Motivi della decisione E’ documentalmente provato (v. doc. 1 attoreo) che in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente). La società a fronte del versamento di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;
Procedura di selezione La commissione giudicatrice procede alla selezione, per la quale dispone complessivamente di 100 punti, mediante l'esame dei titoli e del curriculum vitae presentati dal candidato ed il colloquio, sostenuto con le modalità stabilite dalla commissione, inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca oggetto della selezione , secondo i seguenti criteri: ● Pertinenza dei titoli di studio con il programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Coerenza del profilo complessivo del candidato rispetto ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Attinenza delle pubblicazioni, delle tesi e dei prodotti scientifici presentati con il programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Colloquio inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca oggetto della selezione punti 70 Sarà possibile allegare alla domanda di partecipazione, oltre alle eventuali tesi finali per il conseguimento dei titoli accademici conseguiti, un massimo di 4 tra pubblicazioni e prodotti scientifici attestati. Sono valutabili i testi accettati per la pubblicazione. Sono altresì considerati valutabili gli abstracts delle tesi universitarie, delle pubblicazioni scientifiche, dei testi accettati per la pubblicazione e dei prodotti scientifici attestati. Nel caso si allegassero, complessivamente, più di 4 tra pubblicazioni e prodotti scientifici attestati, saranno oggetto di valutazione solamente i primi 4 allegati. Inoltre, le/i tesi universitarie/pubblicazioni scientifiche/testi accettati per la pubblicazione/prodotti scientifici (o relativi abstracts), per essere valutabili, devono essere scritte/i o tradotte/i in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti devono esser presentati in copie unitamente al testo nella lingua originale. In caso di parità di punteggio il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, qualora non richiesto ai fini della ammissione alla presente selezione, costituirà titolo preferenziale per l'attribuzione dell'assegno. In subordine, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.
Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti : b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.
Procedura di scelta del contraente (Procedura di scelta del contraente) Affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte (Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) Telecom Italia SpA- Cod. fisc e Part. Iva: 00488410010 Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) € 7.594,50 Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura (Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture) Dal 16-04 all’11-6-2012 Det. Resp. Sett. n. 72 del 2-04-2012 Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) al 31.12.2012 € 7.189,35 Dato CIG (Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità) ZAA049346B
Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Domanda di ammissione 1. Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per via telematica a tal fine predisposta, accedendo alla pagina: https:// xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxx/?xxxxx=00 2. Dopo aver avuto accesso attraverso la pagina sopra riportata al bando del concorso di interesse, il candidato potrà accedere al sistema di compilazione e presentazione per via telematica seguendo le indicazioni ivi riportate. In particolare, il sistema di compilazione prevede la registrazione del candidato, al quale verranno fornite le credenziali di accesso necessarie per presentare la domanda: pertanto, è necessario che il candidato avvii le procedure di registrazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Il sistema prevede altresì la trasmissione per via telematica dei titoli e delle pubblicazioni, oltre che l'invio in formato elettronico del proprio documento di identità e degli altri documenti che si intendono allegare alla domanda di partecipazione. 3. La domanda di partecipazione alla valutazione comparativa deve essere completata per via telematica, entro le ore 12 del 19-01-2024 pena l'esclusione dalla selezione. 4. Non verranno presi in considerazione eventuali pubblicazioni o documenti attestanti il possesso di titoli pervenuti a questo Ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione. 5. Per eventuali chiarimenti e informazioni e in caso di difficoltà a compilare o presentare la domanda di partecipazione, è possibile rivolgersi dell'Ufficio Personale accademico – Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 8, 39100 Bolzano. L'Ufficio Personale Docente e Ricercatore osserva il seguente orario d'apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 con i numeri telefonici: +00-0000-000000/011310/011312/011364 (Nella giornata di scadenza del bando si garantisce l'assistenza dalle ore 8.30 fino alle ore 10.00) e l'indirizzo di posta elettronica: xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx@xxxxx.xx L'assistenza alla compilazione on-line potrà essere richiesta alla casella di posta elettronica sopra indicata, anche all'interno della procedura on-line; l'assistenza verrà prestata entro il terzo giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta. 6. Nella domanda l'interessato, oltre ai dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: a. il godimento dei diritti politici e civili e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi; b. la madrelingua; c. il possesso del titolo di studio indicato all'art. 1, indicandone la data e l'istituzione di conseguimento e l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo straniero equivalente, indicandone la data e l'istituzione di conseguimento; d. di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto in precedenza la qualifica di professore di I o di II fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ancorchè cessati dal servizio in Italia; e. di aver preso visione del bando e di accettare quanto in esso stabilito; f. che le pubblicazioni presentate sono conformi agli originali; g. che quanto indicato nel CV corrisponde al vero; h. di non superare il limite massimo temporale di sei anni, considerando la durata complessiva dei soli rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3 (Assegni di ricerca) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, e compresa altresì la durata del contratto di cui al presente bando (ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa nel limite massimo della durata legale del relativo corso); i. di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (Assegni di ricerca) e all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 240/2010, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando; j. di non avere un grado di parentela o d'affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura che effettua la proposta d'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore o un componente del Consiglio dell'Università; k. il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura di valutazione comparativa oggetto della domanda (ogni variazione dei dati comunicati dal candidato dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto a xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx@xxxxx.xx); l. di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR (2016/679) e di sapere quindi che i dati personali forniti, anche categorie speciali di dati (sensibili e giudiziari), potranno essere utilizzati esclusivamente per la presente procedura e per l'eventuale stipula del contratto ai sensi del GDPR). 7. L'interessato avrà, inoltre, l'obbligo di dichiarare, ricorrendone le condizioni: a. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni italiane. In caso di rapporto di impiego concluso, il candidato dovrà dichiarare la causa di risoluzione di tale rapporto qualora consista in una delle seguenti: destituzione; dispensa per persistente insufficiente rendimento; decadenza dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lett. d) del T.U. 3/1957; licenziamento disciplinare; b. le situazioni che determinano una posizione di irregolarità nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (solo per i cittadini italiani soggetti all'obbligo della leva). 8. Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 9. I cittadini di un Paese diverso da quelli componenti l'Unione Europea, o con il quale la stessa Unione non abbia stipulato accordi di libera circolazione, devono aver richiesto ovvero devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo in Italia che copra l'intera durata dell'assegno messo a bando (tale requisito non è richiesto per la mera partecipazione alla selezione); il mancato possesso del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 determina la decadenza del diritto allo stesso. 10. Al termine della procedura di iscrizione online, dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato ha due opzioni per convalidare la candidatura: • tramite autodichiarazione: il sistema produrrà una dichiarazione che il candidato dovrà stampare, sottoscrivere per esteso e con firma autografa e acquisire tramite scanner in formato PDF o JPG. Il documento così ottenuto andrà allegato dal candidato alla domanda nell'apposita sezione unitamente a copia del documento di identità valido in formato PDF o JPG. • tramite firma digitale del documento della candidatura completa: il candidato dovrà scaricare il documento PDF della candidatura e apporre la sua firma digitale come indicato dal proprio fornitore del servizio di firma. Il documento così ottenuto andrà allegato dal candidato alla domanda nell'apposita sezione. Solo al termine di uno dei due metodi di convalida sopra citati sarà possibile concludere la procedura di iscrizione telematica, al termine della quale il candidato riceverà un messaggio di conferma dell'avvenuta trasmissione all'indirizzo indicato in fase di registrazione. Poiché tale messaggio ha valore di ricevuta, nel caso di sua mancata ricezione è da contattare l'Ufficio Personale Docente e Ricercatore ai suddetti recapiti per verificare che la domanda sia stata registrata correttamente. 11. Saranno esclusi dalla procedura coloro i quali non alleghino l'autodichiarazione prodotta dal sistema, debitamente sottoscritta o il documento della candidatura firmato digitalmente. 12. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.
TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura:
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.