Modificazioni ed integrazioni Clausole campione

Modificazioni ed integrazioni. 9.1 Le disposizioni della Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili, nonché dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
Modificazioni ed integrazioni. Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, nonché da successivi regolamenti nazionali o regionali, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che rinviano espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica e/o di cornice. In tale ipotesi, corre l’obbligo di armonizzare la disciplina entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione. Sono fatti salvi i limiti all’autonomia normativa comunale di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Modificazioni ed integrazioni. Eventuali aggiornamenti o integrazioni del presente Protocollo d’Intesa saranno sottoposti al Tavolo e saranno ritenuti validi se approvati all’unanimità.
Modificazioni ed integrazioni. Ogni modifica o integrazione al presente Contratto non sarà valida se non stipulata per iscritto (forma essenziale per comune volontà delle parti).
Modificazioni ed integrazioni. L’Amministratore Delegato ha il potere di apportare alla presente Procedura ogni modifica necessaria od opportuna per allinearne il contenuto alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente ed agli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell’ESMA. In caso di modifica, aggiornamento o integrazione della presente Procedura, l’Amministratore Delegato ne darà notizia, anche per il tramite del Soggetto Preposto, ai Soggetti Rilevanti, a far tempo dall’entrata in vigore delle modifiche, e informerà il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione consiliare successiva all’adozione di tale modifica. . “Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate” 1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata a) Nome [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] 2 Motivo della notifica a) Posizione/qualifica [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] b) Notifica iniziale/modifica [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] 3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta a) Nome [Nome completo dell'entità.] b) LEI [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] 4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ...
Modificazioni ed integrazioni. 1. Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, nonché da successivi regolamenti nazionali o regionali, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile l’applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento.

Related to Modificazioni ed integrazioni

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).