Common use of Morte presunta Clause in Contracts

Morte presunta. Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dai vigenti articoli del Codice Civile. Qualora risulti che l’Assicurato sia vivo dopo che la Società ha pagato l’indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L’Assicurato avrà così diritto all’indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.

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Morte presunta. Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dai vigenti articoli dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Qualora risulti che l’Assicurato sia vivo dopo che la Società ha pagato l’indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L’Assicurato avrà così diritto all’indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.

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Morte presunta. Se il corpo la salma dell’Assicurato non viene ritrovatoritrovata, la Società liquida ai beneficiari paga la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione pre- sentazione e accettazione dell’istanza di morte presunta. Se dopo il pagamento dell’indennizzo, come previsto dai vigenti articoli del Codice Civile. Qualora risulti che l’Assicurato sia l’Assicu- rato è vivo dopo che o l’infortunio non è indennizzabile, la Società ha pagato l’indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della restituzione dell’intera somma loro pagata. L’Assicurato avrà così diritto all’indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.

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Samples: Contratto

Morte presunta. Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dai vigenti articoli previ- sto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Qualora risulti che l’Assicurato sia vivo dopo che la Società ha pagato l’indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L’Assicurato avrà così diritto all’indennizzo spettante spet- tante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.

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