DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO Clausole campione

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte ...
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare del Deposito è pari al 10% dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs n. 50/2016. Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra di Euro 40.000,00.
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può ess...
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà versare una cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/06. Tale cauzione resterà vincolata sino al completamento della fornitura, dopo l’accertamento di regolarità della medesima. La cauzione costituisce garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatti imputabili all’appaltatore e derivanti dall’inadempimento e cattiva esecuzione dell’appalto. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione su cui la stazione appaltante si sia eventualmente rivalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La mancata costituzione della cauzione sarà considerata come rinuncia alla fornitura e determinerà la risoluzione del contratto, oltre all’addebito dei danni e delle maggiori spese. La cauzione potrà essere prestata alternativamente in contanti ovvero mediante polizza fideiussoria o mediante fideiussione bancaria. La cauzione deve prevedere espressamente, ai sensi dell’art. 113, c. 2 D. Lgs. 163-06, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. 1. Ai sensi dell’art. 113 del codice dei contratti e dell’art 123 del Regolamento, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, una cauzione definitiva, pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai 50,00 € inferiori, dell’importo contrattuale della fornitura/servizio (IVA esclusa) la ASL si riserva la facoltà di esonerare l’Impresa dal deposito cauzionale qualora l’importo della cauzione da prestare sia pari od inferiore ad € 5.000,00.
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La ditta, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi inerenti la fornitura, dovrà costituire il deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo aggiudicato (IVA esclusa), con possibilità di riduzione al 50% dell’importo aggiudicato (IVA esclusa) secondo le condizioni di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Il deposito cauzionale definitivo, prestato secondo i termini di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e vincolato fino ad avvenuta definizione dei rapporti relativi a tutto il periodo dell’appalto (comprese le eventuali proroghe), deve essere effettuato a richiesta dell’Azienda e comunque entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione, e potrà essere costituito alternativamente mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da Società autorizzata. Le fideiussioni devono essere del tipo cosiddetto “a prima richiesta”.
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ciascuna Ditta sottoscrittrice dell’accordo quadro dovrà costituire una garanzia fideiussoria del 10% del valore contrattuale dei lotti per i quali si sottoscrive l’accordo quadro (al netto dell’IVA), arrotondato al centinaio di euro superiore, con le modalità per la cauzione provvisoria. Ai fini della definizione della garanzia fideiussoria il valore contrattuale imponibile deriva, per ciascun lotto, dalla divisione tra il rispettivo importo di gara, indicato nel prospetto di sintesi allegato n. 1 al CSA, e il numero di sottoscrittori relativi. La mancata costituzione della garanzia determina l’esclusione dall’accordo e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’ASL di Rieti. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito del riscontro di regolare esecuzione.
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO infruttifero e corrispondente a 3 mensilità del canone.
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. Sarà facoltà dell’ASST richiedere il deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 93 D. Lgs. 50/2016.
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. Si richiama la disciplina prevista all’articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016.