Common use of Norma di prima applicazione Clause in Contracts

Norma di prima applicazione. 1. Il presente articolo disciplina, in prima applicazione, l’adesione mediante silenzio-assenso del lavoratore la cui “assunzione” abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima della data di entrata in vigore del presente accordo. 2. Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le amministrazioni forniscono ai lavoratori di cui al comma 1 l’informativa di cui all’art. 4, comma 1, con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l’iscrizione. L’informativa di cui al presente articolo è resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. 3. Nei sei mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi. 4. Anche al personale di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall’art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7, 9.

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Samples: Accordo Sulla Regolamentazione Inerente Alle Modalità Di Espressione Della Volontà Di Adesione Al Fondo Nazionale Pensione Complementare Perseo Sirio, Accordo Sulla Regolamentazione Inerente Alle Modalità Di Espressione Della Volontà Di Adesione Al Fondo Nazionale Pensione Complementare Perseo Sirio, Accordo Sulla Regolamentazione Del Fondo Nazionale Pensione Complementare Perseo Sirio

Norma di prima applicazione. 1. Il presente articolo disciplina, in prima applicazione, l’adesione mediante silenzio-assenso del lavoratore la cui “assunzione” abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima della data di entrata in vigore del presente accordo. 2. Entro sessanta giorni nove mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le amministrazioni forniscono ai lavoratori di cui al comma 1 l’informativa di cui all’art. 4, comma 1, con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l’iscrizione. L’informativa di cui al presente articolo è resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. 3. Nei sei nove mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei nove mesi. 4. Anche al personale di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall’art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7, 9.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Sulla Regolamentazione Inerente Alle Modalità Di Espressione Della Volontà Di Adesione Al Fondo Pensione Espero