Common use of Monitoraggio e controlli Clause in Contracts

Monitoraggio e controlli. Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare, eventualmente anche presso soggetti terzi, un’attività di monitoraggio informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati nelle regole di rendicontazione, volto a verificare lo stato di avanzamento del Programma e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. Oltre agli indicatori e alle scadenze in- dicate nelle regole di rendicontazione, la Regione potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative necessarie al completamento del Programma e sulla composizione professionale del personale assunto. La Regione Xxxxxx-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e sull’adempimento de- gli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell’intervento degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla nor- mativa vigente, dalla scheda tecnica e dal medesimo Accordo. L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite. Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale RER o ad altri soggetti da essa incarica- ta l’accesso ed i controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile. La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle con- dizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi rea- lizzati rispetto al Programma ammesso a contributo. Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni successivi al comple- tamento, la Regione potrà effettuare controlli presso l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in particolare:

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Monitoraggio e controlli. Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare, eventualmente anche presso soggetti terzi, un’attività di monitoraggio informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati nelle regole di rendicontazione, volto a verificare lo stato di avanzamento del Programma e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. Oltre agli indicatori e alle scadenze in- dicate indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative necessarie al completamento del Programma e sulla composizione professionale del personale assunto. La Regione Xxxxxx-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e sull’adempimento de- gli degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell’intervento degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla nor- mativa normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal medesimo Accordo. L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite. Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale RER della Regione o ad altri soggetti da essa incarica- ta incaricata l’accesso ed i controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile. La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle con- dizioni condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi rea- lizzati realizzati rispetto al Programma ammesso a contributo. Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni successivi al comple- tamentocompletamento, la Regione potrà effettuare controlli presso l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in particolare:

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Monitoraggio e controlli. Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare, eventualmente anche presso soggetti terzi, effettuare un’attività di monitoraggio informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati nelle regole di rendicontazione, volto volta a verificare lo stato di avanzamento del Programma e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. Oltre agli indicatori e alle scadenze in- dicate nelle regole di rendicontazione, la La Regione potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi e sopralluoghi anche senza preavviso, in particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative necessarie al completamento del Programma e sulla composizione professionale del personale assunto. La Regione Xxxxxx-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e sull’adempimento de- gli degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell’intervento dell’intervento, degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla nor- mativa normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal medesimo Accordo. L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite. Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale RER della Regione o ad altri soggetti da essa incarica- ta incaricata l’accesso ed i controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile. La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle con- dizioni condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi rea- lizzati realizzati rispetto al Programma ammesso a contributo. Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 3 anni successivi al comple- tamentocompletamento, la Regione potrà effettuare controlli presso l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in particolare:

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Monitoraggio e controlli. Durante la realizzazione del ProgrammaInteressati alle verifiche e alle attività di monitoraggio dei contratti di filiera selezionati in esito al terzo bando sono, a diverso titolo, il Mipaaf (e, per esso, la Regione potrà effettuareDirezione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica e l’Oiv), eventualmente anche presso soggetti terzila Cdp e l’Ismea. In adesione a quanto previsto dall’art. 18 del d.m. 22 novembre 2007, un’attività al Dicastero spetta disporre il controllo sulle imprese beneficiarie “al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime”, “sull'attività delle banche 108 Secondo quanto disposto nell’allegato 2 alla convenzione, “il finanziamento prevede un periodo di preammortamento che deve essere commisurato alla durata del programma e, comunque, della durata massima di 4 (quattro) anni, che decorre dalla data di sottoscrizione e si conclude alla data di inizio ammortamento. Ai fini della durata del periodo di preammortamento, si considera primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data di sottoscrizione”. autorizzate e sulla regolarità dei procedimenti” e sull’Isa, poi sull’Ismea. Per l’espletamento delle attività di monitoraggio informativo sulle attività sui contratti di filiera il Mipaaf ha commissionato all’Isa la progettazione, implementazione e alimentazione di un database109. Il sistema, ancora non realizzato, dovrà costituire la fonte, condivisa e univoca, di cui si alimenteranno non solo i monitoraggi sullo stato di avanzamento dei singoli programmi, ma anche le analisi di impatto dei risultati conseguiti attraverso la loro attuazione e la produzione di reportistica standardizzata di supporto dei processi decisionali degli organi di vertice del Programmaministero e del controllo di gestione. E’ da rimarcare che l’implementazione del nuovo sistema dovrà tener conto anche degli indicatori individuati dal proponente di ogni contratto di filiera, nelle ai sensi del punto 3.3 della circolare n. 558 del 20 dicembre 2012, che, nel disciplinare “le caratteristiche, le modalità e nei tempi indicati nelle regole le forme per la presentazione delle domande di rendicontazioneaccesso”, volto ne ha previsto l’inserimento nell’ambito del piano progettuale, specificando che “tutti i firmatari dell’accordo devono specificare il loro ruolo all’interno della filiera e impegnarsi a verificare fornire la documentazione comprovante la loro partecipazione al contratto di filiera e il relativo contributo al conseguimento dei risultati attesi”. Nelle more, il controllo sull’attuazione dei programmi d’investimento viene effettuato attraverso un database gestionale composto, prevalentemente, di elaborati excel alimentati con informazioni di natura tecnica, economica e finanziaria, provenienti anche dalle relazioni annuali che i beneficiari, a decorrere dall’esercizio finanziario in cui si è dato avvio all’investimento, trasmettono, per il tramite del proponente, al ministero e alla banca autorizzata, ai sensi dell’art. 18 c. 2 del d.m. 22 novembre 2007. Secondo quanto riferito, il sistema consente di seguire lo stato di avanzamento del Programma fisico e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. Oltre agli indicatori finanziario distintamente per ogni singolo beneficiario e alle scadenze in- dicate nelle regole di rendicontazionetracciare, la Regione potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative necessarie al completamento del Programma e sulla composizione professionale del personale assunto. La Regione Xxxxxx-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e sull’adempimento de- gli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell’intervento degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla nor- mativa vigente, dalla scheda tecnica e dal medesimo Accordo. L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa incaricati tutte le informazioniper ognuno, i dati relativi provvedimenti amministrativi e i rapporti tecnici richiesti al fine di assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite. Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale RER o ad altri soggetti da essa incarica- ta l’accesso ed i controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile. La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle con- dizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi rea- lizzati rispetto al Programma ammesso a contributo. Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni successivi al comple- tamento, la Regione potrà effettuare controlli presso l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in particolare:finanziari.

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Samples: www.rivistacorteconti.it

Monitoraggio e controlli. Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare, eventualmente anche presso soggetti terzi, un’attività di monitoraggio informativo sulle attività del Programma, nelle modalità e nei tempi indicati nelle regole di rendicontazione, volto a verificare lo stato di avanzamento del Programma e il rispetto degli impegni assunti dall’Impresa. Oltre agli indicatori e alle scadenze in- dicate nelle regole di rendicontazione, la Regione potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative necessarie al completamento del Programma e sulla composizione professionale del personale assunto. La Regione XxxxxxEmilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e sull’adempimento de- gli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d’accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell’intervento degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla nor- mativa vigente, dalla scheda tecnica e dal medesimo Accordo. L’impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite. Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale RER o ad altri soggetti da essa incarica- ta l’accesso ed i controlli relativi all’esecuzione dell’intervento oggetto del contributo nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile. La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle con- dizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi rea- lizzati rispetto al Programma ammesso a contributo. Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e nei 5 anni successivi al comple- tamento, la Regione potrà effettuare controlli presso l’impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in particolare:

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