contratti

Modalità di scelta del contraente. 1. La scelta del contraente avviene, avviene di norma, regola con procedure ad evidenza pubblica tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione.. 2. All’avviso All'avviso di sponsorizzazione o collaborazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio on lineall'albo pretorio, inserimento sul sito INTERNET dell’Unione del Comune e con altre forme ritenute di volta in volta più opportune per una maggiore conoscenza e partecipazione. 3. L’avviso L'avviso deve indicare l’oggetto l'oggetto o iniziativa l’iniziativa della sponsorizzazione e collaborazione,l’esatta , l'esatta determinazione dell’offerta dell'offerta pubblicitaria,, gli obblighi dello sponsor o del collaborante, le modalità e i termini per la presentazione dell’offerta dell'offerta di sponsorizzazione o di collaborazione, il bene o l’attività l'attività o il servizio o l’iniziativa l'iniziativa che s’intendono s'intendono sponsorizzare o per cui collaborare ovvero la somma corrispondente, l’accettazione l'accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione o collaborazione. 4. L’offerta L'offerta di sponsorizzazione o collaborazione deve essere accompagnata da autocertificazione attestante: -inesistenza ➢ inesistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata da norme di legge pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale -inesistenza contrattuale; ➢ inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia -inesistenza antimafia; inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari ( per le imprese) -non appartenenza ); non appartenenza, ad organizzazioni -organizzazioni di natura politica, sindacale,, filosofica, religiosa 5; ➢ durata dell’affidamento. È E' comunque sempre ammessa la trattativa privata diretta per iniziative di importo inferiore ad euro 40.000,00. 6. 10.000,00 Gli accordi di collaborazione, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale del contraente privato,sono sottoposti più puntualmente al rispetto delle regole dell’evidenza dell'evidenza pubblica ed al confronto tra più possibili concorrentiove presenti offerte multiple. 7. Anche qualora l’iniziativa di sponsorizzazione o di collaborazione muova da privati o da soggetti terzi, l’Unione garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza allo scopo di comparare l’offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.

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Samples: Sponsorship Agreement

Modalità di scelta del contraente. 1. La scelta del contraente avvieneL’aggiudicazione di ogni singolo lotto verrà assegnata al concorrente con il punteggio più alto assegnato, da una commissione di normaesperti appositamente nominata sulla base dei seguenti elementi di valutazione: Le istanze di partecipazione proposte al presente bando saranno valutate sulla base della qualità complessiva dell’offerta tecnica, con procedure ad evidenza pubblica tese a garantire la parità attribuzione dei seguenti punteggi: a) caratteristiche di trattamento tra affidabilità e competenza del soggetto concorrente, in relazione al curriculum presentato. Per i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto al primo insediamento la valutazione sarà comprensiva dell’eventuale accordo di sponsorizzazione partenariato proposto; b) caratteristiche legate al concorrente (max 35 punti): giovani agricoltori: 20 punti; giovani e giovani agricoltori al primo insediamento: 30 punti giovani titolari di imprese diverse dal settore agricolo: 15 punti; presenza di donne: 5 punti c) qualità complessiva, coerenza e sostenibilità economica del piano di sviluppo aziendale. Saranno ammessi alla graduatoria finale solo i concorrenti il cui piano di sviluppo aziendale potrà essere ritenuto idoneo e sufficiente. d) presenza di scelte aziendali rivolte alla tutela della biodiversità: e) presenza nel piano di sviluppo aziendale di attività per lo sviluppo di produzioni zootecniche certificate IGP, prodotti agricoli D.O.P. o di accordi di collaborazione.. 2. All’avviso di sponsorizzazione D.O.C o collaborazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio on line, inserimento sul sito INTERNET dell’Unione e con altre forme ritenute certificazioni volontarie (QualiMarche, ecc), produzioni a km zero; f) presenza nel piano di volta in volta più opportune per sviluppo aziendale di almeno una maggiore conoscenza delle seguenti attività rivolte allo sviluppo multifunzionale dell’azienda agricola e partecipazione. 3. L’avviso deve indicare l’oggetto alla fornitura di servizi connessi rivolti alla cittadinanza e loro caratteristiche tecniche e organizzative: attività rivolte all’inserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati (agricoltura sociale) o iniziativa impegno ad avviarle entro il terzo anno di gestione; attività rivolte all’educazione dei minori, quali fattoria didattica, agrinido o centro ricreativo estivo o impegno ad avviarle entro il terzo anno di gestione; attività rivolte al coinvolgimento e alla formazione agricola della sponsorizzazione e collaborazione,l’esatta determinazione dell’offerta pubblicitaria,gli obblighi dello sponsor o del collaborantecittadinanza, le modalità e i termini per la presentazione dell’offerta con particolare riferimento alla gestione di sponsorizzazione o orti sociali, allo sviluppo di collaborazione, il bene o l’attività o il servizio o l’iniziativa che s’intendono sponsorizzare o per cui collaborare ovvero la somma corrispondente, l’accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione o collaborazione. 4. L’offerta di sponsorizzazione o collaborazione deve essere accompagnata da autocertificazione attestante: -inesistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione attività ricreative e di ogni altra situazione considerata da norme fruizione pubblica (aree pic-nic, sentieri natura, percorsi avventura) o impegno ad avviarle entro il terzo anno di legge pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale -inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia -inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari ( per le imprese) -non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale,filosofica, religiosa 5. È comunque sempre ammessa la trattativa privata diretta per iniziative di importo inferiore ad euro 40.000,00. 6. Gli accordi di collaborazione, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale del contraente privato,sono sottoposti più puntualmente al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica ed al confronto tra più possibili concorrenti. 7. Anche qualora l’iniziativa di sponsorizzazione o di collaborazione muova da privati o da soggetti terzi, l’Unione garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza allo scopo di comparare l’offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.gestione:

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Samples: Bando Per L’assegnazione in Concessione Di Terreni Agricoli E Immobili Rurali

Modalità di scelta del contraente. 1. La stipulazione delle soprarichiamate tipologie contrattuali può essere attivata: a. su iniziativa dell’Autorità portuale; b. su iniziativa di soggetti privati. 2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 1 lettera b), l’Autorità Portuale può procedere, a seguito di trattativa privata con il soggetto proponente, alla stipulazione del contratto di sponsorizzazione/accordo di collaborazione/convenzione, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 5, previa evidenza pubblica. 3. Nell’ipotesi, invece, di iniziativa dell’ Autorità Portuale, il procedimento di scelta del contraente avvienedeve svolgersi nell’osservanza dei principi dell’evidenza pubblica. In particolare deve essere rispettata la seguente procedura: a. viene predisposto apposito avviso, di norma, con procedure ad evidenza pubblica tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione.. 2. All’avviso di sponsorizzazione o collaborazione viene data al quale deve dare preventiva ed ampia pubblicità mediante la pubblicazione all’albo pretorio on line, inserimento dello stesso sul sito INTERNET dell’Unione e internet e/o con altre forme ritenute di volta in volta più opportune convenienti per una maggiore garantire maggior conoscenza e partecipazione.; 3. L’avviso b. Tale avviso deve indicare l’oggetto contenere almeno i seguenti elementi: _ descrizione delle attività/servizi/beni o iniziativa della sponsorizzazione e collaborazione,l’esatta determinazione dell’offerta pubblicitaria,gli interventi che s’intendono realizzare/acquisire tramite i predetti contratti; _ obblighi a carico dello sponsor o del collaborante, sponsor/collaboratore; _ le clausole operative riguardanti le prestazioni a carico dello sponsee per la pubblicizzazione di segni distintivi dello sponsor; _ le modalità e i termini per la presentazione dell’offerta proposta; c. l’offerta deve essere presentata in forma scritta e, di sponsorizzazione o di collaborazioneregola, indicare: - il bene, il bene o servizio, l’attività o il servizio o l’iniziativa l’opera che s’intendono si intende sponsorizzare o per alla cui collaborare ovvero la realizzazione si intende collaborare, oppure l’indicazione della somma corrispondente, offerta; - l’accettazione delle condizioni previste nel progetto nell’avviso; d. per ogni iniziativa può essere prevista la sottoscrizione di sponsorizzazione o collaborazione. 4. L’offerta più contratti di sponsorizzazione o collaborazione deve essere accompagnata da autocertificazione attestante: -inesistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata da norme di legge pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale -inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia -inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari ( per le imprese) -non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale,filosofica, religiosa 5. È comunque sempre ammessa la trattativa privata diretta per iniziative di importo inferiore ad euro 40.000,00. 6. Gli accordi sponsorizzazione/contratti di collaborazione/convenzione; e. la valutazione delle offerte presentate nei termini e nei modi indicati nell’avviso è effettuata da apposita commissione interna dell’Autorità Portuale, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale i cui componenti sono scelti da determinazione del contraente privato,sono sottoposti più puntualmente al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica ed al confronto tra più possibili concorrentiSegretario Generale. . 7. Anche qualora l’iniziativa di sponsorizzazione o di collaborazione muova da privati o da soggetti terzi, l’Unione garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza allo scopo di comparare l’offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.

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Samples: Regolamento Per La Stipulazione Dei Contratti Di Sponsorizzazione E Degli Accordi Di Collaborazione

Modalità di scelta del contraente. 1. La scelta del contraente avviene, di norma, con procedure ad evidenza pubblica aperta tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione..sponsorizzazione. 2. All’avviso di sponsorizzazione o collaborazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio on line, inserimento sul sito INTERNET dell’Unione web della Provincia − sezione Amministrazione trasparente − Bandi gara e contratti per almeno 30 giorni e con altre forme ritenute di volta in volta più opportune per una maggiore conoscenza e partecipazione. 3. L’avviso deve indicare indicare, di norma: a) l’oggetto o iniziativa della sponsorizzazione e collaborazionesponsorizzazione, b) l’esatta determinazione dell’offerta pubblicitariaPubblicitaria, c) gli obblighi dello sponsor o del collaborante, sponsor, d) le modalità e i termini per la presentazione dell’offerta di sponsorizzazione o di collaborazione, sponsorizzazione e) il bene o l’attività o il servizio o l’iniziativa che s’intendono sponsorizzare o per cui collaborare ovvero sponsorizzare f) la somma corrispondente, , g) l’accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione o collaborazionesponsorizzazione. 4. L’offerta di sponsorizzazione o collaborazione deve essere accompagnata da autocertificazione attestante: -inesistenza : a) inesistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata da norme di legge pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale -inesistenza contrattuale b) inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia -inesistenza antimafia c) inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari ( per le imprese) d) -non non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale,, filosofica, religiosa 5. È comunque sempre ammessa la trattativa privata privata/negoziata diretta per iniziative sponsorizzazioni di importo inferiore ad euro 40.000,00. Ai fini della determinazione della soglia di cui al presente comma si intende la somma delle sponsorizzazioni che si presume di introitare per la stessa attività, iniziative lavori, servizi o forniture. 6. Gli accordi di collaborazione, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale del contraente privato,sono sottoposti più puntualmente al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica ed al confronto tra più possibili concorrenti. 7. Anche qualora l’iniziativa di sponsorizzazione o di collaborazione muova da privati o da soggetti terzi, l’Unione qualora l'importo sia superiore a quanto stabilito dal precedente comma 5, la Provincia garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza allo scopo di comparare l’offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti Di Appalto

Modalità di scelta del contraente. 1. La scelta del contraente avviene, di norma, con procedure ad evidenza pubblica tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione.. 2. All’avviso di sponsorizzazione o collaborazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio on line, inserimento sul sito INTERNET dell’Unione del Comune e con altre forme ritenute di volta in volta più opportune per una maggiore conoscenza e partecipazione. 3. L’avviso deve indicare l’oggetto o iniziativa della sponsorizzazione e collaborazione,l’esatta determinazione dell’offerta pubblicitaria,gli obblighi dello sponsor o del collaborante, le modalità e i termini per la presentazione dell’offerta di sponsorizzazione o di collaborazione, il bene o l’attività o il servizio o l’iniziativa che s’intendono sponsorizzare o per cui collaborare ovvero la somma corrispondente, l’accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione o collaborazione. 4. L’offerta di sponsorizzazione o collaborazione deve essere accompagnata da autocertificazione attestante: -inesistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata da norme di legge pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale -inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia -inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari ( per le imprese) -non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale,filosofica, religiosa 5. È E ‘ comunque sempre ammessa la trattativa privata diretta per iniziative di importo inferiore ad euro 40.000,00. 6. Gli accordi di collaborazione, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale del contraente privato,sono sottoposti più puntualmente al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica ed al confronto tra più possibili concorrenti. 7. Anche qualora l’iniziativa di sponsorizzazione o di collaborazione muova da privati o da soggetti terzi, l’Unione ,il Comune garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza allo scopo di comparare l’offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.

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Samples: Regolamento Dei Contratti