Obblighi dell’affittuario. 1. L’affittuario ha l’obbligo di: a) corrispondere il canone di affitto alle scadenze prestabilite; b) condurre l’azienda in modo da conservarne la destinazione e la capacità produttiva, anche preponendovi soggetto idoneo, sulla base di un progetto concordato con l’Ente parco, in cui, ferma restando in ogni caso la salvaguardia della sua autonomia gestionale, sono stabiliti, tra l’altro: • i periodi di apertura della struttura, tenuto conto che l’Ente parco ha ottenuto dal Comune di Sedico l’autorizzazione, in deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 11 della legge 31 marzo 1998, n. 114, a tenere aperto il punto vendita, per l’intero periodo 1 marzo - 31 ottobre, anche di domenica e nei giorni festivi; • le modalità di promozione dei prodotti tipici locali in vendita presso la struttura medesima; • la ideazione di proposte di animazione culturale coerenti con le finalità istituzionali del Parco; • la possibilità di fissare un costo per l’utilizzo delle strutture aziendali collocate nell’area pic-nic; • il numero di persone stabilmente impiegate nella gestione del sito; c) partecipare, a proprie spese, se non già in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, richiesti per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti del settore merceologico alimentare, al primo corso professionale utile istituito o riconosciuto dalla regione per il conseguimento del titolo di alimentarista, ovvero far partecipare a tale corso altra persona specificamente preposta all’attività commerciale; d) inoltrare al Comune di Sedico la comunicazione di inizio attività di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 114/98; e) provvedere alla vendita dei soli prodotti agro-alimentari e artigianali locali tipici concordati con l’Ente parco nel progetto di cui alla precedente lettera b), con preferenza per quelli inseriti nel circuito “Carta Qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi”, nonché delle pubblicazioni e dei gadget dell’ente stesso; f) rispettare il protocollo per la concessione del logo “Carta Qualità del Parco” relativo al settore ristorazione, impegnandosi ad entrare nel circuito “Carta Qualità”; g) gestire il punto informazioni del Parco, fornendo a turisti e visitatori gli opportuni ragguagli sulle principali attività organizzate dall’Ente parco, nonché sulle possibilità di fruizione turistica del territorio; h) provvedere alla manutenzione ordinaria dell’immobile, degli impianti e delle attrezzature che concorrono a formare il patrimonio aziendale, nonché a tutte le riparazioni, sostituzioni e ammodernamenti conseguenti al godimento della cosa e necessari per una sua migliore gestione; i) provvedere alla manutenzione ordinaria dell’area boscata, con le cadenze e le modalità concordate con l’Ente parco nel progetto di cui alla lettera b); j) intestare a suo nome, dalla data del presente atto, tutti i contratti di utenza di servizi pubblici, compreso quello relativo allo smaltimento dei rifiuti; k) restituire i beni affittati, alla scadenza del contratto, nel medesimo stato in cui gli sono stati consegnati, secondo quanto risulta dal verbale di cui all’articolo 1, salvo il deterioramento derivante dall’uso.
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Samples: Contract for the Rental of a Kiosk/Bar for the Sale of Typical Products
Obblighi dell’affittuario. 1. L’affittuario ha l’obbligo di:
a) corrispondere il canone di affitto alle scadenze prestabilite;
b) condurre l’azienda in modo da conservarne la destinazione e la capacità produttiva, anche preponendovi soggetto idoneo, sulla base di un progetto concordato con l’Ente parco, in cuicui sono stabiliti, tra l’altro, i periodi dell’anno in cui la struttura deve obbligatoriamente funzionare e le modalità di gestione del punto informazioni del Parco, e ferma restando in ogni caso la salvaguardia della sua autonomia gestionale, sono stabiliti, tra l’altro: • i periodi di apertura della struttura, tenuto conto che l’Ente parco ha ottenuto dal Comune di Sedico l’autorizzazione, in deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 11 della legge 31 marzo 1998, n. 114, a tenere aperto il punto vendita, per l’intero periodo 1 marzo - 31 ottobre, anche di domenica e nei giorni festivi; • le modalità di promozione dei prodotti tipici locali in vendita presso la struttura medesima; • la ideazione di proposte di animazione culturale coerenti con le finalità istituzionali del Parco; • la possibilità di fissare un costo per l’utilizzo delle strutture aziendali collocate nell’area pic-nic; • il numero di persone stabilmente impiegate nella gestione del sito;
c) partecipare, a proprie spese, se non già in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, richiesti per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti del settore merceologico alimentare, al primo corso professionale utile istituito o riconosciuto dalla regione per il conseguimento del titolo di alimentarista, ovvero far partecipare a tale corso altra persona specificamente preposta all’attività commerciale;
d) inoltrare al Comune di Sedico Sovramonte la comunicazione di inizio attività di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 114/98;
e) provvedere alla vendita dei soli prodotti agro-alimentari e artigianali locali tipici concordati con l’Ente parco nel progetto di cui alla precedente lettera b), con preferenza per quelli inseriti nel circuito “Carta Qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi”, nonché delle pubblicazioni e dei gadget dell’ente stesso;
f) rispettare il protocollo per la concessione del logo “Carta Qualità del Parco” relativo al settore ristorazione, impegnandosi ad entrare nel circuito “Carta Qualità”;
g) gestire il punto informazioni del Parco, fornendo a turisti e visitatori gli opportuni ragguagli sulle principali attività organizzate dall’Ente parco, nonché sulle possibilità di fruizione turistica del territorio;
h) provvedere alla manutenzione ordinaria dell’immobile, degli impianti e delle attrezzature che concorrono a formare il patrimonio aziendale, nonché a tutte le riparazioni, sostituzioni e ammodernamenti conseguenti al godimento della cosa e necessari per una sua migliore gestione;
ih) provvedere alla manutenzione ordinaria dell’area boscatacircostante il fabbricato aziendale, con le cadenze e le modalità concordate con l’Ente parco nel progetto di cui alla lettera b);
ji) intestare a suo nome, dalla data del presente atto, tutti i contratti di utenza di servizi pubblici, compreso quello relativo allo smaltimento dei rifiuti;
kj) restituire i beni affittati, alla scadenza del contratto, nel medesimo stato in cui gli sono stati consegnati, secondo quanto risulta dal verbale di cui all’articolo 1, salvo il deterioramento derivante dall’uso.
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Samples: Contratto Di Affitto
Obblighi dell’affittuario. 1L'affittuario dovrà attenersi al carico stabilito per l'Alpe di cui all'art. L’affittuario ha l’obbligo di:
a10. Per ogni paga in più o in meno del carico che si riscontrasse in sede di controllo, dovrà corrispondere una penalità pari a Euro 250,00. Qualora il carico riscontrato superi di 10 paghe quanto stabilito dall’art. 11 il Comune provvede alla rescissione del contratto trattenendo la cauzione, oltre alle penalità previste. L'affittuario dovrà inoltre osservare: che gli animali che saranno sull'Alpe per il consumo dei prodotti secondari della lavorazione del latte dovranno essere ferrati al grugno è vietato caricare l'Alpe con soli ovini la durata della monticazione non potrà eccedere i giorni 90 (novanta) corrispondere consecutivi e questo termine non potrà essere protratto neppure con una parte della mandria. In caso di abbondanza di erba o di impedimenti per la demonticazione, la Commissione Comunale potrà concedere un'eventuale posticipazione della demonticazione che dovrà comunque avvenire entro il canone di affitto alle scadenze prestabilite;
b) condurre l’azienda in modo da conservarne 10 settembre nel periodo intercorrente tra la destinazione demonticazione e la capacità produttivamonticazione l'affittuario non potrà esercitare in Alpe, a nessun titolo, pascolo di sorta, salvo diversa disposizione scritta da parte della Commissione Comunale è vietato subaffittare l'Alpe anche parzialmente senza speciale autorizzazione scritta del Comune. In tutti i casi, anche preponendovi soggetto idoneoottenendo detta autorizzazione, sulla base di un progetto concordato con l’Ente parco, in cui, ferma restando l'affittuario originario si intende nondimeno obbligato all'adempimento del presente Capitolato in ogni caso sua parte l'affittuario conduttore ha l'obbligo di provvedere a conservare in buono stato di godimento tutti i manufatti dell'Alpe con la salvaguardia diligenza di buon padre di famiglia, secondo le disposizioni della sua autonomia gestionale, sono stabiliti, tra l’altro: • i periodi di apertura della struttura, tenuto conto che l’Ente parco ha ottenuto dal Comune di Sedico l’autorizzazione, in deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 11 della legge 31 marzo 1998, n. 114, a tenere aperto il punto vendita, per l’intero periodo 1 marzo - 31 ottobre, anche di domenica Legge e nei giorni festivi; • le modalità di promozione dei prodotti tipici locali in vendita presso la struttura medesima; • la ideazione di proposte di animazione culturale coerenti con le finalità istituzionali del Parco; • la possibilità di fissare un costo per l’utilizzo delle strutture aziendali collocate nell’area pic-nic; • il numero di persone stabilmente impiegate nella gestione del sito;
c) partecipare, a proprie spese, se non già in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, richiesti per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti del settore merceologico alimentare, al primo corso professionale utile istituito o riconosciuto dalla regione per il conseguimento del titolo di alimentarista, ovvero far partecipare a tale corso altra persona specificamente preposta all’attività commerciale;
d) inoltrare al Comune di Sedico la comunicazione di inizio attività di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 114/98;
e) provvedere alla vendita dei soli prodotti agro-alimentari e artigianali locali tipici concordati con l’Ente parco nel progetto di cui alla precedente lettera b), con preferenza per quelli inseriti nel circuito “Carta Qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi”, nonché delle pubblicazioni e dei gadget dell’ente stesso;
f) rispettare il protocollo per la concessione del logo “Carta Qualità del Parco” relativo al settore ristorazione, impegnandosi ad entrare nel circuito “Carta Qualità”;
g) gestire il punto informazioni del Parco, fornendo a turisti e visitatori gli opportuni ragguagli sulle principali attività organizzate dall’Ente parco, nonché sulle possibilità di fruizione turistica del territorio;
h) Codice Civile l'affittuario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dell’immobile, degli impianti e delle attrezzature che concorrono a formare il patrimonio aziendale, nonché a di tutte le riparazionipozze e gli abbeveratoi distribuiti sull'Alpe mantenendole annualmente puliti e sempre in perfetta tenuta l'affittuario è obbligato a tenere in perfetto stato di manutenzione, sostituzioni aperte e ammodernamenti conseguenti sgombre le strade e i sentieri, sia quelli esistenti che quelli che venissero aperti durante l'affittanza e serventi i terreni affittati. Sono da considerasi inclusi, per la parte gravante sul terreno oggetto dell’affitto, i percorsi di transito tra il rifugio, la cascina e gli altri edifici resta assolutamente vietato all'affittuario alterare, spostare e rimuovere i termini, le opere e le siepi di confine e i recinti attorno al godimento rifugio annualmente l'affittuario, prima della cosa monticazione, dovrà denunciare alla all’Ufficio Tecnico comunale il numero e necessari per una sua migliore gestione;
i) le specie degli animali che intenda condurre sull'Alpe e durante il corso dell'alpeggio denuncerà le eventuali variazioni il conduttore ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria dell’area boscata, con le cadenze raccolta in mucchi dei sassi che si trovassero sparsi sul pascolo il conduttore deve denunciare immediatamente alla Commissione Comunale danni o deterioramenti dell’alpe e le modalità concordate con l’Ente parco nel progetto dei manufatti annessi prodotti da terzi. In caso di cui alla lettera b);
j) intestare a suo nome, dalla data del presente atto, tutti omessa denuncia i contratti di utenza di servizi pubblici, compreso quello relativo allo smaltimento dei rifiuti;
k) restituire i beni affittati, alla scadenza del contratto, nel medesimo stato in cui gli sono stati consegnati, secondo quanto risulta dal verbale di cui all’articolo 1, salvo il deterioramento derivante dall’usodanni verranno addebitati al conduttore stesso.
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Samples: Contract of Lease
Obblighi dell’affittuario. 1In merito all’attività di somministrazione di alimenti e bevande che l’affittuario eserciterà nel locale di cui all’art. L’affittuario ha l’obbligo di2, si precisa che la gestione generale della stessa attività sarà a completo carico del medesimo affittuario. Pertanto, graverà esclusivamente su quest’ultimo ogni responsabilità sull’impiego dei mezzi e del personale occorrenti, come ogni rischio imprenditoriale connesso con l’esercizio della precitata attività. Sempre in relazione alla suddetta attività, è fatto obbligo all’affittuario:
a) corrispondere di munirsi, prima del suo inizio, di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le eventuali attività accessorie ed aggiuntive, ovvero di effettuare, preventivamente, tutte le comunicazioni e/o denunce d’inizio attività previste dalla legge per il canone regolare esercizio della medesima attività; al riguardo si precisa che ogni ed eventuale autorizzazione e/o licenza di affitto alle scadenze prestabilitenatura commerciale e non, rilasciate in capo all’affittuario in dipendenza dell’avvio dell’attività di somministrazione, s’intenderanno soggette a vincolo di localizzazione e, quindi, non potranno essere trasferite in locali diversi da quelli indicati nell’art. 2; l’eventuale periodo di validità delle medesime sarà rapportato con il periodo di durata del presente contratto;
b) condurre l’azienda in modo da conservarne la destinazione di allestire, a sue cure e la capacità produttivaspese, anche preponendovi soggetto idoneo, sulla base di un progetto concordato con l’Ente parco, in cui, ferma restando in ogni caso la salvaguardia della sua autonomia gestionale, sono stabiliti, tra l’altro: • i periodi di apertura della struttura, tenuto conto che l’Ente parco ha ottenuto dal Comune di Sedico l’autorizzazione, in deroga alle prescrizioni l’immobile di cui all’articolo 11 della legge 31 marzo 1998, n. 114, a tenere aperto il punto vendita, all’art. 2 con idonea attrezzatura per l’intero periodo 1 marzo - 31 ottobre, anche lo svolgimento dell’attività di domenica e nei giorni festivi; • le modalità di promozione dei prodotti tipici locali in vendita presso la struttura medesima; • la ideazione di proposte di animazione culturale coerenti con le finalità istituzionali del Parco; • la possibilità di fissare un costo per l’utilizzo delle strutture aziendali collocate nell’area pic-nic; • il numero di persone stabilmente impiegate nella gestione del sitosomministrazione;
c) parteciparedi concordare col Comune la tipologia, le caratteristiche e l’ubicazione dell’eventuale insegna da esporre all’esterno del locale;
d) di iniziare l’attività di vendita entro un congruo termine comunque non superiore a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data odierna;
e) di garantire la regolarità d’apertura dell’attività di vendita senza sospensioni temporali, fatti salvi brevi periodi di chiusura feriale da concordarsi col Comune oppure da usufruirsi in base a specifica disciplina stabilita dallo stesso Comune. Dovrà essere comunque garantita l’apertura dell’esercizio per almeno otto ore al giorno per almeno cento giorni all’anno, oltre a un’ulteriore ora e trenta minuti nella fascia serale compresa tra le 21.00 e le 24.00 nei periodi di festività scolastiche da calendario scolastico regionale (festività natalizie e pasquali) e per gli interi mesi di luglio e agosto. Nell’ambito di tale vincolo, gli orari di apertura, i giorni di chiusura e i periodi di sospensione dell’attività dovranno comunque essere sempre previamente comunicati all’amministrazione. L’inadempimento a tale obbligo costituisce espressa causa di risoluzione del presente contratto per grave inadempimento della medesima, come le parti convengono con la stessa stipulazione del presente atto;
f) nel caso in cui l’affittuario, per garantire tale regolarità d’apertura o, comunque, in tutti i casi di esigenze gestionali connesse con l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dovesse assumere personale alle proprie dipendenze, questi dovrà essere adeguato, per numero e per qualificazione professionale, in modo da assicurare la continuità e la regolarità dell’attività in questione; inoltre, il medesimo personale dovrà essere assunto, retribuito, dichiarato a libro paga ed assicurato previdenzialmente nel rispetto delle vigenti norme di legge e dei contratti collettivi nazionali o locali di lavoro;
g) di osservare, a tutela del personale e dell’utenza e con esonero da qualsiasi responsabilità per il locatore, tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla legge in materia di sicurezza, prevenzione nei luoghi di lavoro ed infortunistica, igiene e sanità; a tale fine, l’affittuario ha l’obbligo di frequentare il corso di formazione previsto dalla normativa vigente sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza;
h) di provvedere alla copertura dei rischi derivanti da incendio, da responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori d’opera (R.C.O.), attivando, per tutta la durata del presente contratto, opportune garanzie assicurative con massimali non inferiori ad € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) per sinistro, per persona e per cose; di di provvedere alla copertura del rischio locativo come indicato nel bando cui si formula espresso rinvio; tali garanzie assicurative dovranno essere consegnate in copia al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del presente contratto;
i) di provvedere, in proprio, al pagamento di tutte le spese attinenti all’abitabilità ed al funzionamento dei locali di cui all’art. 2, quali ad esempio le spese per luce, acqua, gas, riscaldamento, telefono, pulizia, tinteggiatura interna, ecc., provvedendo, sempre in proprio, alla stipula dei vari contratti di somministrazione e, all’occorrenza, alla volturazione a proprio nome di quelli già esistenti;
j) di provvedere al pagamento delle imposte e delle tasse inerenti e conseguenti l’attività svolta, come per legge;
k) di mantenere e condurre il locale col decoro e l’appropriatezza del caso, e di astenersi dal praticare qualsiasi nuova apertura, costruzione o innovazione senza il consenso espresse dell’amministrazione comunale. L’obbligo di conduzione con decoro si estende all’area esterna l’immobile affittato, nonché nel tratto di suolo pubblico di accesso ai locali e alla costante e accurata pulizia dello stabile e dei luoghi limitrofi sopra indicati;
l) di effettuare, a proprie spese, se le pulizie ordinarie e straordinarie dei locali, nonché le riparazioni ordinarie dei locali stessi (porte, vetri, finestre, sanitari e rubinetteria, guarnizioni, sifoni, prese, punti luce, pluviali e grondaie, caldaia e sue verifiche, pecc.); a tali riparazioni dovrà darvi inizio non già appena ne sussista la necessità e, in possesso ogni caso, non oltre giorni 30 (trenta) dalla richiesta del locatore; le riparazioni dovranno essere eseguite secondo le migliori regole dell’arte e condotte sollecitamente a termine senza interruzioni, fatti salvi i casi di uno dei requisiti professionali forza maggiore; l’affittuario rinuncia a qualsiasi indennità o compenso per le riparazioni ordinarie eseguite. Le parti in ogni caso richiamano espressamente, per la definizione degli oneri di cui all’articolo 5manutenzione ordinaria e straordinaria rispettivamente in capo ad affittuario e proprietario, comma 5gli usi riportati nella più recente raccolta della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Torino, oltre alle previsioni del decreto legislativo 31 marzo 1998Codice civile e a integrazione di queste;
m) di non subaffittare a terzi, in tutto o in parte, o cedere altrimenti il presente contratto, salvi i casi di cessione o affitto di azienda previsti dall’art. 36 della legge n. 114392 del 27 luglio 1978, richiesti per l’esercizio dell’attività e fermo restando che il Comune si riserva il diritto di vendita dei prodotti del settore merceologico alimentare, al primo corso professionale utile istituito o riconosciuto dalla regione per il conseguimento del titolo di alimentarista, ovvero far partecipare opporsi a tale corso altra persona specificamente preposta all’attività commercialecessione per gravi motivi, ai sensi della stessa norma sopra citata, qualora il cessionario o l’affittuario dell’azienda non possegga i medesimi requisiti previsti dall’avviso menzionato in premessa per la partecipazione alla procedura di assegnazione in affitto dell’immobile oggetto della presente scrittura;
dn) inoltrare al Comune di Sedico la comunicazione di inizio attività di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 114/98;
e) provvedere alla vendita dei soli prodotti agro-alimentari e artigianali locali tipici concordati con l’Ente parco nel progetto di cui alla precedente lettera b), con preferenza per quelli inseriti nel circuito “Carta Qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi”, nonché delle pubblicazioni e dei gadget dell’ente stesso;
f) rispettare il protocollo per la concessione del logo “Carta Qualità del Parco” relativo al settore ristorazione, impegnandosi ad entrare nel circuito “Carta Qualità”;
g) gestire il punto informazioni del Parco, fornendo a turisti e visitatori gli opportuni ragguagli sulle principali attività organizzate dall’Ente parco, nonché sulle possibilità di fruizione turistica del territorio;
h) provvedere alla manutenzione ordinaria dell’immobileutilizzo improprio degli impianti, degli impianti immobili e delle attrezzature che concorrono date in locale (ad esempio per destinazione dei locali, o anche solo parte di essi, ad uso abitativo anche occasionale (foresteria), ad uso alberghiero e a formare il patrimonio aziendale, nonché a tutte qualsiasi forma di ricovero notturno per le riparazioni, sostituzioni e ammodernamenti conseguenti al godimento della cosa e necessari per una sua migliore gestione;
i) provvedere alla manutenzione ordinaria dell’area boscata, con le cadenze e le modalità concordate con l’Ente parco nel progetto di cui alla lettera bpersone);
jo) intestare a suo nome, dalla data del presente atto, tutti i contratti di utenza di servizi pubblici, compreso quello relativo allo smaltimento dei rifiuti;
k) restituire i beni effettuare nei locali affittati, alla scadenza del contrattocon oneri a proprio carico, nel medesimo stato gli adeguamenti che si rendessero necessari in cui gli sono stati consegnatirelazione a sopraggiunte normative in materia di igiene, secondo quanto risulta dal verbale sicurezza ed agibilità, previa comunicazione al Comune ed esplicita autorizzazione da parte di cui all’articolo 1quest’ultimo; le eventuali migliorie o modifiche eseguite dall’affittuario restano acquisite al proprietario senza obbligo di alcun compenso, salvo anche se eseguite con il deterioramento derivante dall’usoconsenso di quest’ultimo.
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Obblighi dell’affittuario. 1. L’affittuario ha l’obbligo diche risulterà aggiudicatario dovrà osservare i seguenti obblighi:
a1) corrispondere il canone di affitto alle scadenze prestabilitefabbricato deve essere utilizzato per struttura residenziale per anziani in possesso dei requisiti previsti dall’art. 15 del Regolamento regionale n. 6 del 18/12/2006;
b2) condurre l’azienda ia denominazione della struttura in modo da conservarne affitto è “Casa Albergo per Anziani xxxx. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx” e non può essere modificata;
3) numero 4 posti letto, a titolo gratuito per l’Ente, devono essere riservati a favore di anziani bisognosi del Comune di Francolise;
4) il Comune si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la destinazione d’uso dell’immobile oggetto di comodato;
5) l’affittuario si impegna ad effettuare, a propria cura e la capacità produttivaspesa, tutti gli eventuali interventi (anche preponendovi soggetto idoneomanutenzione di straordinaria e/o strutturali) necessari per adeguare l’immobile in maniera tale da rispettare i requisiti strutturali ed ambientali, sulla base organizzativi e funzionali, nonché le spese di un progetto concordato con l’Ente parcoarredamento ed utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua, telefono ecc.) previsti dalle norme statali e/o regionali vigenti e, in cui, ferma restando in ogni caso la salvaguardia della sua autonomia gestionale, sono stabiliti, tra l’altro: • i periodi di apertura della struttura, tenuto conto che l’Ente parco ha ottenuto dal Comune di Sedico l’autorizzazione, in deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 11 della legge 31 marzo 1998, n. 114, a tenere aperto il punto vendita, per l’intero periodo 1 marzo - 31 ottobre, anche di domenica e nei giorni festivi; • le modalità di promozione dei prodotti tipici locali in vendita presso la struttura medesima; • la ideazione di proposte di animazione culturale coerenti con le finalità istituzionali del Parco; • la possibilità di fissare un costo per l’utilizzo delle strutture aziendali collocate nell’area pic-nic; • il numero di persone stabilmente impiegate nella gestione del sito;
c) partecipare, a proprie spese, se non già in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’articolo 5, comma 5particolare, del decreto legislativo 31 marzo 1998citato Regolamento regionale n. 6/2006 “Regolamento concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, n. 114, richiesti per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti del settore merceologico alimentare, al primo corso professionale utile istituito o riconosciuto dalla regione per il conseguimento del titolo di alimentarista, ovvero far partecipare a tale corso altra persona specificamente preposta all’attività commerciale;
d) inoltrare al Comune di Sedico la comunicazione di inizio attività di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 114/98;
e) provvedere alla vendita dei soli prodotti agro-alimentari persone diversamente abili e artigianali locali tipici concordati con l’Ente parco nel progetto di cui alla precedente lettera b), con preferenza per quelli inseriti nel circuito “Carta Qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi”, nonché delle pubblicazioni e dei gadget dell’ente stesso;
f) rispettare il protocollo per la concessione del logo “Carta Qualità del Parco” relativo al settore ristorazione, impegnandosi ad entrare nel circuito “Carta Qualitàminori”;
g6) gestire l’affittuario dovrà acquisire, a sua cura e spese, tutte le necessarie autorizzazione previste per legge per lo svolgimento dell’attività di assistenza agli anziani in struttura residenziale.
7) l’affittuario dovrà rispettare, nell’attività che porrà in essere, i contratti collettivi nazionali per il punto informazioni del Parco, fornendo a turisti personale dipendente nonché le norme in materia previdenziale e visitatori gli opportuni ragguagli sulle principali attività organizzate dall’Ente parco, nonché sulle possibilità le norme in materia di fruizione turistica del territoriosicurezza sui luoghi di lavoro;
h) provvedere alla manutenzione ordinaria dell’immobile, degli impianti e delle attrezzature che concorrono 8) l’affittuario dovrà impegnarsi a formare il patrimonio aziendale, nonché a tutte stipulare le riparazioni, sostituzioni e ammodernamenti conseguenti al godimento della cosa e necessari polizze assicurative per una sua migliore gestionela responsabilità civile inerenti le attività prestate;
i) provvedere alla manutenzione ordinaria dell’area boscata, con le cadenze e le modalità concordate con l’Ente parco nel progetto di cui alla lettera b);
j) intestare a suo nome, dalla data del presente atto, tutti i contratti di utenza di servizi pubblici, compreso quello relativo allo smaltimento dei rifiuti;
k) restituire i beni affittati, alla scadenza del contratto, nel medesimo stato in cui gli sono stati consegnati, secondo quanto risulta dal verbale di cui all’articolo 1, salvo il deterioramento derivante dall’uso.
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Samples: Affidamento in Affitto