Ricorso Clausole campione

Ricorso. 1. La Comunità e la Svizzera adottano tutte le misure necessarie a garantire che le decisioni prese in materia di ripartizione delle capacità di infrastruttura o di riscos- sione delle tariffe possano essere oggetto di ricorso dinanzi ad un organo indipen- dente. Tale organo si pronuncia entro un termine di due mesi dalla comunicazione di tutte le informazioni necessarie. 2. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie a garantire che le decisioni prese conformemente al paragrafo 1 e all’articolo 25, paragrafo 3 siano soggette a controllo giurisdizionale.
Ricorso. Nei casi in cui il Contribuente ritenga illegittima o infondata la pretesa del Concessionario ed esperito anche il tentativo di autotutela, può avviare l’iter del contenzioso. Se il contenzioso riguarda il Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria il procedimento si articola in tre gradi di giudizio:
Ricorso. 13.1. L’Operatore ha diritto di proporre ricorso motivato avverso le misure applicate da ICEA nelle forme e nei modi meglio disciplinati nel Regolamento ICEA di cui all’Allegato B), entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della misura da parte di ICEA stessa, la quale, in assenza, si intende accettata e non contestata.
Ricorso. Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma nel termine decadenziale previsto dal Codice del processo amministrativo.
Ricorso. Chiunque intenda presentare un ricorso contro le decisioni assunte da CEVIQ può inoltrare istanza scritta al Direttore - in conformità a quanto indicato nella "Procedura per la gestione degli appelli e del contenzioso"- lo stesso provvede a numerarla, iscrivendola nell'apposito registro e dandone conferma scritta al ricorrente. La procedura viene fornita a chiunque ne faccia richiesta. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, in forma scritta al Direttore entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento oggetto di appello. L’istanza deve contenere: • la precisa indicazione del provvedimento impugnato; • la completa illustrazione delle ragioni poste alla base della richiesta di revisione del provvedimento; • tutta la documentazione che l’istante intende produrre a sostengo della propria richiesta; • la sottoscrizione del legale rappresentante. Verrà svolta un’attività di verifica preliminare circa la regolarità e ricevibilità del ricorso. In caso positivo viene convocato il Comitato Ricorsi la quale si pronuncerà in maniera definitiva sull’istanza sottopostagli entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento.
Ricorso. L’organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto Palazzo Gussoni - Xxxxxxxxxx, 0000/0000 - 00000 Xxxxxxx – Tel. 041/0000000 - Fax 041/0000000.
Ricorso. Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, entro il termine decadenziale stabilito dal D.Lgs. n. 104/2010 e ss. mm.ii., recante il Codice del Processo Amministrativo.
Ricorso. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR territorialmente competente della Regione LOMBARDIA, è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
Ricorso. 1. Al ricevimento di un ricorso, il cancelliere esamina se esso soddisfa i requisiti di cui agli articoli da 66 a 68 RMUE, e all’articolo 21 RDMUE. 2. Qualora il ricorso non sia conforme all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE, il cancelliere invita il ricorrente a presentare entro un mese le proprie osservazioni sulla ricevibilità del ricorso. 3. Se il ricorso non è conforme agli articoli 66 e 67 RMUE, o all’articolo 21, paragrafo 1, lettera d), e paragrafi 2 e 3, RDMUE, il cancelliere informa il ricorrente di tali irregolarità. 4. Nel caso in cui il ricorso non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), c) o e), RDMUE, il cancelliere invita il ricorrente a sanare tali irregolarità entro un mese a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), RDMUE. 5. Il ricorso è depositato nella lingua procedurale. 6. Qualora il ricorso sia presentato in una lingua ufficiale dell’UE diversa dalla lingua procedurale, il richiedente fornisce, entro quattro mesi dalla data di notifica della decisione impugnata, una traduzione nella lingua procedurale conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, RDMUE. 7. In caso di inosservanza dei termini di cui ai paragrafi precedenti, il cancelliere emette un parere motivato a norma dell’articolo 42, paragrafo 3, lettera c), RDMUE, all’attenzione della Commissione, che decide in merito alla ricevibilità del ricorso. 8. Qualora la Commissione dichiari ricevibile il ricorso, il fascicolo è immediatamente rinviato al cancelliere per la prosecuzione della procedura.
Ricorso. Con la sottoscrizione del presente atto il Comune di Montese si impegna a ritirare il ricorso presentato innanzi al Tar – Sezione di Bologna avverso il provvedimento dell’Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i Servizi Idrici e i Rifiuti (Atersir) di rigetto dell’istanza presentata per il riconosci- mento della sussistenza, in capo al Comune di Montese, dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato. Le spese legali saranno compensate.