DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E ONERI RELATIVI Clausole campione

DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E ONERI RELATIVI. Fermo quanto previsto dall’Art. 1.7 – Obblighi in caso di sinistro, la denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa del sinistro e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E ONERI RELATIVI. La denuncia del sinistro deve contenere: ⚫ l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato; ⚫ la dettagliata descrizione sulle modalità di accadimento; ⚫ il certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato si impegna a: ⚫ collaborare per consentire le indagini necessarie; ⚫ autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni. L'Assicurato o, in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire alla Compagnia di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari.
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E ONERI RELATIVI. La denuncia dell’Infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e cau- sa dell’evento e deve essere corredata dal certificato medico. Il decorso delle lesio- ni dev’essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, gli eredi, devono consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E ONERI RELATIVI. In caso d’infortunio l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono presentare denuncia scritta alla Società e/o alla Banca distributrice entro tre giorni dal suo verificarsi. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E ONERI RELATIVI. SEZIONE INFORTUNI CONDUCENTE INFORTUNI A L’assicurato deve collaborare con la Compagnia per l’effettivo accertamento del sinistro e delle sue conseguenze, consentendo quindi le indagini mediche e cli- niche necessarie a tal fine.
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E ONERI RELATIVI. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, con una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Qualora l'Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici, la liquidazione dell'indennizzo sarà effettuata considerando come data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato. L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni di polizza. L'Assicurato, o in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E ONERI RELATIVI. Fermo quanto previsto dall’Art. 1.5 - Obblighi in caso di sinistro, la denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata dal certificato medico, dal certificato anagrafico di stato di famiglia, nonché da atto notorio comprovante il diritto al risarcimento in base all’estensione alle persone trasportate su autoveicoli o su natanti guidati da un Assicurato, di cui all’Art. 2.5 – Rischio della circolazione.
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E ONERI RELATIVI. Fermo quanto previsto dall’Art. 7 la denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. I beneficiari devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E ONERI RELATIVI. Art. 5 - Fermo quanto previsto dall'art.4 delle C.G.A. la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato dai certificati medici. Nel caso d'inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L'Assicurato, o in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. Le spese relative ai certificati medici e, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione, quelle di cura, sono a carico dell'Assicurato.
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E ONERI RELATIVI. In caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c., mediante avviso scritto di sinistro, tramite A.R., da indirizzare al seguente indirizzo: L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c. La denuncia dell’Infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.