Obblighi di adeguata verifica. 1. Ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, la Parte Mutuataria è tenuta a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie e aggiornate ed i relativi documenti necessari a consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa di legge in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio (D. lgs. n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e delle disposizioni regolamentari tempo per tempo adottate dalla Banca d’Italia (“Normativa Antiriciclaggio”). Nel caso in cui il presente rapporto contrattuale sia intestato a più persone, ciascuna di esse sarà tenuta al rispetto dei medesimi obblighi nei confronti della Banca con riferimento ai seguenti soggetti: - la Parte Mutuataria, attraverso l’acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta e, se esistenti, degli estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore; - il soggetto delegato ad operare in nome e per conto della Parte Mutuataria o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto della Parte Mutuataria (“Esecutore”); - la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della Parte Mutuataria persona giuridica oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (“Titolare effettivo”). Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle procedure della Banca adottate in conformità alla Normativa Antiriciclaggio. 2. La Banca effettua ogni ulteriore riscontro necessario a verificare i dati identificativi e le informazioni acquisiti. Nel caso in cui la Banca riscontri che le informazioni e le dichiarazioni della Parte Mutuataria risultano scorrette, parziali o non veritiere la Banca agirà nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio.
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Samples: Financing Agreement, Financing Agreement, Financing Agreement
Obblighi di adeguata verifica. 1. Ai fini Prima della sottoscrizione del presente Contratto, la Parte Mutuataria il Cliente è tenuta tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni infor- mazioni necessarie e aggiornate ed nonché i relativi documenti necessari a consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa di legge in materia di prevenzione dell'utilizzo dell’utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio (D. lgs. n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e delle dalle disposizioni regolamentari tempo per tempo adottate dalla Banca d’Italia (“Normativa Antiriciclaggio”). Nel caso in cui il presente rapporto contrattuale sia intestato a più persone, ciascuna di esse sarà tenuta al rispetto dei medesimi obblighi nei confronti della Banca con riferimento ai seguenti soggetti: - la Parte Mutuataria, attraverso l’acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta e, se esistenti, degli estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore; - il soggetto delegato ad operare in nome e per conto della Parte Mutuataria o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto della Parte Mutuataria (“Esecutore”); - la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della Parte Mutuataria persona giuridica oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (“Titolare effettivo”). Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle procedure della Banca adottate in conformità alla Normativa Antiriciclaggio.
2. La Banca effettua ogni ulteriore riscontro necessario a verificare i dati identificativi e le informazioni informa- zioni acquisiti. Nel caso in cui la Banca riscontri che le informazioni e le dichiarazioni della Parte Mutuataria del Cliente risultano scorrette, parziali o non veritiere la Banca agirà nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio. Nel caso in cui la Banca si trovi nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ovvero in presenza di elementi di sospetto di rischio di riciclaggio, la Banca si astiene dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto contrattuale, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio. Il Cliente, in qualsiasi momento nel corso dell’esecuzione del Contratto, si impegna a fornire tutte le informazioni utili ed i relativi documenti validi a supporto dell’operatività effettuata, onde consentire alla Banca di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, anche con riferimento a eventuali ope- razioni poste in essere con paesi considerati ad alto rischio di riciclaggio, paesi che presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanzia- mento del terrorismo, come individuati dalla Commissione Europea nell’esercizio dei poteri di cui agli art. 9 e 64 della Direttiva (UE) 2015/849 (come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018). Inoltre, la Banca nel caso di operatività che coinvolga un paese sottoposto a embargo o un sog- getto destinatario di misure restrittive e/o sanzionatorie agirà in conformità alle leggi e ai rego- lamenti sanzionatori internazionali così come alle leggi ed i regolamenti locali tempo per tempo vigenti, potendo pertanto, nei casi di violazione, astenersi dall’eseguire l’operazione.
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Samples: Deposito Vincolato, Deposito Vincolato, Contratto Di Deposito Vincolato
Obblighi di adeguata verifica. 1. Ai fini Prima della sottoscrizione del presente Contratto, la Parte Mutuataria il Cliente è tenuta tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie e aggiornate ed i relativi documenti necessari a consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa di legge in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio (D. lgs. n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e delle disposizioni regolamentari tempo per tempo adottate dalla Banca d’Italia (“Normativa Antiriciclaggio”). Nel caso in cui il presente rapporto contrattuale sia intestato a più personeIn particolare, ciascuna di esse sarà tenuta al rispetto dei medesimi obblighi nei confronti della Banca sono acquisiti i dati identificativi, le informazioni e la documentazione richieste dalla Normativa Antiriciclaggio con riferimento ai seguenti soggetti: - la Parte Mutuatariail Cliente, attraverso l’acquisizione dei dati identificativi nonché nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta e, se esistenti, degli estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore; - il soggetto delegato ad operare in nome e per conto della Parte Mutuataria del Cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto della Parte Mutuataria del Cliente (“Esecutore”); - la persona fisica o le persone fisiche cuifisiche, diverse dal Cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è attribuibile istaurato, la proprietà diretta prestazione professionale è resa o indiretta della Parte Mutuataria persona giuridica oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari l'operazione è eseguita (“Titolare effettivo”). Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle procedure della Banca adottate in conformità alla Normativa Antiriciclaggio.
2. La Banca effettua ogni ulteriore riscontro necessario a verificare i dati identificativi e le informazioni acquisiti. Nel caso in cui la Banca riscontri che le informazioni e le dichiarazioni della Parte Mutuataria del Cliente risultano scorrette, parziali o non veritiere la Banca agirà nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio. Nel caso in cui la Banca si trovi nell’impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ovvero in presenza di elementi di sospetto rischio di riciclaggio, la Banca si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il presente rapporto contrattuale, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio. Il Cliente, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del Contratto, si impegna a fornire tutte le informazioni utili ed i relativi documenti validi a supporto dell’operatività effettuata, onde consentire alla Banca di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, anche con riferimento a eventuali operazioni poste in essere con Paesi considerati ad alto rischio di riciclaggio, paesi che presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione Europea nell’esercizio dei poteri di cui agli art. 9 e 64 della Direttiva (UE) 2015/849 (come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018). Inoltre, la Banca nel caso di operatività che coinvolga un Paese sottoposto a embargo o un soggetto destinatario di misure restrittive e/o sanzionatorie agirà in conformità alle leggi e ai regolamenti sanzionatori internazionali così come alle leggi ed i regolamenti locali tempo per tempo vigenti, potendo pertanto, nei casi di violazione, astenersi dall’eseguire l’operazione.
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Samples: Bank Account Opening Agreement, Account Opening Agreement
Obblighi di adeguata verifica. 1. Ai fini Prima della sottoscrizione del presente Contratto, la Parte Mutuataria il Cliente è tenuta tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie e aggiornate ed i relativi documenti necessari a consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa di legge in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio (D. lgs. n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e delle disposizioni regolamentari tempo per tempo adottate dalla Banca d’Italia (“"Normativa Antiriciclaggio”"). Nel caso in cui il presente rapporto contrattuale sia intestato a più personeIn particolare, ciascuna di esse sarà tenuta al rispetto dei medesimi obblighi nei confronti della Banca sono acquisiti i dati identificativi, le informazioni e la documentazione richieste dalla Normativa Antiriciclaggio con riferimento ai seguenti soggetti: - la Parte Mutuatariail Cliente, attraverso l’acquisizione dei dati identificativi nonché nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta e, se esistenti, degli estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore; - il soggetto delegato ad operare in nome e per conto della Parte Mutuataria del Cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto della Parte Mutuataria del Cliente (“Esecutore”); - la persona fisica o le persone fisiche cuifisiche, diverse dal Cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è attribuibile istaurato, la proprietà diretta prestazione professionale è resa o indiretta della Parte Mutuataria persona giuridica oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari l'operazione è eseguita (“Titolare effettivo”). Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle procedure della Banca adottate in conformità alla Normativa Antiriciclaggio.
2. La Banca effettua ogni ulteriore riscontro necessario a verificare i dati identificativi e le informazioni acquisiti. Nel caso in cui la Banca riscontri che le informazioni e le dichiarazioni della Parte Mutuataria del Cliente risultano scorrette, parziali o non veritiere la Banca agirà nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio. Nel caso in cui la Banca si trovi nell’impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ovvero in presenza di elementi di sospetto rischio di riciclaggio, la Banca si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il presente rapporto contrattuale, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio. Il Cliente, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del Contratto, si impegna a fornire tutte le informazioni utili ed i relativi documenti validi a supporto dell’operatività effettuata, onde consentire alla Banca di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, anche con riferimento a eventuali operazioni poste in essere con Paesi considerati ad alto rischio di riciclaggio, paesi che presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione Europea nell’esercizio dei poteri di cui agli art. 9 e 64 della Direttiva (UE) 2015/849 (come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018). Inoltre, la Banca nel caso di operatività che coinvolga un Paese sottoposto a embargo o un soggetto destinatario di misure restrittive e/o sanzionatorie agirà in conformità alle leggi e ai regolamenti sanzionatori internazionali così come alle leggi e i regolamenti locali tempo per tempo vigenti, potendo pertanto, nei casi di violazione, astenersi dall’eseguire l’operazione.
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Samples: Account Opening Agreement
Obblighi di adeguata verifica. 1. Ai fini Prima della sottoscrizione del presente Contratto, la Parte Mutuataria il Cliente è tenuta tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie e aggiornate ed i relativi documenti necessari a consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa di legge in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio (D. lgs. n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e delle disposizioni regolamentari tempo per tempo adottate dalla Banca d’Italia (“"Normativa Antiriciclaggio”"). Nel caso in cui il presente rapporto contrattuale sia intestato a più personeIn particolare, ciascuna di esse sarà tenuta al rispetto dei medesimi obblighi nei confronti della Banca sono acquisiti i dati identificativi, le informazioni e la documentazione richiesti dalla Normativa Antiriciclaggio con riferimento ai seguenti soggetti: - la Parte Mutuatariail Cliente, attraverso l’acquisizione dei dati identificativi nonché nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta e, se esistenti, degli estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore; - il soggetto delegato ad operare in nome e per conto della Parte Mutuataria del Cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto della Parte Mutuataria del Cliente (“Esecutore”); - la persona fisica o le persone fisiche cuifisiche, diverse dal Cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della Parte Mutuataria persona giuridica oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari instaurato (“Titolare effettivo”). Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle procedure della Banca adottate in conformità alla Normativa Antiriciclaggio.
2. La Banca effettua ogni ulteriore riscontro necessario a verificare i dati identificativi e le informazioni acquisiti. Nel caso in cui la Banca riscontri che le informazioni e le dichiarazioni della Parte Mutuataria del Cliente risultano scorrette, parziali o non veritiere la Banca agirà nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio. Nel caso in cui la Banca si trovi nell’impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ovvero in presenza di elementi di sospetto rischio di riciclaggio, la Banca si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il presente rapporto contrattuale, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio. Il Cliente, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del Contratto, si impegna a fornire tutte le informazioni utili ed i relativi documenti validi a supporto dell’operatività effettuata, onde consentire alla Banca di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, anche con riferimento a eventuali operazioni poste in essere con Paesi considerati ad alto rischio di riciclaggio, paesi che presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione Europea nell’esercizio dei poteri di cui agli art. 9 e 64 della Direttiva (UE) 2015/849 (come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018). Inoltre, la Banca nel caso di operatività che coinvolga un Paese sottoposto a embargo o un soggetto destinatario di misure restrittive e/o sanzionatorie agirà in conformità alle leggi e ai regolamenti sanzionatori internazionali così come alle leggi e i regolamenti locali tempo per tempo vigenti, potendo pertanto, nei casi di violazione, astenersi dall’eseguire l’operazione.
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Samples: Bank Account Opening Agreement
Obblighi di adeguata verifica. 1. Ai fini della sottoscrizione del presente ContrattoAll'atto dell'instaurazione di un rapporto continuativo ed in occasione dello svolgimento delle relative operazioni bancarie, la Parte Mutuataria il Cliente è tenuta tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie e aggiornate i propri dati ed i relativi documenti necessari a consentire alla validi ai fini identificativi, quali richiesti dalla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica - anche ai fini della clientela previsti dalla normativa di legge vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio "antiriciclaggio" (D. lgsLgs. 21.11.2007 n. 231/2007 231 e successive modifiche ed integrazioni) e delle disposizioni regolamentari tempo per tempo adottate dalla Banca d’Italia (“Normativa Antiriciclaggio”). Nel caso in cui il presente rapporto contrattuale sia intestato a più persone, ciascuna di esse sarà tenuta al rispetto dei medesimi obblighi nei confronti della Banca con riferimento ai seguenti soggetti: - la Parte Mutuataria, attraverso l’acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta e, se esistenti, degli estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore; - il soggetto delegato ad operare in nome e per conto della Parte Mutuataria o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto della Parte Mutuataria (“Esecutore”); - la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della Parte Mutuataria persona giuridica oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (“Titolare effettivo”).
2. Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle procedure adottate dalla Banca in forza della Banca adottate in conformità alla Normativa Antiriciclaggionormativa tempo per tempo vigente.
23. La Banca effettua ogni ulteriore riscontro necessario a verificare i dati identificativi e ha facoltà di risolvere il presente Contratto (clausola risolutiva espressa) in tutte le informazioni acquisiti. Nel caso ipotesi in cui la Banca riscontri abbia evidenza, anche in un momento successivo alla conclusione del Contratto stesso, del fatto che le informazioni e le dichiarazioni della Parte Mutuataria risultano scorrette, parziali rese dal Cliente non sono corrette o non sono veritiere o sono parziali. La Banca ha la facoltà di risolvere il presente Contratto qualora venga a conoscenza di circostanze di fatto che, se fossero state conosciute o verificate prima, avrebbero impedito la conclusione del presente Contratto o lo avrebbero consentito a condizioni diverse. In tal caso il Cliente non può avanzare alcuna pretesa. Nel caso in cui dette informazioni e dichiarazioni riguardino la normativa vigente in materia antiriciclaggio la Banca agirà nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggiostessa. In caso di risoluzione, fermo che non possono essere effettuate nuove operazioni, il Cliente è tenuto a soddisfare integralmente le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto corrispondendo alla Banca tutto quanto ad essa dovuto. In caso di pagamenti pervenuti successivamente alla risoluzione, le somme incassate sono portate dalla Banca a decurtazione di quanto ancora dovuto dal Cliente in forza del Contratto ovvero di altri rapporti, se esistenti, altrimenti saranno tenute dalla Banca a disposizione del Cliente.
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Samples: Contratto Di Conto Corrente E Dei Servizi Accessori Al Conto Corrente