Obblighi delle parti 1. Le Parti si impegnano a cofinanziare le attività e a mettere a disposizione le risorse, le informazioni e i dati pertinenti e necessari ai fini della corretta esecuzione delle programmate attività. 2. Il Commissario Straordinario, per il tramite dei Responsabili e del Comitato Tecnico Scientifico, avrà cura di organizzare e programmare incontri con cadenza bisettimanale per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia, nonché per monitorare lo stato di attuazione degli adempimenti, ferma restando la possibilità di fissare ulteriori incontri in ogni momento qualora una delle parti lo ritenga opportuno. 3. Ai fini del conseguimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente Accordo: ▪ il Commissario Straordinario avrà cura di fornire ogni eventuale studio in materia esistente e nella sua disponibilità, funzionali ad integrare ed approfondire la ricerca in oggetto, nonché di rendere disponibili l’acquisendo patrimonio conoscitivo e i documenti di pianificazione utili alla realizzazione dell’aggiornamento dei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI); ▪ l’Autorità provvederà a fornire tutti i dati presenti nella propria banca dati e a mettere a disposizione la piattaforma WebGIS predisposta nell’ambito del progetto ReSTART; inoltre provvederà a recepire i risultati ottenuti aggiornando i Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), nel rispetto del cronoprogramma di cui all’art.4, comma 2. L’Autorità, per le proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione di I.S.P.R.A. nella funzione di supporto tecnico, nonché di Università che hanno maturato specifica esperienza sul campo. 4. Nello svolgimento delle attività di competenza le parti si impegnano inoltre a: a. rispettare le modalità di attuazione e i termini concordati con il presente Accordo; b. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare ricorrendo a strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e snellimento dei processi decisionali;
Ammontare dell’appalto L’importo a base d’asta è di € 131.147,54 (centotrentunomilacentoquarantasette/cinquantaquattro) IVA 22% esclusa. L’appalto comprende, per ciascuna stagione termica 2014/2015 e 2015/2016, un numero presunto di ispezioni pari a 700 impianti, suddivisi in circa: • 500 impianti con potenza inferiore a 35 kW • 200 impianti con potenza superiore o uguale a 35 kW Il compenso previsto è rapportato alla tipologia dell’impianto, ed è indicativamente stabilito in: ⮚ € 49,00 (omnicomprensivo di IVA e altri oneri) per ogni impianto di potenza inferiore a 35 kW; ⮚ € 60,00 (omnicomprensivo di IVA e altri oneri) per ogni impianto di potenza superiore o uguale a 35 kW; ⮚ € 24,00 (omnicomprensivo IVA e altri oneri) per ogni generatore aggiuntivo oltre il primo per impianti di potenza complessiva superiore o uguale a 35 kW ⮚ € 24,00 rilevamento temperature ⮚ € 24,00 Ispezione sistema termoregolazione e contabilizzazione del calore I suddetti corrispettivi includono qualsiasi onere fiscale e previdenziale, se dovuto. Il numero delle visite ispettive da eseguirsi effettivamente può discostarsi dal dato inizialmente preventivato, in conformità a quanto disposto all’art 19 della d.G.R. X/1118 del 2013. Si precisa altresì che il numero di verifiche effettivamente eseguite potrebbe non corrispondere al totale dei nominativi assegnati. Per i controlli non eseguiti e/o annullati non verrà corrisposto alcun compenso. La S.A. si riserva la possibilità di compensare le ispezioni annullate con altre di pari numero. Il servizio di rilevamento delle temperature in ambiente verrà invece attivato su richiesta del Comune di Cinisello Balsamo per specifiche verifiche che si rendessero necessarie. In ogni caso, il Servizio Energia del Comune di Cinisello Balsamo controlla che l’attività sia eseguita nella piena osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e nei modi e nei tempi indicati nel presente Capitolato. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla S.A. e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.