Common use of Moduli fotovoltaici Clause in Contracts

Moduli fotovoltaici. I moduli fotovoltaici installati, al fine di dimostrare la qualità del prodotto e la sicurezza elettrica e meccanica del componente durante il periodo di vita atteso, devono essere provati e verificati da laboratori accreditati per le specifiche prove in conformità alla norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000. L’accreditamento del laboratorio e dell’Organismo di Certificazione deve essere rilasciato da un Organismo appartenente ad EAA (European Accreditation Agreement) o che abbia stabilito con esso accordi di mutuo riconoscimento in ambito EAA o IAF (International Accreditation Forum). In particolare, ai fini dell’esecuzione delle prove di tipo, i moduli fotovoltaici devono rispettare le seguenti normative: - CEI EN 61215-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove; - CEI EN 61215-1-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino; - CEI EN 61215-1-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe); - CEI EN 00000-0-0 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo; - CEI EN 00000-0-0 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indio-gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS); - CEI EN 61215-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova; - CEI EN 61730-1 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione; - CEI EN 61730-2 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove. Si ricorda che nel caso in cui una società che intenda commercializzare dei moduli prodotti da un altro costruttore, modificandone il marchio, dovrà fornire, oltre al certificato originario dei moduli, anche un certificato rilasciato da un Organismo di certificazione, attestante la rispondenza dei moduli così commercializzati a quelli originariamente prodotti e certificati (OEM – Original Equipment Manufacturer). In alternativa, la nuova società distributrice può far certificare autonomamente i moduli che sta commercializzando con il proprio marchio. Si specifica che i moduli fotovoltaici installati sugli impianti per i quali si richiede l’ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso devono essere moduli immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, “AEE”) aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014. Il GSE verifica che il produttore di AEE abbia adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020, anche riscontrando la presenza dello stesso nell’apposito Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (xxx.xxxxxxxxxxx.xx/).

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Samples: Cessione Dei Crediti, Cessione Dei Crediti, www.mase.gov.it

Moduli fotovoltaici. I moduli fotovoltaici installati, al fine di dimostrare la qualità del prodotto e la sicurezza elettrica e meccanica del componente durante il periodo di vita atteso, devono essere provati e verificati da laboratori accreditati per le specifiche prove in conformità alla norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000. L’accreditamento L9accreditamento del laboratorio e dell’Organismo dell9Organismo di Certificazione deve essere rilasciato da un Organismo appartenente ad EAA (European Accreditation Agreement) o che abbia stabilito con esso accordi di mutuo riconoscimento in ambito EAA o IAF (International Accreditation Forum). In particolare, ai fini dell’esecuzione dell9esecuzione delle prove di tipo, i moduli fotovoltaici devono rispettare le seguenti normative: - CEI EN 61215-1- 61215−1− Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove; - CEI EN 61215-1-1- 61215−1−1− Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-11−1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino; - CEI EN 61215-1-2- 61215−1−2− Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-21−2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe); - CEI EN 00000-0-0 - 61215−1−3 − Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-31−3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo; - CEI EN 00000-0-0 - 61215−1−4 − Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-41−4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indio-gallio rame−indio−gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio rame−indio (CIS); - CEI EN 61215-2- 61215−2− Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova; - CEI EN 61730-1 61730−1 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione; - CEI EN 61730-2 61730−2 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove. Si ricorda che nel caso in cui una società che intenda commercializzare dei moduli prodotti da un altro costruttore, modificandone il marchio, dovrà fornire, oltre al certificato originario dei moduli, anche un certificato rilasciato da un Organismo di certificazione, attestante la rispondenza dei moduli così commercializzati a quelli originariamente prodotti e certificati (OEM – Original Equipment Manufacturer). In alternativa, la nuova società distributrice può far certificare autonomamente i moduli che sta commercializzando con il proprio marchio. Si specifica che i moduli fotovoltaici installati sugli impianti per i quali si richiede l’ammissione l9ammissione al servizio per l’autoconsumo l9autoconsumo diffuso devono essere moduli immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, “AEE”<AEE=) aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014. Il GSE verifica che il produttore di AEE abbia adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020, anche riscontrando la presenza dello stesso nell’apposito nell9apposito Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (xxx.xxxxxxxxxxx.xx/).

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