Common use of NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI Clause in Contracts

NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI. 1. In applicazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nella presente area dirigenziale: a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni; b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra; c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo regolata dalle norme vigenti; d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni all’estero; e) la normativa richiamata nel presente CCNL; f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall’art. 2109, comma 1, del Codice Civile; g) l’ art. 132 T.U. n. 3/1957 (riammissione in servizio); h) l’art. 2 L. 476/1984 (congedo per dottorato di ricerca), art.4 L. 498/1992 /coniuge dipendente militare che presti servizio all’estero), art.453 T.U.297/1994 (incarichi e borse di studio); i) art. 69 , comma 2, del CCNL del Comparto Scuola 04.08.95. 2. Le parti convengono che la materia di cui al presente articolo verrà ulteriormente esaminata nel corso di apposita sequenza contrattuale, ove se ne ravvisi la necessità.

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NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI. 1. ) In applicazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001n. 165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nella presente area dirigenzialenel comparto scuola: a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni;. b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra; c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti; d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni all’esteromissioni; e) la normativa richiamata nel presente CCNL; f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall’art. 2109, comma 1, del Codice Civile; g) l’ la seguente normativa: 1) Art. 3 del DPR n. 395/88 (in tema di diritto allo studio) 2) Art. 17 del DPR n. 3/57 (limiti al dovere verso il superiore) 3) Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2(su mobilità per incompatibilità) 4) Art. 7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità) 5) Art. 53 L. 312/80 e art. 3, commi 6 e 7 del DPR n. 399/88 6) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt. 1-4) e legge 25 giugno 1985 n. 333 (aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all’estero) 7) ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95, l’art. 21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l’art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola); 8) Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 9) Artt. 38, 40 e 67 del T.U. n. 3/57, art. 20 legge 24.12.86, n. 958 e art. 7 legge 30.12.91, n. 412 (servizio militare) 10) Art. 132 T.U. n. 3/1957 (riammissione in servizio); h11) l’artArt. 2 L. 476/1984 (congedo per dottorato di ricerca)476/1984, art.4 L. 498/1992 /coniuge dipendente militare che presti servizio all’estero)398/1989, art.453 T.U.297/1994 (incarichi e borse di studio); i) art. 69 4 L. 498/1992, art. 453 T.U. 297/1994, art. 51 L449/1997 e art. 52, comma 257, del CCNL del Comparto Scuola 04.08.95L. 448/2001. 2. Le parti convengono che la materia di cui al presente articolo verrà ulteriormente esaminata nel corso di apposita sequenza contrattuale, ove se ne ravvisi la necessità.

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NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI. 1. In applicazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nella presente area dirigenzialenel comparto scuola: a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni;. b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra; c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti; d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni all’esteromissioni; e) la normativa richiamata nel presente CCNL; f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall’art. 2109, comma 1, del Codice Civile; g) l’ la seguente normativa: 1) Art. 3 del DPR n. 395/88 (in tema di diritto allo studio) 2) Art. 17 del DPR n. 3/57 (limiti al dovere verso il superiore) 3) Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2 (su mobilità per incompatibilità) 4) Art. 7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità) 5) Art. 53 L. 312/80 e art. 132 3, commi 6 e 7 del DPR n. 399/88 [(docenti di religione)] 6) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt. 1-4) e legge 25 giugno 1985 n. 333 (aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all’estero) 7) ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95, l’art. 21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l’art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24- 7-2003 della scuola); 8) Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 9) Artt. 38, 40 e 67 del T.U. n. 3/57, art. 20 legge 24.12.86, n. 958 e art. 7 legge 30.12.91, n. 412 (servizio militare) 10) Art.132 T.U. n. 3/1957 (riammissione in servizio); h11) l’artArt. 2 L. 476/1984 (congedo per dottorato di ricerca)476/1984, L. 398/1989, art.4 L. 498/1992 /coniuge dipendente militare che presti servizio all’estero)498/1992, art.453 T.U.297/1994 (incarichi e borse di studio); i) art. 69 453 T.U.297/1994, art. 51 L. 449/1997 e art. 52, comma 257, del CCNL del Comparto Scuola 04.08.95L. 448/2001. 2. È espressamente disapplicata la seguente normativa: - l’art. 475 del d.lgs. n.297/94 (assegnazioni provvisorie di sede); - l’art. 568 del d.lgs. n.297/94 (assegnazione provvisoria); - l’art. 478 del d.lgs. n.297/94 (sostituzione dei docenti assenti); - l’art. 455 del d.lgs. n.297/94 (utilizzazione del personale docente e DOA); - l’art. 480 del d.lgs. n.297/94 (inquadramenti in profili professionali xxx.xx); - l’art. 7, comma 4 - secondo periodo, comma 5, comma 6 e comma 7 del D.Lgs. 59/2004; - l’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 59/2004; - l’art. 10, comma 4 - secondo periodo, comma 5 del D.Lgs. 59/2004; - l’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 59/2004. 3. Le parti convengono che Parti si riservano la materia possibilità di cui al riesaminare il testo del presente articolo verrà ulteriormente esaminata nel corso di con apposita sequenza contrattuale, contrattuale ove se ne ravvisi emerga la necessitànecessità di precisazioni o correttivi.

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NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI. 1. In applicazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nella presente area dirigenziale: a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni; b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra; c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo regolata dalle norme vigenti; d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni all’estero; e) la normativa richiamata nel presente CCNL; f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall’art. 2109, comma 1, del Codice Civile; g) l’ art. 132 T.U. n. 3/1957 (riammissione in servizio); h) l’art. 2 L. 476/1984 (congedo per dottorato di ricerca), art.4 L. 498/1992 /coniuge dipendente militare che presti servizio all’estero), art.453 T.U.297/1994 (incarichi e borse di studio);. i) art. 69 , comma 2, del CCNL del Comparto Scuola 04.08.95. 2. Le parti convengono che la materia di cui al presente articolo verrà ulteriormente esaminata nel corso di apposita sequenza contrattuale, ove se ne ravvisi la necessità.

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NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI. 1. In applicazione dell’art. 69dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nella presente area dirigenzialenel comparto università: a) Indennità di rischio: art. 20 del D.P.R. n.319/90; b) Lavoro straordinario: art. 22 del DPR 28.09.1987, n.567; c) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni;. bd) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra; ce) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigentivigenti ai sensi dell’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; df) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni all’esteromissioni; eg) la normativa richiamata nel presente CCNL; fh) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall’artseguente normativa: - Art. 2109, 3 del DPR n.395/88 (in tema di diritto allo studio) - Art. 17 del DPR n.3/57 (limiti al dovere verso il superiore) - Art.7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità) 2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, del Codice Civile; g) l’ art. 132 T.U. n. 3/1957 (riammissione in servizio); h) l’art. 2 L. 476/1984 (congedo per dottorato saranno oggetto o di ricerca), art.4 L. 498/1992 /coniuge dipendente militare che presti servizio all’estero), art.453 T.U.297/1994 (incarichi e borse specifica interpretazione autentica o di studio); i) art. 69 , comma 2, del CCNL del Comparto Scuola 04.08.95appositi contratti collettivi nazionali integrativi. 23. Le parti convengono che la materia di cui al presente articolo verrà ulteriormente esaminata nel corso di apposita sequenza contrattualecontrattuale finalizzata, ove se ne ravvisi la necessitàcomunque, alla predisposizione del testo unico sulle norme contrattuali e non vigenti per il comparto.

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NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI. 1. ) In applicazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001decreto legislativo n. 165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nella presente area dirigenzialenel comparto scuola: a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni;. b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra; c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti; d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni all’esteromissioni; e) la normativa richiamata nel presente CCNL; f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall’art. 2109, comma 1, del Codice Civile; g) l’ la seguente normativa: 1. Art. 3 del DPR n. 395/88 (in tema di diritto allo studio) 2. Art. 17 del DPR n. 3/57 (limiti al dovere verso il superiore) 3. Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2(su mobilità per incompatibilità) 4. Art. 7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità) 5. Art. 53, L. 312/80 e art. 3, commi 6 e 7 del DPR n. 399/88 6. Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt. 1-4) e legge 25 giugno 1985 n. 333 7. ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95, l’art. 21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l’art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola); 8. Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 9. Artt. 38, 40 e 67 del T.U. n. 3/57, art. 20 legge 24.12.86, n. 958 e art. 7 legge 30.12.91, n. 412 (servizio militare) 10. Art. 132 T.U. n. 3/1957 (riammissione in servizio); h) l’art. 2 L. 476/1984 (congedo per dottorato di ricerca), art.4 L. 498/1992 /coniuge dipendente militare che presti servizio all’estero), art.453 T.U.297/1994 (incarichi e borse di studio); i) art. 69 , comma 2, del CCNL del Comparto Scuola 04.08.95. 2. Le parti convengono che la materia di cui al presente articolo verrà ulteriormente esaminata nel corso di apposita sequenza contrattuale, ove se ne ravvisi la necessità.

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NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI. (modificato dall’art. 50 del CCNL 27 gennaio 2005) 1. In applicazione dell’artdell'art. 69, comma 1, del d.lgsD. Lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, ,continuano a trovare applicazione nella presente area dirigenzialenel comparto università: a) Indennità di rischio: art. 20 del D.P.R. n. 319/90; b) Lavoro straordinario: art. 22 del DPR 28.09.1987, n. 567; c) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni;. bd) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra; ce) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigentivigenti ai sensi dell'art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001; df) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni all’esteromissioni; eg) la normativa richiamata nel presente CCNL; fh) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall’artseguente normativa: - Art. 2109, 3 del DPR n. 395/88 (in tema di diritto allo studio) - Art. 17 del DPR n. 3/57 (limiti al dovere verso il superiore) - Art. 7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità) 2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, del Codice Civile; g) l’ art. 132 T.U. n. 3/1957 (riammissione in servizio); h) l’art. 2 L. 476/1984 (congedo per dottorato saranno oggetto o di ricerca), art.4 L. 498/1992 /coniuge dipendente militare che presti servizio all’estero), art.453 T.U.297/1994 (incarichi e borse specifica interpretazione autentica o di studio); i) art. 69 , comma 2, del CCNL del Comparto Scuola 04.08.95appositi contratti collettivi nazionali integrativi. 23. Le parti convengono che la materia di cui al presente articolo verrà ulteriormente esaminata nel corso di apposita sequenza contrattualecontrattuale finalizzata, ove se ne ravvisi la necessitàcomunque, alla predisposizione del testo unico sulle norme contrattuali e non vigenti per il comparto. TABELLA A 1. Appartengono alle seguenti categorie i lavoratori che svolgono attività caratterizzate rispettivamente da: a) CATEGORIA B - Grado di autonomia: svolgimento di compiti sulla base di procedure prestabilite; - Grado di responsabilità: relativa alla corretta esecuzione delle procedure; b) CATEGORIA C - Grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti; - Grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite; c) CATEGORIA D - Grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite; - Grado di responsabilità: relativa alla correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni adottate; d) CATEGORIA EP - Grado di autonomia: relativa alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e\o professionale; - Grado di responsabilità: relativo alla qualità ed economicità dei risultati ottenuti. 2. Per l'accesso esterno nella nuova griglia di classificazione sono richiesti i seguenti titoli, integrabili dai Regolamenti di Ateneo con eventuali requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa: a) CATEGORIA B - titolo di studio di scuola d'obbligo più eventuale qualificazione professionale; b) CATEGORIA C - diploma di scuola secondaria di secondo grado; c) CATEGORIA D - diploma di laurea; d)CATEGORIA EP - laurea e abilitazione professionale ovvero laurea e particolare qualificazione professionale. 3. Nelle categorie B, C, D ed EP sono rispettivamente individuate le seguenti aree: - CATEGORIA B: Area amministrativa; Area servizi generali e tecnici; Area sociosanitaria. - CATEGORIA C: Area amministrativa; Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; Area socio-sanitaria; Area Biblioteche. - CATEGORIA D: Area amministrativa-gestionale; Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati; Area socio-sanitaria; Area biblioteche. - CATEGORIA EP: Area amministrativa - gestionale; Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati; Area medico - odontoiatrica e socio-sanitaria; Area Biblioteche. Le attività delle scienze motorie sono attribuite all'Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati della categoria C e D. 4. Dalla data di stipulazione del presente CCNL le preesistenti aree funzionali confluiscono nelle nuove aree, di cui al comma 1, secondo lo schema di corrispondenza descritto nei commi seguenti per ciascuna categoria. 5. Nella categoria B confluiscono : - nell'Area amministrativa: l'area funzionale amministrativo- contabile della ex IV e della ex V qualifica; - nella Area servizi generali e tecnici: l'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari della ex II, della ex III e della ex V qualifica; l'area funzionale dei servizi generali tecnici, ausiliari e delle biblioteche della ex IV qualifica; l'area funzionale tecnico-scientifica della ex IV e della ex V qualifica; l'area funzionale delle strutture di elaborazione dati della ex V qualifica; l'area funzionale delle biblioteche della ex V qualifica; - nella Area socio-sanitaria: l'area funzionale socio-sanitaria della ex IV e della ex V qualifica. 6. Nella categoria C confluiscono: - nell'Area amministrativa: l'area funzionale amministrativo- contabile della ex VI e della ex VII qualifica; - nell'Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati: l'area funzionale dei servizi generali ausiliari e tecnici della ex VI e della ex VII qualifica; l'area funzionale tecnico scientifica della ex VI qualifica; l'area funzionale tecnico-scientifica della ex VII qualifica con esclusione dei profili socio-sanitari e delle professionalità socio-sanitarie del profilo di collaboratore tecnico; l'area funzionale delle strutture di elaborazione dati della ex VI e della ex VII qualifica; - nell'Area socio-sanitaria: l'area funzionale socio-sanitaria della ex VI qualifica; l'area funzionale tecnico scientifica e socio-sanitaria della ex VII qualifica limitatamente ai profili socio-sanitari e alle professionalità socio-sanitarie del profilo di collaboratore tecnico. - nell'Area biblioteche: l'area funzionale delle biblioteche della ex VI e della ex VII qualifica. 7. Nella categoria D confluiscono: - nell'Area amministrativa- gestionale: l'area funzionale amministrativo-contabile della ex VIII qualifica; - nell'Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari della ex VIII qualifica; l'area funzionale tecnico- scientifica e socio- sanitaria della ex VIII qualifica con esclusione delle professionalità socio-sanitarie del profilo di funzionario tecnico; l'area funzionale delle strutture di elaborazione dati della ex VIII qualifica; - nell'Area socio-sanitaria: l'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria della ex VIII qualifica limitatamente alle professionalità socio-sanitarie del profilo di funzionario tecnico. - nell'Area biblioteche: l'area funzionale delle biblioteche della ex VIII qualifica. 8. Nella categoria EP confluiscono: - nell'Area amministrativa- gestionale: l'area funzionale amministrativo-contabile della ex IX qualifica; - nell'Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari dell'ex I RS e dell'ex II RS; l'area funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria dell'ex I RS e della ex II RS con esclusione delle professionalità socio-sanitarie del profilo di coordinatore tecnico e del profilo di coordinatore generale tecnico; l'area funzionale delle strutture di elaborazione dati dell'ex I RS e dell'ex II RS; - nell'Area medico -odontoiatrica e socio-sanitaria: l'area funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria dell'ex I RS e dell'ex II RS limitatamente alle professionalità sociosanitarie del profilo di coordinatore tecnico e del profilo di coordinatore generale tecnico. - nell'Area biblioteche: l'area funzionale delle biblioteche dell'ex I RS e dell'ex II RS. Tabella 1 INCREMENTI MENSILI RETRIBUZIONE TABELLARE Valori per 13 mensilità Posizione economica dal 1.7.2000 dal 1.1.2001 Lire Euro Lire Euro EP5 60.000 30,99 100.000 51,65 EP4 57.000 29,44 95.000 49,06 EP3 53.000 27,37 89.000 45,96 EP2 50.000 25,82 83.000 42,87 EP1 46.000 23,76 78.000 40,28 D5 49.000 25,31 82.000 42,35 D4 47.000 24,27 79.000 40,80 D3 45.000 23,24 75.000 38,73 D2 43.000 22,21 72.000 37,18 D1 41.000 21,17 69.000 35,64 C5 41.000 21,17 68.000 35,12 C4 39.000 20,14 66.000 34,09 C3 38.000 19,63 63.000 32,54 C2 36.000 18,59 60.000 30,99 C1 35.000 18,08 59.000 30,47 B4 36.000 18,59 60.000 30,99 B3 34.000 17,56 57.000 29,44 B2 33.000 17,04 55.000 28,41 B1 30.000 15,49 51.000 26,34 RETRIBUZIONE TABELLARE Valori per 12 mensilità Posizione economica dal 1.7.2000 dal 1.1.2001 Lire Euro Lire Euro EP5 35.172.000 18.164,82 36.372.000 18.784,57 EP4 32.827.000 16.953,73 33.967.000 17.542,49 EP3 30.008.000 15.497,84 31.076.000 16.049,41 EP2 27.411.000 14.156,60 28.407.000 14.670,99 EP1 24.656.000 12.733,76 25.592.000 13.217,16 D5 27.231.000 14.063,64 28.215.000 14.571,83 D4 25.668.000 13.256,42 26.616.000 13.746,02 D3 23.944.000 12.366,04 24.844.000 12.830,86 D2 22.203.000 11.466,89 23.067.000 11.913,11 D1 20.700.000 10.690,66 21.528.000 11.118,28 C5 20.700.000 10.690,66 21.516.000 11.112,09 C4 19.515.000 10.078,66 20.307.000 10.487,69 C3 18.180.000 9.389,19 18.936.000 9.779,63 C2 16.839.000 8.696,62 17.559.000 9.068,47 C1 16.196.000 8.364,54 16.904.000 8.730,19 B4 16.791.000 8.671,83 17.511.000 9.043,68 B3 15.565.000 8.038,65 16.249.000 8.391,91 B2 14.287.000 7.378,62 14.947.000 7.719,48 B1 12.589.000 6.501,68 13.201.000 6.817,75 MODIFICA ALLA TABELLA A DEL CCNL 9 AGOSTO 2000 Le attività strumentali di supporto all’apprendimento linguistico sono attribuite all’area tecnico-scientifica nelle categorie C, D e EP.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro