Common use of OBBLIGHI DELL’OPERATORE Clause in Contracts

OBBLIGHI DELL’OPERATORE. 7.1 L’Operatore è tenuto a registrarsi sul portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del presente Contratto. Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del presente Contratto e il codice identificativo univoco sono personali. L’Operatore e gli utenti dell’applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. L’Operatore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore. L’Operatore è tenuto a: - trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione all’impianto, alle relative caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate; - fornire, tramite portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all’impianto oggetto del presente Contratto e/o a quanto dichiarato in sede di qualifica; - comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul portale; - comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferiti all’impianto, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti Autorità che incida sulla disponibilità, efficacia, validità sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto stesso; - provvedere a pagare mensilmente i corrispettivi spettanti al GSE, nei tempi e con le modalità stabiliti dallo stesso GSE nelle Procedure; - provvedere a pagare, ove previsto, gli importi derivanti da eventuali conguagli sul numero dei CIC, anche a seguito della determinazione a consuntivo della quota d’obbligo versata dai Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo rendere disponibili al GSE i contratti di fornitura di gas naturale e biometano stipulati con titolari di impianti di distribuzione stradale, e/o con soggetti intermediari, e le relative fatturazioni; - trasmettere mensilmente al GSE i dati relativi al biometano immesso in consumo nei trasporti con le modalità e le tempistiche previste dalle Procedure; - fornire al GSE, se del caso, i dati a consuntivo mensili del biometano effettivamente venduto tra le parti come riscontrabile dalle relative fatturazioni, ovvero da ogni altra documentazione atta a riscontrare l’avvenuto pagamento; - rispettare la normativa tecnica sulla qualità e sulla sostenibilità, sulla tracciabilità e sul bilancio di massa del biometano; - rispettare le disposizioni in materia di misura della quantità e di odorizzazione del biometano; - rispettare le disposizioni fiscali in materia di accise e imposte sul gas naturale; - installare a sue spese idonee apparecchiature di misura tele-leggibili con le caratteristiche previste dalla delibera dell’Autorità n. 46/2015/R/gas e ss.mm.ii. e specificate dal GSE nelle Procedure; - accettare l’eventuale telelettura del GSE dei dati rilevanti ai fini di una corretta determinazione dei CIC; - dotare l’eventuale condotta realizzata dallo stesso delle apparecchiature necessarie alla captazione fisica del biometano fuori specifica, se previsto intercettare immediatamente l’immissione in rete in caso di biometano fuori specifica e, in generale, realizzare tutto quanto previsto a norma del Decreto e delle disposizioni dell’ARERA; L’Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, ha l’obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata nel portale informatico. 7.2 L’Operatore che ha un impianto ubicato sul territorio di altri Stati membri dell’Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l’Italia con i quali l’UE ha stipulato un accordo di libero scambio - redatto ai sensi degli artt. da 5 a 10 o dell’art. 11 della direttiva 2009/28/CE – che stabilisca un sistema di reciprocità e che richiede l’incentivazione prevista dal presente Contratto è tenuto a: - esportare fisicamente la produzione di biometano in Italia; - possedere, per il proprio impianto, tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal Decreto per gli impianti ubicati sul territorio nazionale.

Appears in 1 contract

Samples: Incentive Agreement

OBBLIGHI DELL’OPERATORE. 7.1 L’Operatore è tenuto a registrarsi sul portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per 4.1 Con la gestione stipula del presente Contratto. Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del presente Contratto e il codice identificativo univoco sono personali. L’Operatore e gli utenti dell’applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. L’Operatore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore. L’Operatore è tenuto l’Operatore si impegna a: - trasmettere accettare gli standard aziendali di Umbria Digitale in termini di security e safety così come definiti al GSEsuccessivo art. 16; - non effettuare alcuna manomissione lesiva dell’integrità delle Infrastrutture. - in caso di comprovato danneggiamento doloso o gravemente colposo ad opera dell’Operatore o del personale dallo stesso incaricato, questi sarà tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, al ripristino dell’originario stato delle stesse, nonché a risarcire gli eventuali ulteriori danni da ciò derivanti. 4.2 L’Operatore si impegna a realizzare in proprio le eventuali opere di set-up dell’Infrastruttura, secondo le relative specifiche tecniche, che Umbria Digitale evidenzierà nella Proposta Tecnico - economica. 4.3 I costi per la realizzazione dell’interconnessione tra la rete dell’Operatore e l’Infrastruttura oggetto del Contratto sono a carico dell’Operatore. 4.4 Ove richiesto dalla legge o da altri provvedimenti avente carattere normativo, l’Operatore sarà tenuto a stipulare i necessari accordi con i Titolari dei Diritti di Passaggio relativamente all’Infrastruttura su semplice richiesta cui esercita i diritti. 4.5 Nel caso in cui l’Operatore debba eseguire interventi sull’Infrastruttura per interconnettere un suo cliente e/o altro Operatore di Telecomunicazioni, l’Operatore dovrà procedere con la posa di un proprio pozzetto e/o altro tipo di infrastruttura esterna alla tratta, ove eseguire detta interconnessione. Resta quindi inteso che, di regola, l’Operatore non potrà installare apparecchiature di telecomunicazioni e/o qualunque altro tipo di attrezzatura nei locali/pozzetti lungo la Tratta, salvo diverso specifico accordo. L’Operatore, per l’esecuzione dei lavori di cui al presente articolo, dovrà richiedere a Umbria Digitale l’autorizzazione e nel rispetto delle scadenze fissateconcordare con quest’ultima l’intervento, ogni documentazione richiesta in relazione all’impianto, alle relative caratteristiche onde evitare di funzionamento ed alle operazioni arrecare danni o disturbi all’Infrastruttura. 4.6 Salvo quanto necessario per effettuare eventuali attività di manutenzione ed ispezione dell’Infrastruttura, l’Operatore non potrà avere accesso diretto a locali, Pozzetti e verifica effettuate; - fornireCavidotti senza preventiva autorizzazione scritta di Umbria Digitale, tramite portale informaticoné potrà in alcun caso spostare, tempestiva comunicazione al GSE in merito ricollocare la Rete Umbria Digitale e dovrà usare la massima cautela e diligenza per evitare danni all’Infrastruttura. L’Operatore risponderà di tutti i danni diretti e/o indiretti derivati dalla violazione dei suddetti divieti o dalla mancata osservanza delle regole e norme di cautela e diligenza. 4.7 L’Operatore si impegna a qualsiasi variazione relativa all’impianto oggetto del presente Contratto stipulare con primarie società di assicurazione e per importi congrui secondo i normali criteri gestionali nel settore delle telecomunicazioni, contratti per la copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o a quanto dichiarato in sede cose di qualifica; - comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul portale; - comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferiti all’impianto, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti Autorità che incida sulla disponibilità, efficacia, validità sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto stesso; - provvedere a pagare mensilmente i corrispettivi spettanti al GSE, nei tempi e con le modalità stabiliti terzi derivanti dallo stesso GSE nelle Procedure; - provvedere a pagare, ove previsto, gli importi derivanti da eventuali conguagli sul numero dei CIC, svolgimento della propria attività anche a seguito della determinazione a consuntivo della quota d’obbligo versata dai Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo rendere disponibili al GSE i contratti di fornitura di gas naturale e biometano stipulati con titolari di impianti di distribuzione stradale, e/o con soggetti intermediari, e le relative fatturazioni; - trasmettere mensilmente al GSE i dati relativi al biometano immesso in consumo nei trasporti con le modalità e le tempistiche previste dalle Procedure; - fornire al GSE, se del caso, i dati a consuntivo mensili del biometano effettivamente venduto tra le parti come riscontrabile dalle relative fatturazioni, ovvero da ogni altra documentazione atta a riscontrare l’avvenuto pagamento; - rispettare la normativa tecnica sulla qualità e sulla sostenibilità, sulla tracciabilità e sul bilancio di massa del biometano; - rispettare le disposizioni in materia di misura della quantità e di odorizzazione del biometano; - rispettare le disposizioni fiscali in materia di accise e imposte sul gas naturale; - installare a sue spese idonee apparecchiature di misura tele-leggibili con le caratteristiche previste dalla delibera dell’Autorità n. 46/2015/R/gas e ss.mm.ii. e specificate dal GSE nelle Procedure; - accettare l’eventuale telelettura del GSE dei dati rilevanti ai fini di una corretta determinazione dei CIC; - dotare l’eventuale condotta realizzata dallo stesso delle apparecchiature necessarie alla captazione fisica del biometano fuori specifica, se previsto intercettare immediatamente l’immissione in rete in caso di biometano fuori specifica e, in generale, realizzare tutto quanto previsto a norma del Decreto e delle disposizioni dell’ARERA; L’Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, ha l’obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata nel portale informatico. 7.2 L’Operatore che ha un impianto ubicato sul territorio di altri Stati membri dell’Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l’Italia con i quali l’UE ha stipulato un accordo di libero scambio - redatto ai sensi degli artt. da 5 a 10 o dell’art. 11 della direttiva 2009/28/CE – che stabilisca un sistema di reciprocità e che richiede l’incentivazione prevista dal presente Contratto è tenuto a: - esportare fisicamente la produzione di biometano in Italia; - possedere, per il proprio impiantotramite di soggetti terzi, tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal Decreto per gli impianti ubicati sul territorio nazionaleoggetto del Contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Per La Cessione Di Diritti D’uso in Modalità Iru Di Fibra Ottica Spenta Per Reti Di Telecomunicazioni

OBBLIGHI DELL’OPERATORE. 7.1 L’Operatore è tenuto a registrarsi sul portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del presente Contratto. Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del presente Contratto e il codice identificativo univoco sono personali. L’Operatore e gli utenti dell’applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco con la massima diligenza, mantenendoli segreti segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. L’Operatore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore. L’Operatore è tenuto a: - a. trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione all’impianto, alle relative caratteristiche di funzionamento ed e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate; - b. fornire, tramite portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all’impianto oggetto del presente Contratto e/o a quanto dichiarato in sede di qualifica; - c. comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul portaleportale informatico; - d. comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferiti all’impianto, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti Autorità che incida sulla disponibilità, efficacia, validità validità, sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto stesso; - e. integrare la documentazione richiesta in caso di passaggio all’articolo 5 del Decreto; f. provvedere a pagare mensilmente i corrispettivi spettanti al GSE, ove previsto, nei tempi e con le modalità stabiliti dallo stesso GSE nelle Procedure; - g. provvedere a pagare, ove previsto, gli importi derivanti da eventuali conguagli sul numero dei CIC, anche a seguito della determinazione a consuntivo della quota d’obbligo versata dai Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo meccanismo; h. trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio dei costi di produzione di cui alla normativa di riferimento; i. rendere disponibili al GSE i gli eventuali contratti di fornitura di gas naturale e biometano stipulati con titolari di impianti di distribuzione stradale, e/o con soggetti intermediari, e le relative fatturazioni; - j. trasmettere mensilmente al GSE i dati relativi al biometano immesso in consumo nei trasporti richiesti con le modalità e le tempistiche previste dalle Procedure; - k. fornire al GSE, se del caso, i dati a consuntivo mensili del biometano effettivamente venduto tra le parti parti, come riscontrabile dalle relative fatturazioni, fatturazioni ovvero da ogni altra documentazione atta a riscontrare l’avvenuto pagamento; - l. restituire, se del caso, con le modalità previste nelle Procedure, l’intera somma relativa alle maggiorazioni ottenute per la realizzazione di impianti di distribuzione del gas naturale pertinenti, qualora detti impianti siano chiusi alle vendite al pubblico prima di dieci anni, anche non continuativi e tenendo conto dei periodi di messa in sospensiva, dalla data di inizio dell’attività di distribuzione del gas naturale; m. restituire, se del caso, con le modalità previste nelle Procedure, l’intera somma relativa alle maggiorazioni ottenute per la realizzazione di impianti di liquefazione del biometano pertinenti, qualora detti impianti cessino di funzionare prima di dieci anni dalla data di inizio dell’attività di distribuzione del gas naturale in forma liquida; n. rispettare la normativa tecnica sulla qualità e sulla sostenibilità, sulla tracciabilità e sul bilancio di massa del biometano; - o. rispettare le disposizioni in materia di misura della quantità e di odorizzazione del biometano; - p. rispettare le disposizioni fiscali in materia di accise e imposte sul gas naturale; - q. installare a sue spese idonee apparecchiature di misura tele-leggibili con le caratteristiche previste dalla delibera dell’Autorità n. 46/2015/R/gas e ss.mm.ii. e specificate dal GSE nelle Procedureprocedure; - r. accettare l’eventuale telelettura del GSE dei dati rilevanti ai fini di una corretta determinazione del numero dei CICCIC per i quali corrispondere il controvalore; - s. dotare l’eventuale condotta condotta, realizzata dallo stesso stesso, delle apparecchiature necessarie alla captazione fisica del per captare fisicamente il biometano fuori specifica, se previsto intercettare immediatamente specifica ed eventualmente bloccarne l’immissione in rete in caso di biometano fuori specifica enei casi previsti dalla normativa, nonché, in generale, realizzare tutto quanto previsto stabilito a norma del Decreto e delle disposizioni dell’ARERA; L’Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'art. 85 del D. Lgslgs. n. 159/2011, ha l’obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata nel portale del Portale informatico. 7.2 L’Operatore che ha un impianto ubicato sul territorio di altri Stati membri dell’Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l’Italia con i quali l’UE ha stipulato un accordo di libero scambio - redatto ai sensi degli artt. da 5 a 10 o dell’art. 11 della direttiva 2009/28/CE – che stabilisca un sistema di reciprocità e che richiede l’incentivazione prevista dal presente Contratto è tenuto a: - esportare fisicamente la produzione di biometano in Italia; - possedere, per il proprio impianto, tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal Decreto per gli impianti ubicati sul territorio nazionale.

Appears in 1 contract

Samples: Incentive Agreement

OBBLIGHI DELL’OPERATORE. 7.1 L’Operatore è tenuto a registrarsi sul portale Portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del presente Contratto. Le credenziali di accesso al portale Portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del presente Contratto e il codice identificativo univoco i codici identificativi univoci sono personali. L’Operatore e gli utenti dell’applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. L’Operatore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore. L’Operatore è tenuto a: - trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione all’impianto, alle relative caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate; - fornire, tramite portale Portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all’impianto oggetto del presente Contratto e/o a quanto dichiarato in sede di qualificaContratto; - comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul portalePortale informatico; - trasmettere al GSE, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio tecnologico di cui alla normativa di riferimento, secondo le modalità da questi indicate,; - comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferiti riferite all’impianto, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti Autorità che incida sulla disponibilità, efficacia, validità sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto stesso; - provvedere a pagare mensilmente i corrispettivi spettanti al GSE, nei tempi e con le modalità stabiliti dallo stesso GSE nelle Procedure; - provvedere a pagare, ove previsto, gli importi derivanti da eventuali conguagli sul numero dei CIC, anche a seguito della determinazione a consuntivo della quota d’obbligo versata dai Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo rendere disponibili al GSE i contratti di fornitura di gas naturale e biometano stipulati con titolari di impianti di distribuzione stradale, e/o con soggetti intermediari, e le relative fatturazioni; - trasmettere mensilmente al GSE i dati relativi al biometano immesso in consumo nei trasporti con le modalità e le tempistiche previste dalle Procedure; - fornire al GSE, se del caso, i dati a consuntivo mensili del biometano effettivamente venduto tra le parti come riscontrabile dalle relative fatturazioni, ovvero da ogni altra documentazione atta a riscontrare l’avvenuto pagamento; - rispettare la normativa tecnica sulla qualità e sulla sostenibilità, sulla tracciabilità e sul bilancio di massa del biometano; - rispettare le disposizioni in materia di misura della quantità e di odorizzazione del biometano; - rispettare le disposizioni fiscali in materia di accise e imposte sul gas naturale; - installare a sue spese idonee apparecchiature di misura tele-leggibili con le caratteristiche previste dalla delibera dell’Autorità n. 46/2015/R/gas e ss.mm.ii. e specificate dal GSE nelle Procedure; - accettare l’eventuale telelettura del GSE dei dati rilevanti ai fini di una corretta determinazione dei CIC; - dotare l’eventuale condotta realizzata dallo stesso delle apparecchiature necessarie alla captazione fisica del biometano fuori specifica, se previsto intercettare immediatamente l’immissione in rete in caso di biometano fuori specifica e, in generale, realizzare tutto quanto previsto a norma del Decreto e delle disposizioni dell’ARERA; L’Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'art. 85 del D. Lgslgs. 159/2011, ha l’obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata nel portale Portale informatico. 7.2 Con riferimento all’impianto oggetto del presente Contratto, l’Operatore, in conformità alla normativa di riferimento, è tenuto a registrare i dati, richiesti dalla società Terna S.p.A., sul sistema di anagrafica unica degli impianti (sistema GAUDI’ di cui alla Deliberazione ARERA 557/2012/R/eel) e ad aggiornarli, nel caso di eventuali variazioni. L’Operatore che ha un impianto ubicato sul territorio è tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di altri Stati membri dell’Unione Europea connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di altri Stati terzi confinanti con l’Italia con i quali l’UE ha stipulato un accordo connessione di libero scambio - redatto terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi degli arttdell'art. da 5 a 10 o 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004. L’Operatore deve consentire al GSE, ove previsto dalla regolazione vigente, l’acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell’energia elettrica, ai sensi dell’art. 11 5 della direttiva 2009/28Deliberazione ARG/CE – che stabilisca un sistema elt 4/10 ovvero consentire l’accesso all’impianto per l’installazione degli apparati e per l’implementazione dei sistemi funzionali all’acquisizione via satellite dei dati di reciprocità potenza, energia e che richiede l’incentivazione prevista dal presente Contratto fonte primaria. Per impianti di potenza superiore a 200 kW, ove previsto dalla regolazione vigente, l’Operatore è tenuto a comunicare e mantenere aggiornate le informazioni richieste dal GSE, funzionali all’analisi preliminare necessaria per l’eventuale e successiva acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria tramite il Portale informatico, ai sensi dell’art. 5, lett. a: - esportare fisicamente la produzione ) e b) della Deliberazione ARERA ARG/elt 4/10. 7.3 Nel caso di biometano in Italia; - possedereimpianti ibridi, per l’Operatore è tenuto a comunicare al GSE, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), del TISP, entro il proprio impianto31 marzo di ogni anno, le quantità e le energie primarie associate a tutti i requisiti soggettivi combustibili utilizzati nel corso dell’anno precedente, secondo le modalità e oggettivi richiesti dal Decreto per condizioni previste nelle DTF. [Solo nei casi di impianti di cogenerazione ad alto rendimento] L’Operatore è tenuto a comunicare al GSE, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), del TISP, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati e le informazioni necessarie ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, come previsto dall’art. 8 del D.M. 5 settembre 2011, secondo le modalità e condizioni previste nelle DTF. Per gli impianti ubicati sul territorio nazionalecogenerativi, il contributo in conto scambio (CS) di acconto associato all’energia elettrica scambiata in ciascun periodo dell’anno solare di riferimento, verrà erogato solo al termine dell’iter di verifica e riconoscimento della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 5 settembre 2011, sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell’anno precedente.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Per L’erogazione Del Servizio Di Scambio Sul Posto Dell’energia Elettrica