Modifica del rischio Clausole campione

Modifica del rischio. Se, nel corso della validità dell’assicurazione, cambia un fattore im- portante per la valutazione del rischio (ad es. numero di persone, numero di locali ecc.), la cui entità era stata definita dalle parti alla stipula del contratto, Lei ha il dovere di comunicarcelo immediata- mente. Una volta avvenuta la comunicazione, noi abbiamo il diritto di aumentare il premio in misura adeguata e con effetto retroattivo, a partire dal momento in cui si è verificato l’aumento del rischio, op- pure di disdire la parte del contratto interessata dalla modifica entro 14 giorni dalla ricezione della Sua comunicazione. Il contratto si estingue 30 giorni dopo il recapito della disdetta. A Lei spetta lo stesso diritto di disdetta, se non è d’accordo con l’aumento del pre- mio. In caso di diminuzione del rischio noi ridurremo il premio in misura corrispondente; tuttavia, se la comunicazione è tardiva, al più pre- sto dal momento della notifica da parte Sua.
Modifica del rischio. Il Cliente deve comunicare per iscritto a Cardif ogni aggravamento del rischio. Per esempio, per la garanzia Furto costituisce aggravamento del rischio il cambio della Casa assicurata in una Zona Territoriale diversa dalla precedente (per i dettagli: art. 8 delle Condizioni di Assicurazione).
Modifica del rischio. Se, nel corso del contratto, un fatto rilevante dichiarato nella proposta o in qualche altro modo subisce una modifica che costituisce un aggrava- mento essenziale del rischio, il contraente deve darne subito avviso per iscritto alla Compagnia. L’assicura- zione si estende in seguito anche ad un tale aggravamento del rischio, a meno che la Compagnia non disdica il contratto entro 14 giorni dal ricevi- mento dell’avviso. Se il contraente tralascia questa comunicazione, in futuro la Compagnia non è vincolata dal contratto. In caso di diminuzione del rischio, la Compagnia riduce proporzionalmente il premio, a datare dal ricevimento della comunicazione scritta del contraente.
Modifica del rischio. Vi è una modifica del rischio ai sensi delle disposizioni qui appresso se, dopo il momento determinante per l’adempimento dell’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’articolo 17, una fattispecie rilevante di rischio ai sensi dell’articolo 15 capo- verso 2 subisce una modifica essenziale che non è soltanto temporanea e fonda quindi un nuovo stato di rischio.
Modifica del rischio. Tutte le modifiche inerenti la qualità e la persona dell’Assicurato o l’Apparecchio in copertura, rilevanti ai fini assicurativi, (in particolare le modifiche del numero di serie, della marca, del modello o quelle che seguono una sostituzione dell’apparecchio in copertura nel quadro della Garanzia Legale di Conformità, o ancora, nel caso di una modifica del nome e/o indirizzo dell’Assicurato o delle altre informazioni incluse nell’Attestato di Attivazione o sullo scontrino/fattura dell’Apparecchio in copertura) devono essere dichiarate dall’Assicurato a SPB per iscritto, entro 15 (quindici) giorni a partire dalla data di avvenimento dell’evento corrispondente, pena la perdita dei diritti previsti dall’adesione al Contratto.
Modifica del rischio. La sezione 1 inizia con una disposizione generale che definisce quando vi è una modifica del rischio. La modifica del rischio è posta in relazione alla violazione dell’obbligo di dichiarazione sia per quanto concerne la rilevanza della fattispecie di rischio, sia per quanto concerne il momento determinante per la modifica. In tal modo vi è una modifica del rischio se muta una fattispecie rilevante di rischio di cui all’articolo 15 capoverso 2 del disegno; tuttavia, la modifica non può essere soltanto temporanea. Il riferimento alla fattispecie rilevante di rischio significa anche che una modifica deve riguardare le fattispecie in merito alle quali l’impresa di assicurazione ha posto domande allo stipulante. Pertanto lo stipulante deve di fatto rimanere tener- si al corrente per tutta la durata del rapporto assicurativo delle fattispecie su cui gli sono state poste domande scritte. Una modifica è considerata determinante se pro- voca un nuovo stato di rischio; rinunciamo però a definire con maggiore precisione nel disegno la nozione e la portata del rischio. Il momento determinante per la modi- fica del rischio è quello in cui è stato adempiuto l’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 17 del disegno. Sussiste una modifica del rischio se una fattispecie rilevan- te muta dopo che l’impresa di assicurazione ne è stata informata in adempimento dell’obbligo di dichiarazione. Questa norma chiara permette di evitare gli attuali obblighi di ulteriore notifica, di cui gli assicurati di regola non sono consapevoli e che sono quindi oggetto di critiche.
Modifica del rischio. Se, nel corso dell’assicurazione, un importante fattore di rischio dichia­ rato nella polizza cambia, producendo un aumento del rischio, il contra­ ente è tenuto a darne subito notifica a ▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇. In tale caso, essa ha il diritto di modificare il contratto in base alle caratteristiche di rischio mutate. In caso di riduzione del rischio, ▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇ riduce l’estensione della copertura assicurativa e il premio in base al nuovo volume di rischio, tuttavia, se la comunicazione avviene in ritardo, al più presto dal momento della notifica da parte del contraente. Se la persona sottoposta all’obbligo di dichiarazione ha notificato in modo inesatto o ha taciuto la modifica di un importante fattore di rischio di cui era o doveva essere a conoscenza e che è dichiarato nei documenti della polizza, subentrano le stesse conseguenze descritte nell’art. 4, cpv. 2 – 4.