Common use of Modifica delle condizioni economiche e contrattuali Clause in Contracts

Modifica delle condizioni economiche e contrattuali. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare le condizioni contrattuali (ivi incluse quelle di natura economica) ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario, inviando al Cliente una comunicazione con le modalità di cui al precedente articolo 1 ovvero con quelle di cui al successivo comma 3, contenente l’oggetto della modifica con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di decorrenza della modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri. La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca, prima della data prevista di decorrenza, che non intende accettare la modifica. Il Cliente e la Banca concordano che le comunicazioni relative alle proposte di modifica potranno essere effettuate da illimity esclusivamente all’indirizzo mail del Cliente e/o mediante pubblicazione nell’Area Personale del Sito presso cui il Cliente e legge domicilio speciale ai fini del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del Codice Civile.

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