Norme comuni sulle aspettative. 1. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e i segretari, rientrati in servizio, non possono usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui al d. lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti. 2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l’amministrazione invita l’interessato a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. L’interessato, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa. 3. Nei confronti del personale che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure contrattualmente previste. Nel caso dei segretari, l’amministrazione comunica tempestivamente al Ministero dell’Interno la mancata ripresa del servizio per i conseguenti provvedimenti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Norme comuni sulle aspettative. 1. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e i segretari, rientrati in servizio, non possono usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui al d. lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l’amministrazione l'amministrazione invita l’interessato l'interessato a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. L’interessatoL'interessato, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Nei confronti del personale che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure contrattualmente previste. Nel caso dei segretari, l’amministrazione l'amministrazione comunica tempestivamente al Ministero dell’Interno dell'Interno la mancata ripresa del servizio per i conseguenti provvedimenti.
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Norme comuni sulle aspettative. 1. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e i segretari, rientrati in servizio, non possono usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui al d. lgsD. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l’amministrazione l’Amministrazione invita l’interessato a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. L’interessato, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Nei confronti del personale che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure contrattualmente previste.
4. Nel caso dei segretariIl presente articolo sostituisce e disapplica l’art. 27, l’amministrazione comunica tempestivamente al Ministero dell’Interno la mancata ripresa comma 5, e l’art. 28, comma 5, del servizio per i conseguenti provvedimentiCCNL 13/4/2006.
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Norme comuni sulle aspettative. (sostituito dall’art. 10 del CCNL 13.05.2003)
1. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e i segretari, rientrati in servizio, Il dipendente non possono può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativaaspettativa o di congedo, anche richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche distacchi sindacali, per volontariato, volontariato e in caso di assenze di cui al d. lgs. o aspettativa ai sensi del decreto legislativo n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti151/2001.
2. Qualora L'amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l’amministrazione invita l’interessato immediatamente il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. L’interessatoIl dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi terminile stesse motivazioni, è tenuto comunque a può riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Nei Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del personale che dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non riprenda si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al assegnatogli dall'amministrazione ai sensi del comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure contrattualmente previste. Nel caso dei segretari, l’amministrazione comunica tempestivamente al Ministero dell’Interno la mancata ripresa del servizio per i conseguenti provvedimenti.
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