Common use of Obblighi di adeguata verifica Clause in Contracts

Obblighi di adeguata verifica. 1. Ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, la Parte Mutuataria è tenuta a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie e aggiornate ed i relativi documenti necessari a consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa di legge in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio (D. lgs. n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e delle disposizioni regolamentari tempo per tempo adottate dalla Banca d’Italia (“Normativa Antiriciclaggio”). Nel caso in cui il presente rapporto contrattuale sia intestato a più persone, ciascuna di esse sarà tenuta al rispetto dei medesimi obblighi nei confronti della Banca con riferimento ai seguenti soggetti: - la Parte Mutuataria, attraverso l’acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta e, se esistenti, degli estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore; - il soggetto delegato ad operare in nome e per conto della Parte Mutuataria o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto della Parte Mutuataria (“Esecutore”); - la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della Parte Mutuataria persona giuridica oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (“Titolare effettivo”). Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle procedure della Banca adottate in conformità alla Normativa Antiriciclaggio.

Appears in 4 contracts

Samples: Contratto Di Finanziamento Green Chirografario Imprese a Tasso Variabile, Contratto Di Finanziamento Chirografario Imprese a Tasso Variabile, Contratto Di Finanziamento Chirografario Imprese a Tasso Fisso