Modalità. Premesso che le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue: 1) In occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’azienda, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle XX.XX stipulanti il pre- sente CCNL, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali delle XX.XX per informarle circa tale conferimento. 2) L’informativa di cui al comma precedente, che avverrà entro il 15° giorno dalla data di convo- cazione, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti: a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione; b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento; c) garanzia della corretta applicazione, da parte dell’impresa cui viene conferito il servizio, della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicura- zione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente; d) mantenimento, da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito. 3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle XX.XX stipulanti il presente CCNL, o in loro assenza, le Segreterie Territoriali delle XX.XX aderenti alle XX.XX stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, con l’obiettivo della sal- vaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divise, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto del passaggio. 4) Entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavolo dovrà chiu- dere la propria attività e le Parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni. 5) In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de qualificate che si impegnino a garantire: a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e norma- tivo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica; b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze tecnico produttive od organizzative. 6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto. 7) Nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l’azienda conferente garantisce, per il lavo- ratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello. 8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori 9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Modalità. Premesso che Ciascun operatore economico dovrà far pervenire, con qualsiasi mezzo idoneo, all’Ufficio Protocollo del Comune posto in Bagno a Ripoli- Piazza della Vittoria n.1, entro le parti concordano sulla assoluta rilevanza ore 12,00 del fattore umano giorno 22 ottobre 2014 la propria dichiarazione di interesse alla procedura debitamente firmata, utilizzando il Modulo A allegato al presente avviso con pari valore o comunque riproducendola in modo ad esso conforme. Tra i mezzi idonei è ricompresa la PEC dell'Ente (comune.bagno-a- xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx) e l'utilizzo del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue:
1fax ( n.000.000000) In occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’azienda, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle XX.XX stipulanti il pre- sente CCNL, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali delle XX.XX per informarle circa tale conferimento.
2) L’informativa di cui al comma precedente, che avverrà entro il 15° giorno dalla la data di convo- cazionescadenza predetta. L'Ufficio protocollo del Comune, sarà finalizzata per l’eventuale consegna a mano, è aperto al confronto sui pubblico nei seguenti argomentigiorni :
a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione;
b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento;
c) garanzia della corretta applicazionelunedì, da parte dell’impresa cui viene conferito il serviziomercoledì, della vigente normativa in tema di igiene venerdì ore 8,00-13,00; martedì e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicura- zione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente;
d) mantenimento, da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito.
3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle XX.XX stipulanti il presente CCNL, o in loro assenza, le Segreterie Territoriali delle XX.XX aderenti alle XX.XX stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, con l’obiettivo della sal- vaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessagiovedì ore 8,00-12,00; 14,30-18,00; sabato ore 8,30-12,30. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divise, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto del passaggio.
4) Entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavolo dovrà chiu- dere la propria attività e le Parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni.
5) In caso di assenza trasmissione per posta ordinaria, corriere o consegna a mano, sulla busta contenente la dichiarazione dovrà essere apposta la dicitura “ Manifestazione di accordointeresse alla procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro per l'esecuzione dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare comunale, “ ed il nominativo/i del /i soggetto/i mittente/i. Si precisa che : -in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi o aggregazioni di imprese retiste, di cui all’art.34, c.1-lett d) e) e-bis) f) del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii., ciascun soggetto partecipante dovrà compilare la predetta dichiarazione secondo il Modulo A ; -in caso di avvalimento, la dichiarazione dell’Impresa avvalente dovrà essere integrata dalla dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale la stessa si impegna a mettere a disposizione della stazione appaltante e dell’impresa ausiliata i requisiti necessari, indicandoli espressamente (modulo A- autodichiarazione integrativa–sezione speciale avvalimento). Ai fini dell’ammissione, fanno fede la data e l’ora di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune. Decorso il termine perentorio di scadenza previsto per l’acquisizione al protocollo comunale, non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. -siano pervenute oltre il servizio esternalizzatotermine previsto, l’azienda farà ricorso solo fermo restando che il recapito rimane ad azien- de qualificate che si impegnino esclusivo rischio del mittente, ove per qualsivoglia motivo non giunga a garantire:
a) La corresponsionedestinazione entro la scadenza stabilita; -risultino incomplete nelle parti essenziali; -non risultino sottoscritte; -non risultino corredate da fotocopia, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoronon autenticata, di un trattamento economico e norma- tivo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica;
b) valido documento di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze tecnico produttive od organizzativeidentità del/i soggetto/i sottoscrittore/i; - nei casi di divieto sopra indicati.
6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto.
7) Nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l’azienda conferente garantisce, per il lavo- ratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello.
8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori
9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione Ordinaria
Modalità. Premesso La società Le Nozze di Figaro Srl si impegna a garantire il corretto svolgimento di tutte le attività connesse alla realizzazione della mostra, assicurandosi che tutte le parti concordano operazioni di installazione e disinstallazione avvengano secondo le prescrizioni in materia di sicurezza. L'Organizzatore curerà interamente la realizzazione della mostra avvalendosi anche di terzi, restando a pieno carico dello stesso la responsabilità derivante dallo svolgimento di tutte le attività connesse. La mostra si svolgerà dal 27 marzo al 30 giugno 2019 (date comprensive dei tempi di allestimento e disallestimento) con il medesimo orario di accesso del Museo di Palazzo Medici Xxxxxxxx e stesso giorno di chiusura (mercoledì). Al termine della mostra lo spazio espositivo verrà lasciato nello stato in cui ci è stato consegnato sollevando la Città Metropolitana da ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone che si fossero verificate nel corso dell'esposizione e o durante le fasi di allestimento e smontaggi. L’Amministrazione si impegna a mettere a disposizione tutte le informazioni utili finalizzate all'esatta e completa esecuzione dell'allestimento. Il servizio di sorveglianza alla mostra è a totale carico dell'Organizzatore. L'Organizzatore dovrà avere cura di assicurarsi che il personale preposto alla sorveglianza della mostra apra e chiuda gli spazi al pubblico. Durante le operazioni di allestimento e di smontaggio l'Organizzatore sarà responsabile del divieto di accesso di pubblico alla sala espositiva a garanzia delle norme sulla assoluta rilevanza sicurezza. In particolare, per ciò che riguarda l’allestimento, dovrà conformarsi alle indicazioni del fattore umano responsabile della sicurezza della Città Metropolitana di Firenze. L'Organizzatore s’impegna a mettere a disposizione tutte le informazioni utili finalizzate all'esatta e del patrimonio completa esecuzione dell'allestimento. Per tutte le operazioni per la realizzazione della mostra, l'inaugurazione, visite di professionalità presente nelle aziende del comparto e gruppi o qualsiasi altra attività che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue:
1) In occasione comporti la presenza nei locali espositivi di un eventuale conferimento a terzinumero elevato di persone, l'Organizzatore dovrà necessariamente informare il personale dell’Ufficio di Gabinetto della gestione Città Metropolitana di un servizio direttamente gestito dall’azienda, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle XX.XX stipulanti il pre- sente CCNL, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali delle XX.XX Firenze. L’applicazione della bigliettazione integrata per informarle circa tale conferimento.
2) L’informativa ingresso al percorso Museale di Palazzo Medici Xxxxxxxx e alla mostra temporanea “Heroes – Xxxxx by Xxxxxx” di cui al comma precedentealla DCM n. 82/2018, n. 79/2018 e n. 116/2019 è così articolata: • biglietto integrato intero visita percorso Museale di Palazzo Medici Xxxxxxxx/mostra temporanea “Heroes – Xxxxx by Sukita” euro 10,00 di cui euro 7,00 di competenza della Città Metropolitana di Firenze e euro 3,00 di competenza della società Le Nozze di Figaro Srl; • biglietto integrato ridotto visita percorso Museale di Palazzo Medici Xxxxxxxx/mostra temporanea “Heroes – Xxxxx by Sukita” euro 6,00 di cui euro 4,00 di competenza della Città Metropolitana di Firenze e euro 2,00 di competenza della società Le Nozze di Figaro Srl; L’emissione dei biglietti sarà effettuata a cura della Città Metropolitana che avverrà entro il 15° giorno dalla data incasserà l’intera tariffa e riverserà la quota di convo- cazione, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti:
a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione;
b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento;
c) garanzia della corretta applicazione, spettanza dell’organizzatore a seguito di emissione da parte dell’impresa cui viene conferito il serviziodi quest’ultimo di espressa richiesta, della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicura- zione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente;
d) mantenimento, da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito.
3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle XX.XX stipulanti il presente CCNL, o in loro assenza, le Segreterie Territoriali delle XX.XX aderenti alle XX.XX stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, con l’obiettivo della sal- vaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divise, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto del passaggio.
4) Entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavolo dovrà chiu- dere la propria attività e le Parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni.
5) In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de qualificate che si impegnino regole fiscali a garantire:
a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e norma- tivo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica;
b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze tecnico produttive od organizzative.
6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appaltosottoposto.
7) Nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l’azienda conferente garantisce, per il lavo- ratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello.
8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori
9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.
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Samples: Venue Rental Agreement
Modalità. Premesso che le parti concordano sulla assoluta rilevanza Per presentare la domanda di partecipazione al concorso non occorre essere iscritti per l’a.a. 2020/21; l’iscrizione deve essere effettuata prima dell’assegnazione del fattore umano e del patrimonio posto letto. La domanda di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue:
1) In occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’azienda, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle XX.XX stipulanti il pre- sente CCNL, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali delle XX.XX per informarle circa tale conferimento.
2) L’informativa di cui ammissione al comma precedente, che avverrà entro il 15° giorno dalla data di convo- cazione, sarà finalizzata concorso deve essere presentata accedendo al confronto sui seguenti argomenti:link xxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/
a) servizi o attività che verranno conferite Gli studenti in terziarizzazione;possesso dell’indirizzo di posta elettronica d’Ateneo (es: xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxx.xx) devono autenticarsi alla procedura attraverso le credenziali d’Ateneo, compilare la modulistica e confermare l’inserimento dei dati entro la scadenza.
b) numero complessivo dei lavoratori interessati Gli studenti immatricolandi dovranno invece accedere alla procedura previa registrazione al portale link xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xx Per ulteriori informazioni riguardanti i posti alloggio si veda il sito xxx.xxxxx.xx alla voce Studiare – Servizi on-line- Diritto allo studio - Borse,alloggi e mense Le domande devono essere confermate on–line entro la data del 23 agosto 2020 e devono essere complete di tutta la documentazione richiesta: • Per i requisiti di merito: si rimanda al punto n. 3 Bando per l’assegnazione delle Borse di studio • Per i requisiti economici: si rimanda al punto n. 4 Bando per l’assegnazione delle Borse di studio IMPORTANTE: il rilascio dell’ISEE Università non è immediato: i tempi per l’ottenimento dell’attestazione sono mediamente di 7/10 giorni. La data di sottoscrizione della DSU non deve essere successiva al 23 agosto 2020, termine fissato per la richiesta degli alloggi universitari, pena esclusione dal conferimento;
c) garanzia concorso. Per gli studenti con cittadinanza estera oppure con cittadinanza italiana e residenza all’estero, appartenenti ad un nucleo familiare che produce e possiede redditi e patrimoni all’estero si rimanda all’art. 4.4 del bando per l’assegnazione della corretta applicazioneBorsa di studio. L’invio di tutta la documentazione richiesta deve avvenire tramite upload nell’apposita pagina della pratica on line, da parte dell’impresa cui viene conferito il servizio, della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicura- zione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente;
d) mantenimento, da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito.
3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle XX.XX stipulanti il presente CCNL, o in loro assenza, le Segreterie Territoriali delle XX.XX aderenti alle XX.XX stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, con l’obiettivo della sal- vaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa23 agosto 2020 pena esclusione dal concorso. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divise, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto del passaggio.
4) Entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavolo dovrà chiu- dere la propria attività e le Parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni.
5) In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de qualificate che si impegnino a garantire:
a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, mancata presentazione di un trattamento economico e norma- tivo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica;
b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze tecnico produttive od organizzative.
6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto.
7) Nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l’azienda conferente garantisce, per il lavo- ratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello.
8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori
9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te materia e da accordi aziendali documento e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il la presentazione di un documento irregolare comportano l’esclusione dello studente dal presente CCNL alla data di stipula del presente accordoconcorso.
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Samples: Bando Di Concorso Per Il Servizio Alloggi Per Il Diritto Allo Studio Anno Accademico 2020/2021
Modalità. Premesso Le iscrizioni nella Lista sono disposte: - su richiesta scritta delle società di corse, alla quale sia allegata la documentazione dimostrante il credito, malgrado le eventuali trattenute fatte eseguire sui conti attivi del proprietario moroso, e su richiesta dell'Ente; - su richiesta scritta degli Enti paritetici italiani o stranieri, o di allevatori e proprietari di cavalli., di titolari o contitolari di autorizzazione a far correre cavalli in corse rette dall'Ente, di allenatori, di fantini, guidatori, di Associazioni Nazionali, rappresentative di tali categorie, e di qualunque operatore ippico che le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue:
1) In occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’azienda, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle XX.XX stipulanti il pre- sente CCNLsvolga attività regolamentate dall'Ente, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti vantino ragioni di credito come specificate nel presente articolo, rimaste insoddisfatte nei confronti di soggetti appartenenti alle parti stipulanti il presente CCNL ocategorie sopracitate; - su richiesta scritta dei lavoratori dipendenti di scuderia, che vantino ragioni di credito nei confronti dei loro datori di lavoro; A tali richieste devono essere allegati i documenti probatori del credito vantato, nonché esplicita dichiarazione del richiedente di assunzione di ogni responsabilità, con impegno a risarcire gli eventuali danni derivati al soggetto di cui è chiesta l'iscrizione nella Lista e/o all'Ente, nel caso in cui venisse accertata l'insussistenza del credito. Le richieste dei soggetti non residenti in Italia possono essere esaminate soltanto se presentate tramite l'Ente paritetico estero che operi, in materia, in condizioni di reciprocità con l’Ente. Contestualmente alla presentazione della domanda, il richiedente deve effettuare il deposito della somma fissata dall’Ente. Da tale deposito sono esonerati i lavoratori dipendenti che presentino domanda di iscrizione dei loro assenzadatori di lavoro nella “Lista”. Le società di Corse che presentino richiesta di iscrizione nella stessa data per uno o più soggetti possono effettuare un unico deposito pari all'importo suindicato stabilito per le richieste singole. L'Ente, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali sulla base delle XX.XX per informarle circa tale conferimento.
2) L’informativa richieste di cui al comma precedentesopra o delle risultanze contabili dell'Ente, che avverrà deve invitare con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) il debitore a soddisfare le proprie obbligazioni di pagamento o a giustificarne il rifiuto entro il 15° giorno 20 giorni dalla data di convo- cazionericezione della comunicazione. Scaduto invano il suddetto termine di 20 giorni, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti:
a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione;
b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento;
c) garanzia l’organo competente dell’Ente procede all’esame della corretta applicazione, questione e dispone per l’iscrizione nella Lista. Qualora alla scadenza di detto termine pervengano motivate ragioni di opposizione da parte dell’impresa del debitore, queste sono trasmesse al creditore, assegnando allo stesso un termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione per controdedurre. Tali controdeduzioni sono comunque successivamente trasmesse al debitore che potrà formulare motivate opposizioni entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione. Scaduto tale termine la vertenza senza ulteriori comunicazioni alle parti viene sottoposta all’organo competente dell’Ente per l’adozione dei provvedimenti del caso a norma del presente articolo. Il provvedimento di iscrizione nella Lista è esecutivo nonostante impugnazione. Il deposito effettuato da coloro che chiedono l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti di una persona fisica o società o associazione producendo documenti non ritenuti probanti, potrà essere incamerato. Qualora la vertenza relativa al credito, per cui viene conferito il servizioè stata presentata domanda di iscrizione nella “Lista”, della vigente normativa in tema sia oggetto di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicura- zione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente;
d) mantenimento, cognizione da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito.
3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle XX.XX stipulanti il presente CCNL, o in loro assenza, le Segreterie Territoriali delle XX.XX aderenti alle XX.XX stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, con l’obiettivo della sal- vaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divisedell’Autorità giudiziaria, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto del passaggio.
4) Entro 45 giorni dalla convocazione provvedimento richiesto di cui al comma 1 iscrizione, a norma del presente articolo, non è adottato ed il tavolo dovrà chiu- dere la propria attività e deposito versato viene restituito. Parimenti, non è adottato il provvedimento richiesto, qualora, nel corso dell’istruttoria amministrativa, le Parti saranno libere opposizioni alle ragioni di procedere credito diano luogo a controversia tra le parti da dirimere in sede giudiziaria. Anche in tal caso il deposito versato è restituito, fatto salvo il successivo esame riesame all’esito della decisione definitiva dell’Autorità giudiziaria competente, previa richiesta della parte interessata secondo le proprie determinazionimodalità stabilite dal presente articolo.
5) In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de qualificate che si impegnino a garantire:
a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e norma- tivo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica;
b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze tecnico produttive od organizzative.
6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto.
7) Nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l’azienda conferente garantisce, per il lavo- ratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello.
8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori
9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.
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Samples: Regolamento Delle Corse Al Trotto
Modalità. Premesso che le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa và va salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue:
1) In occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’azienda, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle XX.XX stipulanti il pre- sente presente CCNL, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali Territoriali delle XX.XX per informarle circa tale conferimento.
2) L’informativa di cui al comma precedente, che avverrà entro il 15° giorno dalla data di convo- cazioneconvocazione, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti:
a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione;
b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento;
c) garanzia della corretta applicazione, da parte dell’impresa cui viene conferito il servizio, della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicura- zione assicurazione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nalenazionale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative rappresentative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente;
d) mantenimento, da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito.
3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle XX.XX stipulanti il presente CCNL, o in loro assenza, le Segreterie Territoriali delle XX.XX aderenti alle XX.XX stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se intese per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, con l’obiettivo della sal- vaguardia salvaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do l’accordo dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato indeterminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divisecondivise, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato maturato all’atto del passaggio.
4) Entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavolo dovrà chiu- dere chiudere la propria attività e le Parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni.
5) In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de aziende qualificate che si impegnino a garantire:
a) La la corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e norma- tivo normativo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica;
b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze esigenze tecnico produttive od organizzative.
6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto.
7) Nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l’azienda conferente garantisce, per il lavo- ratori lavoratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità responsabilità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello.
8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto congiunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori
9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te presente materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.
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Modalità. Premesso che le parti concordano sulla assoluta rilevanza I plichi contenenti l’offerta e la documentazione di gara dovranno pervenire all’ufficio protocollo del fattore umano Comune entro e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue:
1) In occasione di un eventuale conferimento a terzinon oltre il termine perentorio, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’aziendapena l’esclusione, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle XX.XX stipulanti il pre- sente CCNL, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali delle XX.XX per informarle circa tale conferimento.
2) L’informativa di cui al comma precedenteprecedente punto 8.1., che avverrà entro il 15° giorno dalla data di convo- cazione, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti:
a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione;
b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento;
c) garanzia della corretta applicazione, da parte dell’impresa cui viene conferito il servizio, della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicura- zione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative a livello nazionale, nonché la garanzia mezzo raccomandata del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente;
d) mantenimento, da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito.
3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle XX.XX stipulanti il presente CCNLservizio postale, o in loro assenzamediante agenzia di recapito autorizzata o anche mediante la consegna a mano, le Segreterie Territoriali delle XX.XX aderenti alle XX.XX stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, con l’obiettivo della sal- vaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divise, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto del passaggio.
4) Entro 45 giorni dalla convocazione all’indirizzo di cui al comma 1 precedente punto 8.2. Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del presente articoloComune. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il tavolo dovrà chiu- dere plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la propria attività e le Parti saranno libere documentazione di procedere secondo le proprie determinazioni.
5) In caso di assenza di accordoseguito elencata, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de qualificate che si impegnino a garantire:
a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, da inserirsi all’interno di un trattamento economico unico plico debitamente chiuso e norma- tivo complessivamente sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. La sigillatura non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica;
b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze tecnico produttive od organizzative.
6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente è necessaria per i propri dipendentilembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste, se già non disciplinati dal contratto applicatoIl plico dovrà riportare, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto.
7) Nella mancata erogazione degli impegni oltre al nominativo del soggetto partecipante, la seguente indicazione: Il plico deve contenere, a pena di cui sopra l’azienda conferente garantisce, per il lavo- ratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello.
8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavvisoesclusione, le RSA/RSU seguenti buste: - Busta N. 1 – “Documentazione amministrativa”; - Busta N. 2 – “Offerta economica”; Tali buste devono essere a loro volta sigillate e le organizzazioni sindacali, controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All’esterno delle n. 02 (due) buste deve essere indicato ii mittente ed il relativo contenuto e precisamente: “Documentazione amministrativa” per promuovere un esame con- giunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori
9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 la busta n. 1 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano “Offerta economica” per la presen- te materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordobusta n. 2.
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Samples: Bando/Disciplinare Di Gara
Modalità. Premesso che Il Comune di PIANDIMELETO si riserva la possibilità di effettuare verifiche giornaliere e momenti di verifica a cadenza periodica strutturati ed articolati secondo le parti concordano sulla assoluta rilevanza specifiche esigenze del fattore umano momento allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l’esatto adempimento degli obblighi posti in capo all’impresa, e comunque orientati ai seguenti principi: − mantenimento degli standard di qualità indicati dalla normativa regionale vigente; − verifiche “in itinere” finalizzate a valutare i risultati in termini di efficienza ed efficacia; − verifiche disposte in qualunque momento dal Responsabile del patrimonio Servizio allo scopo di professionalità presente nelle aziende controllare la corretta esecuzione e l’esatto adempimento degli obblighi posti in capo al concessionario, anche relativamente al personale impiegato nei servizi; − il Comune potrà promuovere forme di rilevazione del comparto gradimento e che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue:
1) In occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’azienda, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle XX.XX stipulanti il pre- sente CCNL, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali delle XX.XX per informarle circa tale conferimento.
2) L’informativa di cui al comma precedente, che avverrà entro il 15° giorno dalla data di convo- cazione, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti:
a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione;
b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento;
c) garanzia della corretta applicazione, da parte dell’impresa cui viene conferito il qualità del servizio, della vigente normativa in tema rapportandosi direttamente con l’utenza; Il concessionario è riconosciuto il diritto di igiene richiedere ulteriori o specifici momenti di verifica su temi, problemi o questioni autonomamente individuati e sicurezza negli ambienti comunque pertinenti alla gestione. Il concessionario s’impegna a favorire i processi di lavoroverifica producendo, la seguente documentazione con la periodicità di assicura- zione generale obbligatoriaseguito descritta: Cadenza mensile: − aggiornamento su ammissioni e dimissioni di ospiti e utenti; Cadenza annuale: − dichiarazione relativa al personale impiegato, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nalemonte-ore realizzato, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative figure professionali e relativo impegno; - report riepilogativo delle rette e tariffe mensili a livello nazionalecarico degli ospiti; - elenco nominativo del personale impiegato; - dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti previsti dalla concessione per tutto il personale impiegato, nonché che il loro stato di servizio è realizzato nel rispetto delle normative sanitarie, previdenziali e di sicurezza vigenti; - relazione sull’andamento del turn-over del personale nell’anno di riferimento; Infine il concessionario trasmetterà al concedente, una copia di tutte le comunicazioni a rilevanza “esterna” per gli ospiti e la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente;
d) mantenimento, da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito.
3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle XX.XX stipulanti il presente CCNLstruttura, o in loro assenzacomunque di interesse per il Comune di PIANDIMELETO, le Segreterie Territoriali e qualsiasi altra documentazione che l’Amministrazione ritenga necessario per lo svolgimento delle XX.XX aderenti alle XX.XX stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo proprie funzioni di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di serviziverifica e controllo, con l’obiettivo della sal- vaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate o che si impegnino renderanno necessarie per l’evoluzione normativa, e si impegnerà anche a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divise, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto del passaggiofavorire un costante monitoraggio dell’Amministrazione Comunale sia relativamente alla gestione dei servizi.
4) Entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavolo dovrà chiu- dere la propria attività e le Parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni.
5) In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de qualificate che si impegnino a garantire:
a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e norma- tivo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica;
b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze tecnico produttive od organizzative.
6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto.
7) Nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l’azienda conferente garantisce, per il lavo- ratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello.
8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori
9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.
Appears in 1 contract
Modalità. Premesso che le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue:
1) In occasione di un eventuale conferimento La domanda è presentata a terziVeneto Sviluppo, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’aziendaper il tramite dei Soggetti Accreditati, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle XX.XX stipulanti il pre- sente CCNL, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali delle XX.XX per informarle circa tale conferimento.
2) L’informativa di cui al comma precedente, che avverrà entro il 15° giorno 30 giorni solari dalla data di convo- cazione, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti:
a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione;
b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento;
c) garanzia della corretta applicazione, sottoscrizione da parte dell’impresa cui viene conferito il serviziodella PMI richiedente ed esclusivamente in modalità informatica, avvalendosi dell’apposito software per la “domanda elettronica”. Il software consente la presentazione in via telematica di istanze dematerializzate nella forma di “autodichiarazioni” rese ai sensi del DPR n. 445 del 2000. Tutta la documentazione presentata, pertanto, non rappresenta “copia digitale di documenti analogici” ai sensi della vigente normativa Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004. La domanda deve essere completa, a pena di esclusione, delle informazioni e degli allegati richiesti nel modulo di dichiarazione-domanda, ovvero: 1. domanda sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario (firmata anche in tema formato digitale); 2. copia di igiene un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 3. documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI; 4. informazioni su compagine sociale, dettaglio affidamenti e sicurezza negli ambienti altre agevolazioni pubbliche già ottenute; 5. copia dell’ultimo bilancio approvato completo dei previsti allegati o corrispondente situazione economico-patrimoniale (per le società di lavoro, persone e le imprese individuali: modello “Unico”); 6. situazione contabile aggiornata e budget (conto economico previsionale) dell’esercizio in corso (tale ultimo documento è obbligatorio solo per le imprese di assicura- zione generale obbligatoria, nuova costituzione che non dispongono di integrale applicazione un bilancio già approvato o della contrattazione collettiva nazio- nale, sottoscritta dalle organizzazioni corrispondente situazione economico-patrimoniale); 7. copia della delibera di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative a livello nazionale, nonché la garanzia concessione del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente;
d) mantenimento, finanziamento da parte dell’azienda cui viene conferita del Finanziatore prescelto con indicazione di: importo, forma tecnica, durata, tipo di garanzie richieste a sostegno del finanziamento (documento obbligatorio per le domande presentate per il tramite di un Confidi, mero intermediario per la terziarizzazione, del potere organizzativo realizzazione di operazione in favore di altri soggetti e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito.
3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle XX.XX stipulanti il presente CCNLnon Finanziatore, o in loro assenzadi un’Associazione di Categoria); 8. copia della delibera di concessione dell'eventuale garanzia consortile o pubblica a supporto dell’operazione bancaria di finanziamento (solo per le operazioni che beneficiano di garanzia consortile). In relazione alla tipologia di intervento, le Segreterie Territoriali delle XX.XX aderenti alle XX.XX stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, con l’obiettivo della sal- vaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divise, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto del passaggio.
4) Entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavolo dovrà chiu- dere la propria attività e le Parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni.
5) In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de qualificate che si impegnino a garantire:
a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e norma- tivo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica;
b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze tecnico produttive od organizzative.
6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto.
7) Nella mancata erogazione degli impegni documentazione di cui sopra l’azienda conferente garantiscedovrà essere integrata, per il lavo- ratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio pena di appalto da essi svoltoesclusione, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello.
8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori
9) Le disposizioni, la documentazione obbligatoria di cui all’articolo 11 “Presentazione della domanda e ammissione ai commi 5 e 6 benefici del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL Fondo” dell’Allegato A alla data di stipula del presente accordoDGR n. 885/2021.
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Modalità. Premesso che le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa và va salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue:
1) In in occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’aziendadall'azienda, questa ultima convocherà le RSU/RSA R.S.U./R.S.A. aderenti alle XX.XX XX.XX. stipulanti il pre- sente CCNLpresente c.c.n.l., che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni Organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL c.c.n.l. o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali territoriali delle XX.XX XX.XX. per informarle circa tale conferimento.;
2) L’informativa l'informativa di cui al comma precedente, che avverrà entro il 15° giorno dalla data di convo- cazioneconvocazione, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti:
a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione;
b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento;
c) garanzia della corretta applicazione, da parte dell’impresa dell'impresa cui viene conferito il servizio, della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicura- zione assicurazione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nalenazionale, sottoscritta dalle organizzazioni Organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative rappresentative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL c.c.n.l. applicato nell’azienda nell'azienda conferente;
d) mantenimento, da parte dell’azienda dell'azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito.;
3) Sempre sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA R.S.A. o RSU R.S.U. delle XX.XX XX.XX. stipulanti il presente CCNLc.c.n.l., o in loro assenza, le Segreterie Territoriali territoriali delle XX.XX XX.XX. aderenti alle XX.XX XX.XX. stipulanti il presente CCNL c.c.n.l. sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo l'obiettivo di raggiungere possibili inte- se intese per verificare formule organizzative diverse dall’appalto dall'appalto di servizi, con l’obiettivo l'obiettivo della sal- vaguardia salvaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità dell'unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda l'azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità l'impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do l'accordo dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato indeterminato alle dipendenze dell’azienda dell'azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divisecondivise, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto c.c.n.l. dell'industria turistica maturato all'atto del passaggio.;
4) Entro entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavolo dovrà chiu- dere chiudere la propria attività e le Parti parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni.;
5) In in caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda l'azienda farà ricorso solo ad azien- de aziende qualificate che si impegnino a garantire:
a) La la corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e norma- tivo normativo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turisticac.c.n.l. dell'industria turistica;
b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra un'altra se non per comprovate esi- genze tecnico esigenze tecnico-produttive od organizzative.;
6) Per per quanto riguarda l’assistenza l'assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda dall'azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda dall'azienda cui è stato conferito l’appalto.l'appalto;
7) Nella nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l’azienda l'azienda conferente garantisce, per il lavo- ratori i lavoratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto dell'appalto la responsabi- lità responsabilità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello.;
8) Le le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda l'azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU R.S.A./R.S.U. e le organizzazioni Organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto congiunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori;
9) Le le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico turistico-ricettivi all’aria all'aria aperta. 10)Sono ;
10) sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te presente materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL c.c.n.l. alla data di stipula del presente accordo.
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Modalità. Premesso Le iscrizioni nella Lista sono disposte: - su richiesta scritta delle società di corse, alla quale sia allegata la documentazione dimostrante il credito, malgrado le eventuali trattenute fatte eseguire sui conti attivi del proprietario moroso, e su richiesta dell'Ente; - su richiesta scritta degli Enti paritetici italiani o stranieri, o di allevatori e proprietari di cavalli., di titolari o contitolari di autorizzazione a far correre cavalli in corse rette dall'Ente, di allenatori, di fantini, guidatori, di Associazioni Nazionali, rappresentative di tali categorie, e di qualunque operatore ippico che le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue:
1) In occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’azienda, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle XX.XX stipulanti il pre- sente CCNLsvolga attività regolamentate dall'Ente, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti vantino ragioni di credito come specificate nel presente articolo, rimaste insoddisfatte nei confronti di soggetti appartenenti alle parti stipulanti il presente CCNL ocategorie sopracitate; - su richiesta scritta dei lavoratori dipendenti di scuderia, che vantino ragioni di credito nei confronti dei loro datori di lavoro; A tali richieste devono essere allegati i documenti probatori del credito vantato, nonché esplicita dichiarazione del richiedente di assunzione di ogni responsabilità, con impegno a risarcire gli eventuali danni derivati al soggetto di cui è chiesta l'iscrizione nella Lista e/o all'Ente, nel caso in cui venisse accertata l'insussistenza del credito. Le richieste dei soggetti non residenti in Italia possono essere esaminate soltanto se presentate tramite l'Ente paritetico estero che operi, in materia, in condizioni di reciprocità con l’Ente. Contestualmente alla presentazione della domanda, il richiedente deve effettuare il deposito della somma fissata dall’Ente. Da tale deposito sono esonerati i lavoratori dipendenti che presentino domanda di iscrizione dei loro assenzadatori di lavoro nella “Lista”. Le società di Corse che presentino richiesta di iscrizione nella stessa data per uno o più soggetti possono effettuare un unico deposito pari all'importo suindicato stabilito per le richieste singole. L’Ente, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali sulla base delle XX.XX per informarle circa tale conferimento.
2) L’informativa richieste di cui al comma precedentesopra o delle risultanze contabili dell'Ente, che avverrà deve invitare con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) il debitore a soddisfare le proprie obbligazioni di pagamento o a giustificarne il rifiuto entro il 15° giorno 20 giorni dalla data di convo- cazionericezione della comunicazione. Scaduto invano il suddetto termine di 20 giorni, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti:
a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione;
b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento;
c) garanzia l’organo competente dell’Ente procede all’esame della corretta applicazione, questione e dispone per l’iscrizione nella Lista. Qualora alla scadenza di detto termine pervengano motivate ragioni di opposizione da parte dell’impresa del debitore, queste sono trasmesse al creditore, assegnando allo stesso un termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione per controdedurre. Tali controdeduzioni sono comunque successivamente trasmesse al debitore che potrà formulare motivate opposizioni entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione. Scaduto tale termine la vertenza senza ulteriori comunicazioni alle parti viene sottoposta all’organo competente dell’Ente per l’adozione dei provvedimenti del caso a norma del presente articolo. Il provvedimento di iscrizione nella Lista è esecutivo nonostante impugnazione. Il deposito effettuato da coloro che chiedono l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti di una persona fisica o società o associazione producendo documenti non ritenuti probanti, potrà essere incamerato. Qualora la vertenza relativa al credito, per cui viene conferito il servizioè stata presentata domanda di iscrizione nella “Lista”, della vigente normativa in tema sia oggetto di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicura- zione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente;
d) mantenimento, cognizione da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito.
3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle XX.XX stipulanti il presente CCNL, o in loro assenza, le Segreterie Territoriali delle XX.XX aderenti alle XX.XX stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, con l’obiettivo della sal- vaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divisedell’Autorità giudiziaria, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto del passaggio.
4) Entro 45 giorni dalla convocazione provvedimento richiesto di cui al comma 1 iscrizione, a norma del presente articolo, non è adottato ed il tavolo dovrà chiu- dere la propria attività e deposito versato viene restituito. Parimenti, non è adottato il provvedimento richiesto, qualora, nel corso dell’istruttoria amministrativa, le Parti saranno libere opposizioni alle ragioni di procedere credito diano luogo a controversia tra le parti da dirimere in sede giudiziaria. Anche in tal caso il deposito versato è restituito, fatto salvo il successivo esame riesame all’esito della decisione definitiva dell’Autorità giudiziaria competente, previa richiesta della parte interessata secondo le proprie determinazionimodalità stabilite dal presente articolo.
5) In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de qualificate che si impegnino a garantire:
a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e norma- tivo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica;
b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze tecnico produttive od organizzative.
6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto.
7) Nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l’azienda conferente garantisce, per il lavo- ratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello.
8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori
9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.
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Samples: Regolamento Delle Corse Al Trotto
Modalità. Premesso che le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue:
1) In occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’azienda, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle XX.XX OO.SS stipulanti il pre- sente CCNL, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali delle XX.XX OO.SS per informarle circa tale conferimento.
2) L’informativa di cui al comma precedente, che avverrà entro il 15° giorno dalla data di convo- cazione, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti:
a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione;
b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento;
c) garanzia della corretta applicazione, da parte dell’impresa cui viene conferito il servizio, della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicura- zione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente;
d) mantenimento, da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito.
3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle XX.XX OO.SS stipulanti il presente CCNL, o in loro assenza, le Segreterie Territoriali delle XX.XX OO.SS aderenti alle XX.XX OO.SS stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, con l’obiettivo della sal- vaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divise, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto del passaggio.
4) Entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavolo dovrà chiu- dere la propria attività e le Parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni.
5) In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de qualificate che si impegnino a garantire:
a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e norma- tivo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica;
b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze tecnico produttive od organizzative.
6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto.
7) Nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l’azienda conferente garantisce, per il lavo- ratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello.
8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori
9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.
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Modalità. Premesso La società Discovery Time Srl, con sede in Firenze via di Badia a Ripoli n. 4 – P.I. 06953650485 si impegna a garantire il corretto svolgimento di tutte le attività connesse alla realizzazione della mostra, assicurandosi che tutte le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano operazioni di installazione e del patrimonio disinstallazione avvengano secondo le prescrizioni in materia di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi sicurezza. L'Organizzatore curerà interamente la realizzazione della mostra avvalendosi anche di esternalizzazione si concorda quanto segue:
1) In occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione restando a suo pieno carico la responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dallo svolgimento di un servizio direttamente gestito dall’azienda, questa ultima convocherà tutte le RSU/RSA aderenti alle XX.XX stipulanti il pre- sente CCNL, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali delle XX.XX per informarle circa tale conferimento.
2) L’informativa di cui attività connesse. La mostra si svolgerà dal 28 gennaio al comma precedente, che avverrà entro il 15° giorno dalla data di convo- cazione, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti:
a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione;
b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento;
c) garanzia della corretta applicazione, da parte dell’impresa cui viene conferito il servizio, della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicura- zione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente;
d) mantenimento, da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito.
3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle XX.XX stipulanti il presente CCNL, o in loro assenza, le Segreterie Territoriali delle XX.XX aderenti alle XX.XX stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi6 giugno 2020, con l’obiettivo presa possesso della sal- vaguardia Galleria delle Carrozze dal giorno 28 gennaio c.a e dell’Xx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx x. 00 dal 6 febbraio c.a. (date comprensive dei livelli occupazionalitempi di allestimento e disallestimento, dell’unicità contrattuale apertura al pubblico 15 febbraio 2020 e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori chiusura al pubblico 2 giugno 2020). Al termine della stessa. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divise, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto del passaggio.
4) Entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavolo dovrà chiu- dere la propria attività e le Parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni.
5) In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de qualificate che si impegnino a garantire:
a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e norma- tivo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica;
b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze tecnico produttive od organizzative.
6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda mostra lo spazio espositivo verrà lasciato nello stato in cui è stato conferito l’appalto.
7) Nella mancata erogazione degli impegni consegnato, sollevando la Città Metropolitana da ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone che si fossero verificate nel corso dell'esposizione e o durante le fasi di cui sopra l’azienda conferente garantisceallestimento e smontaggio. L’Amministrazione si impegna a mettere a disposizione tutte le informazioni utili finalizzate all'esatta e completa esecuzione dell'allestimento. Il servizio di sorveglianza della mostra è a totale carico dell'Organizzatore. L'Organizzatore dovrà avere cura di assicurarsi che il personale preposto alla sorveglianza della mostra apra e chiuda correttamente gli spazi al pubblico. Durante le operazioni di allestimento e di smontaggio l'Organizzatore sarà responsabile del divieto di accesso di pubblico alla sala espositiva a garanzia delle norme sulla sicurezza. In particolare, per il lavo- ratori coinvolti nella terziarizzazioneciò che riguarda l’allestimento, fino dovrà conformarsi alle indicazioni del responsabile della sicurezza della Città Metropolitana di Firenze. L'Organizzatore s’impegna a mettere a disposizione tutte le informazioni utili finalizzate all'esatta e completa esecuzione dell'allestimento. La bigliettazione e gli orari di apertura e chiusura così articolati: TARIFFE BIGLIETTI: - biglietto intero euro 13,00; - biglietto ridotto euro 10,00 (da 6 a 18 anni); - biglietto per studenti euro 10,00; - biglietto over 65 euro 10,00; - biglietto disabili euro 5,00 (per gli diritto all’accompagnamento l’accompagnatore ha ingresso gratuito secondo la L. 104/92); - biglietto scuole elementari euro 5,00; - biglietto per famiglie 2 adulti + 2 bambini euro 38,00; - biglietto per famiglie 1 adulto + 3 anni bambini euro 38,00; - biglietto per famiglie 2 adulti + 3 bambini euro 44,00; - biglietto per famiglie 1 adulto + 4 bambini euro 44,00; - biglietto Realtà Virtuale euro 15,00; - biglietto ridotto Realtà Virtuale euro 13,00; - biglietto Combo (Realtà Virtuale + ingresso Mostra) euro 24,00; ORARI APERTURA E CHIUSURA (ultimo biglietto emesso un’ora prima della chiusura): - da domenica a giovedì dalle ore 10,00 alle ore 20,00; - venerdì e sabato dalle ore 10,00 alle ore 23,00. L’emissione dei biglietti di ingresso dedicata sarà gestita in autonomia dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svoltosocietà Discovery Time Srl, con esclusione sede in Firenze via di Badia a Ripoli n. 4 – P.I. 06953650485 secondo le regole fiscali a cui è sottoposta. La società Discovery Time srl garantirà tre giornate di accesso gratuito a favore dei trattamenti economici specificamente erogati cittadini residenti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze così individuate: • lunedì 2 marzo 2020; • lunedì 6 aprile 2020; • lunedì 4 maggio 2020. Presso gli spazi espositivi sarà allestito, a fronte cura e responsabilità della contrattazione società organizzatrice, un bookshop dedicato per la vendita di secondo livellogadgets e materiale, anche di natura editoriale, appositamente studiato e realizzato per la mostra.
8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori
9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.
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Samples: Event Venue Rental Agreement
Modalità. Premesso che L’esecuzione del servizio è disciplinato, per la parte normativa, dalla Legge n. 82 del 25.1.1994 “Disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione e di sanificazione” e da ogni altra normativa, anche europea, vigente e futura regolante la materia. I lavori oggetto del presente appalto comprendono tutte le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano operazioni necessarie per una pulizia a perfetta regola d'arte degli spazi, dei locali, degli arredi, e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue:
1) In occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’azienda, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle XX.XX stipulanti il pre- sente CCNL, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali delle XX.XX per informarle circa tale conferimento.
2) L’informativa altro pertinente all’immobile di cui al comma precedenteprecedente art. l; devono, che avverrà entro inoltre, essere eseguiti accuratamente e con le necessarie precauzioni al fine di evitare il 15° giorno dalla data danneggiamento dei pavimenti, delle vernici e tinteggiature, dei mobili e degli altri oggetti esistenti nei locali. Si indicano gli interventi da effettuare in ogni caso: ✓ la pulizia di convo- cazionesuperfici orizzontali interne ed esterne: pavimenti, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti:
a) servizi soffitti, controsoffitti, cortili, terrazze, balconi, rampe, portici ecc. ✓ la pulizia di superfici verticali interne ed esterne: pareti, vetri, infissi, tende, balaustre, parapetti di balconi ecc.; ✓ la lucidatura di maniglie di porte e finestre nonché aste e ferma corsie in ottone; ✓ la pulizia di scale, ringhiere, grate, cancelli, ascensori, montacarichi, intercapedini ecc.; ✓ la pulizia di apparecchi igienici sanitari, sostituzione degli asciugamani a rotolo e/o attività che verranno conferite in terziarizzazione;
b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento;
c) garanzia della corretta applicazione, da parte dell’impresa cui viene conferito il serviziodispenser, della vigente normativa in tema carta igienica, dei saponi ecc.; ✓ la pulizia di igiene e sicurezza plafoniere; ✓ lo svuotamento dei cestini getta carte sia negli ambienti interni che esterni; ✓ la pulizia delle dotazioni di lavoromobili, di assicura- zione generale obbligatoriaarredi ed apparecchiature; ✓ la derattizzazione; ✓ la disinfestazione esterna o all’interno, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nale, sottoscritta ove si rendesse necessario; ✓ la sanificazione dei locali igienici. ✓ la pulitura dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative a livello nazionale, nonché la garanzia foglie e rifiuti dei viali esterni del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente;
d) mantenimento, da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito.
3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle XX.XX stipulanti il presente CCNL, o in loro assenza, le Segreterie Territoriali delle XX.XX aderenti alle XX.XX stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, con l’obiettivo della sal- vaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessaparco. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divise, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto del passaggio.
4) Entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavolo dovrà chiu- dere la propria attività I mobili e le Parti saranno libere suppellettili devono essere spolverati in ogni loro parte, lato esterno. I cestini portarifiuti dovranno essere svuotati, puliti e opportunamente igienizzati. Il materiale di procedere secondo le proprie determinazioni.
5rifiuto, compreso quello da imballaggio, dovrà essere prioritariamente suddiviso, separando umido, vetro, carta, cartone, plastica, alluminio, rimesso in sacchi di plastica o di altro materiale a perdere e depositato presso i centri di raccolta comunali, oppure negli appositi cassonetti ubicati nel Comune di Merano (BZ) In caso con cadenza stabilita dall’Ente locale in base alla tipologia di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de qualificate che si impegnino a garantire:
a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e norma- tivo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica;
b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze tecnico produttive od organizzative.
6) raccolta. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente i rifiuti indifferenziati, il personale dell’Impresa, li inserirà negli appositi contenitori all’interno di sacchi di plastica e nei giorni e negli orari stabiliti dal comune di Merano, provvederà a posizionarli nella zona dedicata all’esterno della struttura per consentire la raccolta, nel rispetto delle norme vigenti localmente di raccolta differenziata dei rifiuti. Sarà compito dell’Impresa provvedere alla predisposizione della raccolta nonché allo smaltimento dei rifiuti differenziati presso i propri dipendenticentri di raccolta. La Direzione si riserva di fornire all’Impresa il prospetto analitico della raccolta differenziata. All’interno dei locali, se già non disciplinati dal contratto applicatodelle camere e degli uffici la pulizia, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto.
7) Nella mancata erogazione degli impegni estesa anche alle scaffalature, dovrà essere effettuata utilizzando allo scopo idoneo aspirapolvere munito di cui sopra l’azienda conferente garantiscebattitappeti, per il lavo- ratori coinvolti nella terziarizzazionebatti moquette, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svoltodivani e materassi, con esclusione certificazione TUV e filtro EPA, nonché dovranno essere utilizzati panni che siano trattati chimicamente con specifiche sostanze che conferiscano loro proprietà elettrostatiche tali da attirare e trattenere la polvere. La lucidatura a cera dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione pavimenti deve essere effettuata con cere antisdrucciolevoli e prive di secondo livelloodori sgradevoli.
8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori
9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.
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