Risarcimento dei danni Clausole campione

Risarcimento dei danni. MicroStrategy difenderà il Cliente, a proprie spese, in relazione a qualsiasi pretesa, domanda, causa o procedimento (“Pretesa”) nei confronti del Cliente da parte di terzi non affiliati fondata sull’asserzione che il Prodotto (incluso un Prodotto a cui il Cliente ha accesso tramite il Servizio MCE) violi o faccia uso improprio dei diritti di proprietà intellettuale di terzi e, indennizzerà e terrà manlevato il Cliente da qualsiasi obbligo di risarcimento del danno a tale terzo deciso in via definitiva o concordato in via transattiva rispetto alla Pretesa. Se l’uso da parte del Cliente del Prodotto è vietato in conseguenza della Pretesa o MicroStrategy crede che possa ragionevolmente essere vietato in conseguenza di questa, la Società potrebbe scegliere di modificare il Prodotto per renderlo non vietato (pur preservando sostanzialmente la sua utilità e funzionalità) o di ottenere una licenza che consenta di continuare ad utilizzare il Prodotto o se questa alternativa non è commercialemente ragionabile, MicroStrategy potrà far cessare il diritto del Cliente di accesso ed uso del Prodotto e rimborsare il prezzo già versato per il Servizio di Supporto Tecnico del Prodotto insieme alla rifusione delle spese pagate per la licenza del Prodotto (soggetto ad ammortamento a quote costanti di cinque anni). MicroStrategy non avrà alcun obbligo di risarcimento dei danni e il Cliente dovrà risarcire il danno a MicroStrategy, con riferimento ad ogni Pretesa originata o occasionata da (a) l'uso improprio o l'uso non autorizzato di un Prodotto o l'uso di un Prodotto al di fuori del campo di applicazione identificato nella Documentazione, se la Pretesa non sarebbe sorta senza tale uso; o
Risarcimento dei danni. 1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell’ambito del presente Accordo, sarà - previo accordo tra le Parti - a carico della Parte inviante. 2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attività nell’ambito del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.
Risarcimento dei danni. A prescindere dal fatto che il contratto sia stato annullato o meno, la parte che conosceva o avrebbe dovuto conoscere il motivo di annullamento dovrà risarcire i danni così da mettere l’altra parte nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovata se non avesse concluso il contratto.
Risarcimento dei danni. L'autista è responsabile e risponderà, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore, degli eventuali danni al veicolo affidatogli che siano a lui imputabili. Così dicasi delle contravvenzioni a lui imputabili per negligenza grave e reiterata. Tutti coloro che guidano l'automezzo della impresa e dovessero arrecare danni imputabili alla propria responsabilità quale conducente risponderanno del 17,5% del costo della riparazione. Il pagamento del danno avverrà mediante trattenuta mensile per importo non superiore al quinto della retribuzione globale e la documentazione relativa al costo della riparazione sarà sottoposta al controllo delle strutture sindacali aziendali e territoriali firmatarie del presente c.c.n.l. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario immediatamente deve darne avviso all'azienda. Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia, nonché lo stivaggio dei bagagli dei passeggeri. Dette prestazioni rientrano nell'orario normale di lavoro; se effettuate oltre l'orario normale di lavoro saranno considerate prestazioni straordinarie. Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.
Risarcimento dei danni. Fermo restando quanto stabilito all’art. 10 delle presenti Condizioni Generali, il Committente è in facoltà di agire per ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti da inadempimenti del Fornitore agli obblighi del Contratto, e ciò indipendentemente dal fatto che a detto inadempimento abbiano fatto seguito la risoluzione del Contratto o l’esecuzione della prestazione da terzi, ai sensi del precedente art. 61 delle presenti Condizioni Generali.
Risarcimento dei danni. Le parti si danno atto che la sottoscrizione del presente contratto ha lo scopo di impegnare le parti a compiere le attività necessarie alla concessione, in comodato gratuito, dell’autoveicolo di cui al punto 5). La mancata presa in consegna del veicolo da parte dell’Ente comporterà la possibilità, da parte di PMG, di affidare il veicolo ad altra Associazione o Ente avente titolo o necessità, restando validi tutti i titoli e le garanzie illustrati in questo contratto, a dell’impegno sottoscritto dagli e con gli Sponsor. L’Ente, una volta sottoscritto il Progetto di Mobilità, non potrà revocare a PMG l’autorizzazione ad intraprendere la campagna vendita se non a seguito di comprovati comportamenti illeciti imputabili a PMG. Per nessun motivo PMG dovrà o potrà essere penalizzata a seguito di problematiche insorte all’interno dell’Ente o dell’Associazione e non imputabili al proprio operato.
Risarcimento dei danni. Le parti si danno atto che la stipulazione del presente Contratto ha lo scopo di impegnare le parti a compiere le attività necessarie alla concessione dell’autoveicolo di cui al punto 6) in comodato gratuito. La mancata consegna dell’autoveicolo in comodato o la mancata presa in consegna di detto autoveicolo obbligherà la parte inadempiente al risarcimento dei danni patiti, qualora detto inadempimento avvenga in assenza di una giusta causa.
Risarcimento dei danni. 1. L’autista è responsabile e risponderà, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore, degli eventuali danni al veicolo affidatogli che siano a lui imputabili. Così dicasi delle contravvenzioni a lui imputabili per negligenza grave e reiterata. 2. Tutti coloro che guidano l’automezzo della impresa e dovessero arrecare danni imputabili alla propria responsabilità quale conducente risponderanno del 17,5% del costo della riparazione. Il pagamento del danno avverrà mediante trattenuta mensile per importo non superiore al quinto della retribuzione globale e la documentazione relativa al costo della riparazione sarà sottoposta al controllo delle strutture sindacali aziendali e territoriali firmatarie del presente C.C.N.L. 3. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario immediatamente deve darne avviso all’azienda. 4. Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia, nonché lo stivaggio dei bagagli dei passeggeri, con esclusione delle operazioni di facchinaggio. 5. Dette prestazioni rientrano nell’orario normale di lavoro. 6. Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.
Risarcimento dei danni. I danni e le perdite imputabili ad accertato dolo, colpa, o negligenza del Lavoratore, che possano comportare trattenute per il risarcimento, dovranno essere preventivamente e tempestivamente contestati al Lavoratore (ex art.7 L. n.300/70). L’importo del risarcimento del danno effettivamente arrecato (documentato o equitativamente valutato), sarà trattenuto ratealmente dalla retribuzione nella misura massima del 10% (dieci per cento) della Retribuzione Mensile di Fatto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’eventuale trattenuta residua potrà essere effettuata sull'intero ammontare di quanto spettante al Lavoratore a qualsiasi titolo, fatte salve eventuali disposizioni e limiti inderogabili di Legge.
Risarcimento dei danni. La quantificazione di eventuali danni subiti dai beni dati in uso e/o dei materiali mancanti verrà determinata in base ai prezzi correnti di mercato, rilevati al momento della valutazione, per l’acquisto o la riparazione dei beni medesimi. Qualora il valore dei danni e/o dei materiali mancanti superi l’ammontare della cauzione, il concessionario sarà tenuto al versamento della cifra mancante fino alla concorrenza della completa copertura della somma che sarà necessaria all’acquisto delle attrezzature non più idonee, non restituite e/o delle eventuali riparazioni resesi necessarie.