Norme attuative Clausole campione

Norme attuative. Al momento, non sono state ancora emanate dalle Autorità di vigilanza europee (ESMA, EBA ed EIOPA) le norme attuative necessarie a definire quali siano “le fattispecie da conside- rare impedimento di diritto o di fatto al rapido trasferimento di fondi proprio o al rimborso di passività” (art. 11 del Regolamento). Mancano inoltre le norme attuative necessarie a chiarire le procedu- re che devono essere osservate dalle autorità nazionali competenti per l’applicazione del- le esenzioni infragruppo.
Norme attuative. La Segreteria per l’Economia, previa adeguata consultazione, adotta il proprio Regolamento di attuazione in materia di appalti per le Istituzioni curiali, gli Uffici della Curia Romana, le Istituzioni collegate alla Santa Sede o che ad essa fanno riferimento.
Norme attuative. 1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente titolo, si rimanda alla normativa di attuazione.
Norme attuative. Le ▇▇.▇▇. stipulanti dovranno ricevere entro 90 giorni dalla stipula del presente C.I.A. gli organici aziendali riportanti gli inquadramenti ed i profili professionali di cui alle nuove norme. Le ▇▇.▇▇., entro i successivi 30 giorni, effettueranno le verifiche del caso, fornendo all'Azienda le proprie considerazioni. Entro i successivi 15 giorni, le Parti daranno corso ad una verifica congiunta di tutte le posizioni che dovrà concludersi entro i successivi 30 giorni. Tutte le posizioni dovranno essere regolarizzate con il riconoscimento dell’inquadramento e della relativa posizione economica dal momento della maturazione del diritto.
Norme attuative. 1. La Segreteria dell’Economia, sentiti i singoli Enti della Santa Sede, adotta un regolamento di attuazione della presente normativa.

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  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Quattordicesima mensilità Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere corrisposta, alla data del 30 aprile di ogni anno, la quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore alla stessa data. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per gli operai a tempo determinato la quattordicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento di cui dall’art. 49.