Nessun altro uso consentito Clausole campione

Nessun altro uso consentito. L’Istituzione accetta di non sfruttare il Servizio in qualsiasi modo non autorizzato, ivi incluso, ma senza limitarsi a questo, il superamento o il sovraccarico delle capacità della rete oppure il caricamento di codici pericolosi. Qualsiasi tentativo di agire in tal senso costituisce una violazione dei diritti di Apple e dei suoi concessori di licenza. L’Istituzione non può concedere in licenza, vendere, condividere, affittare, noleggiare, assegnare, distribuire, permettere attività di condivisione o centro servizi o comunque rendere il Servizio (o qualsiasi suo componente) disponibile a terze parti, a meno che non sia espressamente consentito nel presente Contratto. L’Istituzione accetta di non utilizzare il Servizio per perseguitare, molestare, trarre in inganno, insultare, minacciare o danneggiare oppure fingere di essere una persona diversa dall’entità registrata; Apple si riserva il diritto di rifiutare o bloccare tutti gli account che possono essere considerati una personificazione oppure una rappresentazione falsa del nome o dell’identità di un’altra persona fisica o giuridica. L’Istituzione si impegna a non interferire con il Servizio o con qualsiasi meccanismo di sicurezza, firma digitale, gestione di diritti digitali, verifica o autenticazione implementato nel Servizio o dal Servizio o dal Software Apple oppure da qualsiasi altro software o tecnologia Apple correlati o a consentire agli altri di farlo. Se l’Istituzione è un soggetto coperto, un partner commerciale o un rappresentante di un soggetto coperto o partner commerciale (così come definiti nel titolo 45 del Code of Federal Regulations (C.F.R), sezione 160.103) o un fornitore o entità di assistenza sanitaria, l’Istituzione accetta di non utilizzare alcun componente, funzione o altra caratteristica del Servizio per generare, ricevere, conservare o trasmettere “informazioni sanitarie protette” (così come definite nel titolo 45 del C.F.R, sezione 160.103) o dati sanitari equivalenti secondo la legge applicabile o usare il Servizio in modi che possano rendere Apple un partner commerciale dell’Istituzione o di qualsiasi terza parte o direttamente esporre Apple a leggi applicabili di riservatezza sanitaria. Tutti i diritti non concessi espressamente nel presente Contratto sono riservati e nessun’altra licenza, immunità o diritto, espressi o impliciti, sono concessi da Apple, per implicazione, preclusione o altro.

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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.