DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO Clausole campione

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte ...
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può ess...
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare del Deposito è pari al 10% dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e secondo le modalità in esso previste. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs n. 50/2016. Non è richiesta la costituzione del Deposito Cauzionale definitivo qualora il valore del contratto non superi la cifra di Euro 40.000,00.
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare in sede di sottoscrizione del contratto, un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo del contratto stesso a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse da costituirsi nei modi previsti dal disciplinare di gara, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Superato tale termine dovranno essere corrisposti gli interessi pari al “Prime rate” più 2 punti. Il deposito cauzionale che dovrà essere costituito nei modi indicati nel disciplinare di gara deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. 1. La ditta aggiudicataria a garanzia dei patti contrattuali, è tenuta a stipulare apposita polizza fidejussoria (cauzione definitiva), pari al 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, stipulata con società bancaria o assicuratrice che dovrà riportare la seguente frase: “la presente polizza avrà efficacia sino al momento della restituzione dell’originale di polizza da parte del beneficiario o, in sostituzione, dichiarazione liberatoria dello stesso”. La cauzione deve prevedere espressamene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante. 2. La cauzione è adeguata annualmente in rapporto alle variazioni del corrispettivo annuo e sarà svincolata solo su autorizzazione dell’amministrazione comunale. 3. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’appaltatore, la cauzione sarà totalmente incamerata dall’amministrazione comunale. 4. La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di firmare il contratto nel giorno e nell’ora che sarà indicata a mezzo di comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, il comune ha facoltà di affidare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria, previo incameramento della cauzione provvisoria a garanzia dei danni subiti, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti non coperti dalla cauzione.
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La ditta, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi inerenti la fornitura, dovrà costituire il deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo aggiudicato (IVA esclusa), con possibilità di riduzione al 50% dell’importo aggiudicato (IVA esclusa) secondo le condizioni di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Il deposito cauzionale definitivo, prestato secondo i termini di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e vincolato fino ad avvenuta definizione dei rapporti relativi a tutto il periodo dell’appalto (comprese le eventuali proroghe), deve essere effettuato a richiesta dell’Azienda e comunque entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione, e potrà essere costituito alternativamente mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da Società autorizzata. Le fideiussioni devono essere del tipo cosiddetto “a prima richiesta”.
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. La ditta affidataria dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006, per una somma pari al 10% dell’importo presunto dell’appalto (IVA esclusa) che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell’Istituzione fino al termine del periodo contrattuale. Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, la ditta deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. L’Azienda Aggiudicataria, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte in sede contrattuale si obbliga ad integrare la somma gia depositata a titolo di cauzione provvisoria e pari a Euro 50.000,00(cinquantamila/00)fino alla concorrenza di Euro 100.000,00(centomila/00)somma prevista a titolo di cauzione definitiva. Tale ulteriore somma dovrà essere versata a mezzo assegno circolare “non trasferibile” intestato alla FIDAL all’atto della sottoscrizione del contratto. La somma prevista a titolo di cauzione non produrrà alcun interesse né sarà soggetta ad alcuna rivoluzione. Essa verrà restituita entro 30 giorni dalla scadenza del contratto qualora sia accertata la regolare esecuzione del contratto. L’integrazione del deposito cauzionale provvisorio potrà essere effettuata anche mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa recante la clausola di esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” e la clausola di previsione di efficacia della garanzia prestata fino al momento della liberazione del debitore dagli obblighi inerenti al contratto per il quale la garanzia stessa è stata ottenuta.
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. A garanzia, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 xx.xx. e ii., per un ammontare pari al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale complessivo offerto. L’operazione potrà essere eseguita, a titolo meramente esemplificativo, con una delle seguenti modalità: - fideiussione bancaria - fideiussione assicurativa Nel caso la ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la cauzione definitiva è ridotta del 50%. Per usufruire di tale beneficio la ditta deve produrre la documentazione comprovante il possesso della predetta certificazione di qualità. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente dopo la liquidazione dell'ultimo conto ed alla definizione di tutte le ragioni di debito e credito e di ogni altra eventuale pendenza.
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO. Il deposito cauzionale definitivo, infruttifero, arrotondato al migliaio superiore pari al 10% o ridotta del 50% ai sensi del c. 7 dello stesso articolo, nel qual caso il concorrente dovrà allegare copia autenticata ai sensi dell’art. 18 cc. 2 e 3 del DPR 445/00 della Certificazione Uni Cei Iso 9000, dell’ammontare del contratto d’appalto viene costituita dalla Ditta aggiudicataria nelle forme stabilite dalla legge (art 113 D.Lgs 163/06). La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e verrà restituita entro 90 giorni dalla liquidazione dell’ultima fattura legata al presente contratto, solo dopo che la Ditta aggiudicataria abbia presentato all’Amministrazione appaltante una dichiarazione dalla quale risulti che la stessa è in regola con la previdenza in base alle vigenti disposizioni di legge. Salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni, l’Amministrazione appaltante potrà ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente Capitolato e dal relativo contratto, in tal caso la Ditta assegnataria è obbligata al reintegro della cauzione definitiva entro e non oltre 30 giorni da quello della notificazione del provvedimento. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento il deposito cauzionale potrà essere incamerato a titolo di penale, fatti salvi i diritti delle parti.