Modalità di stipulazione del contratto Clausole campione

Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto di appalto è stipulato a misura. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice. 2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 ed alle condizioni previste dal presente capitolato speciale. 3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. 4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice. 5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale. 6. Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l'Appaltatore. 7. Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello originariamente previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale.
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 1 del presente capitolato e redatto mediante scrittura privata ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero vigilante e pubblicato sito internet dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente” ed in modalità elettronica conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. 2. L’importo ribassato dei lavori “a corpo”, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara e comprensivo delle quote non ribassabili corrispondenti agli oneri della manodopera ed oneri per la sicurezza, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle Parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. 3. Il Computo Metrico estimativo di base per la formulazione dell’offerta “a corpo” da parte dell’aggiudicatario in sede di gara non ha efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta resta fisso ed invariabile, ai sensi del comma 2; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del Concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. 4. L’offerta determinata sul Computo metrico estimativo, redatta dall’Aggiudicatario in sede di gara è vincolante esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate, e che siano estranee ai lavori “a corpo” già previsti. 5. I lavori in economia, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. 6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d...
Modalità di stipulazione del contratto. Le lavorazioni e gli interventi compresi nel presente Accordo quadro saranno valutati, di norma, a misura secondo l'Elenco prezzi formato sulla base del vigente Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici approvato con Decreto Assessore n. 0580/Area 8 del 27 febbraio 2013, pubblicato in G.U.R.S. del 15,03.2013, n. 13, sui quali sarà applicato il ribasso unico percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari facenti parte del suddetto elenco prezzi posto a base di gara. I prezzi unitari, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili. Nella eventualità che alcune voci di forniture/lavorazioni non siano presenti nel prezzario sopraindicato, saranno contabilizzati secondo quanto prescritto all’art. 15 del presente Capitolato.
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera ddddd), e 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale. 3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2. 4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante. 5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura ” ai sensi degli artt.3, comma 1) lett. eeee), nonché dell'art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dal D.lgs. 56/2017. 2. In relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto la migliore offerta è selezionata con il criterio minor prezzo ai sensi dell'Art.36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 3. L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo come determinato in seguito all'applicazione del prezzo offerto dall'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, per cui, ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.P.R. 207/2010 (rimasto in vigore a norma dell'art. 217, comma 1 lett.u) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii), il computo metrico estimativo relativo a tale parte di lavoro a corpo è stato posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento e non ha alcun valore negoziale. I prezzi unitari utilizzati per la valutazione di tale parte di lavoro, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, e che siano estranee ai lavori già previsti. 4. Per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nel ”modulo lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto“ (di seguito denominata semplicemente "lista"), di cui all’art.119, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010 (ABROGATO) i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come ”elenco dei prezzi unitari“. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per tale parte di lavori prevista a misura in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, dell'art.43 comma 7 del X.X.X. 0 xxxxxxx 0000 x. 000, xxxxxxx xx xxxxxx a norma dell'art. 217, comma 1 lett.u) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 comma 2, lett. a) e b) dello stesso decreto e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto. 5. i prezzi unitari di cui al comma 1, ancorché sen...
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) e ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. 2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari. 3. I prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale.
Modalità di stipulazione del contratto. 6 Art. 4. Categorie dei lavori 6
Modalità di stipulazione del contratto. 1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi del Codice dei contratti, e dell’art. 43, comma 7, del Regolamento generale. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. 2. I rapporti e i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’art. 3. 3. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante o mediante scrittura privata.
Modalità di stipulazione del contratto. 5 Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 6
Modalità di stipulazione del contratto. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell’articolo 45, comma 7, del regolamento generale. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti coma «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole quantità eseguite. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui ancora all'articolo 2 costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.