Nozione di retribuzione. 1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione. 2. La retribuzione corrisposta al personale è definita come segue: a) retribuzione mensile che è costituita dallo stipendio tabellare; b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dai differenziali stipendiali, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all’art.29, comma 4, del CCNL del 22.01.2004, nonché dagli altri assegni personali riassorbibili di cui all’art. 15, comma 3 (Progressioni tra le Aree). c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione di cui all’art. 17 nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile; d) retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall’importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^mensilità nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell’anno di riferimento, ivi compresa l’indennità di comparto di cui all’art.33 del CCNL del 22.01.2004; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spese. 3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto, ai sensi dell’art.22 del CCNL dell’1.04.1999 si procede al conseguente riproporzionamento del valore del predetto divisore. 4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26. 5. Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all’art. 38 (Ferie, recupero festività soppresse), comma 6, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 10 del CCNL del 9.05.2006.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Nozione di retribuzione. 1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. La retribuzione corrisposta al personale è definita come segue:
a) retribuzione mensile che è costituita dallo stipendio tabellare;
b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dai differenziali stipendiali, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all’art.29, comma 4, del CCNL del 22.01.2004, nonché dagli altri assegni personali riassorbibili di cui all’art. 15, comma 3 2 (Progressioni tra le Aree).
c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione di cui all’art. 17 nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
d) retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall’importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^mensilità nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell’anno di riferimento, ivi compresa l’indennità di comparto di cui all’art.33 del CCNL del 22.01.2004; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spese.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto, ai sensi dell’art.22 del CCNL dell’1.04.1999 si procede al conseguente riproporzionamento del valore del predetto divisore.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26.
5. Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all’art. 38 (Ferie, recupero festività soppresse), comma 6, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 10 del CCNL del 9.05.2006.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Nozione di retribuzione. 1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione decentrata integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. La retribuzione corrisposta al personale è definita come segue:
a) retribuzione mensile che è costituita dallo stipendio tabellare;
b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dai differenziali stipendiali, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all’art.29, comma 4, del CCNL del 22.01.200422.1.2004, nonché dagli altri assegni personali riassorbibili di cui all’art. 15, comma 3 2 (Progressioni tra le Aree).
c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione di cui all’art. 17 … nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
d) retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall’importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^mensilità nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell’anno di riferimento, ivi compresa l’indennità di comparto di cui all’art.33 del CCNL del 22.01.200422.1.2004; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spese.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto, ai sensi dell’art.22 del CCNL dell’1.04.1999 dell’1.4.1999 si procede al conseguente riproporzionamento del valore del predetto divisore.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26.
5. Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all’art…. 38 (FerieXxxxx, recupero festività soppresse), comma 6, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 10 del CCNL del 9.05.2006.9.5. 2006
Appears in 1 contract
Nozione di retribuzione. 1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. La retribuzione corrisposta al personale dipendente dagli enti del comparto unico della Regione Autonoma della Valle d'Aosta è definita come segue:
a) retribuzione Retribuzione mensile che è costituita dallo dal valore mensile dello stipendio tabellaretabellare iniziale previsto per ciascuna posizione economica;
b) retribuzione Retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dai differenziali stipendiali, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all’art.29, comma 4, del CCNL del 22.01.2004, nonché dagli altri assegni personali riassorbibili di cui all’art. 15, comma 3 (Progressioni tra le Aree).dalle progressioni retributive orizzontali;
c) retribuzione Retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione di cui all’art. 17 nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
d) retribuzione Retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall’importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^mensilità 13^ mensilità nonché l’importo annuo della retribuzione variabile variabile, dell’indennità di bilinguismo e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell’anno di riferimento, ivi compresa l’indennità di comparto di cui all’art.33 del CCNL del 22.01.2004; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spesespese o a titolo di indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per trasferimento.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile mensile, di cui ai punti a), b) c) e d), del precedente comma 2, per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto, ai sensi dell’art.22 del CCNL dell’1.04.1999 ridotto di cui all’art. 049 (Riduzione di orario) si procede al conseguente riproporzionamento del valore del predetto divisoredivisore fatta eccezione per gli istituti che prendono a base la retribuzione oraria e per i quali si adotta il medesimo divisore pari a 156.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile di cui ai punti a), b) c) e d), del precedente comma 2, per 2630.
5. Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all’artal precedente art. 38 051 (Ferie, recupero festività soppresse), ) comma 63, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 10 del CCNL del 9.05.2006.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo
Nozione di retribuzione. 1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione decentrata integrativa prevede diverse modalità temporali tem- porali di erogazione.
2. La retribuzione corrisposta al personale dipendente dagli enti del comparto regioni- autonomie locali è definita come segue:
a) retribuzione mensile che è costituita dallo stipendio tabellaredal valore economico mensile previsto per la posizio- ne iniziale di ogni categoria (A1, B1, C1, D1) nonchè per le altre posizioni d'accesso previste nelle categorie B e D (B3 e D3) e dall'indennità integrativa speciale, conglobata ai sensi del- l'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004;
b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dai differenziali stipendialidagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all’art.29all'art. 29, comma 4, del CCNL C.C.N.L. del 22.01.2004, nonché 22 gennaio 2004 nonchè dagli altri assegni personali riassorbibili personali, riassorbibili, di cui all’artall'art. 159, comma 3 (Progressioni tra le Aree)1.
c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b), dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione di cui all’art. 17 nonché nonchè da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
d) retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall’importo dall'importo della retribuzione retribu- zione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^mensilità nonché l’importo 13ª mensilità nonchè l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell’anno nell'anno di riferimento, ivi compresa l’indennità l'indennità di comparto di cui all’art.33 all'art. 33 del CCNL C.C.N.L. del 22.01.200422 gennaio 2004; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spesespese o a titolo di indennizzo non- chè quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per trasferimento.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto, ai sensi dell’art.22 dell'art. 22 del CCNL dell’1.04.1999 C.C.N.L. del 1° aprile 1999, si procede pro- cede al conseguente riproporzionamento del valore del predetto divisore.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26.
5. Nell’ipotesi Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all’artall'art. 38 (Ferie, recupero festività soppresse)18, comma 66 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.
6. Il La presente articolo disapplica disciplina sostituisce, a seguito della sottoscrizione definitiva del C.C.N.L., quella dell'art. 52 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000. Tutti i richiami alle previsioni dell'art. 52 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 contenuti nelle vigenti disposizioni contrattuali devono in- tendersi riferiti ai corrispondenti commi e sostituisce l’art. 10 lettere del CCNL del 9.05.2006presente articolo.
Appears in 1 contract
Nozione di retribuzione. 1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione decentrata integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
2. La retribuzione corrisposta al personale dipendente dagli enti del Comparto unico è definita come segue:
a) retribuzione mensile che è costituita dallo stipendio tabellaredal valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1, X0, X0, X0, XXX0, XXX0, XXX0, PLC1) nonché per le altre posizioni d'accesso previste nella categoria B (B5) e dall'indennità integrativa speciale, conglobata per i dipendenti degli Enti locali ai sensi dell'art. 22, comma 2, del CCRL del 26.11.2004 e per i dipendenti regionali, con decorrenza dall’01.01.2007, ai sensi dell’art. 67;
b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dai differenziali stipendialidagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all’art.29all'art. 22, comma 43, del CCNL CCRL del 22.01.2004, 26.11.2004 nonché dagli altri assegni personali riassorbibili personali, riassorbibili, di cui all’artall'art. 1537, comma 3 (Progressioni tra le Aree)2 del CCRL 01.08.2002.
c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b), dalla retribuzione individuale di anzianità, dal maturato economico, dalla retribuzione di posizione di cui all’art. 17 nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
d) retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall’importo dall'importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^mensilità nonché l’importo l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell’anno nell'anno di riferimento, ivi compresa l’indennità di comparto compreso il salario aggiuntivo di cui all’art.33 del CCNL del 22.01.2004agli articoli 69 e 70; sono esclusi escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spesespese o a titolo di indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per trasferimento.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto, ai sensi dell’art.22 del CCNL dell’1.04.1999 si procede al conseguente riproporzionamento del valore del predetto divisore.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26.
5. Nell’ipotesi Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all’art. 38 (Ferie, recupero festività soppresse), comma 6all’art.23, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.
64. Il La presente articolo disapplica disciplina sostituisce, a seguito della sottoscrizione definitiva del presente contratto, quella dell'art. 21, commi 1, 2 e sostituisce l’art5, del CCRL del 26.11.2004. 10 Tutti i richiami alle previsioni dell'art. 21, commi 1, 2 e 5, del CCNL CCRL del 9.05.200626.11.2004 contenuti nelle vigenti disposizioni contrattuali devono intendersi riferiti ai corrispondenti commi e lettere del presente articolo.
Appears in 1 contract