SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFITTO DI UN’AZIENDA DI RISTORAZIONE IN LOCALITÀ COL DE MICH, COMUNE DI SOVRAMONTE
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFITTO DI UN’AZIENDA DI RISTORAZIONE IN LOCALITÀ COL DE MICH, COMUNE DI SOVRAMONTE
Art. 1
Oggetto
1. L’Ente parco nazionale Dolomiti Bellunesi (di seguito, locatore), come rappresentato, dichiara di concedere, come in effetti concede in affitto, a _______________________(di seguito, affittuario), l’azienda commerciale denominata “All’Antica Torre” sita in xxxxxxxx Xxx xx Xxxx x. 000, xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (XX), esercente attività di ristorazione e vendita di prodotti agro-alimentari e artigianali locali tipici.
2. Le parti dichiarano e riconoscono che nell’azienda data in affitto si intendono compresi tutti gli elementi che concorrono a formare il patrimonio aziendale, ivi compresi l’insegna, le attrezzature, l’arredamento e quant’altro esiste nei locali dell’azienda, quali risultano da apposito verbale di consegna dell’immobile redatto, in contraddittorio tra le parti, in un momento anteriore alla stipula del presente contratto.
3. Non rientra nell’oggetto del presente contratto, ma di esso l’affittuario dovrà garantire, a titolo di prestazione accessoria, la manutenzione ordinaria, il terreno che circonda l’immobile aziendale, per lo più destinato a prato, le cui dimensioni sono di 2 ha. e 47.50 are, pari a 24.750 m2.
Art. 2
Durata
1. L’affitto dell’azienda avrà la durata di tre anni e, ricorrendone le condizioni, potrà essere rinnovato, ad iniziativa dell’Amministrazione, di ulteriori tre anni; in tal caso, l’Ente parco comunicherà all’affittuario, almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, la volontà di procedere alla rinnovazione dello stesso.
Art. 3
Canone
1. Il canone annuo di affitto viene fissato in euro _______________, IVA esclusa, che l’affittuario corrisponderà in due rate semestrali di uguale importo all’inizio di ciascun periodo stabilito; il pagamento della prima rata di canone dovrà avvenire all’atto della stipula del presente contratto.
2. Per i primi tre anni il canone verrà aggiornato in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente; in sede di eventuale rinnovo del contratto, il canone sarà oggetto di una nuova determinazione, concordata con il gestore, che terrà conto dell’andamento complessivo dell’azienda.
3. Il canone d’affitto è soggetto ad imposta sul valore aggiunto con aliquota del 20%.
Art. 4
Obblighi del locatore
1. Il locatore garantisce il pieno e pacifico godimento dell’azienda affittata; in particolare, si impegna a sollevare l’affittuario da ogni responsabilità, oneri, anche fiscali, ed altri gravami in corso di accertamento e non ancora accertati, relativi all’azienda medesima, nascenti da cause anteriori all’inizio dell’affitto.
2. Restano a carico del locatore, fino alla data della stipula del presente contratto, tutte le spese relative all’impiego di luce, acqua, gas, telefono, etc., fermo restando che l’affittuario dovrà provvedere tempestivamente ad intestare a suo nome, per tutta la durata dell’affitto, i relativi contratti di utenza.
3. Restano altresì a carico del locatore le riparazioni straordinarie, salvo quanto previsto al successivo articolo 5; si applica, se del caso, l’articolo 1622 del codice civile.
Art. 5
Obblighi dell’affittuario
1. L’affittuario ha l’obbligo di:
a) corrispondere il canone di affitto alle scadenze prestabilite;
b) condurre l’azienda in modo da conservarne la destinazione e la capacità produttiva, anche preponendovi soggetto idoneo, sulla base di un progetto concordato con l’Ente parco, in cui sono stabiliti, tra l’altro, i periodi dell’anno in cui la struttura deve obbligatoriamente funzionare e le modalità di gestione del punto informazioni del Parco, e ferma restando in ogni caso la salvaguardia della sua autonomia gestionale;
c) partecipare, a proprie spese, se non già in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, richiesti per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti del settore merceologico alimentare, al primo corso professionale utile istituito o riconosciuto dalla regione per il conseguimento del titolo di alimentarista, ovvero far partecipare a tale corso altra persona specificamente preposta all’attività commerciale;
d) inoltrare al Comune di Sovramonte la comunicazione di inizio attività di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 114/98;
e) provvedere alla vendita dei soli prodotti agro-alimentari e artigianali locali tipici concordati con l’Ente parco nel progetto di cui alla precedente lettera b), con preferenza per quelli inseriti nel circuito “Carta Qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi”, nonché delle pubblicazioni e dei gadget dell’ente stesso;
f) rispettare il protocollo per la concessione del logo “Carta Qualità del Parco” relativo al settore ristorazione, impegnandosi ad entrare nel circuito “Carta Qualità”;
g) provvedere alla manutenzione ordinaria dell’immobile, degli impianti e delle attrezzature che concorrono a formare il patrimonio aziendale, nonché a tutte le riparazioni, sostituzioni e ammodernamenti conseguenti al godimento della cosa e necessari per una sua migliore gestione;
h) provvedere alla manutenzione ordinaria dell’area circostante il fabbricato aziendale, con le cadenze e le modalità concordate con l’Ente parco nel progetto di cui alla lettera b);
i) intestare a suo nome, dalla data del presente atto, tutti i contratti di utenza di servizi pubblici, compreso quello relativo allo smaltimento dei rifiuti;
j) restituire i beni affittati, alla scadenza del contratto, nel medesimo stato in cui gli sono stati consegnati, secondo quanto risulta dal verbale di cui all’articolo 1, salvo il deterioramento derivante dall’uso.
Art. 6
Cauzione
1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, l’affittuario è tenuto a costituire, nelle stesse forme previste per la cauzione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo pari a una annualità di canone, IVA esclusa, fornendo prova dell’avvenuto deposito all’atto della sottoscrizione del contratto.
2. La mancata costituzione della garanzia determina la dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Ente parco, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
3. La cauzione definitiva è svincolata allo scadere della durata del contratto, previa verifica, in contraddittorio con l’affittuario, che la cosa è stata resa nel medesimo stato in cui questi l’ha ricevuta, salvo il deterioramento risultante dall’uso, ed in assenza di altre inadempienze contrattuali dell’affittuario medesimo.
Art. 7
Poteri del locatore e dell’affittuario
1. Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono; in caso di accertata violazione di tali obblighi, si applica il successivo articolo 11.
2. L’affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché non ne pregiudichino la capacità produttiva; se tali iniziative si traducono in un incremento delle componenti aziendali, la differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio e al termine dell’affitto sarà regolata in base all’articolo 2561, ultimo comma, del codice civile.
3. In nessun caso l’avviamento dell’azienda può farsi rientrare tra le consistenze indennizzabili di cui al precedente comma 2, e per esso nulla potrà pretendere l’affittuario alla scadenza del contratto di affitto.
Art. 8
Licenze amministrative
1. A norma dell’articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il trasferimento della gestione dell’azienda comporta la cessione all'avente causa delle autorizzazioni di cui l’Ente parco è titolare, e per tale subingresso l’Ente parco già presta il suo assenso.
2. L’affittuario, dal canto suo, senza nulla pretendere in cambio, si obbliga a cedere, allo spirare del contratto di affitto, le autorizzazioni predette all’Ente parco.
Art. 9
Responsabilità dell’affittuario
1. L’affittuario è responsabile per i danni, a persone o a cose, eventualmente arrecati, nell’esecuzione del contratto, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori; a tale riguardo, esso si impegna a tenere indenne il locatore da ogni pretesa avanzata da terzi in merito.
2. L’affittuario è altresì responsabile della perdita e del deterioramento dei beni aziendali che avvengono nel corso del contratto, anche se cagionati da persone che egli ha ammesso, sia pure temporaneamente, all’uso o al godimento dei beni predetti, e salvo che provi che tali eventi sono accaduti per causa a lui non imputabile.
Art. 10
Divieto di subaffitto e di cessione del contratto di affitto
1. L’affittuario non può subaffittare l’azienda, né cedere a terzi il contratto d’affitto.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è causa di risoluzione del contratto d’affitto.
Art. 11
Risoluzione del contratto
1. Oltre che nel caso previsto nel precedente articolo 10, il contratto si risolve:
a) di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del codice civile:
⮚ in caso di mancato pagamento di una intera annualità di canone;
⮚ in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
⮚ in caso di mancata partecipazione, per causa imputabile all’affittuario, al primo corso professionale utile istituito o riconosciuto dalla regione per il conseguimento del titolo di alimentarista;
b) su richiesta dell’Ente parco, nei limiti di cui all’articolo 1455 del codice civile:
⮚ in caso di inottemperanza agli obblighi nascenti dal presente contratto;
⮚ in caso di reiterate violazioni del progetto di gestione concordato con l’Ente parco ai sensi del precedente articolo 5.
2. Il contratto si scioglie altresì nel caso previsto dall’articolo 2561, comma 3, del codice civile.
3. In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all’affittuario, l’Ente parco provvede all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.
Art. 12
Disciplina delle controversie
1. Le eventuali controversie che potranno insorgere tra l’Ente parco e l’affittuario in ordine alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto vengono devolute ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati uno dall’amministrazione, uno dal privato contraente e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale di Belluno.
2. All’arbitrato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 806 e ss. del codice di procedura civile.
3. La richiesta di arbitrato deve essere inoltrata nel termine di sessanta giorni dalla data in cui si verifica il fatto oggetto di contestazione; decorso inutilmente detto termine, ciascuna parte decade dal diritto di ricorrere al giudizio arbitrale.
4. La richiesta di arbitrato, notificata all’altra parte, deve indicare con chiarezza i termini della controversia e indicare il nominativo dell’arbitro prescelto.
Art. 13
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’affittuario le spese di bollo e le altre inerenti al presente contratto.
2. Sono a carico dell’Ente parco le spese di registrazione; a tal fine, poiché i canoni di affitto sono assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, trova applicazione, in materia di imposta di registro, l’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 14
Norma finale
1. Per quanto non previsto nel presente atto, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 2555 e ss. e 1615 e ss. del codice civile in materia di affitto di azienda, nonché quelle di cui all’articolo 1571 e ss. dello stesso codice in materia di locazione, in quanto applicabili.
Firma dell’offerente per accettazione