NOTE. I primi due commi traggono origine dal testo dell’Accordo 11.7.99, i secondi sono estratti dall’art. 21 ASS.. Il 1° comma introduce il principio della “piena fungibilità” fra i quadri di 1° e 2° livello e fra quelli di 3° e 4°, finalizzata a realizzare un interesse dell’azienda ma anche quello del lavoratore in quanto gli consente “conoscenze quanto più complete”. Per coglierne il senso e la portata è però necessaria una premessa che si avvale dell’articolo precedente. La declaratoria contenuta nell’art. 66, 2° comma, che qualifica in termini generali le caratteristiche che devono presentare le mansioni di competenza dei quadri, è unica per tutta la categoria, e pertanto i quattro livelli retributivi in cui essa si articola non rappresentano, in termini di principio, automaticamente anche livelli di professionalità. Per assumere anche questo significato è necessario che al livello venga abbinato un ruolo più precisamente individuato da una norma ulteriore che attribuisca al livello stesso la funzione di remunerazione minima per quelle specifiche mansioni. Normalmente spetta alla contrattazione aziendale svolgere questo funzione (i c.d. accordi sugli inquadramenti), e questo perché scendere con maggior dettaglio all’interno delle mansioni è un’operazione che rimanda alla struttura e all’organizzazione delle singole aziende. Non si tratta tuttavia di una competenza esclusiva. Da sempre anche il contratto nazionale contiene una griglia di inquadramento minimo per i titolari di filiale, in quanto ruolo che riguarda la generalità delle Banche. Tanto premesso, se la “piena fungibilità” vuole rappresentare una flessibilità che l’azienda può usufruire senza oneri, essa va intesa esclusivamente come fungibilità verso il basso, cioè come possibilità per l’azienda di poter utilizzare i quadri di 2° e quelli di 4° in mansioni per le quali è previsto, da una precisa norma, come livello minimo l’inquadramento rispettivamente nel 1° e nel 3° livello. Ma non anche in senso inverso, e nonostante che la già ricordata finalità di perseguire “conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti in azienda” lasci scorgere una sorta di fungibilità anche verso l’alto. Più esplicitamente, la fungibilità verso l’alto è in realtà l’adibizione del lavoratore a mansioni superiori, che può avvenire o a copertura di un posto vacante o in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, ipotesi che trovano la loro disciplina non nel 1° comma, bensì in quelli successivi. L’adibizione a mansioni superiori, svolta con continuità e prevalenza (vedi declaratoria art. 66), nel senso di copertura di un posto vacante, è contemplata dal 2° comma che stabilisce in 5 mesi il periodo che dà diritto all’inquadramento nella categoria e/o nel livello retributivo competente alle mansioni svolte. L’adibizione a mansioni superiori, nel senso di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto è assistita dal 3° che, limitatamente ai quadri di 1° che sostituiscono quelli di 2°, prevede l’acquisizione in via definitiva dell’inquadramento superiore solo se il lavoratore sostituito non riprende il servizio e comunque non prima di sei mesi dall’inizio della sostituzione. La disposizione non è nuova, ma è anzi la riproposizione esatta del primo periodo del 2° comma dell’art. 21 ASS. e più che costituire, come il comma precedente, anch’esso un’eccezione all’art. 2103 c.c., supplisce ad una sua carenza. L’art. 2103, che altro non è poi che l’art. 13 dello Statuto, considera di fatto due ipotesi: - l’adibizione a mansioni superiori, per la quale prevede il diritto all’assegnazione definitiva che, come abbiamo visto in precedenza, ai sensi dell’art. 6 legge190/1985 i contratti collettivi possono stabilire in un tempo anche superiore a tre mesi, - la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, rispetto alla quale non scatta mai il diritto all’inquadramento superiore. In entrambe le ipotesi è prevista la differenza di retribuzione, il che, detto tangenzialmente, rende l’ultimo comma dell’art. in esame una ripetizione della legge.
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NOTE. I primi due commi traggono origine dal testo dell’Accordo 11.7.99La serie di disposizioni che regolano le peculiarità del rapporto di lavoro a tempo parziale non costituiscono più un’appendice ma sono inserite direttamente all’interno del corpo principale del contratto. Ciò non modifica la forza giuridica di queste norme, che non può certo essere diversa col variare della loro semplice collocazione “fisica”, ma risponde alla precisa volontà di attribuire al rapporto di lavoro a tempo parziale sempre più il carattere dell’ordinarietà, in questo anche in coerenza con i secondi sono estratti dall’artrecenti provvedimenti legislativi che spingono inequivocabilmente in questa direzione. 21 ASS.. Il 1principio ispiratore è dunque quello di raggiungere una progressiva equiparazione fra rapporto a tempo pieno e rapporto ad orario ridotto, dove le uniche differenze siano riconducibili a quelle direttamente conseguenti allo scarto di orario rispetto a quello ordinario settimanale (o annuale per particolari forme di part time). Su questo presupposto, può apparire persino contraddittorio l’aver mantenuto in vigore il 5° comma introduce il principio della del punto 2. che tratta di “piena fungibilità” fra i quadri di 1° e 2° livello e fra quelli di 3° e 4°, finalizzata a realizzare un interesse dell’azienda ma anche quello del lavoratore in quanto gli consente “conoscenze quanto più completeposizioni escluse”. Per coglierne Si deve osservare che l’inammissibilità di posizioni di lavoro incompatibili con il senso e la portata è però necessaria lavoro a tempo ridotto deve essere considerata una premessa regola “tendenziale”, senza che si avvale dell’articolo precedente. La declaratoria contenuta nell’art. 66possa escludere tassativamente e a priori l’esistenza di particolari mansioni difficilmente espletabili in un arco d’orario ridotto, 2° comma, che qualifica in termini generali senza aggiungervi le caratteristiche che devono presentare le mansioni di competenza dei quadri, è unica per tutta la categoria, e pertanto i quattro livelli retributivi in cui essa si articola non rappresentano, in termini di principio, automaticamente anche livelli di professionalità. Per assumere anche questo significato è necessario che al livello venga abbinato un ruolo più precisamente individuato da una norma ulteriore che attribuisca al livello stesso la funzione di remunerazione minima per quelle specifiche mansioni. Normalmente spetta alla contrattazione aziendale svolgere questo funzione (i c.d. accordi sugli inquadramenti), e questo perché scendere con maggior dettaglio all’interno delle mansioni è un’operazione che rimanda alla struttura e all’organizzazione delle singole aziende. Non si tratta tuttavia di una competenza esclusiva. Da sempre anche il contratto nazionale contiene una griglia di inquadramento minimo per i titolari di filiale, in quanto ruolo che riguarda la generalità delle Banche. Tanto premesso, se la “piena fungibilità” vuole rappresentare una flessibilità che l’azienda può usufruire senza oneri, essa va intesa esclusivamente come fungibilità verso il basso, cioè come possibilità per l’azienda di poter utilizzare i quadri di 2° e quelli di 4° in mansioni per le quali è previsto, da una precisa norma, come livello minimo l’inquadramento rispettivamente nel 1° e nel 3° livello. Ma non anche in senso inverso, e nonostante che la già ricordata finalità di perseguire “conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti in azienda” lasci scorgere una sorta di fungibilità anche verso l’alto. Più esplicitamente, la fungibilità verso l’alto è in realtà l’adibizione del lavoratore a mansioni superiori, che può avvenire o a copertura di un posto vacante o in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, ipotesi che trovano la loro disciplina non nel 1° comma, bensì in quelli successivi. L’adibizione a mansioni superiori, svolta con continuità e prevalenza (vedi declaratoria art. 66), nel senso di copertura di un posto vacante, è contemplata dal 2° comma che stabilisce in 5 mesi il periodo che dà diritto all’inquadramento nella categoria e/o nel livello retributivo competente alle mansioni svolte. L’adibizione a mansioni superiori, nel senso di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto è assistita dal 3° che, limitatamente ai quadri di 1° che sostituiscono quelli di 2°, prevede l’acquisizione in via definitiva dell’inquadramento superiore solo se il lavoratore sostituito non riprende il servizio e comunque non prima di sei mesi dall’inizio della sostituzione. La disposizione non è nuova, ma è anzi la riproposizione esatta del primo periodo del 2° comma dell’art. 21 ASS. e più che costituirealtre rigidità, come il comma precedente, anch’esso un’eccezione all’art. 2103 c.c., supplisce ad una sua carenza. L’art. 2103lavoro straordinario fortemente limitato, che altro caratterizzano tale rapporto. Atteso che la concessione del part time è sempre subordinata all’assenso dell’azienda, l’aver lasciato in vita la comunicazione delle posizioni escluse che questa è tenuta a dare alle organizzazioni sindacali aziendali può servire a far emergere scelte aziendali sulle quali aprire un confronto, nonché la possibilità di verificare la loro coerenza rispetto ai part time dati in concreto. Una seconda premessa di carattere generale richiama la legge 61/2000, ma relativamente ai contenuti di alcune norme che hanno introdotto elementi di grande novità nel rapporto di lavoro a tempo parziale, e tutti fortemente garantisti per i lavoratori. Suddividiamo convenzionalmente le norme della legge fra norme compatibili con le norme di contratto e norme in contrasto con esse. Delle prime non vi è poi che l’arttraccia nel testo. 13 dello StatutoLa differenza fra l’entrare a far parte del testo del contratto – come contenuto e non come semplice richiamo - e il rimanerne estraneo, considera rileva solo nel caso in cui una legge successiva dovesse abrogare o peggiorare (facendo salve condizioni di fatto due ipotesicontratto di miglior favore) le disposizioni di cui si tratta. Nel primo caso, queste sopravviverebbero avendo acquistato vita autonoma in quanto norma di contratto, nel secondo cesserebbero di produrre effetti. Al di fuori di questa ipotesi e sino a quel momento, nulla cambia in capo ai diritti dei lavoratori a part time: - l’adibizione a mansioni superiorile norme di legge vanno naturalmente applicate esattamente come le norme di contratto. Viceversa, per non si sono potute ignorare quelle norme di legge non compatibili con quelle contrattuali: in questo secondo caso si è necessariamente dovuto intervenire in sede di stesura o con una modificazione della norma di contratto o con la quale prevede il diritto all’assegnazione definitiva chesua totale abrogazione. Queste le innovazioni non meramente di forma introdotte in sede di stesura, come abbiamo visto in precedenza, ai sensi dell’art. 6 legge190/1985 quindi nuove sia rispetto i contratti collettivi possono stabilire in un tempo anche superiore a tre mesi, - la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, precedenti sia rispetto alla quale non scatta mai il diritto all’inquadramento superiore. In entrambe le ipotesi è prevista la differenza di retribuzione, il che, detto tangenzialmente, rende l’ultimo comma dell’art. in esame una ripetizione della legge.all’ Accordo 11.7.1999:
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NOTE. I primi Articolo che ripropone quasi interamente l’art. 140 ASS.. con due commi traggono origine dal testo dell’Accordo integrazioni di rilievo. La prima la si trova all’interno del 2° comma dove, in conformità a quanto stabilito nell’ Accordo 11.7.99, i secondi sono estratti dall’artviene esteso alle lauree brevi l’ulteriore giorno di permesso da fruire nella giornata precedente l’esame, sempre comunque per corsi di laurea in una delle discipline universitarie che danno diritto a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale. 21 ASS.. Il 1° comma introduce il principio della “piena fungibilità” fra i quadri E’ stata fissata una data di 1° decorrenza, l’1.1.2002, non presente nell’ Accordo 11.7.99. Sempre con decorrenza 1.1.2002 è prevista l’abrogazione dell’intera disciplina delle anzianità convenzionali e 2° livello e fra quelli di 3° e 4°questo crea, finalizzata a realizzare un interesse dell’azienda ma anche quello del lavoratore almeno sul piano letterale, una incongruenza in quanto gli consente risulta che da una certa data entra in vigore una disposizione che ha come presupposto un riferimento che, con pari decorrenza, non esiste più. Il problema, in realtà, riguarda tutti i corsi di laurea, non solo quelli “conoscenze quanto più complete”brevi” e si ripresenta negli stessi termini in tutta la norma, che dovrà a questo punto essere riformulata, poiché è chiara la volontà delle parti di conservare le provvidenze in essere. Per coglierne Non crediamo infatti che sia sufficiente mantenere il senso e la portata richiamo solo ai fini dell’articolo in esame, che usa l’espressione “discipline universitarie che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale” L’altra novità è però necessaria una premessa che si avvale dell’articolo precedente. La declaratoria contenuta nell’art. 66, 2costituita dall’8° comma, che qualifica quantifica l’ammontare dei premi da riconoscere ai lavoratori che conseguono la laurea, nel quale si è dovuto tener conto della riforma introdotta con il D.M. 3 novembre 1999, che prevede la possibilità di conseguire la laurea breve in termini generali tre anni, ed eventualmente la laurea specialistica dopo altri due anni. Conseguentemente, a far tempo dall’1.1.2001 le caratteristiche precedenti 390.000 vengono scorporate in due tranches, 240.000 e 150.000. Il chiarimento a verbale precisa che devono presentare le mansioni di competenza dei quadri, è unica per tutta la categoria, e pertanto i quattro livelli retributivi in cui essa si articola non rappresentano, in termini di principio, automaticamente anche livelli di professionalità. Per assumere anche questo significato è necessario che al livello venga abbinato un ruolo più precisamente individuato da una norma ulteriore che attribuisca al livello stesso la funzione di remunerazione minima per quelle specifiche mansioni. Normalmente spetta alla contrattazione aziendale svolgere questo funzione (i c.d. accordi sugli inquadramenti), e questo perché scendere con maggior dettaglio all’interno delle mansioni è un’operazione che rimanda alla struttura e all’organizzazione delle singole aziende. Non si tratta tuttavia di una competenza esclusiva. Da sempre anche il contratto nazionale contiene una griglia di inquadramento minimo per i titolari di filiale, in quanto ruolo che riguarda la generalità delle Banche. Tanto premesso, se la “piena fungibilità” vuole rappresentare una flessibilità che l’azienda può usufruire senza oneri, essa va intesa esclusivamente come fungibilità verso il basso, cioè come possibilità per l’azienda di poter utilizzare i quadri di 2° e quelli di 4° in mansioni comma appena commentato trova applicazione per le quali è previsto, da una precisa norma, come livello minimo l’inquadramento rispettivamente nel 1° e nel 3° livello. Ma non anche in senso inverso, e nonostante che la già ricordata finalità lauree riconducibili al riconoscimento di perseguire “conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti in azienda” lasci scorgere una sorta di fungibilità anche verso l’alto. Più esplicitamente, la fungibilità verso l’alto è in realtà l’adibizione del lavoratore a mansioni superiori, che può avvenire o a copertura di un posto vacante o in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, ipotesi che trovano la loro disciplina non nel 1° comma, bensì in quelli successivi. L’adibizione a mansioni superiori, svolta con continuità e prevalenza (vedi declaratoria art. 66), nel senso di copertura di un posto vacante, è contemplata dal 2° comma che stabilisce in 5 mesi il periodo che dà diritto all’inquadramento nella categoria e/o nel livello retributivo competente alle mansioni svolte. L’adibizione a mansioni superiori, nel senso di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto è assistita dal 3° che, limitatamente ai quadri di 1° che sostituiscono quelli di 2°, prevede l’acquisizione in via definitiva dell’inquadramento superiore solo se il lavoratore sostituito non riprende il servizio e comunque non prima di sei mesi dall’inizio della sostituzione. La disposizione non è nuova, ma è anzi la riproposizione esatta del primo periodo del 2° comma dell’art. 21 ASS. e più che costituire, come il comma precedente, anch’esso un’eccezione all’art. 2103 c.canzianità convenzionale., supplisce ad una sua carenza. L’art. 2103, che altro non è poi che l’art. 13 dello Statuto, considera di fatto due ipotesi: - l’adibizione a mansioni superiori, per la quale prevede il diritto all’assegnazione definitiva che, come abbiamo visto in precedenza, ai sensi dell’art. 6 legge190/1985 i contratti collettivi possono stabilire in un tempo anche superiore a tre mesi, - la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, rispetto alla quale non scatta mai il diritto all’inquadramento superiore. In entrambe le ipotesi è prevista la differenza di retribuzione, il che, detto tangenzialmente, rende l’ultimo comma dell’art. in esame una ripetizione della legge.
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NOTE. I primi due commi traggono origine dal testo dell’Accordo 11.7.99, i secondi sono estratti dall’art. 21 ASS.. Il 1Nel 3° comma introduce si concentrano gli unici problemi interpretativi dell’articolo, per il principio resto dal significato assai lineare. Ai fini della “piena fungibilità” fra i verifica dell’esatto ammontare dell’incremento annuo di 3.000.000 da riconoscere ai quadri di 1° e 2° livello e fra quelli di 3° e 4°, finalizzata a realizzare un interesse dell’azienda ma anche quello del lavoratore in quanto gli consente “conoscenze quanto più complete”. Per coglierne il senso e la portata è però necessaria una premessa che si avvale dell’articolo precedente. La declaratoria contenuta nell’art. 66, 2° comma, che qualifica in termini generali le caratteristiche che devono presentare le mansioni di competenza dei quadri, è unica per tutta la categoria, e pertanto i quattro livelli retributivi in cui essa si articola non rappresentano, in termini di principio, automaticamente anche livelli di professionalità. Per assumere anche questo significato è necessario che al livello venga abbinato un ruolo più precisamente individuato da una norma ulteriore che attribuisca al livello stesso la funzione di remunerazione minima per quelle specifiche mansioni. Normalmente spetta alla contrattazione aziendale svolgere questo funzione (i c.d. accordi sugli inquadramenti), e questo perché scendere con maggior dettaglio all’interno delle mansioni è un’operazione che rimanda alla struttura e all’organizzazione delle singole aziende. Non si tratta tuttavia di una competenza esclusiva. Da sempre anche il contratto nazionale contiene una griglia di inquadramento minimo per i titolari di filiale, in quanto ruolo che riguarda la generalità delle Banche. Tanto premesso, se la “piena fungibilità” vuole rappresentare una flessibilità che l’azienda può usufruire senza oneri, essa va intesa esclusivamente come fungibilità verso il basso, cioè come possibilità per l’azienda di poter utilizzare i quadri di 2° e quelli di 4° in mansioni per le quali è previsto, da una precisa norma, come livello minimo l’inquadramento rispettivamente nel 1° e promossi nel 3° livello, l’aspetto problematico verte sul calcolo della retribuzione del lavoratore ante promozione, poiché appare evidente che la garanzia del differenziale di 3.000.000 è tanto più vera quanto più la retribuzione pregressa presa come riferimento di calcolo coincide con quella realmente percepita dal lavoratore promosso. Ma In altre parole, se vi sono degli emolumenti che nel passaggio di qualifica vanno perduti per assorbimento o perché gli accordi che li prevedono non sono di competenza della nuova qualifica, il loro ammontare va a detrimento della garanzia in parola. Un contributo a rendere più agevole l’applicazione della norma viene dalla circolare esplicativa concordata con le XX.XX., quanto mai opportuna in questa circostanza. Percorrendo la possibile casistica, nessun effetto presentano le voci legate alla produttività, ancorchè richiamate ed esplicitamente escluse, essendo di erogazioni che spettano a tutto il personale; non solo, ma trattandosi di emolumenti normalmente riparametrati, l’importo spettante per la nuova qualifica risulterà superiore rispetto a quella di provenienza. Esito opposto per le voci ad personam, anch’esse esplicitamente escluse, che se non vengono mantenute diminuiscono la garanzia dei 3.000.000. Caso a sé costituisce il ticket pasto. La circolare lo esclude, per cui provocherà senz’altro un pregiudizio ai fini della garanzia se non anche in senso inverso, di competenza della nuova qualifica. Tutte le altre eventuali voci retributive derivanti da contrattazione collettiva (ovviamente aziendale) e nonostante che la già ricordata finalità siano a carattere continuativo vanno senz’altro considerate nella retribuzione ex ante. Le parti hanno anche chiarito che nel caso di perseguire “conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti in azienda” lasci scorgere una sorta passaggio al 3° livello di fungibilità anche verso l’alto. Più esplicitamente, la fungibilità verso l’alto è in realtà l’adibizione del lavoratore a mansioni superiori, che può avvenire o a copertura di un posto vacante o in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, ipotesi che trovano la loro disciplina lavoratori provenienti non nel 1° comma, bensì in quelli successivi. L’adibizione a mansioni superiori, svolta con continuità e prevalenza (vedi declaratoria art. 66), nel senso di copertura di un posto vacante, è contemplata dal 2° comma che stabilisce in 5 mesi il periodo che dà diritto all’inquadramento nella categoria e/o nel livello retributivo competente alle mansioni svolte. L’adibizione a mansioni superiori, nel senso di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto è assistita dal 3° che, limitatamente ai quadri di 1° che sostituiscono quelli di 2°, prevede l’acquisizione in via definitiva dell’inquadramento superiore solo se il lavoratore sostituito non riprende il servizio e comunque non prima di sei mesi dall’inizio della sostituzione. La disposizione non è nuova, ma è anzi la riproposizione esatta del primo periodo del 2° comma dell’art. 21 ASS. e più che costituire, come il comma precedente, anch’esso un’eccezione all’art. 2103 c.c., supplisce ad una sua carenza. L’art. 2103, che altro non è poi che l’art. 13 dello Statuto, considera di fatto due ipotesi: - l’adibizione a mansioni superiori, per la quale prevede il diritto all’assegnazione definitiva che, come abbiamo visto in precedenza, ai sensi dell’art. 6 legge190/1985 i contratti collettivi possono stabilire in un tempo anche superiore a tre mesi, - la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, rispetto alla quale non scatta mai il diritto all’inquadramento superiore. In entrambe le ipotesi è prevista la differenza di retribuzione, retribuzione di almeno 3.000.000 è quella che il che, detto tangenzialmente, rende l’ultimo comma dell’art. in esame una ripetizione della leggelavoratore promosso avrebbe conseguito qualora avesse effettuato tutti i passaggi intermedi.
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NOTE. I primi due commi traggono origine dal testo dell’Accordo 11.7.99E’, i secondi sono estratti dall’artintuitivamente, norma che trae il suo impianto dall’Acc. 21 ASS.. Il 1° comma introduce 11.7.1999. In realtà, a parte il principio meccanismo della “piena fungibilità” fra i quadri banca delle ore che rappresenta uno degli aspetti più innovativi e caratterizzanti di 1° e 2° livello e fra quelli di 3° e 4°tutto il nuovo contratto, finalizzata a realizzare un interesse dell’azienda ma anche quello del lavoratore la normativa pregressa è largamente presente in quanto gli consente “conoscenze quanto più complete”. Per coglierne il senso tutto l’articolo e la portata è però necessaria si ritrova anche in quelle parti formalmente nuove, ma che altro non sono che un adeguamento o una premessa che si avvale dell’articolo precedenteriproposizione di criteri precedenti. La declaratoria contenuta nell’art. 66In merito al calcolo della paga oraria, 212° comma, la percentuale del 90,66% su cui vanno calcolate quasi tutte le voci che qualifica entrano nel computo è una diretta conseguenza del combinato effetto della riforma della retribuzione e del principio che questa doveva avvenire a costo zero. Xxxxx stesso tema, l’ultimo comma è chiaramente uscito dal confronto successivo all’11.7.1999 e costituisce la norma che salvaguardi le possibili situazione di maggior favore presenti in termini generali ACRI. La dichiarazione delle parti era presente in entrambi i precedenti contratti (art. 84 ASS., 71 ACRI). L’introduzione dell’istituto della banca delle ore ha comportato non pochi quesiti applicativi, a loro volta conseguenti da tensioni interpretative che hanno richiesto reiterati incontri con la controparte . Quanto si è concordato è stato in parte inserito nell’accordo 30 marzo 2000 e in parte ha costituito oggetto di puntualizzazione dell’ABI alle associate. Riepiloghiamo tutti i chiarimenti che sono emersi dopo l’11.7.99 e sui quali, lo ripetiamo, vi è perfetta consonanza interpretativa fra le caratteristiche che devono presentare le mansioni XX.XX. e l’ABI. Le 23 ore derivanti dall’opzione di competenza dei quadri, è unica per tutta la categoria, mantenere l’orario settimanale di 37 ore e pertanto i quattro livelli retributivi in cui essa si articola non rappresentano, in termini 30 rientrano nel primo pacchetto di principio, automaticamente anche livelli di professionalità. Per assumere anche questo significato è necessario che al livello venga abbinato un ruolo più precisamente individuato da una norma ulteriore che attribuisca al livello stesso la funzione di remunerazione minima per quelle specifiche mansioni. Normalmente spetta alla contrattazione aziendale svolgere questo funzione (i c.d. accordi sugli inquadramenti), e questo perché scendere con maggior dettaglio all’interno delle mansioni è un’operazione che rimanda alla struttura e all’organizzazione delle singole aziende. Non si tratta tuttavia di una competenza esclusiva. Da sempre anche il contratto nazionale contiene una griglia di inquadramento minimo per i titolari di filiale, in quanto ruolo che riguarda la generalità delle Banche. Tanto premesso, se la “piena fungibilità” vuole rappresentare una flessibilità che l’azienda può usufruire senza oneri, essa va intesa esclusivamente come fungibilità verso il basso, cioè come possibilità per l’azienda di poter utilizzare i quadri di 2° e quelli di 4° in mansioni 50 ore per le quali è previstoprevisto il solo recupero e sono disponibili dall’inizio dell’anno. Le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella dello straordinario diurno feriale (25%9 e cioè lo straordinario effettuato di sabato, da una precisa normafestivi e notturni, come livello minimo l’inquadramento rispettivamente nel 1° e nel 3° livelloanche per le prime 50 ore il lavoratore può scegliere il recupero secondo il meccanismo della banca delle ore (perdendo l’intera maggiorazione) ovvero il compenso per lavoro straordinario. Ma non anche in senso inverso, e nonostante che la già ricordata finalità In caso di perseguire “conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti in azienda” lasci scorgere una sorta mancato recupero per cause di fungibilità anche verso l’alto. Più esplicitamente, la fungibilità verso l’alto è in realtà l’adibizione del lavoratore a mansioni superiori, che può avvenire o a copertura di un posto vacante o in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, ipotesi che trovano la loro disciplina non nel 1° comma, bensì in quelli successivi. L’adibizione a mansioni superiori, svolta con continuità e prevalenza forza maggiore (vedi declaratoria art. 66), nel senso di copertura di un posto vacante, è contemplata dal 2° comma che stabilisce in 5 mesi il periodo che dà diritto all’inquadramento nella categoria e/o nel livello retributivo competente alle mansioni svolte. L’adibizione a mansioni superiori, nel senso di sostituzione di un lavoratore assente assenze con diritto alla conservazione del posto è assistita dal 3° chedi lavoro) entro 10 mesi dall’effettuazione, limitatamente le ore non vanno perse, ma l’interessato potrà scegliere tra la fruizione del recupero al rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con l’azienda ovvero la corresponsione del relativo compenso. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore non recuperate vanno monetizzate con la maggiorazione prevista. Nel caso di passaggio dalle aree professionali ai quadri direttivi, si dovrà procedere alla “liquidazione” della posizione del lavoratore al momento del passaggio, operando eventualmente anche il proporzionamento delle 23 ore. Nel caso di 1° che sostituiscono quelli “credito” del lavoratore si procederà al recupero entro un congruo termine ovvero alla monetizzazione secondo il regime delle prestazioni straordinarie; nel caso di 2°“debito” del lavoratore, prevede l’acquisizione in via definitiva dell’inquadramento superiore solo se si dovrà tener conto nella “prestazione lavorativa” ex art. 71 del maggior numero di permessi a recupero già fruiti dall’interessato. Un ultimo aspetto riguarda il lavoratore sostituito non riprende il servizio e comunque non prima di sei mesi dall’inizio della sostituzionelimite quantitativo minimo del permesso a recupero. La disposizione non è nuova, ma è anzi la riproposizione esatta del primo periodo del 2° comma dell’artI precedenti permessi ex art. 21 56 CCNL ASS. e più che costituireerano frazionabili nel limite minimo di un ora, come il comma precedentecriterio senz’altro applicabile anche al recupero delle prestazioni aggiuntive per effetto della banca delle ore. Tuttavia, anch’esso un’eccezione all’art. 2103 c.cè possibile anche la fruizione di permessi di durata inferiore nell’ipotesi di contabilizzazione aziendale per frazioni di ora delle prestazioni eccedenti l’orario normale., supplisce ad una sua carenza. L’art. 2103, che altro non è poi che l’art. 13 dello Statuto, considera di fatto due ipotesi: - l’adibizione a mansioni superiori, per la quale prevede il diritto all’assegnazione definitiva che, come abbiamo visto in precedenza, ai sensi dell’art. 6 legge190/1985 i contratti collettivi possono stabilire in un tempo anche superiore a tre mesi, - la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, rispetto alla quale non scatta mai il diritto all’inquadramento superiore. In entrambe le ipotesi è prevista la differenza di retribuzione, il che, detto tangenzialmente, rende l’ultimo comma dell’art. in esame una ripetizione della legge.
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NOTE. I primi due commi traggono origine dal testo dell’Accordo 11.7.99L’articolo rappresenta, i secondi sono estratti dall’artalmeno sul piano formale, l’esatta fotografia della situazione precedente, tenuto conto, ovviamente, delle modifiche introdotte con la riforma della retribuzione. 21 ASS.. Il 12° comma introduce il principio della “piena fungibilità” fra i comma, applicabile alle aree professionali e ai quadri di 1° e 2° livello del comparto ex ASSICREDITO, richiama analiticamente gli emolumenti che entrano nel computo del TFR; il 3° e fra quelli il 4° comma si applicano ai quadri direttivi di 3° e 4°, finalizzata a realizzare un interesse dell’azienda ma anche quello del lavoratore in quanto gli consente “conoscenze quanto più complete”. Per coglierne il senso e la portata è però necessaria una premessa ° livello sia ASSICREDITO che si avvale dell’articolo precedente. La declaratoria contenuta nell’art. 66, 2° commaACRI, che qualifica in termini generali le caratteristiche che devono presentare le mansioni di competenza dei quadri, è unica per tutta la categoria, già erano parificati da normative sostanzialmente simili; l’ultimo comma si rivolge al personale ACRI appartenente alle aree professionali e pertanto i quattro livelli retributivi in cui essa si articola non rappresentano, in termini di principio, automaticamente anche livelli di professionalità. Per assumere anche questo significato è necessario che al livello venga abbinato un ruolo più precisamente individuato da una norma ulteriore che attribuisca al livello stesso la funzione di remunerazione minima per quelle specifiche mansioni. Normalmente spetta alla contrattazione aziendale svolgere questo funzione (i c.d. accordi sugli inquadramenti), e questo perché scendere con maggior dettaglio all’interno delle mansioni è un’operazione che rimanda alla struttura e all’organizzazione delle singole aziende. Non si tratta tuttavia di una competenza esclusiva. Da sempre anche il contratto nazionale contiene una griglia di inquadramento minimo per i titolari di filiale, in quanto ruolo che riguarda la generalità delle Banche. Tanto premesso, se la “piena fungibilità” vuole rappresentare una flessibilità che l’azienda può usufruire senza oneri, essa va intesa esclusivamente come fungibilità verso il basso, cioè come possibilità per l’azienda di poter utilizzare i quadri di 2° e quelli di 4° in mansioni per le quali è previsto, da una precisa norma, come livello minimo l’inquadramento rispettivamente nel 1° e nel 3° livello. Ma non anche in senso inverso, e nonostante che la già ricordata finalità di perseguire “conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti in azienda” lasci scorgere una sorta di fungibilità anche verso l’alto. Più esplicitamente, la fungibilità verso l’alto è in realtà l’adibizione del lavoratore a mansioni superiori, che può avvenire o a copertura di un posto vacante o in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, ipotesi che trovano la loro disciplina non nel 1° comma, bensì in quelli successivi. L’adibizione a mansioni superiori, svolta con continuità e prevalenza (vedi declaratoria art. 66), nel senso di copertura di un posto vacante, è contemplata dal 2° comma che stabilisce in 5 mesi il periodo che dà diritto all’inquadramento nella categoria e/o nel livello retributivo competente alle mansioni svolte. L’adibizione a mansioni superiori, nel senso di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto è assistita dal 3° che, limitatamente ai quadri di 1° e 2° livello. Pare dunque che sostituiscono quelli con l’articolo si siano mantenute le diversità esistenti fra queste tre platee di 2°lavoratori come se si trattasse di differenze che comportino diverse modalità di calcolo del TFR, prevede l’acquisizione mentre siamo di fronte solo a formulazioni che conducono tutte allo stesso risultato pratico. Vediamo perché, cominciando dalla normativa ACRI applicabile alle aree e ai QD1 e QD2 fatta salva dall’ultimo comma, con il palese intento di mantenere in via definitiva dell’inquadramento superiore solo se il vita una disciplina apparentemente più favorevole al lavoratore sostituito rispetto alle altre. L’art. 45 del CCNL 19 novembre 1994 ivi richiamato dà innanzi tutto la definizione di retribuzione comprendendovi anche, alla lettera f), “ogni…indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato che non riprende il servizio abbia natura di rimborso spese”, dizione nella sostanza identica a quella utilizzata dall’art. 2120, cosi come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, che per definire la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR parla di “tutte le somme.….corrisposte a titolo non occasionale e comunque non prima con esclusione di sei mesi dall’inizio della sostituzionequanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”. La disposizione non è nuovaVengono fatte salve le diverse previsioni contenute nei contratti collettivi, ma è anzi la riproposizione esatta del primo periodo del 2possibilità che parrebbe sfruttata dal 3° comma dell’art. 21 ASS45 del contratto ACRI che precisa che il concorso spese tranviarie e le indennità di rischio entrano nel computo. E’, quest’ultima, un’estensione superflua, evidenziata per compensare l’esclusione di queste due voci dalla definizione di retribuzione di cui alla precedente lettera f). In realtà, la scelta esercitata dal settore ACRI aderisce perfettamente alla disciplina di legge, che, applicata, automaticamente ricomprende il concorso spese tranviarie e le indennità di rischio in quanto emolumenti non occasionali e che non hanno carattere di rimborso spese, così come sono ricomprese tutte le eventuali voci aziendali che non abbiano il carattere dell’occasionalità. La disciplina ASSICREDITO, sempre riferita alle medesime categorie, è all’apparenza più restrittiva e quindi meno favorevole per il lavoratore, dal momento che l’elenco delle voci ritenute utili è da considerarsi tassativo. Ma a ben vedere, se si confronta l’elenco di voci contenuto nel 2° comma con quello degli emolumenti che discendono da norme nazionali ci si accorge che rimangono escluse le diarie, e più in generale i trattamenti di missione o di trasferimento, lo straordinario, l’indennità di turno notturno, l’indennità per il lavoro al sabato (33.800), le indennità di vigilanza e di pernottamento per le prime due aree professionali, le indennità di preavviso, in altre parole tutte quelle voci che costituirenon hanno carattere continuativo, bensì in un qualche modo dipendenti da fattori occasionali e non predeterminabili, e come il comma precedentetali già esclusi dalla legge. Rimangono le eventuali voci aziendali, anch’esso un’eccezione all’artche la formulazione usata in ACRI senz’altro ricomprende mentre quella ASSICREDITO pare non richiamare. 2103 Cosa che non è. Non bisogna dimenticare che la disciplina contrattuale va sempre armonizzata con quella di legge. Questa, nel già citato art. 2120 c.c., supplisce ad una sua carenzastabilisce il criterio generale cui commisurare la retribuzione differita rappresentata dal TFR, facendo salve le eventuali previsioni dei contratti collettivi, nei quali vanno considerati ovviamente anche gli accordi aziendali. L’art. 2103Ora, è senza dubbio vero che altro non la deroga operabile dalla contrattazione collettiva può essere sia in meglio che in peggio, ma è poi anche vero che l’art. 13 dello Statuto, considera di fatto due ipotesi: - l’adibizione a mansioni superioritale deroga deve essere esplicita, per la quale prevede cui in assenza di una previsione in tal senso si deve necessariamente applicare il diritto all’assegnazione definitiva checriterio generale della “non occasionalità” che il 2120 enuncia. Si pensi, come abbiamo visto in precedenzaa titolo di esempio, ai sensi dell’art. 6 legge190/1985 i contratti collettivi possono stabilire in un tempo anche superiore a tre mesi, - la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, rispetto alla quale non scatta mai al premio aziendale: il diritto all’inquadramento superiore. In entrambe le ipotesi è prevista la differenza di retribuzione, il che, detto tangenzialmente, rende l’ultimo 7° comma dell’art. 40, che ripete quanto già previsto dalla vecchia normativa, lascia alla contrattazione aziendale la scelta della sua computabilità o meno nel TFR. Discorso ancora diverso per le voci ad personam in esame una ripetizione senso stretto, cioè derivanti dalla contrattazione intuitu personae, che non possono essere mai escluse dal computo del TFR se presentano il carattere della leggecontinuità e della non occasionalità: l’unica deroga ammessa dalla legge è quella che deriva, lo ripetiamo, dalla contrattazione collettiva. Alle medesime conclusioni si perviene analizzando i due commi, il 3° e il 4°, relativi ai QD3 e QD4.
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NOTE. I primi due commi traggono origine dal testo dell’Accordo 11.7.99, i secondi sono estratti dall’art. 21 ASS.. Il 1Con le sentenze n° comma introduce 3598 del 16.02.2010 e n° 6787 del 19.03.2013 la Cassazione ha affermato che il principio datore di lavoro ha la facoltà di collocare il nuovo assunto a svolgere mansioni anche diverse da quelle della “piena fungibilità” fra i quadri di 1° e 2° livello e fra quelli di 3° e 4°, finalizzata a realizzare un interesse dell’azienda ma anche quello del lavoratore in quanto gli consente “conoscenze quanto più complete”. Per coglierne il senso e la portata è però necessaria una premessa che si avvale dell’articolo precedente. La declaratoria contenuta nell’art. 66, 2° comma, che qualifica in termini generali le caratteristiche che devono presentare le mansioni di competenza dei quadri, è unica per tutta la categoria, e pertanto i quattro livelli retributivi in cui essa si articola non rappresentanolavoratrice assente, in termini di principio, automaticamente anche livelli di professionalitàbase alle specifiche esigenze aziendali. Per assumere anche questo significato L’importante è necessario che al livello venga abbinato un ruolo più precisamente individuato da vi sia sempre una norma ulteriore che attribuisca al livello stesso la funzione di remunerazione minima per quelle specifiche mansioni. Normalmente spetta alla contrattazione aziendale svolgere questo funzione (i c.d. accordi sugli inquadramenti), e questo perché scendere con maggior dettaglio all’interno delle mansioni è un’operazione che rimanda alla struttura e all’organizzazione delle singole aziende. Non si tratta tuttavia di una competenza esclusiva. Da sempre anche il contratto nazionale contiene una griglia di inquadramento minimo per i titolari di filiale, in quanto ruolo che riguarda la generalità delle Banche. Tanto premesso, se la “piena fungibilità” vuole rappresentare una flessibilità che l’azienda può usufruire senza oneri, essa va intesa esclusivamente come fungibilità verso il basso, cioè come possibilità per l’azienda di poter utilizzare i quadri di 2° e quelli di 4° in mansioni per le quali è previsto, da una precisa norma, come livello minimo l’inquadramento rispettivamente nel 1° e nel 3° livello. Ma non anche in senso inverso, e nonostante che la già ricordata finalità di perseguire “conoscenze quanto più complete del lavoro correlazione tra assenza ed un maggior interscambio nei compiti in azienda” lasci scorgere una sorta di fungibilità anche verso l’alto. Più esplicitamente, la fungibilità verso l’alto è in realtà l’adibizione del lavoratore assunzione a mansioni superiori, che può avvenire o a copertura di un posto vacante o in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, ipotesi che trovano la loro disciplina non nel 1° comma, bensì in quelli successivi. L’adibizione a mansioni superiori, svolta con continuità e prevalenza (vedi declaratoria art. 66)termine, nel senso che quest’ultima deve essere stata determinata dalla necessità creatasi nell’azienda per effetto della prima. DURATA CONTRATTO Indeterminato – determinato (massimo 12 mesi nella stessa azienda) - Senza motivazione specifica PROROGA DURATA CONTRATTO E’ ammessa. I periodi successivi ai primi 12 mesi non comportano nessuno sgravio contributivo (circ. INPS n° 109 del 07.10.2005) AZIENDE BENEFICIARIE Tutte , comprese le cooperative che assumono soci con contratto di copertura lavoro subordinato e le agenzie di un posto vacante, è contemplata dal 2lavoro. L’INPS con il messaggio n° comma n. 2761 del 21/02/2014 ha precisato che stabilisce i datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati da soggetti che non esercitino attività d'impresa - in 5 mesi il periodo che dà diritto all’inquadramento nella categoria e/o nel livello retributivo competente alle mansioni svolte. L’adibizione a mansioni superiori, nel senso particolare si tratta di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto è assistita dal 3° che, limitatamente ai quadri di 1° che sostituiscono quelli di 2°, prevede l’acquisizione studi professionali - non possono usufruire dei benefici contributivi in via definitiva dell’inquadramento superiore solo se il lavoratore sostituito non riprende il servizio e comunque non prima di sei mesi dall’inizio della sostituzione. La disposizione non è nuova, ma è anzi la riproposizione esatta del primo periodo del 2° comma dell’art. 21 ASS. e più che costituire, come il comma precedente, anch’esso un’eccezione all’art. 2103 c.c., supplisce ad una sua carenzaoggetto. L’art. 2103, 8 comma 4 bis L. 223/91 precisa che altro non è poi che l’art. 13 dello Statuto, considera di fatto due ipotesi: - l’adibizione a mansioni superiori, per la quale prevede il diritto all’assegnazione definitiva ai benefici economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti da impresa - dello stesso o di diverso settore di attività - che, come abbiamo visto al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in precedenza, ai sensi dell’artrapporto di collegamento o controllo. L’incentivo è tuttavia riconosciuto se l’assunzione del lavoratore è effettuata dopo 6 legge190/1985 mesi dal licenziamento. Secondo una faq pubblicata nel sito dell’Inps (aggiornate al 15.11.13) i contratti collettivi possono stabilire benefici sono riconosciuti anche nei confronti di un datore di lavoro che assume un lavoratore in mobilità a seguito di licenziamento da un tempo anche superiore a tre mesi, - la sostituzione rapporto di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, rispetto alla quale non scatta mai il diritto all’inquadramento superiore. In entrambe le ipotesi è prevista la differenza di retribuzione, il che, detto tangenzialmente, rende l’ultimo comma dell’art. in esame una ripetizione della leggelavoro intermittente.
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Samples: Contratti Di Lavoro
NOTE. I primi due commi traggono origine dal testo dell’Accordo 11.7.99La stesura della norma in materia di comporto per malattia è stata inevitabilmente condizionata dall’orientamento giurisprudenziale che è venuto consolidandosi in questi anni e che ha portato all’elaborazione di una nuova forma di comporto, i secondi sono estratti dall’art. 21 ASS.. Il 1° comma introduce detto per sommatoria, che collandare del tempo ha finito per diventare l’unico criterio di computo per dirimere le controversie in sede contenziosa, sostituendosi al modello di natura contrattuale, il principio della “piena fungibilità” fra i quadri di 1° e 2° livello e fra quelli di 3° e 4°, finalizzata a realizzare un interesse dell’azienda ma anche quello del lavoratore in quanto gli consente “conoscenze quanto più complete”. Per coglierne il senso e la portata è però necessaria una premessa che si avvale dell’articolo precedentecosiddetto comporto secco. La declaratoria contenuta nell’art. 66, 2° comma, che qualifica in termini generali le caratteristiche che devono presentare le mansioni di competenza dei quadri, è unica per tutta la categoria, e pertanto i quattro livelli retributivi in cui essa si articola non rappresentano, in termini di principio, automaticamente anche livelli di professionalità. Per assumere anche questo significato è necessario che al livello venga abbinato un ruolo più precisamente individuato da una norma ulteriore che attribuisca al livello stesso la funzione di remunerazione minima per quelle specifiche mansioni. Normalmente spetta alla contrattazione aziendale svolgere questo funzione (i c.d. accordi sugli inquadramenti), e questo perché scendere con maggior dettaglio all’interno delle mansioni è un’operazione che rimanda alla struttura e all’organizzazione delle singole aziende. Non si tratta tuttavia di una competenza esclusiva. Da sempre anche il contratto nazionale contiene una griglia di inquadramento minimo per i titolari di filiale, in quanto ruolo che riguarda la generalità delle Banche. Tanto premesso, se la “piena fungibilità” vuole rappresentare una flessibilità che l’azienda può usufruire senza oneri, essa va intesa esclusivamente come fungibilità verso il basso, cioè come possibilità per l’azienda di poter utilizzare i quadri di 2° e quelli di 4° in mansioni per le quali è previsto, da una precisa norma, come livello minimo l’inquadramento rispettivamente nel 1° e nel 3° livello. Ma non anche in senso inverso, e nonostante che la già ricordata finalità di perseguire “conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti in azienda” lasci scorgere nuova disciplina introduce una sorta di fungibilità anche verso l’altodoppio regime che, schematicamente, risulta così articolato: Con riferimento ad entrambi i sistemi, l’articolo ha mantenuto in vita la regola che per l’ultimo periodo non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825; ricordiamo che questa legge, meglio nota come legge sull’impiego privato, a differenza del sistema contrattuale, differenzia la garanzia relativa alla conservazione del posto dagli aspetti retributivi; in dettaglio, garantisce un periodo di conservazione del posto pari a 3 mesi per il lavoratore con anzianità di servizio non superiore a 10 anni, elevati a 6 mesi per un’anzianità di servizio di oltre 10 anni, mentre per quanto riguarda il trattamento economico, per la fascia sotto i 10 anni garantisce - parliamo sempre dell’ultimo periodo - l’intera retribuzione per il primo mese e la metà per i successivi due, per l’altra l’intera per i primi due e la metà per gli altri. Più esplicitamente, la fungibilità verso l’alto è in realtà l’adibizione del lavoratore a mansioni superiori, che può avvenire o a copertura di un posto vacante o in sostituzione di lavoratore assente con Vediamoli separatamente. Per quanto concerne il diritto alla conservazione del posto, ipotesi sicuramente dei due quello più delicato, in presenza della norma di contratto così riscritta quanto stabilito dalla legge in parola ha finito per perdere di significato. Il dato di partenza è che trovano la loro disciplina garanzia contenuta nella legge n. 1825 è chiaramente riferita al comporto di tipo “secco”, rispetto al quale i periodi da essa fissati operano come un “minimo” al disotto del quale le norme di contratto non possono andare. Richiamare questi minimi aveva dunque senso nel 1° commaregime previgente in cui si era costruito una sorta di ibrido, bensì in quelli successivicui al computo secco della malattia in corso si potevano sommare tutte le assenze per malattia dei sei mesi antecedenti l’inizio dell’ultima. L’adibizione a mansioni superiori, svolta con continuità e prevalenza (vedi declaratoria art. 66)Il richiamo alla legge sull’impiego privato all’interno di un simile impianto aveva dunque la precisa funzione di ribadirne la sua natura di comporto di tipo secco, nel senso che la possibilità concessa di copertura ripescare le malattie degli ultimi sei mesi non poteva comunque stravolgere la durata dell’ultima malattia che, per poter procedere al licenziamento (o far scattare l’aspettativa nel nostro settore), non doveva comunque scendere al di sotto dei 3 o 6 mesi secondo l’anzianità sopra ricordata. Non a caso fondamentale era l’espresso riferimento all’”ultimo periodo” cui riferire la garanzia, da intendersi come la malattia in corso. Così, ad esempio, un lavoratore inserito nella fascia più bassa – 5 anni di anzianità con 6 mesi di comporto – ammalato dal 1° gennaio al 31 maggio e riammalatosi dal 1° luglio, con il regime previgente sarebbe stato teoricamente non licenziabile sino al 30 settembre; senza il richiamo della legge la garanzia del posto vacantedi lavoro sarebbe terminata il 31 luglio. Per cui, ripetiamo, sparito il riferimento agli ultimi sei mesi, la disposizione risulta inutile. Così come risulta inutilizzabile, ancor più intuitivamente, posta all’interno del sistema del comporto per sommatoria. Questo parte da una valutazione da farsi secondo equità, ossia secondo modalità che prescindono, per definizione, da criteri oggettivi. Anzi, l’equità svolge proprio funzione di supplenza nell’impossibilità di applicare criteri oggettivi. La conclusione che vogliamo mettere in evidenza è contemplata dal che con l’applicazione del conteggio per sommatoria non esiste un periodo predefinito minimo (da riferire all’ultima malattia) al disotto del quale non è possibile far scattare il licenziamento; viceversa, basta anche solo una giornata isolata di malattia per porre teoricamente termine al periodo di comporto. Un’altra particolarità che distanzia il riferimento ai 48 mesi di cui al 2° comma in regime di comporto per sommatoria rispetto ai sei mesi di cui alla norma precedente in regime di comporto fisso, è che stabilisce mentre questi ultimi partivano dal primo giorno dell’ultima malattia, rimanendo in 5 questo senso un dato fisso, i 48 mesi sono quelli che precedono l’ultimo giorno di assenza, e costituiscono un dato da ricostruire di volta in volta. Ancora una volta ricorriamo ad un esempio. Un lavoratore - cui per semplicità attribuiamo, nel caso della sommatoria, il periodo di comporto minimo di otto mesi – è stato assente per malattia il 9 e il 10 aprile 1997, e poi nel tempo successivo, supponiamo a partire dal maggio ’97, per altri 7 mesi e 26 giorni, comunque distribuiti. La sera dell’8 aprile 2001, che dà diritto all’inquadramento nella categoria e/o nel livello retributivo competente alle mansioni svolte. L’adibizione a mansioni superiorisupponiamo effettivamente lavorato, nel senso la situazione aggiornata porta ad un totale di sostituzione comporto già utilizzato di un lavoratore assente 7 mesi e 28 giorni, con diritto alla conservazione del posto è assistita dal 3° che, limitatamente ai quadri di 1° che sostituiscono quelli di 2°, prevede l’acquisizione in via definitiva dell’inquadramento superiore solo se due soli giorni residui; il giorno 9 aprile il lavoratore sostituito non riprende rimane assente per malattia: i 48 mesi precedenti pongono come data di inizio del computo il servizio 9 aprile 1997, portando la sua situazione a 7 mesi e comunque non prima 29 giorni, con un solo giorno residuo; il giorno successivo il lavoratore è ancora assente per malattia: questa volta la sua situazione rimane ferma a 7 mesi e 29 giorni e questo perché se l’assenza del giorno fa aumentare il contatore di sei mesi dall’inizio della sostituzione. La disposizione non è nuova“1”, ma è anzi la riproposizione esatta contestualmente però esce il 9 aprile 1997 (!); stesso ragionamento per l’eventuale assenza per malattia del primo periodo del 2° comma dell’art. 21 ASS. e più che costituire, come il comma precedente, anch’esso un’eccezione all’art. 2103 c.c., supplisce ad una sua carenza. L’art. 2103, che altro non è poi che l’art. 13 dello Statuto, considera di fatto due ipotesi: - l’adibizione a mansioni superiori, per la quale prevede il diritto all’assegnazione definitiva che, come abbiamo visto in precedenza, ai sensi dell’art. 6 legge190/1985 i contratti collettivi possono stabilire in un tempo anche superiore a tre mesi, - la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, rispetto alla quale non scatta mai il diritto all’inquadramento superiore. In entrambe le ipotesi è prevista la differenza di retribuzionegiorno successivo, il che10 aprile: il contatore resterà ancora fermo a 7 mesi e 29 giorni; solo la malattia proseguita anche il giorno successivo, detto tangenzialmentel’11, rende l’ultimo comma dell’art. rimetterà in esame una ripetizione della leggemoto il contatore, determinando nell’esempio considerato il termine del comporto.
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