NFT Clausole campione

NFT. Gli NFT contengono informazioni in un file digitale, il cui scopo, nell'ambito del Marketplace e dell'NFT Storage ai sensi della clausola 20 delle presenti Condizioni, è quello di consentire un'identificazione univoca ("Token"). L'identificazione si riferisce da un lato all'NFT stesso, dall'altro al Contenuto dell'NFT a cui si fa riferimento nell'NFT, nonché alla persona autorizzata a disporre dell'NFT e del contenuto dell'NFT. Gli NFT non possono essere copiati, sostituiti, né suddivisi. Gli NFT non sono interscambiabili tra loro. Gli NFT sono registrati sulla blockchain di Ethereum e hanno lo scopo di designare in modo inequivocabile l'autenticità o la genuinità del file di immagine digitale collegato, nonché la competenza del diritto di disposizione sull'NFT e, in via accessoria, la competenza dei diritti d'uso del diritto d'autore esistenti sul file di immagine digitale collegato tramite la blockchain come archivio pubblico digitale crittografico decentralizzato. Una decisione sull'NFT come file digitale ha effetto diretto in relazione al file di immagine digitale di riferimento con la designazione dell'NFT come diritto valore registrato. I diritti d'uso del file di immagine digitale di riferimento saranno trasferiti all'Acquirente in base alle presenti Condizioni e, se e nella misura prevista dalle stesse, a ulteriori acquirenti previo accordo di disposizioni identiche o equivalenti nella sostanza alle presenti Condizioni. L'NFT include le seguenti informazioni ("metadati"): (i) nome dell'NFT; (ii) assegnazione dell'NFT a una determinata persona tramite uno Smart Contract come protocollo IT digitale; (iii) link web ("URL") al Contenuto dell'NFT creato mediante progettazione e/o editing artistico e imaging digitale dello stesso. Per URL si intende (a) un file di immagine digitale nella sua dimensione e risoluzione originale memorizzato in una soluzione cloud di un fornitore esterno designata dalla Banca e quindi accessibile all'Acquirente ("Versione Download"); (b) una copia digitale ridotta, di media dimensione e risoluzione della Versione Download per la visualizzazione nel Marketplace ("Versione Articolo"), memorizzata in una soluzione cloud di un fornitore esterno designata dalla Banca e quindi accessibile all'Acquirente; (c) una copia digitale ridotta, di bassa dimensione e risoluzione della Versione Download per la visualizzazione nella directory o nell'ambiente di verifica della blockchain Ethereum utilizzata ("Versione di Verifica"), memorizzat...

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  • Cosa è assicurato Il rischio coperto dall’assicurazione è il decesso, qualunque possa esserne la causa, dell’assicurato avvenuto nel corso del periodo di durata del contratto di finanziamento. In caso di decesso dell’assicurato, la polizza vita estinguerà il debito nei confronti del Beneficiario, previa presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia di Assicurazione, senza rivalsa sugli eredi dell’assicurato. Per questo motivo, il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. La somma corrisposta è pari alle rate di prestito non ancora rimborsate, al netto dei relativi interessi come risultano dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito stesso. La garanzia è valida senza limiti territoriali.

  • ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

  • SOGGETTI ASSICURATI La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso. Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate: per l’identificazione di tali persone, si farà riferimento ai documenti depositati presso il Contraente. Il Contraente è inoltre esonerato dall’obbligo di notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate. In caso di errore od omissione, avvenuti in buona fede, e riguardanti l’inclusione in garanzia o la determinazione delle somme assicurate relativamente a singoli assicurati o a categorie di assicurati per i quali l’assicurazione con oneri a carico del Contraente è obbligatoria ai sensi di legge o di CCNL, le parti convengono che l’Assicurazione si intenderà comunque valida nei termini previsti dalla legge o dal CCNL, con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere il maggior premio dovuto a decorrere dall’inizio della copertura.

  • ASSICURATI Con il termine “Assicurato” si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall’assicurazione e più precisamente: a) i dipendenti in servizio presso l’Istituto Scolastico Contraente che possono svolgere incarichi esterni per contratto e legittimati in tal senso da specifica autorizzazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico. b) il Dirigente Scolastico.

  • Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

  • Aspetti fiscali 1. Il valore della fatturazione per la “sponsorizzazione” corrisponde all’importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l’intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato. 2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor (“spazio pubblicitario”) è pari all’importo specificato al comma 1.

  • Calcestruzzi I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

  • Rischio assicurato La Società si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni nonché alle condizioni che seguono, una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nel successivo Art. 8.6, sulla base della forma che risulta scelta nel Simplo di Xxxxxxx.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Titoli C.1 Tipo e classe dei titoli, codici di identificazione dei titoli I Titoli (Certificati a Xxxx Xxxxxxxx) sono derivati cartolarizzati definiti come "certificati a leva" di classe B in conformità con gli attuali regola- menti ed istruzioni di Borsa Italiana S.p.A. Questi Xxxxxx replicano, con un effetto leva fisso, l’andamento del sottostante. Forma dei Titoli I Titoli non sono rappresentati da certificati e sono emessi in forma dema- terializzata mediante scritture contabili ai sensi del Testo Unico della Fi- nanza e sono accentrati e registrati presso Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx (il "Depositario Cen- trale") in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, dal Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dal Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione emanato da Banca d’Italia e dalla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa ("CONSOB") il 22 febbraio 2008. Con riferimento ai Certificati Italiani non Rappresentati da Certificati, non saranno emessi titoli fisici, ovvero titoli globali temporanei o permanenti o definitivi. Codici identificativi dei Titoli ISIN: DE000VN9AS86 WKN: VN9AS8 Valor: 33533165 C.2 Valuta dell’emissione La valuta dei Titoli è EUR (la "Valuta di Regolamento").