Assistenza sanitaria Clausole campione

Assistenza sanitaria. 1. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali. 2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto. 3. I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore. 4. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell’ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto. 5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.
Assistenza sanitaria. E' prevista, a favore dei lavoratori, con effetto 01/01/2005, l'introduzione di prestazioni di assistenza integrativa. Per i lavoratori che aderiranno, il costo annuo a carico del singolo lavoratore sarà di Euro 50,00. Al premio per l'estensione della garanzia integrativa sanitaria ai familiari alla data del 01/01/2009 è pari a € 210,00 per il coniuge ed €. 160,00 per i figli L'assistenza sanitaria sarà erogata dalla cassa denominata IPRASS ad adesione volontaria che stipulerà apposita convenzione con la compagnia Unisalute S.p.A.. Le prestazioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento allegato. Le quote delle singole adesioni alla cassa sono a carico delle Aziende. A decorrere dall'1/1/2007 nella polizza sanitaria vengono comprese le visite specialistiche le quali dall'01/01/2009 potranno essere svolte in rete convenzionata senza franchigia e nelle strutture non convenzionate con franchigia 25% minimo € 50,00. Vengono comprese inoltre dall'01/01/2009 le prestazioni per cure dentarie da infortunio massimale € 1.000,00. E' inoltre previsto dall'01/01/2009 l'inserimento di un pacchetto prevenzione senza variazione di premio: tale pacchetto sarà composto dalle prestazioni sottoelencate usufruibili una volta all'anno ed in un'unica soluzione. ✓ Alanina aminotransferasi ALT ✓ Aspartato Aminotransferasi AST ✓ colesterolo HDL ✓ colesterolo totale ✓ creatinina ✓ esame emocromocitometrico e morfologico completo ✓ gamma GT ✓ glicemia ✓ trigliceridi ✓ tempo di tromboplastina parziale (PTT) ✓ tempo di protrombina (PT) ✓ urea ✓ VES ✓ Urine; esame chimico, fisico e microscopico ✓ Feci: Ricerca del sangue occulto Infine con decorrenza 01/01/2009 e fino a 31/01/2009 si riaprono i termini per l'inserimento dei famigliari nella polizza alle condizioni previste.
Assistenza sanitaria. 1. La spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere assi- stenziale, che sovvengano il dirigente in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo fami- liare (coniuge e figli fiscalmente a carico), oltre all’importo di € 413,17 previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000. L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali della categoria. 2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto. 3. I trattamenti di cui sopra – salvo il diritto al predetto importo di € 413,17 – non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore. 4. Data la loro natura, le somme destinate a interventi di carattere assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini del trattamento di fine rapporto. 5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia e fermo comunque quanto previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000.
Assistenza sanitaria. L’assistenza sanitaria dei dipendenti, alle condizioni ed ai limiti di seguito indicati, è garantita tramite la Cassa di Assistenza Dipendenti della Società, alla quale l’Azienda versa annualmente un contributo. Il dipendente dovrà fornire al Servizio Amministrazione del Personale una autocertificazione attestante lo stato di famiglia relativo alla situazione dei familiari conviventi (definiti all’art. 7 allegato 3). L’assistenza sanitaria per i Funzionari è disciplinata dall’ apposito Accordo Collettivo Nazionale al quale si rimanda, salvo quanto previsto nel presente cia (cfr. allegato 3 D).
Assistenza sanitaria. Ai Quadri del settore terziario, della Distribuzione e dei Servizi verrà riconosciuta un’assistenza sanitaria integrativa. Le Parti stipulanti il presente contratto, ne stabiliranno, entro il 31 dicembre 2009, le modalità ed i criteri di attuazione con apposito Protocollo d’Intesa , verificando la possibilità di eventuale armonizzazione con il Fondo Nazionale. In attesa della definizione di uno strumento per l’assistenza sanitaria integrativa dei quadri, i datori di lavoro potranno assolvere al suddetto adempimento contrattuale per mezzo di Hygeia mutua sanitaria. Il finanziamento delle prestazioni rese dalla citata mutua sanitaria a favore del Quadro, nei limiti dei massimali e delle condizioni previste, è individuato a decorrere dal 1°gennaio 2005 nell’importo complessivo di 300,00 euro a carico del datore di lavoro. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione ed il contributo annuo a favore della Cassa sono incrementati ciascuno di euro 38,00 a carico del datore di lavoro. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo annuo a favore della Cassa è incrementato di euro 8,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
Assistenza sanitaria. Per l'assistenza in malattia il personale é iscritto al Servizio Sanitario Nazionale secondo la normativa di cui alla Legge 23/12/1978 n° 833 e successive modifiche ed integrazioni.
Assistenza sanitaria. Per la copertura sanitaria durante il soggiorno all’estero occorre avere la Tessera Europea di Assistenza Malattia (TEAM). La Tessera Sanitaria serve per ricevere eventuali cure durante i soggiorni nei paesi dell'Unione Europea per studio, lavoro o vacanza e sostituisce il modello cartaceo E111. Se state per andare nei paesi al di fuori dell'UE (TURCHIA), è necessario sottoscrivere una assicurazione privata (ad es. Europe Assistance, ecc.), oppure andare all’ASL di appartenenza per la compilazione del mod. DPR 618.
Assistenza sanitaria. Assistenza sanitaria integrativa I. Accordo Confservizi – Federmanager 22 dicembre 2009 relativo al Previndai "
Assistenza sanitaria. Il presente articolo si applica a tutti i Dipendenti delle Società (con esclusione dei Funzionari) ad eccezione di quelli ai quali si applicava al 31.12.2009 il CCA UniOne del 12.04.2006. La disciplina relativa a questi ultimi continuerà ad essere quella riportata nell’Allegato n. 4 (entro il 30 novembre di ogni anno ciascun lavoratore, anche se nel Fondo di Solidarietà, potrà scegliere, in via definitiva, se, in sostituzione di quanto previsto dall’Allegato 4, aderire a quanto previsto dal presente art. 38 o a quanto disciplinato per gli impiegati ex Fata Assicurazioni). Le Società provvederanno, a mezzo Cassa di assistenza sanitaria, con effetto dal 01.01.2014 a garantire al dipendente ed ai familiari conviventi a carico (sono considerati a carico coloro per i quali si ha diritto alle detrazioni di imposta) le prestazioni di seguito elencate, che dovranno essere documentate da regolare fattura o ricevuta fiscale. Tali prestazioni sono estese anche al coniuge convivente non a carico (che non concorre tuttavia a determinare l’aumento del massimale) e ai figli non conviventi purché a carico nonché al convivente more uxorio o civilmente unito, purché risultante dallo stato di famiglia. Tutte le richieste di rimborso dovranno essere caricate a sistema entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, pena il mancato rimborso. La Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni e documentazione ad integrazione di quanto già presentato a giustificazione del rimborso richiesto. 1. Ricoveri presso istituti ospedalieri pubblici o privati classificati o equiparati: 2. Ricoveri presso istituti ospedalieri pubblici o privati classificati o equiparati, in regime di attività intramuraria: 3. Ricoveri presso case di cura private in regime di convenzione con il S.S.N.: 4. Ricoveri presso case di cura private non in regime di convenzione con il S.S.N.: a) infortuni conseguenti ad intossicazione acuta da sostanze psicoattive (alcool – stupefacenti – farmaci) nonché malattie correlate al consumo di stupefacenti e all'abuso di alcool e sostanze psicotrope; b) le prestazioni e terapie aventi finalità estetiche salvo i casi di interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio; c) le interruzioni volontarie di gravidanza (legge 194/78); d) le conseguenze di guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; e) l'acquisto, l'applicazione, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesi...
Assistenza sanitaria. Il presente articolo si applica a tutti i Dipendenti delle Società (con esclusione dei Funzionari) ad eccezione di quelli ai quali si applicava: • al 31.12.2009 il CCA UniOne del 12.04.2006. La disciplina relativa a questi ultimi continuerà ad essere quella riportata nell’Allegato n. 4 (entro il 30 novembre di ogni anno ciascun lavoratore, anche se nel Fondo di Solidarietà, potrà scegliere, in via definitiva, se, in sostituzione di quanto previsto dall’Allegato 4, aderire a quanto previsto dal presente art. 38); • al 31.12.2019 il CCA Fata del 16.12.2016, ai quali continuerà ad applicarsi quanto previsto dag l i A l l e g a t i n . 5 , 6 a , 6 b e 7 . Le Società provvederanno, a mezzo Cassa di assistenza sanitaria a garantire al dipendente ed ai familiari conviventi a carico (sono considerati a carico coloro per i quali si ha diritto alle detrazioni di imposta) le prestazioni di seguito elencate, che dovranno essere documentate da regolare fattura o ricevuta fiscale. Tali prestazioni sono estese anche al coniuge convivente non a carico (che non concorre tuttavia a determinare l’aumento del massimale) e ai figli non conviventi purché a carico nonché al convivente more uxorio o civilmente unito, purché risultante dallo stato di famiglia. Tutte le richieste di rimborso dovranno essere caricate a sistema entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, pena il mancato rimborso. La Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni e documentazione ad integrazione di quanto già presentato a giustificazione del rimborso richiesto.