SEZIONE 1- I TUOI DATI E I RECAPITI CHE UTILIZZEREMO PER CONTATTARTI
A Banca AideXa S.p.A,
xxx Xxxxxx 00,
00000 Xxxxxx (XX)
Data:
SEZIONE 1- I TUOI DATI E I RECAPITI CHE UTILIZZEREMO PER CONTATTARTI
Con la presente io/noi sottoscritto/i
In virtù dei poteri che mi/ci sono stati conferiti, richiedo/richiediamo l'apertura del Rapporto in tal modo intestato: (nel testo contrattuale denominato/i "Cliente/i")
Nome e Cognome / Ragione Sociale | Codice Fiscale / Partita IVA | ||
Domicilio / Domicilio Fiscale: Via e Numero | C.A.P. | Città | Provincia |
Tipo documento d'identità | Numero Documento | Data rilascio documento |
PEC
Natura del rapporto:
Scopo del rapporto:
Classificazione Cliente: /
SEZIONE 2 - QUANTO COSTANO IL TUO CONTO BANCA BUSINESS E I SERVIZI CORRELATI (DOCUMENTO DI SINTESI)
Prodotto | Conto corrente N° XXX X Conto [Easy/Plus] |
IBAN - Coordinate Bancarie del Conto e N° di Conto Corrente | |
Modalità di invio delle comunicazioni | Digitale |
Periodicità di invio del Documento di Sintesi | annuale |
Periodicità di invio estratto conto: | trimestrale |
Facoltà di firma | congiunta |
DOCUMENTO DI SINTESI DEL CONTO CORRENTE
CONDIZIONI ECONOMICHE A SCADENZA
Condizione | Data di decorrenza | Valore | Data di scadenza |
Tasso creditore | [data di conclusione del contratto] | 2% | 31/12/2024 |
01/01/2025 | 0,5% | Non previsto |
Nelle sezioni che seguono sono riepilogate tutte le condizioni economiche applicabili al contratto e, nel caso le medesime siano presenti nella sezione "Condizioni Economiche a Scadenza", viene riportato il solo valore successivo all'ultima data di scadenza indicata.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
SPESE FISSE
Voci di Costo | Costo | |
Tenuta del Conto | Spese per l'apertura del conto | 0 euro Online |
Canone per Tenuta del conto - Periodicità di addebito: trimestrale posticipata - Il canone è azzerato nel mese solare di apertura del conto - Nel trimestre di chiusura del conto il canone è addebitato in base ai mesi in cui il conto è stato aperto. Non verrà addebitato il mese di chiusura (salvo eventuali promozioni vigenti alla data di sottoscrizione del contratto di conto corrente e indicate nel foglio informativo applicabile alla data di sottoscrizione del presente contratto). | Canone mensile: - X Conto Easy: 0,00 euro - X Conto Plus: 40,00 euro | |
Spese per conteggio interessi e competenze | 0 euro | |
Spese di estinzione conto | 0 euro |
Il Cliente che sottoscrive il conto AideXa ha facoltà di optare per differenti set di prodotti, servizi e funzionalità, potendo scegliere nello specifico tra l’offerta denominata X Conto Plus e X Conto Easy. Al momento della stipula del Contratto, al Cliente verranno applicati termini e condizioni dell’offerta denominata X Conto Easy, il Cliente potrà effettuare la scelta per l’offerta di suo interesse attraverso l’apposita funzione da quando sarà disponibile all’interno della propria Area Riservata (come di seguito definita) accessibile dal sito web di AideXa.
In qualsiasi momento nel corso del Contratto, il Cliente ha facoltà di modificare l’offerta prescelta passando dal X Conto Easy al X Conto Plus e viceversa (rispettivamente, Upgrade e Downgrade), attraverso l’apposita funzione predisposta all’interno della propria Area Riservata accessibile dal sito web di AideXa.
La modifica dell’offerta prescelta si applica a partire dalle ore 06:00 del primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata. Sarà consentito al Cliente mutare la propria scelta per un numero di volte illimitato.
SPESE VARIABILI
Voci di Costo | Costo | |
Gestione Liquidità | Invio Estratto Conto | 0 euro messa a disposizione online 3 euro invio cartaceo su richiesta da parte del cliente |
Altre comunicazioni ai sensi del Decreto Legislativo 385/1993 (es. documento di sintesi) | 0 euro messa a disposizione online 3 euro invio cartaceo su richiesta da parte del cliente |
Servizi di pagamento | Bonifico – verso stessa banca | 0,5 euro |
Bonifico SEPA - verso Italia e altri Paesi SEE altra Banca | 2 euro |
INTERESSI SOMME DEPOSITATE
Voci di Costo | ||
Interessi Creditori | Tasso creditore annuo nominale al lordo delle imposte attualmente in vigore (26%)* | 0,500% |
SCONFINAMENTI
Voci di Costo | ||
Sconfinamenti in assenza di fido | Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di Fido* | 13% |
Commissione di istruttoria veloce (CIV) quale rimborso delle spese sostenute dalla Banca per la valutazione e autorizzazione dello sconfinamento, compresa l'analisi creditizia. La CIV è dovuta solo per i giorni in cui la Banca ha autorizzato una o più operazioni in sconfinamento, indipendentemente dal numero delle stesse. La CIV non è inoltre dovuta quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca. Se a fine giornata lo sconfinamento o l'incremento dello sconfinamento è inferiore a 100,00 euro la Banca non addebita la CIV. | importo massimo giornaliero 39 euro importo massimo trimestrale 500 euro Periodicità di addebito: trimestrale posticipata |
*Il calcolo degli interessi è effettuato con riferimento al divisore anno civile; gli interessi creditori e debitori sono conteggiati, con la stessa periodicità, il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente e sconfinamenti in assenza di fido, può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxx.xx
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ TENUTA DEL CONTO
Spese di estinzione conto 0 euro
Imposta di bollo per produzione estratto conto Nella misura massima di 100 euro (su base annua) ove prevista e salvo successive modifiche di legge
Commissione per certificazioni varie (Certificazione saldi) 100 euro
Spesa documentazione relativa a singole operazioni - per ogni singolo documento (documentazione inerente a singole operazioni avvenute negli ultimi 10 anni)
10 euro
BONIFICI IN USCITA
di cui SEPA:
Bonifico - verso stessa banca 0,5 euro
Bonifico SEPA - verso Italia e altri Paesi SEE altra Banca 2 euro
Commissione per bonifici SEPA disposti con ordine permanente 2 euro
Commissione aggiuntiva per bonifico SEPA urgente 5 euro
Commissione aggiuntiva per bonifico SEPA istantaneo (non disponibile) 5 euro Commissione per bonifico in divisa verso Italia e Paesi SEE (non disponibile) 12 euro
di cui verso Paesi Extra SEE:
Bonifico SEPA verso Paesi Extra SEE 12 euro
Bonifico - Extra SEPA
• Opzione BEN e SHA
• Opzione OUR
di cui commissione per disposizione bonifico 12 euro
di cui spese altre Banche intermediarie e Banca beneficiario 50 euro
12 euro
62,00 euro
Bonifici in divisa (non disponibile) 12 euro
BONIFICI IN ENTRATA
di cui SEPA:
Commissione per bonifico - SEPA 0 euro
Commissione per bonifico in divisa da Italia e Paesi SEE (non disponibile) 8 euro
di cui da Paesi Extra SEE:
Bonifico SEPA verso Paesi Extra SEE 8 euro
Bonifico - Extra SEPA 8 euro
Bonifici in divisa (non disponibile) 8 euro
COMMISSIONI PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI BONIFICO
Commissione aggiuntiva alla commissione standard per bonifico con
coordinate bancarie inesistenti o errate 8 euro
Richiesta di richiamo di bonifico inviato (richiesta restituzione fondi) 15 euro
PAGAMENTI TRAMITE ADDEBITI DIRETTI
Addebito diretto (SDD – Sepa Direct Debit) 1 euro
Commissioni per richiesta copia mandato 3 euro
SERVIZI ACCESSORI
Utenze, bollette ed avvisi di pagamento tramite Area Riservata (servizio pagoPA) 3euro
Utenze, bollette ed avvisi di pagamento tramite Area Riservata (servizio CBILL) 3euro Tributi con modulo F24 1 euro
RAV tramite Area Riservata 1 euro
MAV tramite Area Riservata 1 euro
Xx.Xx
- Spese per ordine ritiro Xx.Xx su altre banche
- Commissione per ritiro Xx.Xx su altre banche
1 euro
- 5 euro
- 3 euro
Bollettini postali (non disponibili) 2,50 euro
Per conoscere le società convenzionate pagoPA, consultare il sito xxx.xxxx.xxx.xx Per conoscere le società convenzionate CBILL, consultare il sito xxx.xxxxx.xx
Per il pagamento tramite il servizio CBILL è possibile che la società emittente la fattura richieda oltre all'importo per il servizio reso anche una commissione per il servizio CBILL che viene addebitata direttamente in conto con il saldo della fattura stessa.
Per conoscere le società convenzionate Poste Italiane, consultare il sito xxx.xxxxx.xx
TARIFFAZIONE X CONTO EASY E X CONTO PLUS
Condizioni applicate | X Conto Easy | X Conto Plus |
Canone mensile | 0,00 € | 40,00 € |
Bonifici SEPA inclusi mensilmente | 5* | 30* |
Numero utenti collaboratori censibili | 0 | 5 |
*Sono esclusi bonifici permanenti, e su tutte le operazioni incluse, il conteggio avviene nel momento di esecuzione del bonifico.
CONDIZIONI ECONOMICHE SERVIZI TELEMATICI
Dettaglio Condizioni | Area Riservata |
Utilizzo mobile token | 0 euro |
Canone utilizzo firma digitale | 0 euro |
Notifica via SMS di utilizzo della firma digitale | 0 euro |
Notifica via SMS di autorizzazione operazioni e comunicazioni dalla Banca | 0 euro |
GLOSSARIO
Xxxxxxxx Diretto | Con l'addebito diretto il Cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal Cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare. |
Area Riservata | Indica la sezione del Sito dedicata al Cliente, attraverso la quale potrà accedere tramite Servizi Telematici ai sensi di quanto precisato alla Sezione III delle Clausole contrattuali. |
Banca | Banca AideXa S.p.A. con sede legale in Milano, via Cusani, 10, 20121, società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia |
Bonifico - Extra Sepa | E' l'operazione con cui l'ordinante trasferisce una somma di denaro in euro a favore di un beneficiario facente parte di un paese NON SEPA. |
Bonifico in divisa | E’ l'operazione con cui l'ordinante trasferisce una somma di denaro in divisa diversa da euro |
Bonifico – Sepa | Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro in euro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA. |
Canone | Spese fisse per la tenuta del conto |
CBILL | Servizio che consente ad una società erogatrice (Impresa/Pubblica Amministrazione) di mettere a disposizione dei propri debitori la Bolletta/Conto Spesa emessa nei loro confronti a seguito dell'erogazione di un servizio o a fronte di un obbligo amministrativo, affinché, attraverso canali telematici, possano consultarla e disporne il pagamento ottenendo la relativa ricevuta. |
Commissione di istruttoria veloce | Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il Cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente. |
Coordinata bancaria (IBAN) | L'IBAN (International Bank Account Number) è la coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in modo standard e univoco, il conto del Cliente. La struttura dell'IBAN per l'Italia è fissata in 27 caratteri: IT, 2 caratteri numerici di controllo internazionali, 1 carattere alfabetico di controllo nazionale (CIN), 5 caratteri numerici per il codice ABI, 5 caratterinumerici per il CAB, 12 caratteri alfanumerici per il numero del conto |
Documentazione relativa a singole operazioni | Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal Cliente. |
Fido | Somma che la Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente oltre il saldo disponibile |
Firma Elettronica Rafforzata | È la firma elettronica digitale, qualificata o avanzata (anche in forma remota o grafometrica) in forza della quale il titolare della stessa può, ad esempio, concludere contratti e, più in generale, assumere impegni e rilasciare dichiarazioni ad ogni effetto poiché la firma digitale ha il medesimo valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), e delle relative norme di attuazione tempo per tempo vigenti. La Banca ed il Cliente ammettono e riconoscono reciprocamente e senza riserve l'utilizzo della Firma Elettronica Rafforzata ai fini della sottoscrizione e dell'esecuzione dei contratti relativi ai prodotti e servizi BANCA fruiti, nonché dei prodotti e servizi di terzi eventualmente distribuiti dalla Banca, e ciò sia con finalità di interrogazione, sia con finalità dispositive, a seconda delle modalità operative impiegate dalla Banca. |
MAV | Bollettino di "pagamento mediante avviso" inviato dall'Azienda/Ente creditore al soggetto debitore |
Normativa Antiriciclaggio | Indica l’insieme delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di antiriciclaggio, come meglio precisato nella Sezione I delle Clausole contrattuali. |
Ordine Permanente di bonifico | Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del Cliente ad un altro conto eseguito dalla banca/intermediario. |
Paesi aderenti allo "Spazio Economico Europeo" (SEE), anche denominato "European Economic Area" (EEA) | Islanda, Liechtenstein, Norvegia più i Paesi UE. La lista aggiornata dei Paesi aderenti allo “Spazio Economico Europeo” è per tempo vigente secondo la regolamentazione in materia |
Paesi UE | Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. La lista aggiornata dei Paesi è per tempo vigente secondo la regolamentazione in materia |
PagoPA | PagoPA è il sistema dei Pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei servizi di pubblica utilità, nato per dare la possibilità a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento in modalità elettronica |
RAV | Bollettino di "riscossione mediante avviso" utilizzato dai concessionari che trattano la riscossione di somme iscritte a ruolo, come ad esempio tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana, sanzioni per violazioni del codice della strada, iscrizione agli albi professionali ecc, che viene inviato al soggetto debitore |
Xx.Xx | Ricevute bancarie elettroniche, a scadenza fissa, emesse dal creditore ed appoggiate sulla Banca indicata dal debitore. La Xx.Xx è pagabile esclusivamente entro il giorno di scadenza, ed è possibile prenotarne il pagamento in anticipo. |
Saldo Contabile | Il saldo contabile deriva dalla differenza tra le operazioni registrate a credito e quelle registrate a debito in ordine di data di registrazione; comprende anche le operazioni con data valuta successiva alla data dell'estratto conto |
Saldo Disponibile | Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare |
Saldo per Valuta | Il saldo per valuta deriva dalla differenza tra le operazioni a debito e quelle a credito ordinate in base alla data valuta. |
SEPA Single Euro Payments Area | E' l'Area Unica dei Pagamenti in Euro che comprende: - i Paesi UE; - i Paesi aderenti allo "Spazio Economico Europeo"; - i seguenti Paesi Extra-SEE: Svizzera, Principato di Monaco e San Marino; Dipendenze della Corona Britannica; Principato di Andorra; Città del Vaticano; Regno Unito La lista aggiornata dei Paesi rientranti nella SEPA è per tempo vigente secondo la regolamentazione in materia. |
Servizi Telematici | Il servizio che consente al Cliente di comunicare con la Banca mediante tecniche di comunicazione ammin attraverso l’Area Riservata del Sito ottenendo informazioni sullo stato e l’evoluzione dei rapporti (funzione informativa) e impartendo istruzioni a valere sui rapporti tempo per tempo in essere (funzione dispositiva), nonché il servizio di Firma Digitale eogni altro servizio a distanza tempo per tempo prestato da AideXa. |
Spese per conteggio interessi e competenze | Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze. |
Spese per invio estratto conto | Commissioni che la Banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto. |
Tasso creditore annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali. Il calcolo viene effettuato con il metodo amburghese |
Tasso debitore annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. |
Tenuta del conto | La Banca gestisce il conto corrente rendendone possibile l’utilizzo da parte del Cliente. |
Utente collaboratore | Il Cliente con poteri di firma che accede all’Area Riservata, potrà censire un numero definito di utenti collaboratori, a cui potrà associare un determinato cono di visibilità. Tali utenti non potranno avere poteri dispositivi. |
CLAUSOLE CONTRATTUALI
Il presente contratto (di seguito, il "Contratto") ha per oggetto il servizio di conto corrente bancario, nonché i servizi accessori meglio indicati nel prosieguo (i "Servizi Accessori"), quali i servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, lett. h-septies.1 del TUB ed il Servizio Telematico che consente al Cliente di comunicare con la Banca mediante tecniche di comunicazione a distanza, tutti svolti da Banca AideXa S.p.A. ("AideXa" o la "Banca") a favore del Cliente. Il Contratto si compone (a) del documento di sintesi (di seguito, il "Documento di Sintesi") che ne costituisce frontespizio e contiene le condizioni di natura economica del rapporto contrattuale, nonché (b) delle Clausole Contrattuali che costituiscono le condizioni generali dello stesso Contratto (di seguito, le "Condizioni Generali"). Le clausole contrattuali sono suddivise in tre Sezioni, di cui la prima è applicabile ai servizi/prodotti regolati in entrambe le successive due Sezioni, nonché a tutti i rapporti in essere con la Banca.
Il Cliente ha facoltà di optare per differenti set di prodotti, servizi e funzionalità a seconda dell'offerta commerciale tempo per tempo resa disponibile dalla Banca, così come previsto dal Documento di Sintesi. Il Cliente potrà variare in qualsiasi momento la scelta effettuata nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei termini previsti nelle Clausole Contrattuali e nel Documento di Sintesi.
La Banca si riserva in qualsiasi momento la facoltà di rendere fruibili determinati servizi o funzionalità regolati dal Contratto in maniera differita rispetto alla sua conclusione ovvero di cessarne la commercializzazione. A tal riguardo il Cliente dovrà fare riferimento al foglio informativo (sul piano precontrattuale) e al Documento di Sintesi (sul piano contrattuale) vigenti al momento della conclusione del contratto.
SEZIONE I - CLAUSOLE GENERALI
Invio della corrispondenza alla Clientela. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
La Banca fornisce al Cliente, con periodicità almeno annuale, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente – tra l'altro – tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. La Banca invia al Cliente le comunicazioni attraverso l'Area Riservata del cliente raggiungibile all'indirizzo web xxx.xxxxxx.xx (di seguito, il "Sito") o all'ultimo indirizzo che il Cliente ha comunicato tramite i Servizi Telematici. Si precisa che l'indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata (PEC) indicato nel presente Contratto, o successivamente fatto conoscere secondo le modalità e le forme convenute con la Banca, sarà ancheconsiderato come domicilio speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile in relazione al Contratto e ad ogni altro rapporto contrattuale intercorrente con la Banca, anteriore o successivo, ad ogni effetto di legge. Eventuali notifiche, lettere e qualunque altra dichiarazione o comunicazione potranno essere inviati al Cliente al suddetto domicilio speciale. La Banca mette a disposizione le comunicazioni, ivi incluse quelle di trasparenza, su
supporto durevole con tecniche di comunicazione a distanza, in alternativa il Cliente può richiedere i documenti in forma cartacea. Tali comunicazioni sono validamente effettuate il giorno successivo a quello in cui la Banca le mette a disposizione (articoli 118 e 119 del D.Lgs. 385/1993 - Testo Unico Bancario). Da quando sono validamente effettuate le comunicazioni decorre il termine per il recesso da parte del Cliente e/o per l'eventuale contestazione da parte sua del contenuto delle comunicazioni medesime. Per accedere all'Area Riservata del Sito il Cliente dovrà identificarsi con le modalità previste dalle clausole contrattuali relative ai Servizi Telematici. In ogni momento il Cliente può modificare la sua scelta ritornando alla comunicazione in forma scritta, e viceversa, comunicazione scritta alla Banca, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. In ogni caso, a fronte della richiesta, la Banca ha facoltà di recedere dal Contratto. La Banca può inviare le comunicazioni in corso di elaborazione al momento della scelta del Cliente, nella modalità precedentemente indicata. Nel caso in cui il contratto sia concluso con clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica, sarà prevista lasola forma elettronica. Il blocco definitivo dei codici di accesso al Sito, il recesso dalla sezione del contratto relativa ai di "Servizi Telematici" e la sospensione, interruzione o blocco temporaneo dei codici per oltre 60 giorni, comportano il passaggio alla ricezione delle comunicazioni in forma scritta. Il Cliente deve comunicare prontamente alla Banca ogni eventuale variazione dell'indirizzo con una delle seguenti modalità:
- per iscritto;
- mediante Servizi Telematici.
Il Cliente dà atto di essere consapevole dei rischi derivanti dall'utilizzo di un sistema di comunicazione a distanza e si impegna a provvedere alla tempestiva consultazione di tutte le comunicazioni inviate dalla Banca (che non è tenuta a dare preavviso al Cliente), e al salvataggio/ stampa delle stesse comunicazioni su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme della documentazione, per tutta la durata del rapporto. Il Cliente dà atto di essere informato del fatto che, grazie al tempestivo salvataggio/ stampa su supporto durevole delle comunicazioni inviate da parte della Banca attraverso la PEC e/o Sito e/o altre modalità messe a disposizione da AideXa e alla cancellazione dei relativi messaggi può evitare il rischio che possa esaurirsi lo spazio informatico a sua disposizione per l'archiviazione delle comunicazioni. Infatti, nel caso in cui lo spazio messo a disposizione del Cliente sia esaurito non sarà possibile ricevere nuove comunicazioni.
Le comunicazioni trasmesse su supporto durevole cartaceo vengono inviate all'indirizzo di residenza del Cliente o altro indirizzo appositamente scelto dal Cliente per ricevere le comunicazioni su supporto durevole cartaceo.
La Banca, indipendentemente dagli strumenti di comunicazione utilizzati, non addebita al Cliente spese inerenti alle informazioni precontrattuali, alle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 del TUB e alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge relative ai servizi di pagamento. Ferme queste ipotesi di comunicazioni sempre gratuite, le altre informazioni e comunicazioni previste ai sensi di legge sono esenti da spese se inviate su supporto durevole non cartaceo, mentre prevedono l'addebito al Cliente delle relative spese se inviate su supporto durevole cartaceo. Le spese per l'invio di informazioni e comunicazioni non previste ai sensi di legge sono sempre a carico del Cliente.
Qualora il Cliente richieda l'invio di informazioni e comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste ai sensi di legge, le relative spese sono a carico del Cliente.
Le spese addebitate quale corrispettivo delle informazioni e delle comunicazioni inviate sono ragionevoli e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca. Per le notifiche giudiziarie restano ferme le regole previste dal Codice di Procedura Civile.
Lingue - L’invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca al Cliente saranno in lingua italiana, come peraltro è compiuta la redazione del Contratto. La Banca potrà inviare anche comunicazioni in lingua diversa da quella italiana al fine di agevolare i rapporti con la clientela, fermo restando che la lingua ufficiale e di riferimento è e sarà sempre e solo quella italiana, da utilizzarsi per l’interpretazione del Contratto e in qualsiasi caso di controversia in sede giudiziale ed extragiudiziale.
Divieti di domiciliazioni - È vietata la domiciliazione della corrispondenza presso amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori o Personal Advisor della Banca, salvo il caso che questi sia coniuge o convivente, parente o affine sino al secondo grado del Cliente.
Invio della corrispondenza alla Banca. Il Cliente deve inviare le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione diretta alla Banca all'indirizzo della sede legale della Banca, oppure alla casella di posta elettronica certificata (PEC) della Banca: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx Le comunicazioni hanno corso a rischio del Cliente stesso, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.
Condizioni di favore dedicate a una o più categorie di Clienti. Fatto salvo quanto previsto nel Documento di Sintesi alla voce “Promozioni Attive", la Banca si riserva la facoltà di applicare particolari condizioni di favore a determinate categorie di Clienti. I requisiti per beneficiare delle iniziative promozionali sono stabiliti a insindacabile giudizio di AideXa e sono indicati nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi. AideXa potrà in ogni momento cessare o sospendere l’applicazione di tali iniziative promozionali ai nuovi Clienti, nonché revocarle qualora i requisiti del Cliente vengano meno.
Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali. La Banca ha la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole al Cliente - le condizioni di cui al presente Contratto (ivi incluse quelle di natura economica).
In particolare, ai sensi dell’articolo 118, comma 1 del D.Lgs. 385/1993, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto qualora sussista un giustificato motivo.
La Banca, nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 118, comma 2 del D.Lgs. 385/1993 e nelle forme di cui al presente Contratto, comunica tali variazioni al Cliente evidenziando la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e con un preavviso minimo di 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per l’applicazione di tali modifiche. Il Cliente, entro la data prevista per l’applicazione di tali modifiche, ha diritto di recedere, senza spese, dal Contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate; ove il Cliente non receda entro la data prevista per l’applicazione di tali modifiche, le modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche s’intendono accettate con la decorrenza indicata nella predetta comunicazione. Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 (dieci) giorni.
Il Cliente e la Banca concordano che le comunicazioni relative alle proposte di modifica del Contratto potranno essere effettuate dalla Banca mediante PEC o raccomandata a.r. presso l’indirizzo che il Cliente ha comunicato mediante i Servizi Telematici e/o mediante pubblicazione nell’area personale del Sito presso cui il Cliente elegge domicilio speciale ai fini del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del codice civile.
Non costituiscono modifica delle condizioni economiche, le variazioni del tasso di interesse indicizzato conseguenti a variazioni degli specifici parametri concordati dalle parti (es. Euribor); tali variazioni, pertanto, sono automaticamente applicate e sono comunicate al Cliente nell’ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
Con riguardo alla prestazione di servizi di pagamento, ai sensi dell’art. 126 sexies del D.Lgs. 385/93, la Banca ha la facoltà di modificare le condizioni di Contratto relative ai servizi di pagamento, nel rispetto di quanto prescritto dall’art 126 sexies e dal presente articolo.
La Banca, nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 126 sexies, comma 1 del D.Lgs. 385/1993 e nelle forme di cui al presente Contratto, comunica tali variazioni al Cliente con un preavviso minimo di 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per l’applicazione di tali modifiche, evidenziando la formula “Proposta di modifica del contratto” e specificando altresì la data prevista per l’applicazione della modifica. La comunicazione contenente la proposta di modifica, dovrà inoltre specificare che in assenza di espresso rifiuto del Cliente, la proposta si intende accettata e che il Cliente ha dirittodi recedere dal Contratto senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal Cliente a meno che questi non comunichi per iscritto alla Banca, prima della data prevista per l’applicazione delle modifiche, che non intende accettarle.
Il Cliente e la Banca concordano che le comunicazioni relative alle proposte di modifica potranno essere effettuate per iscritto dalla Banca mediante PEC o raccomandata a.r. presso l’indirizzo del Cliente e/o mediante pubblicazione nell’Area Riservata del Sito presso cui il Cliente elegge domicilio speciale ai fini del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del codice civile.
Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al conto corrente, a tutte le modifiche si applicano le previsioni di cui all’art. 118 del D.lgs. 385/93 e al paragrafo 1 del presente articolo.
Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso; quelle in senso sfavorevole al Cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso quando esse dipendono dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti. Di tali modifiche, la Banca informerà il Cliente nell’estratto conto immediatamente successivo alla variazione.
Durata del contratto e recesso del Cliente. Il presente Contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza spese e senza penalità, con le modalità previste negli articoli "Durata del contratto e recesso - Tempi di chiusura" presenti nelle rispettive sezioni contrattuali. La Banca può recedere dall’intero Contratto ovvero dalla singola sezione relativa ai Servizi Telematici in qualsiasi momento senza alcun obbligo di fornirne le motivazioni al Cliente con un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il Cliente. Il preavviso è fornito dalla Banca a mezzo PEC ovvero raccomandata nel caso in cui il Cliente abbia optato per ricevere le comunicazioni su supporto cartaceo.
Limitazione di responsabilità.
Salvi i casi di dolo o colpa grave, nell’esecuzione di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause alla stessa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, pandemie, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente mediante i Servizi Telematici a mezzo e-mail dell’impossibilità di eseguire gli ordini secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto.
Fermo quanto precede qualunque responsabilità imputabile alla Banca sarà limitata ai danni direttamente subiti dal Cliente a causa di essa. I danni diretti subìti a causa di negligenza della Banca saranno comunque limitati al denaro o al valore di mercato di qualunque attivo patrimoniale eventualmente perso dal Cliente. Viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per danni indiretti, potenziali o conseguenti.
La Banca non sarà in alcun modo responsabile per dolo, negligenza, colpa grave o altro tipo di inadempimento contrattuale di terzi con i quali il Cliente opera (ovvero con i quali opera la Banca per conto del Cliente) in relazione al rapporto oggetto del Contratto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controparti contrattuali, sistemi di compensazione, sistemi di regolamento o pagamento o borse valori.
Il Cliente prende atto che una variazione nei tassi di cambio potrà incidere, favorevolmente o sfavorevolmente, sui guadagni o sulle perdite relativi alle somme depositate sul conto corrente e, a tal riguardo, viene espressamente esclusa la responsabilità della Banca per l’eventuale perdita o diminuzione di redditività delle somme depositate sul conto corrente che faccia seguito alla periodica variabilità del tasso di cambio tra la valuta di riferimento o la divisa nella quale le somme del Cliente sono denominati ed ogni altra divisa.
La Banca può promuovere o collocare servizi o prodotti di terzi e non sarà in nessun caso responsabile per le condotte di questi. In siffatte ipotesi, il Cliente avrà la facoltà di promuovere rimedi o azioni solamente nei confronti del terzo e non potrà vantare pretesa alcuna nei confronti della Banca.
Capitalizzazione degli interessi. Il Cliente, in conformità all'art. 4, comma 5 del Decreto del CICR, n. 343/16, ha facoltà di autorizzare la capitalizzazione periodica degli interessi. Per effetto dell'autorizzazione in parola, le somme di denaro dovute dal Cliente alla Banca a titolo di interessi debitori vengono sommate, dal momento in cui divengono esigibili, a quelle dovute dal Cliente alla Banca a titolo di capitale (così detta "capitalizzazione degli interessi" o "anatocismo"). I predetti interessi debitori divengono, così, ad ogni effetto capitale, e quindi somme dovute alla Banca a titolo di capitale. Ne discende che, nel successivo periodo annuale di calcolo degli interessi debitori, la base di riferimento per il calcolo risulterà incrementata per una somma pari agli interessi capitalizzati.
Legge applicabile - Determinazione del foro competente - Soluzione stragiudiziale delle controversie – Mediazione. Il presente Contratto ed ogni rapporto con il Cliente disciplinato dallo stesso sono regolati dalla legge italiana. Ai fini della determinazione del foro competente, la Banca elegge domicilio in Milano presso la propria sede legale in Xxx Xxxxxx, x. 00, 00000 Xxxxxx. Per ogni controversia il Foro esclusivamente competente è quello di Milano.
Per eventuali contestazioni relative al presente Contratto, il Cliente può presentare reclamo per iscritto compilando l’apposito form online presente nella sezione “Reclami e controversie” del Sito oppure inoltrandolo all'Ufficio Reclami di AideXa all’indirizzo PEC xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx oppure xxxxxxx@xxxxxx.xx oppure via posta ordinaria o lettera raccomandata A/R all'indirizzo "Banca AideXa S.p.A. - Ufficio Reclami - Xxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (XX)”, che risponde entro i seguenti tempi massimi:
• 60 giorni di calendario dalla ricezione del reclamo;
• 15 giorni lavorativi per reclami relativi ai servizi di pagamento. Qualora non fosse possibile, per circostanze eccezionali, rispondere entro tale tempo massimo, AideXa invia al Cliente una risposta interlocutoria indicando le motivazioni del ritardo e specificando il nuovo termine entro cui fornirà riscontro definitivo, che comunque non potrà essere superiore a 35 giorni lavorativi.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al Giudice potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") per controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e per conoscere l'ambito della sua competenza, il Cliente può consultare l'apposita "Guida" disponibile sul Sito, e presso le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, nonché consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente può presentare domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche). In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modificazioni) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e fatto salvo, in ogni caso il diritto di avviare un tentativo di mediazione ai sensi del citato D. Lgs., prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca devono esperire un tentativo obbligatorio di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ricorrendo:
• all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
• ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui al predetto D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo innanzi all’ABF.
Strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi attuata con i D.Lgs. nn180 e 181 del 16/11/2015 In data 16/11/2015, con i decreti legislativi 180 e 181, è stata data attuazione alla Direttiva 2014/59/UE che ha istituito un regime armonizzato a livello europeo in tema di prevenzione e risanamento delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Tra gli aspetti innovativi della normativa, si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca (ad esempio, quando a causa di perdite l'intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale).
Già durante la fase di normale operatività della banca, le Autorità (per l'Italia l'Autorità di risoluzione è la Banca d'Italia) dovranno predisporre appositi piani che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi.
La normativa attribuisce, inoltre, alle Autorità di risoluzione poteri e strumenti per: i) pianificare la gestione delle crisi; ii) intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi; iii) gestire al meglio la fase di risoluzione delle crisi.
Le nuove regole, che trovano applicazione anche con riferimento agli strumenti finanziari già in circolazione ancorché emessi prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi, consentono di ridurre al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario, utilizzando risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. In questo modo i primi a sostenere le perdite sono gli azionisti mentre i creditori, quali i titolari di obbligazioni e/o di depositi per l'importo eccedente la cifra di euro100.000, le sostengono dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.
Il D.Lgs 180/2015 introduce varie misure per la gestione della crisi al verificarsi di una situazione di dissesto o di rischio dissesto, quali:
- la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale laddove ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto dell'intermediario;
- l'adozione di misure di risoluzione laddove la riduzione o conversione non consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto dell'intermediario.
Tra le misure di risoluzione rientra il c.d. "bail-in", strumento che consente di disporre la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione. L'ammontare della riduzione o conversione è determinato da un esperto indipendente. Sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite quantificate dalla valutazione, gli strumenti finanziari sottoelencati secondo l'ordine indicato dall'articolo 52 del D.Lgs. 180/2015:
- azioni e strumenti di capitale, nonché altri strumenti di capitale computabili nel capitale primario di classe 1;
- strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (ad esempio, le obbligazioni subordinate Tier I);
- strumenti di classe 2 (ad esempio, le obbligazioni subordinate Tier II);
- titoli subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli strumenti di classe 2;
- obbligazioni e altre passività ammissibili.
Una volta assorbite le perdite o in assenza di perdite, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Se le misure precedenti non fossero sufficienti, gli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe
1. Se le misure precedenti non fossero sufficienti, i debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Se le misure precedenti non fossero sufficienti, le restanti passività ammissibili sono convertite in azioni computabili nel capitale primario di classe 1.
Da ultimo, sono coinvolti i depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente euro 100.000.
Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", i sottoscrittori potranno subire la svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.
Le Autorità avranno altresì il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle stesse, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.
Dal "bail-in" sono escluse una serie di passività, che non possono essere quindi né svalutate né convertite in capitale:
- i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ovvero quelli di importo fino a euro 100.000);
- le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;
- passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù della relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in apposito conto;
- le passività interbancarie con durata inferiore a 7 giorni;
- le passività derivanti dalla partecipazione a sistemi di pagamento con durata inferiore residua a 7 giorni;
- le passività nei confronti di dipendenti, fornitori di beni e servizi necessari per il normale funzionamento dell'ente e sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione per l'adesione ai sistemi.
Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione (art. 49, comma 2 D.Lgs 180/2015). Lo strumento del "bail- in" potrà essere applicato sia individualmente che unitamente ad altri strumenti di risoluzione previsti dal D.Lgs 180/2015, quali:
i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo senza il preventivo consenso degli azionisti;
ii) cessione ad un ente-ponte di beni e rapporti giuridici;
iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.
Quest'ultima solo congiuntamente ad altra misura indicata a (i) e (ii).
Inoltre, presso la Banca d'Italia sono istituiti uno o più fondi di risoluzione alimentati con contributi ordinari e straordinari delle banche, prestiti e altre forme di sostegno finanziario. L'utilizzo dei fondi di risoluzione è disposto dalla Banca d'Italia limitatamente a quanto necessario per garantire l'efficacia delle misure di risoluzione.
Obblighi di adeguata verifica. Prima della sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie e aggiornate ed i relativi documenti necessari a consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa di legge in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio (D. lgs. n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e delle disposizioni regolamentari tempo per tempo adottate dalla Banca d’Italia ("Normativa Antiriciclaggio").
In particolare, sono acquisiti i dati identificativi, le informazioni e la documentazione richieste dalla Normativa Antiriciclaggio con riferimento ai seguenti soggetti:
- il Cliente, attraverso l’acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta e, se esistenti, degli estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore;
- il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente o a cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del Cliente (“Esecutore”);
- la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal Cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita (“Titolare effettivo”).
Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle procedure della Banca adottate in conformità alla Normativa Antiriciclaggio.
La Banca effettua ogni ulteriore riscontro necessario a verificare i dati identificativi e le informazioni acquisiti. Nel caso in cui la Banca riscontri che le informazioni e le dichiarazioni del Cliente risultano scorrette, parziali o non veritiere la Banca agirà nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio.
Nel caso in cui la Banca si trovi nell’impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ovvero in presenza di elementi di sospetto rischio di riciclaggio, la Banca si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il presente rapporto contrattuale, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio.
Il Cliente, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del Contratto, si impegna a fornire tutte le informazioni utili ed i relativi documenti validi a supporto dell’operatività effettuata, onde consentire alla Banca di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, anche con riferimento a eventuali operazioni poste in essere con Paesi considerati ad alto rischio di riciclaggio, paesi che presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione Europea nell’esercizio dei poteri di cui agli art. 9 e 64 della Direttiva (UE) 2015/849 (come
modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018).
Inoltre, la Banca nel caso di operatività che coinvolga un Paese sottoposto a embargo o un soggetto destinatario di misure restrittive e/o sanzionatorie agirà in conformità alle leggi e ai regolamenti sanzionatori internazionali così come alle leggi e i regolamenti locali tempo per tempo vigenti, potendo pertanto, nei casi di violazione, astenersi dall’eseguire l’operazione.
Conclusione del Contratto.
Il Cliente interessato a fruire dei servizi oggetto del presente Contratto formula richiesta alla Banca sottoscrivendo il presente quale proposta contrattuale. AideXa, una volta ricevuta la proposta sottoscritta dal Cliente, provvede ad esaminarla e ad effettuare le proprie valutazioni. La ricezione della proposta del Cliente da parte della Banca non comporta alcun vincolo di accettarla per AideXa, né di fornire al Cliente le motivazioni della mancata accettazione. Il Contratto si conclude con la ricezione dell’accettazione di AideXa da parte del Cliente.
In caso di conclusione del Contratto mediante i Servizi Telematici, copia del Contratto (comprensivo del Documento di Sintesi) è consegnata dalla Banca al Cliente su supporto durevole nell’apposita sezione dell’Area Riservata e l’attestazione di avvenuta consegna di copia del Contratto è costituita dalla dichiarazione separata resa dal Cliente attraverso l’apposita sezione dell’Area Riservata.
Al riguardo il Cliente riconosce ed accetta le modalità di consegna sopra indicate al fine dell’assolvimento da parte della Banca del relativo obbligo. Le parti concordano che l'attestazione di avvenuta consegna dell'esemplare del Contratto sarà costituita dalla prova dell'accesso all'apposita sezione dell'area personale del Sito e/o della comunicazione (es. SMS o altra modalità) mediante la quale il Cliente viene avvertito circa la disponibilità del Contratto.
Divieto di cessione del contratto. Il Cliente non può cedere a terzi il contratto e i diritti da esso derivanti. La Banca potrà cedere i diritti e la posizione contrattuale del Cliente singolarmente ovvero ai sensi dell’art. 58 del TUB.
Spese e oneri fiscali. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, inerenti e/o conseguenti al presente Contratto, ai rapporti intrattenuti con la Banca ed alle operazioni ad essi relative sono ad esclusivo carico del Cliente, salvo quanto diversamente disposto da norme fiscali inderogabili. La Banca è autorizzata dal Cliente al rimborso di qualsiasi importo anticipato mediante addebito a valere sui singoli conti e rapporti in essere intestati al Cliente.
Controlli a cui è soggetta la Banca. La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx.
Ulteriori dichiarazioni. Il Cliente dichiara di sottoscrivere il presente Contratto per scopi inerenti alla propria attività professionale e di non essere né un consumatore né un cliente al dettaglio diverso da una microimpresa e di avere la propria residenza fiscale in Italia. Il Cliente dichiara di richiedere il Conto per fruire in proprio dello stesso, nonché dei Servizi Accessori e non per utilizzarlo al fine di fornire propri servizi a terzi (es. contoNotaio, conto Istituto di Pagamento).
SEZIONE II - CLAUSOLE RELATIVE AL CONTO CORRENTE E AI SERVIZI DI PAGAMENTO
Il Conto è regolato dalle norme e dalle condizioni economiche indicate nel presente Contratto. Il Cliente ha diritto in ogni momento a ricevere copia delle condizioni contrattuali facendone richiesta scritta alla Banca, ivi incluso il Documento di sintesi con le condizioni in vigore al momento della richiesta.
Utilizzo e deposito delle firme autorizzate. Il Cliente ed i soggetti autorizzati a rappresentarlo devono utilizzare le proprie firme secondo le forme che la legge tempo per tempo equipara alla forma scritta (es. firma digitale). Nel caso in cui la Banca lo richieda (ad es. in relazione a prodotti/servizi successivamente attivati) il Cliente e i soggetti autorizzati a rappresentarlo devono depositare presso AideXa ed utilizzare la propria firma autografa in forma grafica.
Poteri di rappresentanza. Il Cliente deve indicare per iscritto alla Banca i nominativi e i poteri delle persone autorizzate a rappresentarlo.
Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, data successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. Il Cliente può revocare o modificare i poteri di rappresentanza concessi, e il rappresentante può rinunciarvi, comunicandolo alla Banca a mezzo di lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC). La Banca darà corso alla richiesta trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione, e questo anche se le revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge. Anche in deroga all'art. 1193 cod. civ., la Banca ha il diritto di imputare, a suo insindacabile giudizio, i pagamenti effettuati dal Cliente o da terzi per suo conto, ad estinzione o decurtazione di una o più delle sue obbligazioni verso la Banca, fornendogli la documentazione delle operazioni così effettuate.
Operatività del conto. Tutti i rapporti di dare e avere tra Banca e Cliente sono regolati con annotazioni sul conto. La Banca esegue gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, compreso il caso in cui gli ordini siano inesatti o incompleti degli elementi necessari per l'esecuzione, oppure se il conto di addebito è soggetto a vincoli che ne impediscono l'utilizzo, la Banca può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. Se il Cliente non dà istruzioni, la Banca esegue gli incarichi con la diligenza propria dell'attività professionale svolta e tiene conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi. La Banca risponde per l'esecuzione degli incarichi ricevuti ed è autorizzata a farsi sostituire, nell'esecuzione dell'incarico, da un proprio corrispondente anche non Bancario (articoli 1856 e 1717 cod. civ.). Il Cliente può revocare l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico non abbia avuto un principio di esecuzione e compatibilmente con le modalità dell'esecuzione (art. 1373 cod. civ.). Resta inteso che la Banca potrà rifiutarsi di eseguire gli incarichi richiesti dal Cliente se il conto non ha disponibilità sufficiente e la Banca sarà esonerata da qualsiasi responsabilità inerente la mancata esecuzione o il mancato pagamento. La Banca, qualora rilevi problemi di sicurezza in ordine alle operazioni di pagamento impartite, anchemediante i canali telematici, può bloccare una specifica operazione di pagamento, dandone tempestiva comunicazione al Cliente agli ultimi recapiti comunicati alla Banca, utilizzando il canale di comunicazione ritenuto di volta in volta più celere e sicuro. La Banca rappresenterà al Cliente le motivazioni per le quali l'operazione è stata bloccata e acquisirà dal Cliente tutte le utili informazioni per dar corso all'operazione medesima. Il Cliente, al fine di consentire la regolare esecuzione dell'operazione, potrà contattare la Banca mediante i canali previsti sul Sito, la quale, prima di procedere, sarà tenuta all'identificazione del Cliente stesso secondo i protocolli di sicurezza in uso. La Banca potrà periodicamente inviare comunicazioni (newsletter) oppure potrà pubblicare avvisi sulla home page dei Servizi Telematici, se sottoscritti, per informare il Cliente di eventuali aggiornamenti con riferimento alle misure di sicurezza relative ai servizi di pagamento. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, prende atto delle clausole relative alla sicurezza nei pagamenti via internet previste in particolare con riferimento ai Servizi Telematici, attraverso i quali il Cliente può manifestare la propria volontà al fine di concordare determinati aspetti che diverranno vincolanti ed opponibili a tutti gli effetti alle parti ovvero confermare la propria adesione alle iniziative promozionali della Banca. La Banca non comunica mai tramite e-mail i codici (ad es. il P.I.N.) per l'accesso ai servizi di pagamento. Il Cliente si impegna a costituire per tempo sul conto i fondi necessari alla copertura delle operazioni disposte nel corso del rapporto, nonché delle commissioni, delle spese e degli altri oneri derivanti dall'esecuzione del presente Contratto e dei contratti tempo per tempo conclusi con la Banca in relazione ai singoli prodotti/servizi richiesti.
La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a provvedere, anche mediante addebito sul conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto in forza del presente Contratto e/o dei contratti tempo per tempo conclusi con la Banca in relazione ai singoli prodotti/servizi richiesti. La mancata applicazione per uno o più periodi di liquidazione periodica di quanto dovuto in relazione ai prodotti e ai servizi prestati dalla Banca non comporta rinuncia da parte della Banca. Nel caso in cui le commissioni, le spese o i tassi di interessi aumentati degli interessi di mora, qualora dovuti, fossero per qualsiasi ragione superiori al tasso massimo consentito ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 e sue successive modifiche e/o integrazioni nonché della relativa normativa di attuazione, gli stessi saranno automaticamente ridotti, per il periodo strettamente necessario, ad un tasso pari al massimo consentito.
Parametro di indicizzazione - Tasso variabile. In caso di tasso variabile, gli interessi potranno essere conteggiati applicando il tasso determinato in base al parametro di indicizzazione. Resta inteso che le variazioni del parametro di indicizzazione comporteranno la variazione del tasso di interesse con pari decorrenza, pertanto gli interessi potranno essere conteggiati con l'applicazione di uno o più tassi diversi nel periodo di competenza. I valori del tasso di indicizzazione tempo per tempo vigenti saranno disponibili sul Sito. Le informazioni sulle modifiche del tasso di interesse saranno fornite al Cliente periodicamente in forma scritta, secondo le modalità previste dall'articolo "Invio della corrispondenza alla Clientela".
Consenso e Revoca - ordine di pagamento. Il consenso prestato dal Cliente ad eseguire un'operazione di pagamento è un elemento necessario per la corretta esecuzione dell'operazione e per considerarla autorizzata. Viene prestato nelle forme concordate con la Banca e parimenti può essere revocato prima che l'ordine di pagamento diventi irrevocabile. L'ordine di pagamento non può essere revocato dal Cliente dopo che è stato ricevuto dalla Banca, solo se tale revoca sia pervenuta nelle modalità tempo per tempo previste dalla Banca. Nel caso di ordini di pagamento prenotati o disposti dal beneficiario, con indicazione del giorno di pagamento, il Cliente può revocare un ordine di pagamento non oltre la fine della giornata lavorativa precedente il giorno concordato per la sua esecuzione. Solo nel caso di Addebiti Diretti (SDD - SEPA Direct Debit) il Cliente può revocare ogni singolo ordine di addebito fino al giorno di scadenza compreso. La Banca del Cliente debitore dà tempestiva comunicazione della revoca dell'Addebito Diretto alla Banca del beneficiario. Dopo aver prestato il consenso, il Cliente non può revocare l'ordine di pagamento se questoè stato disposto su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite o per tramite di un Prestatore di Servizi di disposizioni di ordini di pagamento (cosiddetto "terza parte"). Nel caso di operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine è necessario anche il consenso del beneficiario. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca non sono considerate autorizzate.
Operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite. Se il Cliente fornisce dati errati o incompleti, saranno a suo carico le conseguenze della mancata/errata esecuzione. Fatta salva questa ipotesi, se il Cliente viene a conoscenza dell'esecuzione di una operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, informa la Banca senza indugio e comunque entro 13 mesi dalla data dell'addebito, nel caso sia il pagatore, o dell'accredito, nel caso sia il beneficiario. Il Cliente ha il diritto di ottenere la rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite. Nel caso di operazione di pagamento non autorizzata, il Cliente ne ottiene il rimborso, che verrà eseguito immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata lavorativa successiva alla sua richiesta. Nel caso in cui l'operazione di pagamento è disposta tramite Servizi Telematici potrà essere applicata una franchigia di euro 50,00. Tale franchigia non è dovuta se la Banca non ha obbligatoriamente richiesto l'autorizzazione delle disposizioni tramite il dispositivo mobile-token/ OTP e/o altre modalità preventivamente comunicate dalla Banca oppure in caso di smarrimento, sottrazione o appropriazione indebita subita dal Cliente che non potevano essere notati dallo stesso prima dell'esecuzione dell'operazione, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o infine se causati da atti o omissioni da parte di terzi alle dipendenze dirette o indirette della Banca. La richiesta di rimborso per operazione non autorizzata deve essere formalizzata dal Cliente per iscritto attraverso la sottoscrizione di apposito modulo. In caso di motivato sospetto di frode la Banca sospende la procedura di rimborso
e ne fornisce immediata comunicazione al Cliente e alla competente Autorità. In ogni caso il rimborso effettuato dalla Banca non preclude la sua possibilità di dimostrare anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata dal Cliente. In questo caso la Banca è autorizzata a riaddebitare il conto per l'importo precedentemente rimborsato dandone tempestiva comunicazione al Cliente agli ultimi recapiti comunicati alla Banca, utilizzando il canale di comunicazione ritenuto di volta in volta più celere e sicuro.
Operatività con bonifici. Il bonifico è un servizio di pagamento che consente al Cliente: (i) di trasferire fondi sul conto di un beneficiario, addebitando il proprio conto (bonifico in uscita), (ii) di ricevere fondi sul proprio conto, accreditandolo (bonifico in entrata). Nel caso di bonifico in uscita, la Banca esegue il bonifico secondo quanto indicato dal Cliente. Il Cliente può disporre il bonifico tramite i Servizi Telematici. L'ordine tramite modalità telematica si ritiene autorizzato se impartito con le modalità previste. L'ordine di pagamento deve contenere obbligatoriamente l'identificativo unico del beneficiario (codice IBAN o altro identificativo unico nel caso in cui il Paese del beneficiario non abbia adottato l'IBAN o altro riferimento richiesto dal Paese del beneficiario). Per i Bonifici SEPA e i Bonifici in divisa SEE senza negoziazione di divisa, dal momento in cui saranno disponibili, la Banca si impegna a far pervenire i fondi presso la banca del beneficiario, se situata all'interno di un paese SEE, entro un giorno lavorativo dal ricevimento dell'ordine. Tale termine è garantito solo se l'ordine è ricevuto dalla Banca entro il tempo massimo comunicato tramite Area Riservata e comunque entro le ore 16,30. Nel caso di bonifici Urgenti in euro, tramite Area Riservata, verso le Banche che aderiscono al servizio, la Banca si impegna a far pervenire i fondi presso la banca del beneficiario, entro lo stesso giorno lavorativo dal ricevimento dell'ordine. Tale termine è garantito solo se l'ordine, formalmente corretto, è ricevuto dalla Banca entro le ore 16,30. Nel caso di bonifici Istantanei in euro, verso le banche dei Paesi dell'area Sepa che aderiscono al Servizio, la Banca si impegna a far pervenire i fondi presso la banca del beneficiario entro pochi secondi. I bonifici Istantanei possono essere disposti (e/o ricevuti) dal Cliente in qualsiasi giorno (compresi i giorni festivi) e senza limiti di orari tramite i canali che la Banca mette via via a disposizione ed indicati nel presente contratto e non possono superare l'importo prestabilito dallo schema interbancario denominato Sepa Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme rulebook. La Banca in corrispondenza con ogni aggiornamento in relazione ai limiti di importo ne darà comunicazione al Cliente. Dati i tempi immediati di esecuzione del bonifico Istantaneo assume ancora più rilevanza la responsabilità in capo al Cliente di indicare il corretto identificativo unico del beneficiario (IBAN o codiceequivalente). La Banca pertanto raccomanda al Cliente di controllare attentamente tutti i dati del bonifico prima di dare conferma di esecuzione. La Banca per gli ordini di bonifico Istantaneo disposti tramite canali telematici richiede obbligatoriamente la sottoscrizione del dispositivo di sicurezza, generatore di codici monouso (codice token) e/o il Servizio che invia al telefono cellulare del Cliente un codice monouso per confermare i suddetti ordini e/o altre modalità preventivamele comunicate dalla Banca. La Banca fornisce al Cliente l'esito positivo o negativo dell'accredito a favore del beneficiario dell'operazione di pagamento effettuata mediante bonifico Istantaneo tramite e-mail in tempo reale. Finché la banca del beneficiario nonfornisce alla banca ordinante la conferma di avvenuto accredito o meno delle somme sul conto del beneficiario, la banca dell'ordinante non può fornire al Cliente l'esito dell'operazione, la quale non si potrà pertanto considerare eseguita fino alla comunicazione del predetto esito. Per i bonifici stessa banca disposti tramite Area Riservata l'ordine potrà pervenire fino alle ore 23,59. Il Cliente può prenotare l'esecuzione di un bonifico, in questo caso il momento di ricezione dell'ordine da parte della Banca coincide con la data convenuta per l'esecuzione del bonifico. Il cliente può altresì prenotare l'esecuzione di ordini permanenti di bonifico determinando l'importo, la data di esecuzione e il numero delle operazioni da eseguire.Anche in questo caso il momento di ricezione dell'ordine da parte della Banca coincide con la data convenuta per l'esecuzione di ciascun bonifico. La banca fornisce al Cliente un riepilogo degli ordini permanenti di bonifico eseguiti. Tale riepilogo è messo a disposizione del Cliente in apposita sezione del Sito accessibile tramite i Servizi Telematici, oppure contattando il servizio di assistenza clienti. Se l'ordine non può essere eseguito per un motivo obiettivamente giustificato (ad es. per dati obbligatori parzialmente o totalmente assenti o per insufficienza fondi sul conto del cliente), la Banca comunica il rifiuto, ed, ove possibile, le motivazioni e le eventuali azioni correttive utilizzando il canale di comunicazione ritenuto di volta in volta più celere e sicuro, privilegiando, ove presenti, i contatti telematici comunicati dal cliente (es. indirizzo e- mail, sms, chat). Il termine massimo di ricezione dell'ordine, sarà anticipato alle ore 12:00 per le disposizioni ricevute nelle giornate "semi- lavorative": 14 agosto, 24 dicembre e 31 dicembre. Il venerdì precedente la Pasqua non sarà consentito disporre bonifici urgenti. I termini sopracitati non si applicano agli ordini di bonifico Istantaneo per i quali il servizio è sempre disponibile 24 ore su 24. La Banca è responsabile della corretta esecuzione del bonifico in uscita, fatti salvi i casi in cui: -il Cliente fornisca l'identificativo unico del beneficiario inesatto; -ricorra una causa di forza maggiore o caso fortuito;
-la Banca provi al Cliente che l'importo del bonifico è stato ricevuto dalla banca del beneficiario. In caso di identificativo unico corretto la Banca mette a disposizione del Beneficiario in giornata l'importo dell'operazione di pagamento ricevuto solamente se si verifica una delle seguenti condizioni: non sia necessaria la conversione valutaria-sia necessaria la conversione valutaria tra euro e la valuta di un Paese SEE o tra le valute didue Paesi SEE. In aggiunta all'informativa periodica eventualmente scelta dal Cliente, le informazioni relative all'accredito dei bonifici di cui il Clienteè beneficiario sono immediatamente messe a disposizione dello stesso in apposita sezione del Sito accessibile tramite i Servizi Telematici, oppure contattando il servizio di assistenza clienti. Il termine massimo di ricezione dell'ordine, sarà anticipato alle ore 12:00 per le disposizioni ricevute nellegiornate "semi- lavorative": 14 agosto, 24 dicembre e 31 dicembre. Il venerdì precedente la Pasqua non sarà consentito disporre bonifici urgenti. I termini sopracitati non si applicano agli ordini di bonifico Istantaneo per i quali il servizio è sempre disponibile 24 ore su 24.
La Banca è responsabile della corretta esecuzione del bonifico in uscita, fatti salvi i casi in cui:
-il Cliente fornisca l'identificativo unico del beneficiario inesatto;
-ricorra una causa di forza maggiore o caso fortuito;
-la Banca provi al Cliente che l'importo del bonifico è stato ricevuto dalla banca del beneficiario.
In caso di identificativo unico corretto la Banca mette a disposizione del beneficiario in giornata l'importo dell'operazione di pagamento ricevuto solamente se si verifica una delle seguenti condizioni:
- non sia necessaria la conversione valutaria
-sia necessaria la conversione valutaria tra euro e la valuta di un Paese SEE o tra le valute di due Paesi SEE.
In aggiunta all'informativa periodica eventualmente scelta dal Cliente, le informazioni relative all'accredito dei bonifici di cui il Cliente è beneficiario sono immediatamente messe a disposizione dello stesso in apposita sezione del Sito accessibile tramite i Servizi Telematici, oppure contattando il servizio di assistenza clienti. La Banca può sospendere l'operatività con Xxxxxxxx con effetto immediato, se ricorrono gravi ragioni tecniche, motivi di sicurezza o rischio di frode e di credito, dandone comunicazione al Cliente con qualsiasi mezzo, anche verbale, da confermarsi con lettera semplice, e-mail all'ultimo indirizzo che il Cliente ha comunicato per iscritto come suo domicilio eletto.
Operatività pagamenti Xx.Xx. e bollettini precompilati e/o in bianco (ad esempio bollettini postali, MAV, RAV, CBILL, Pago PA). I pagamenti Xx.Xx. o mediante bollettini precompilati e/o in bianco consentono al Cliente di trasferire fondi sul conto del beneficiario, addebitando il proprio conto. La Banca esegue il pagamento secondo quanto indicato dal Cliente. Il Cliente può disporre il pagamento tramite i Servizi Telematici. L'ordine di pagamento si ritiene autorizzato, nel caso di modalità telematica, se impartito con le modalità previste. L'ordine di pagamento deve contenere obbligatoriamente l'identificativo unico (numero Xx.Xx, o identificativo del bollettino). Il Cliente potrà revocare l'ordine secondo quanto previsto dall'articolo "Operatività del conto" e dell'articolo "Consenso e revoca - ordine di pagamento"; gli ordini di pagamento Xx.Xx. disposti tramite servizio Area Riservata Interbancario, possono essere revocati attraverso lo stesso canale entro il giorno precedente la scadenza. All'interno del Foglio Informativo del conto e dei Servizi accessori (sezione Pagamenti), è possibile consultare le informazioni relative ai servizi di pagamento bollettini. La Banca esegue in giornata l'ordine di pagamento rilasciando al pagatore una ricevuta a titolo di quietanza liberatoria; l'operazione di pagamento estingue immediatamente il debito che il Cliente ha nei confronti del beneficiario. Tale termine è garantito solo se l'ordine di pagamento è trasmesso dal cliente entro i limiti di orario di seguito riportati: - M.A.V. e R.A.V - entro le ore 20:00; se disposto tramite Area Riservata; entro le ore 16,00 se disposto tramite richiesta gli uffici della Banca se comunicati tramite i Servizi a distanza. - Bollettini postali, Cbill e Pago Pa - 24 ore su 24, 7 giorni su 7.- Xx.Xx. entro le ore 16,30 se disposto tramite Area Riservata. I limiti di orario sopra riportati potranno essere estesi in futuro con interventi che hanno l'obiettivo di migliorare la fruibilità della funzionalità per il cliente. Tali interventi saranno tempestivamente comunicati ai clienti e comunque ne sarà data sempre puntuale informazione all'interno delle singole funzionalità di pagamento online. I termini di ricezione dell'ordine su indicati, saranno anticipati alle ore 12:00 per le disposizioni ricevute nelle giornate così dette "semi - lavorative":14 agosto, 24 dicembre e 31 dicembre. Il
venerdì precedente la Pasqua non sarà consentito disporre ordini di pagamento. Per il pagamento Xx.Xx. domiciliate su altra banca l'ordine deve pervenire entro due giorni dalla data scadenza. Nel caso di ordini impartiti alla Banca, il cui orario di disponibilità del servizio richiesto sia precedente ai termini sopra indicati, gli stessi termini si intendono anticipati all'orario di chiusura del servizio richiesto. Nel caso in cui la scadenza di una Xx.Xx. cada in un giorno non lavorativo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo. La Banca rifiuta gli ordini ricevuti oltre la giornata lavorativa, e ove possibile, l'ordine si considera prenotato dal Cliente e la Banca lo eseguirà entro il primo giorno lavorativo bancario successivo. Il Cliente può prenotare l'esecuzione di un pagamento, in questo caso il momento di ricezione dell'ordine da parte della Banca coincide con la data convenuta per l'esecuzione del pagamento stesso. Se l'ordine non può essere eseguito per un motivo obiettivamente giustificato (ad es. per dati obbligatori parzialmente o totalmente assentito qualora il saldo disponibile sul conto non sia sufficiente), la Banca comunica il rifiuto, ed, ove possibile, le motivazioni e le eventuali azioni correttive utilizzando il canale di comunicazione ritenuto di volta in volta più celere e sicuro, privilegiando, ove presenti, i contatti telematici comunicati dal cliente (es. indirizzo e-mail, sms, chat) restando però esonerata da ogni responsabilità per ogni pagamento. La Banca è responsabile della corretta esecuzione del pagamento fatti salvi i casi in cui: -il Cliente fornisca l'identificativo unico inesatto; -ricorra una causa di forza maggiore o caso fortuito; -la Banca provi al Cliente che l'importo del pagamento è stato ricevuto dalla banca del beneficiario. Le informazioni relative ai pagamenti sono immediatamente messe a disposizione del Cliente in apposita sezione del Sito accessibile tramite i Servizi Telematici, oppure contattando il servizio di assistenza clienti.
Operatività con pagamenti disposti su iniziativa del beneficiario (Addebiti Diretti- SDD- Sepa Direct Debit). Il Servizio Europeo Addebiti Xxxxxxx è il servizio che consente al creditore di addebitare in automatico il conto del Cliente debitore a seguito di un'autorizzazione permanente che può fare riferimento ad una singola operazione di addebito o a pagamenti ricorrenti. Tale autorizzazione è rilasciata dal Cliente debitore, tramite sottoscrizione dell'apposito modulo di autorizzazione presso il creditore o presso la sua Banca. L'addebito diretto opera nell'ambito dei Paesi aderenti alla SEPA e garantisce al Cliente debitore una opzione di revoca aggiuntiva con la quale il Cliente debitore ha facoltà di non accettare: Addebiti Diretti presentati attualmente e in futuro da una e/o più aziende creditrici, nazioni o di importo superiore rispetto a quello comunicato alla Banca. La banca fornisce al Cliente un riepilogo mensile degli Addebiti Diretti addebitati sul suo conto. Tale riepilogo è messo a disposizione del Cliente in apposita sezione del Sito accessibile tramite i Servizi Telematici, oppure contattando il servizio di assistenza clienti. In caso di Servizio Europeo Addebiti Xxxxxxx è fatto obbligo al creditore di preavvisare il Cliente debitore almeno 14 giorni prima della richiesta di addebito. Il Servizio Europeo Addebiti Diretti prevede due diversi schemi in funzione della tipologia della Clientela:
-CORE utilizzabile nei confronti di qualsiasi tipologia di Clienti; nello schema CORE esistono inoltre due varianti: il CORE Finanziario utilizzabile esclusivamente per il pagamento di operazioni collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, ai rimborsi o proventi di cessioni da parte di imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che presentano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziarie il CORE a importo prefissato che prevede che il Pagatore ed il Beneficiario abbiano preventivamente concordato l'importo addebitabile sul conto che deve essere indicato nel modulo di autorizzazione sottoscritto dalle controparti.
-B2B rivolto ai Clienti che rientrano nella categoria "Non Consumatori" Unicamente per lo schema CORE nel caso in cui il debitore presti direttamente al beneficiario o alla Banca del beneficiario i mandati all'addebito del proprio conto, la conservazione dei mandati e la registrazione delle eventuali modifiche o cancellazione degli stessi avviene a cura del beneficiario stesso o della Banca del beneficiario. Di conseguenza, la Banca del Debitore, non può verificare l'esistenza del mandato né la correttezza degli importi per i quali è richiesto l'addebito, ad accezione di quelload importo prefissato, che verrà effettuato dalla Banca sulla base di quanto richiesto dal beneficiario o dalla Banca dello stesso, senza necessità di preventiva conferma del debitore.
Il momento della ricezione dell'ordine di addebito è quello in cui l'ordine, trasmesso dalla Banca del creditore, è ricevuto dalla Banca del Cliente debitore e coincide con la data di scadenza indicata nell'ordine stesso; se la scadenza cade in una giornata non lavorativa per la Banca, l'ordine si intende ricevuto la giornata lavorativa successiva. L'ordine di pagamento viene addebitato sul conto del Cliente alla data di scadenza indicata nell'ordine con pari valuta. Ogni attivazione, modifica o revoca di mandati nello schema B2B deve essere comunicata per iscritto alla propria Banca da parte del Cliente debitore, in modo che la Banca possa aggiornare le istruzioni conservate e respingere le disposizioni di addebito non conformi. In assenza di tali comunicazioni la Banca è sollevata da ogni responsabilità in merito. La Banca non effettuerà un addebito parziale nei casi in cui non vi siano disponibilità o, anche in presenza di fondi bastanti, se sussistono altre ragioni che ne impediscano l'utilizzo. Se il Cliente debitore fornisce dati errati o incompleti, saranno a suo carico le conseguenze della mancata/errata esecuzione. Se l'addebito non può essere eseguito per un motivo obiettivamente giustificato (ad es. per dati obbligatori parzialmente o totalmente assenti o per insufficienza fondi sul conto del cliente), la Banca comunica il rifiuto, ed, ove possibile, le motivazioni e le eventuali azioni correttive utilizzando il canale di comunicazione ritenuto di volta in volta più celere e sicuro, privilegiando, ove presenti, i contatti telematici comunicati dal cliente (es. indirizzo e- mail, sms, chat). Unicamente per gli addebiti dello schema CORE, escluse le varianti Core Finanziari e Core a importo prefissato, il Cliente debitore ha diritto al rimborso del pagamento,anche in caso di operazioni correttamente eseguite purché la sua richiesta venga presentata alla Banca entro 8 settimane solari dalla data del pagamento e solo qualora si verifichino le seguenti condizioni: l'autorizzazione non specificava al momento del rilascio l'importo dell'operazione e l'importo dell'operazione di pagamento supera l'importo che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, prendendo in considerazione il precedente modello di spesa. Sarà onere del Cliente fornire, su eventuale richiesta della Banca, ogni elemento utile per provare l'esistenza di questo suo diritto (es. esibendo copia del mandato core sottoscritto a favore del suo Creditore).
Operazioni in valuta estera - bonifico in divisa. Il Cliente, dal momento in cui saranno disponibili, potrà eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate e il controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio reso noto dalla Banca alla data di esecuzione dell'operazione. Si specifica che le operazioni in valuta diversa da quella di denominazione del conto possono essereregolate al tasso di cambio di riferimento al momento dell'operazione e proposto dalla Banca nelle giornate in cui essa è aperta (cambio al durante),oppure al cambio di riferimento ufficiale dell'euro (cambio BCE) diminuito o aumentato del differenziale disponibile nella colonna Spread del Cartellodei Cambi. Con analoghe modalità la Banca accredita in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e regola tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo. Il Cliente si obbliga a non scrivere la clausola "effettivo" sulle disposizioni impartite in valuta estera (art. 1279 cod. civ.). In caso di inadempimento di tale obbligo, se la disposizione impartita comporta per la Banca pagamenti per cassa, la Banca non è tenuta a darvi corso e se il beneficiario della disposizione non accetta modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuta l'esecuzione della disposizione, e resta a carico del Cliente ogni connessa conseguenza. Qualora il Cliente disponga un bonifico in qualsiasi divisa entro il tempo massimo comunicato tramite Area Riservata comunque entro le 16,30, la Banca provvede immediatamente all'esecuzione dell'ordine. Il termine massimo di ricezione dell'ordine sarà anticipato alle ore 12:00 per le disposizioni ricevute nelle giornate "semi-lavorative": 14 agosto, 24 dicembre e 31 dicembre. Il bonifico in valuta estera non può essere disposto nelle modalità urgente ed istantaneo. La Banca è responsabile della corretta esecuzione del bonifico in uscita, fatti salvi i casi in cui: -il Cliente fornisca l'identificativo unico del beneficiario inesatto; -ricorra una causa di forza maggiore o caso fortuito. L'acquisto sul Mercato Forex (e relativa messa a disposizione alla banca del beneficiario) della valuta richiesta per l'operazione, avverrà nel termine massimo di due giorni lavorativi successivi alla data di esecuzione richiesta dal Cliente. Pertanto, l'operazione di bonifico in qualsiasi divisa verrà contabilizzata con Data Operazione pari alla data di messa a disposizione dei fondi alla banca del beneficiario, e con Data Valuta pari allo stesso giorno in cui è disponibile la divisa convertita (ossia più 2 giorni lavorativi dalla data di esecuzione richiesta dal Cliente). Qualora il Cliente riceva un bonifico in divisa non SEE diversa dalla divisa di denominazione del conto, la Banca provvede a regolare la valuta sul Mercato Forex; la messa a disposizione delle somme avverrà nel termine massimo di due giorni lavorativi successivi alla data di accreditodella divisa estera. Pertanto, l'operazione di accredito di bonifico in divisa non SEE diversa dalla divisa di denominazione del conto verrà contabilizzata con Data Operazione pari alla data di disponibilità della divisa convertita, e con Data Valuta pari al giorno in cui è disponibile la divisa convertita (ossia più 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione della valuta estera).
Operatività sul conto per il tramite di altri Soggetti abilitati ad operare per conto del Cliente (cosiddette "terze parti"). Con l’attivazione dei Servizi Telematici il conto è accessibile online ed il Cliente ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di informazione sui conti per consultare i
movimenti ed il saldo del suo conto e/o di un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento per disporre le sue operazioni (cosiddetti "terze parti" o rispettivamente con gli acronimi AISP e PISP). La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto tra le "terze parti" e la Banca. Le "terze parti" possono operare unicamente sulla base del consenso esplicito del Cliente con il quale devono aver stipulatoun contratto specifico e non possono usare, né conservare dati del Cliente per fini diversi dalla prestazione del servizio per i quali sono stati autorizzati conformemente alle norme sulla protezione dei dati. Le "terze parti" non detengono in alcun momento i fondi del Cliente, così come non possono in nessun caso modificare importi, beneficiario o qualsiasi altro dato dell'operazione di pagamento. Le "terze parti" possono operare sul conto del Cliente unicamente rispettando specifiche norme tecniche di regolamentazione e di sicurezza adottate dalla Commissione Europea, devono essere iscritti in un apposito Albo. La Banca può rifiutare alle "terze parti" l'accesso al conto per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato. In tal caso la Banca informa tempestivamente il Cliente. La Banca al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto consente l'accesso al conto di pagamento al prestatore di servizi autorizzato dal Cliente. Il cliente può comunicare alla Banca la revoca del consenso dato alla "terza parte" autorizzando la banca a rifiutare l'accesso al conto.
Le "terze parti" sono responsabili di tutte le operazioni disposte dal Cliente per il loro tramite ed in caso di operazioni non autorizzate dal Cliente per il quale ha avanzato richiesta scritta di contestazione, sono tenute a rimborsare immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora alla Banca gli importi che quest'ultima ha provveduto a riaccreditare al Cliente.
Modalità e criteri per la produzione e pagamento degli interessi. Gli interessi creditori e debitori sono conteggiati, con la medesima periodicità, al 31 dicembre di ogni anno e, comunque, alla chiusura del conto corrente; per i contratti stipulati in corso di anno, il conteggio è effettuato al 31 dicembre dell'anno in corso.
Gli interessi creditori maturati e contabilizzati secondo quanto previsto dal Documento di Sintesi vengono automaticamente accreditati in conto corrente e producono altri interessi. Salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo, gli interessi debitori non producono altri interessi e sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, sulla quale si producono interessi nei termini e nella misura previsti dal Documento di Sintesi. Gli interessi debitori conteggiati al 31 dicembre di ogni anno, divengono esigibili entro il 1° marzo dell'anno successivo ovvero, in ogni caso, dopo che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalle comunicazioni di cui agli artt. 119 e/o 126 quater del TUB. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto autorizza preventivamente l'addebito in conto degli interessi debitori al momento in cui divengono esigibili. Per effetto dell'autorizzazione le somme addebitate sono considerate ad ogni effetto sorte capitale. L'autorizzazione rilasciata dal Cliente ha efficacia per ogni successivo conteggio degli interessi debitori. Il Cliente ha facoltà di revocare in ogni momento l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo, mediante l'invio alla Banca di una comunicazione in forma scritta a mezzo raccomandata a./r. ovvero mediante il Servizi Telematici secondo le modalità e i termini tempo per tempo in essere con la Banca. La revoca ha effetto dal momento in cui perviene alla Banca e con riferimento agli interessi non ancora addebitati al momento della ricezione della revoca da parte della Banca. In caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione, il Clientedeve provvedere al pagamento degli interessi debitori, entro la data di esigibilità ivi indicata. Una volta decorso il predetto termine, sull'importo dovuto alla Banca a titolo di interessi maturano interessi di mora - automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora - nei termini e nella misura previsti nel Documento di Sintesi. In aggiunta all'autorizzazione prestata, dal momento che gli interessi divengono esigibili il Cliente dichiara preventivamente di voler estinguere il debito da interessi anche autorizzando l'impiego delle somme di denaro destinate ad affluire sul conto sul quale è regolato il finanziamento. Resta inteso che, in ogni caso, sarà applicabile il regime legale previsto dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di imputazione del pagamento agli interessi. Le commissioni, le spese e le trattenute fiscali sono addebitate con periodicità trimestrale. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente produce interessi nella misura pattuita nel Documento di Sintesi; gli interessi, creditori e debitori, contabilizzati in chiusura del conto corrente non producono altri interessi. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono esigibili immediatamente da parte della Banca. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, è fatto salvo per ciascuna delle parti il diritto di esigere in ogni momento il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.
Addebito in conto per richieste di pagamento utenze. Il Cliente può autorizzare la Banca al pagamento delle fatture periodiche relative ad una determinata utenza (bolletta), con addebito sul conto e a condizione che il conto, al momento del pagamento, abbia disponibilità sufficienti. Le richieste e le revoche delle istruzioni al pagamento, se presentate in tempo utile, hanno effetto dalla fatturazione del periodo successivo e comunque deve pervenire alla Banca la relativa richiesta dall'Azienda Fornitrice, la quale fornisce e comunica anche l'eventuale variazione del codice di utenza del Cliente. Il Cliente può chiedere alla Banca di sospendere eccezionalmente il pagamento di una fattura, avvertendola in tempo utile.
Imputazione dei pagamenti. Se il Cliente ha più rapporti di debito verso la Banca, può dichiarare, al momento del pagamento, quale debito intende estinguere (articolo 1193, comma 1, cod. civ.). In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può decidere - in deroga all'articolo 1193, comma 2, cod. civ. - quale debito estinguere e ne dà comunicazione al Cliente.
Approvazione dell'estratto conto. Tutte le operazioni effettuate sul conto e il conteggio delle competenze sono riepilogate nell'estratto conto. La Banca produce l'estratto conto con la periodicità concordata con il Cliente e almeno una volta all'anno (articolo 1713 cod. civ e 119 del D.Lgs. 385/1993 Testo Unico Bancario). Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto senza che il Cliente ne abbia contestato il contenuto con reclamo alla Banca, l'estratto conto si intende approvato con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Qualsiasi eccezione successiva determina un concorso di responsabilità del Cliente ai sensi dell'art. 1227 del Codice Civile. In occasione della liquidazione delle competenze, la Banca invia al Cliente l'estratto conto. Dalla data di ricevimento dell'estratto conto e entro il termine di prescrizione ordinaria di 10 anni, il Cliente può esigere la rettifica da parte della Banca di errori, omissioni, duplicazioni dipartite nonché l'accredito degli importi erroneamente addebitati od omessi, con la corretta valuta e senza spese. Entro il medesimo termine la Banca può esigere dal Cliente quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
Sconfinamenti in assenza di fido. Fermo restando che la Banca non è tenuta ad effettuare pagamenti se il Conto non è capiente (ovvero nel caso in cui il Saldo Disponibile sia inferiore all'ammontare del pagamento o dei pagamenti richiesti dal Cliente), la Banca a propria discrezione può consentire al Cliente, anche in assenza di fido, l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al Saldo Disponibile.
Nel caso la Banca conceda uno Sconfinamento in assenza di fido, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi debitori nella misura pattuita nel Documento di Sintesi. Il Cliente, inoltre, è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione prevista al successivo articolo, ove ne ricorrano i presupposti. Nel caso la Banca conceda uno Sconfinamento in assenza di fido, resta inteso che la Banca non dovrà indurre il Cliente a porre affidamento sul pagamento da parte della Banca stessa di eventuali successivi addebiti sul Conto che eccedano il Saldo Disponibile. Il Cliente, quindi, accetta che la Banca possa sempre rifiutarsi di effettuare pagamenti a valere sul proprio Conto qualora eccedano il Saldo Disponibile e, ove concessi, si impegna a pagare immediatamente alla Banca quanto a questa dovuto, anche in assenza di espressa richiesta da parte della Banca stessa.
Commissione di istruttoria veloce. Nel caso in cui la Banca conceda uno Sconfinamento in assenza di fido o uno Sconfinamento in assenza di fido che accresce l'ammontare di uno Sconfinamento in assenza di fido già esistente, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca la commissione di istruttoria veloce indicata nel Documento di Sintesi, ove ne ricorrano i presupposti. L'importo della commissione di istruttoria veloce è determinato nel Documento di Sintesi ed è commisurato ai costi mediamente sostenuti dalla Banca per effettuare le attività di analisi e valutazione del merito creditizio del Cliente al fine di valutare se concedere lo Sconfinamento in assenza di fido o il suo accrescimento.
In caso di concessione di uno Sconfinamento in assenza di fido, la commissione di istruttoria veloce viene addebitata al Cliente qualora il Saldo Disponibile risulti a debito - anche se per effetto di più addebiti o utilizzi - per un importo e una durata superiori a quelli indicati nel Documento di Sintesi (rispettivamente, il c.d. "saldo di sconfinamento in franchigia" e i c.d. "giorni di sconfinamento in franchigia"), e ciò in quanto in tali casi la Banca effettua un'istruttoria veloce per valutare se concedere lo Sconfinamento.
In caso di concessione di uno Sconfinamento che accresce uno Sconfinamento già esistente, la Commissione di istruttoria veloce viene applicata ogniqualvolta il Saldo negativo del Conto corrente che ha determinato in precedenza l'applicazione della commissione si sia accresciuto - anche se per effetto di più addebiti o utilizzi - per un importo superiore a quello indicato nel Documento di sintesi (c.d. "incremento di sconfinamento in franchigia"), e ciò in quanto in tali casi la Banca effettua una nuova istruttoria veloce per valutare se concedere lo Sconfinamento.
In ogni caso, sia di concessione di uno Sconfinamento o di uno Sconfinamento che accresce uno Sconfinamento già in essere:
i) la commissione di istruttoria veloce è applicata solo quando vi è Sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata
ii) a fronte di più Sconfinamenti nel corso della stessa giornata la commissione di istruttoria veloce viene applicata solo una volta;
iii) gli importi addebitati a titolo di commissione di istruttoria veloce non possono essere superiori per trimestre all'importo massimo indicato nel Documento di Sintesi. Resta fermo che la commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando:
a) lo Sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca; b) lo Sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito. Se lo Sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati, né la commissione di istruttoria veloce, né il tasso di interesse. La mancata applicazione della commissione di istruttoria veloce per uno o più periodi di liquidazione periodica non comporta rinuncia alla stessa da parte della Banca. Rimane fermo che la Banca ha di volta in volta la facoltà di consentire o meno lo scoperto di conto, sulla base di valutazioni compiute ogni qualvolta lo stesso si realizzi.
Conto non movimentato. Nel caso in cui siano stati convenuti interessi a favore del Cliente e/o spese di tenuta conto, la Banca può cessare di pagare gli stessi e di addebitare le spese di tenuta del conto se non ci sono stati movimenti da oltre un anno e il conto ha un saldo creditore non superiore a euro 250,00. Se poi il conto non registra movimenti da oltre un anno e ha un saldo creditore non superiore ad euro 2.500,00, la Banca può non inviare le comunicazioni periodiche (articoli 119e 126-quater D. Lgs.385/1993 Testo Unico Bancario). Non si considerano movimenti le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa o per legge.
Durata del contratto e recesso - Tempi di chiusura. Il presente Contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza spese e senza penalità, inviando alla Banca una lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure comunicandolo alla Banca tramite comunicazione scritta da mail certificata (PEC), fatta salva la possibilità di entrambe le parti di recedere nei termini meglio precisati di seguito. Il recesso dal Contratto ha altresì effetto anche per la sezione del contratto relativa ai Servizi Telematici. La Banca può recederedall’intero Contratto in qualsiasi momento senza alcun obbligo di fornirne le motivazioni al Cliente con un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il Cliente. Il preavviso è fornito dalla Banca a mezzo PEC ovvero raccomandata nel caso in cui il Cliente abbia optato per ricevere lecomunicazioni su supporto cartaceo. Il preavviso non si applica qualora vi sia una giusta causa e ha effetto dal giorno successivo alla data di notifica. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra gli eventi che qualificano una giusta causa si intende anche la non veridicità o non correttezza delle dichiarazioni rese dal Cliente ai sensi del presente Contratto. Il Cliente rimborsa alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delleoperazioni in corso. La Banca provvede alla chiusura del conto corrente conseguente all’esercizio del recesso o ad altre ipotesi di scioglimento del relativo Contratto entro i tempi massimi di seguito riportati che variano in base ai servizi collegati al conto corrente e che vengono conteggiati a decorrere dalla richiesta di recesso/causa di scioglimento ovvero dalla restituzione delle materialità dei servizi collegati (es. carte di pagamento se presenti):
-10 giorni lavorativi in assenza di servizi collegati o se sono presenti carte di debito con utilizzo solo sul circuito nazionale;
-30 giorni lavorativi se sul conto sono regolati altri servizi di pagamento (diversi dalla carta di debito con utilizzo su circuito nazionale, carta di credito)
Il Contratto si intende risolto automaticamente nel caso in cui il Cliente sia sottoposto a qualsiasi procedura concorsuale. Se la Banca recede dal Contratto, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data successiva a quella in cui il recesso è diventato efficace. Se il Cliente recede dal Contratto, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data precedente a quella in cui il recesso è diventato efficace. Il Cliente che recede può comunque comunicare alla Banca un termine di preavviso o indicare quali ordini eseguire, purché impartiti con data precedente al momento in cui il recesso è diventato efficace e sempre entro i limiti di capienza del conto.
Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del conto di pagamento. Il Cliente ha la possibilità di trasferire con facilità il conto di pagamento da una banca all’altra , secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 37, tutti o in parte i servizi di pagamento a valere su un conto di pagamento, con eventuale estinzione gratuita del rapporto stesso. Il trasferimento viene eseguito gratuitamente entro 12 (dodici) giorni lavorativi, con efficacia dal 13° giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta scritta da parte del Cliente.
Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita (i) in ogni caso dei diritti di compensazione ai sensi dell’articolo 1853 c.c. e (ii) di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod.civ. (senza necessità di pronunzia giudiziale), o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione al Cliente.
Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dal Contratto sono quelli espressamente pattuiti nel Documento di Sintesi o comunque indicati nei fogli informativi, disponibili sul Sito. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ.
Computo dei termini. Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti nel presente Contratto e nei singoli servizi e rapporti accesi si computano tenendo conto dei giorni feriali, escluso il sabato.
SEZIONE III – SERVIZI TELEMATICI
Il servizio che consente al Cliente di comunicare con la Banca mediante tecniche di comunicazione a distanza attraverso l'Area Riservata del Sito ottenendo informazioni sullo stato e l'evoluzione dei rapporti ed impartendo istruzioni a valere sui rapporti tempo per tempo in essere, nonché il servizio di Firma Digitale e ogni altro servizio a distanza tempo per tempo prestato da AideXa (di seguito denominati anche "Servizi Telematici") sono regolati dalle norme di seguito riportate.
Dichiarazioni del Cliente relative ai Servizi Telematici. Il Cliente dichiara di essere consapevole dei rischi derivanti dall'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza e si impegna a provvedere alla tempestiva consultazione di tutte le comunicazioni tempo per tempo inviate dalla Banca (che non è tenuta a dare preavviso al Cliente), e al salvataggio/stampa delle stesse comunicazioni su supporto adeguato al recupero della copia integrale e conforme delle comunicazioni e dei relativi allegati, per tutta la durata del rapporto contrattuale con la Banca. Il Cliente dichiara di essere consapevole del fatto che, grazie al tempestivo salvataggio/ stampa delle comunicazioni inviate dalla Banca e alla cancellazione dei relativi messaggi, può evitare che possa esaurirsi lo spazio a sua disposizione per l'archiviazione delle comunicazioni impedendo la ricezione di nuove
comunicazioni.
Il Cliente dichiara, inoltre, che tutte le scelte effettuate nel sito della Banca o attraverso le altre tecniche a distanza tempo per tempo rese disponibili con i Servizi Telematici mediante compilazione degli appositi campi e/o dei tasti digitali comportano la registrazione delle azioni e volontà del Cliente che potranno essere opposti dalla Banca in ogni sede.
Tramite specifiche procedure autorizzative predisposte dalla Banca, il Cliente, potrà acconsentire l’accesso e l’utilizzo dei Servizi Telematici da parte di uno o più soggetti delegati. A tal proposto, il Cliente dichiara che tutti gli obblighi, gli impegni, le dichiarazioni e le eventuali limitazioni di cui alle presenti clausole relative ai Servizi Telematici sono assunti in nome e per conto proprio, nonché per conto dei propri soggetti delegati, dei quali il Cliente promette l’adempimento anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del cod. civ.
Operatività con Area Riservata Il Cliente può fare operazioni interrogative e dispositive sui rapporti bancari a sé intestati e/ o sui quali è delegato, attraverso Area Riservata. Il Cliente può fare le operazioni dispositive nei limiti assegnati e entro il saldo disponibile. Il Cliente può ricevere messaggi personalizzati, consigli e proposte commerciali relativi a tutti i conti a sé intestati. Il Cliente, per utilizzare i Servizi Telematici, viene identificato dalla Banca attraverso specifiche procedure concordate che possono comprendere l'utilizzo di appositi dispositivi e/o di numerazioni, codici numerici/alfanumerici statici o dinamici (di seguito denominati anche "Codici"). Fanno parte dei Codici a titolo esemplificativo e non esaustivo: Codice Cliente e/o indirizzo e-mail, P.I.N., password. La Banca, dopo la firma del contratto, consegna i Codici al Cliente o li invia per posta all'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) che il Cliente ha indicato. In questo caso, i Servizi Telematici saranno attivati dopo che la Banca ha ricevuto conferma di avvenuta ricezione da parte del Cliente. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione dei Codici ed è tenuta a non rivelarli a terzi. Il Cliente potrà in ogni momento modificare alcune credenziali (ad es. il P.I.N). Il Cliente è tenuto a mantenere segreti i propri Codici, non deve conservarli insieme né annotarli. Il Cliente deve utilizzare correttamente i Codici e risponde dell'eventuale indebito utilizzo, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o furto.
La Banca, qualora rilevi problemi di sicurezza in ordine alle operazioni di pagamento impartite, anche mediante i canali telematici, può bloccare una specifica operazione di pagamento, dandone tempestiva comunicazione al Cliente agli ultimi recapiti comunicati alla Banca, utilizzando il canale di comunicazione ritenuto di volta in volta più celere e sicuro, privilegiando il canale telefonico. La Banca rappresenterà al Cliente le motivazioni per le quali l'operazione è stata bloccata e acquisirà dal Cliente tutte le informazioni utili per dar corso all'operazione medesima. Il Cliente, al fine di consentire la regolare esecuzione dell'operazione, potrà contattare la Banca mediante i canali previsti sul sito della Banca, la quale, prima di procedere, sarà tenuta all'identificazione del Cliente stesso secondo i protocolli di sicurezza in uso. Il canale sicuro e protetto che la Banca utilizza per comunicare ai Clienti informazioni relative alla sicurezza nei pagamenti via internet, è esclusivamente la sezione "Sicurezza", presente sul suo sito internet. La Banca potrà periodicamente inviare comunicazioni (newsletter) oppure potrà pubblicare avvisi sulla Home Page del servizio di Area Riservata, se sottoscritti, per informare il Cliente che la suddetta sezione "Sicurezza" è stata aggiornata. Al fine di formare e fornire prevenzione in merito all'operatività effettuata tramite i Servizi Telematici, le informazioni inerenti a eventuali attacchi di "phishing" saranno riportate sia nella sezione "Sicurezza", sia mediante avvisi presenti sulla Home Page del sito internet protetto. La Banca non comunica mai tramite e-mail i codici (ad es. il P.I.N) per l'accesso ai servizi di pagamento via internet.
Nel caso di operazioni di pagamento disposte via internet, la Banca può prevedere dei limiti massimi dell'importo delle singole operazioni di pagamento o della somma di più operazioni di pagamento disposte in un arco temporale ridotto, dandone chiaro ed esaustivo avviso al Cliente direttamente nella funzionalità on line dello specifico servizio di pagamento.
Il servizio di Area Riservata consente di effettuare singole operazioni di pagamento tramite bonifico bancario entro i limiti di importo minimo e importo massimo riportati nella documentazione di trasparenza in vigore al momento in cui le operazioni vengono eseguite.
Esclusivamente per i bonifici istantanei il limite massimo per ogni operazione di pagamento è riportato nella documentazione di trasparenza in vigore al momento in cui le operazioni vengono eseguite.
Il Cliente può bloccare, con comunicazione scritta alla Banca, l'utilizzo dei Servizi Telematici.
La Banca può sospendere o bloccare l'utilizzo dei Servizi Telematici (ad esempio per motivi di sicurezza: inutilizzo degli stessi per un lungo periodo o individuazione di un possibile tentativo di frode) comunicandolo tempestivamente al Cliente attraverso il canale ritenuto di volta in volta più efficace, privilegiando, laddove possibile, il contatto telefonico. Attraverso lo stesso canale la Banca comunica al Cliente l'eventuale riattivazione dei Servizi Telematici. In caso di sospensione il Cliente può richiedere alla Banca la riattivazione dei Servizi Telematici tramite canale telefonico e opportuno processo di identificazione. In caso di blocco, i Servizi Telematici si intendono non più utilizzabili e si rende necessaria la sottoscrizione diun nuovo contratto e l'attivazione di nuove credenziali per l'utilizzo. La Banca può chiedere al Cliente di inserire il codice token a conferma delle operazioni dispositive. La prova delle operazioni eseguite e di ogni comunicazione effettuata con i Servizi Telematici è validamente fornita con le scritture contabili della Banca. Inoltre, faranno prova delle operazioni eseguite anche le registrazioni telefoniche e le registrazioni dei dati informatici effettuate dalla Banca. La Banca non è responsabile della mancata fornitura dei Servizi Telematici per motivi tecnici, cause di forza maggiore o per cause non imputabili alla Banca, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave o nei casi previsti dalla legge (articolo 1229 cod. civ.). Il Cliente è a conoscenza che nel caso di interruzione, sospensione o imperfetto funzionamento di uno dei Servizi Telematici, può sempre utilizzare il servizio in quel momento disponibile. Il Cliente prende atto che la Banca, periodicamente, adotta iniziative per garantire la sicurezza dell'accesso ai Servizi Telematici e si impegna ad osservare le istruzioni che, di volta in volta, la Banca renderà note mediante apposite comunicazioni.
La Banca si impegna a fornire al Cliente un servizio di assistenza sull'utilizzo dei servizi telematici. La Banca può svolgere direttamente tale attività oppure affidarla a terzi. Il Cliente prende atto ed accetta che i contatti effettuati al servizio di assistenza verranno registrati. Per poter usufruire del servizio di assistenza, il Cliente deve comunicare tutte le informazioni che gli verranno richieste per la sua identificazione.
Il Cliente, sul sito internet della banca, ha la possibilità di ricercare il dettaglio di alcune operazioni disposte tramite Area Riservata (bonifici, F24, etc.) per il periodo di tempo indicato in corrispondenza di ogni richiesta; trascorso tale periodo il Cliente può chiedere e ottenere copia dalla Banca, alle condizioni economiche pattuite in fase di sottoscrizione del rapporto.
Con la sottoscrizione dei Servizi Telematici il conto è accessibile online; il Cliente ha pertanto il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di informazione sui conti per consultare i movimenti ed il saldo del suo conto e/o di un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento per disporre le sue operazioni. (cosiddetti “terze parti” o rispettivamente con gli acronimi AISP e PISP). La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto tra le “terze parti” e la Banca.
Registrazione delle conversazioni. Il Cliente autorizza la Banca ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti mediante tecniche di comunicazione a distanza e in particolare attraverso i Servizi Telematici.
Registrazioni. Le Parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura dei Servizi Telematici, la Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite i Servizi Telematici, le scritture registrate sui propri libri e le relative comunicazioni indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure (informatiche, telefoniche, ecc.) utilizzate per i Servizi Telematici. Ai sensi dell'art. 2220 c.c. la registrazione delle disposizioni effettuate nell'ambito dei Servizi Telematici potrà essere effettuata su supporti elettronici o ottici, a condizione che, in caso di necessità, i dati in essi contenuti possano essere reperiti e stampati in forma leggibile. Il Cliente prende atto ed è consapevole che la Banca può effettuare registrazioni su nastro magnetico, o su altro supporto equivalente delle conversazioni telefoniche intercorse con il Cliente. Il Cliente, anche sulla base dell'informativa sul trattamento dei dati personali ricevuta, autorizza sin d'ora la Banca ad effettuare le registrazioni predette, nonché a trattare i dati personali del Cliente.
Il Cliente riconosce ed accetta che la Banca potrà produrre le registrazioni avanti a qualsiasi Autorità competente come prova dell'avvenuta conversazione e dei relativi accordi conclusi.
Sezione documentale. La Banca mette a disposizione del Cliente le comunicazioni relative ai rapporti utilizzabili tramite i Servizi Telematici (ad esempio conto corrente, mutuo, carta di pagamento ecc.), su supporto durevole con tecniche di comunicazione a distanza, nella specifica sezione
protetta all'interno del sito Internet, in alternativa il Cliente può richiedere i documenti in forma cartacea. Tali comunicazioni hanno efficacia il giorno successivo a quello in cui la Banca le mette a disposizione (articoli 118 e 119 del D.Lgs. 385/1993 - Testo Unico Bancario). Da quando sono validamente effettuate le comunicazioni decorre il termine per il recesso da parte del Cliente e per l'eventuale contestazione da parte sua del contenuto delle comunicazioni medesime. Per accedere alla sezione protetta del sito il Cliente dovrà procedere con le modalità previste dalle presenti clausole relative ai Servizi Telematici. In ogni momento il Cliente può modificare la sua scelta ritornando alla comunicazione in forma cartacea, e viceversa, sia tramite Area Riservata sia con comunicazione scritta alla Banca, salvo che ciò sia incompatibile con la naturadell'operazione o del servizio. Con analoghe modalità il Cliente può scegliere di ricevere le comunicazioni con tecniche di comunicazione a distanza anche per altri prodotti o servizi già sottoscritti. In tali casi la Banca può inviare le comunicazioni, in corso di elaborazione al momento della scelta del Cliente, nella modalità precedentemente indicata. Il blocco definitivo dei codici di accesso al sito Internet della Banca, il recesso dal presente contratto e la sospensione, interruzione o blocco temporaneo dei codici per oltre 60 giorni, comportano il ritorno alla ricezione delle comunicazioni informa scritta.
Il Cliente deve comunicare prontamente alla Banca ogni eventuale variazione dell'indirizzo con una delle seguenti modalità:
- per iscritto;
- mediante Area Riservata.
Servizi di informativa. La Banca offre Servizi di informativa alla propria Clientela tramite messaggi S.M.S e/o tramite altre tecniche di comunicazione a distanza. Il dettaglio dei contenuti dell'Informativa è disponibile sul sito Internet della Banca e nei Fogli Informativi, la Banca si riserva di modificarne o di ampliarne il contenuto. L'attivazione dei Servizi di Informativa potrà essere richiesta anche mediante l'impiego di "Tecniche di comunicazione a distanza". Il Cliente corrisponde alla Banca o all'Emittente lo strumento di pagamento i corrispettivi indicati nei relativi Fogli Informativi e ne autorizza l'addebito sul servizio principale. Il Cliente prende atto ed accetta che le informazioni, i dati e le notizie fornite dalla Banca sono ottenute da fonti ritenute affidabili dalla Banca. Le informazioni relative a saldi, movimenti e conferme di operazioni, trovano unica e probante conferma nei rendiconti che vengono periodicamente inviati dalla Banca al Cliente. Il Cliente prende atto ed accetta che lo scopo dell'Informativa è quello di fornire un insieme di informazioni e non rappresenta una sollecitazione all'investimento in strumenti finanziari e che qualsiasi decisione di investimento è di esclusiva responsabilità del Cliente. La Banca non potrà essere ritenuta responsabile per danni, perdite economiche o mancati guadagni, interruzioni dell'attività, perdita di informazioni o altre perdite di qualsiasi natura subite per la mancata ricezione delle informazioni e/o per la loro inesattezza od incompletezza. Ogni diritto sulle informazioni fornite spetta esclusivamente ai rispettivi titolari. Il Cliente deve dotarsi e mantenere - a propria cura e spese - tutto quanto è necessario per l'erogazione dell'Informativa. Il Cliente è l'unico responsabile degli accessi all'Informativa e dell'impiego delle informazioni ricevute. Il Cliente è inoltre responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio telefono cellulare, del numero di utenza telefonica comunicato alla Banca e risponde del loro indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o furto. Il Cliente deve utilizzare l'Informativa personalmente ed esclusivamente nell'ambito del presente contratto, escluso ogni diverso scopo quale, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, la pubblicazione in qualsiasi forma, la comunicazione a terzi, la trasmissione di dati, sotto qualsiasi forma effettuata, ed a qualsiasi titolo, anche gratuito, salva espressa autorizzazione scritta della Banca. Il Cliente esonera sin d'ora la Banca da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza degli obblighi che ha assunto con il presente contratto.
La Banca ha la facoltà di sospendere l'erogazione dei Servizi. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei rischi insiti nella messa a disposizione e trasmissione dei dati del Servizio tramite Internet e via etere, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile di eventuali conseguenze pregiudizievoli, salvo quanto previsto dalla legge.
Responsabilità Il Cliente è consapevole che, per la Banca, l'autenticazione tramite i Servizi Telematici comporta l'automatica attribuzione al Cliente stesso delle istruzioni ricevute, con effetto immediato sui beni e si valori che il Cliente abbia disponibili presso la Banca, quali ad esempio le somme registrate a credito sul conto. Il Cliente pertanto è responsabile
- nei limiti di legge e di quanto pattuito relativamente ai singoli servizi/prodotti - per l'utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, sei Servizi Telematici e per tutte le operazioni eseguite. Il Cliente è l'esclusivo responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei sistemi di autenticazione (quali ad esempio il token), nonché di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'utilizzo illegittimo, anche ad opera di terzi, e/o dallo smarrimento o sottrazione dei sistemi di autenticazione stessi (ivi incluso ad esempio il token). Per tale ragione il Cliente si impegna a conservare correttamente i sistemi di autenticazione (ivi incluso ad esempio il token) e a custodirli con la massima cura e riservatezza adottando tutte le cautele, a non cederlo a terzi e a non consentirne l'utilizzo da parte di terzi, assumendosi la responsabilità di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito di esso, nonché dal suo smarrimento e/o sottrazione. A tal fine il Cliente deve operare con la diligenza e la prudenza che generalmente devono essere osservate da tutti nella cura del patrimonio personale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Cliente:
i) non deve comunicare in ogni modo i sistemi di autenticazione stessi a terza persona,
ii) deve adottare ogni precauzione volta a mantenere la riservatezza dei sistemi di autenticazione,
iii) deve verificare con frequenza e costanza le operazioni che risultano compiute attraverso i Servizi Telematici,
iv) deve fruire dei Servizi Telematici con modalità, apparecchiature e supporti che si avvalgono di elevati standard di sicurezza,
v) deve provvedere senza indugio a chiedere il blocco dei sistemi di autenticazione stessi (ivi incluso ad esempio il token) e/o dei Servizi Telematici anche qualora abbia solo il sospetto di utilizzi non autorizzati e/o a fronte di eventuali segnalazioni anche di pericolo da parte della Banca (es. attraverso mail o mediante avvisi inviati nell'ambito dei programmi di sicurezza),
vi) deve adottare soluzioni tecnologiche che proteggono da rischi di frodi (es. software antivirus),
vii) deve attivare i sistemi e i servizi di sicurezza messi a disposizione dalla Banca (es. alert),
viii) deve comunicare alla Banca i propri recapiti aggiornati ai quali trasmettere informazioni o codici relativi agli utilizzi dei Servizi Telematici,
ix) deve verificare costantemente la presenza del corretto acronimo di protocollo "https" (c.d. protocollo di trasferimento ipertestuale, Hyper Text Trasnfer Protocol over Secure Socket Layer) che è utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel web, in modo da impedire intercettazioni dei contenuti che potrebbero essere effettuati tramite attacchi informatici, a differenza di quanto accade nel caso del protocollo di trasferimento "http". In caso di furto, smarrimento, sottrazione o perdita di riservatezza dei dispositivi utilizzati per ricevere le comunicazioni e i codici da parte della Banca il Cliente dovrà comunicarlo alla Banca senza indugio richiedendo il blocco dei sistemi di autenticazione. A tal fine il Cliente deve contattare telefonicamente la Banca all'apposito numero indicato sul Sito e/o nella Documentazione di Trasparenza o mediante i Servizi Telematici. In ogni caso il Cliente dovrà, inoltre, sporgere denuncia di quanto accaduto alle Autorità competenti e trasmetterla alla Banca. La copia di tale denuncia dovrà essere conservata a cura del Cliente per un periodo di almeno 13 mesi. Durante tale periodo la Banca avrà la facoltà di richiedere tale copia al Cliente che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta. Dal momento che l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza può esporre al rischio di frodi, il Cliente è informato che è suo onere utilizzare i più sofisticati accorgimenti tecnologici tempo per tempo disponibili al fine di evitare che ciò si verifichi ed utilizzare strumenti/ servizi che garantiscono elevati standard di sicurezza. Qualora il Cliente scelga di non sfruttare i servizi e gli strumenti offerti dalla Banca a presidio di una maggiore sicurezza, il Cliente non può successivamente addossare alla Banca le conseguenze negative derivanti da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi, adducendo la mancata adozione da parte della Banca di tutte le precauzioni necessarie. Analogamente il Cliente non può addossare alla Banca le conseguenze negative derivanti da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi nel caso in cui la Banca segnali al Cliente il venir meno di un presidio di sicurezza ed il Cliente non si attivi prontamente per riattivarlo a tutela da parte dello stesso Xxxxxxx (ad esempio consegna di chiavi di sicurezza a terzi o mancata tempestiva denuncia alle Autorità competenti). La Banca non sarà responsabile della mancata o ritardata fornitura dei Servizi Telematici in conseguenza a cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelle dovute ai gestori di telefonia mobile, agli Internet service provider, nonché a scioperi, anche del proprio personale, ad atti o fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento o ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza. La responsabilità della Banca per eventuali inesattezze, incompletezze, non tempestività dei dati trasmessi o, comunque,
ogni altra responsabilità a qualsiasi titolo sussisterà solo nei casi di dolo o colpa grave. Anche in caso di interruzioni dovute a cause ad essa direttamente imputabili, la Banca è da ritenere esente da responsabilità qualora venga comunque garantita l'operatività anche tramite una delle altre modalità rese disponibili.
Durata del contratto e recesso - Tempi di chiusura. Il presente contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e senza penalità, inviando alla Banca una lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure comunicandolo alla Banca tramite comunicazione scritta da mail certificata (PEC). Il recesso comporta la disattivazione dei Servizi Telematici da parte della Banca. La disattivazione dei Servizi Telematici avviene in automatico dopo che vengono chiusi tutti i servizi ad esso collegati, come ad esempio i conti correnti, conti titoli o carte di pagamento. Anche la Banca potrà recedere in qualsiasi momento inviando al Cliente una lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 1 giorno e con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. Il Cliente rimborsa alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle operazioni in corso. Il contratto si intende risolto automaticamente nel caso in cui il Cliente sia sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale.
FIRME
Il Cliente, apponendo la propria firma nell'apposito riquadro in calce, conferma le proprie dichiarazioni rilasciate ed accetta tutti i termini e condizioni riportati all'interno del presente Contratto inclusivo del Documento di Sintesi e delle Condizioni Generali.
Firma/e..........................................................................................................................................................................
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, nonché degli artt. 118 e 126-sexies del tub, il Cliente accetta specificatamente le clausole contrattuali di seguito richiamate, come previamente descritte dalla Banca in sede precontrattuale dichiarando aver avuto la possibilità di valutarne gli effetti, anche in relazione alle autorizzazioni in esse previste:
Clausole Generali. Invio della corrispondenza alla Clientela (invio documentazione in posta elettronica; le comunicazioni mediante tecniche di comunicazione a distanza sono valide ad ogni effetto di legge; variazione della tecnica di comunicazione; blocco dei codici o recesso dalle modalità telematiche, elezione speciale di domicilio); Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali; Durata del contratto e recesso del Cliente; Limitazione di responsabilità; Capitalizzazione degli interessi; Legge applicabile - Determinazione del foro competente - Soluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione (individuazione preventiva dell'organismo di mediazione); Obblighi di adeguata verifica; Conclusione del Contratto; Divieto di cessione del contratto; Spese e oneri fiscali.
Clausole relative al Xxxxx Xxxxxxxx. Poteri di rappresentanza (revoca, modifica, rinuncia e cessazione delle facoltà di rappresentanza); Operatività sul conto per il tramite di altri Soggetti abilitati ad operare per conto del Cliente (cosiddette "terze parti"); Modalità e criteri per la produzione e pagamento degli interessi (termini di disponibilità delle somme e valuta proroga; diritto della Banca di recuperare l'importo dei titoli indebitamente pagati; rimborso dei titoli di credito su Paesi stranieri a semplice richiesta della Banca); Addebito in conto per richieste di pagamento utenze (revoca automatica dell'autorizzazione al pagamento delle fatture in caso di disponibilità insufficienti); Imputazione dei pagamenti; Approvazione dell'estratto conto (tempi di approvazione; diritto di rettifica); Conto non movimentato (casi in cui la Banca può cessare di pagare interessi, di addebitare le spese di tenuta del conto e di inviare le comunicazioni periodiche); Durata del contratto e recesso - Tempi di chiusura (tempi di chiusura; facoltà di recesso; esecuzione degli ordini in caso di recesso); Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese (diritto di ritenzione, cessioni di crediti e garanzie; diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione).
Clausole relative ai Servizi Telematici: Dichiarazioni del Cliente relative ai Servizi Telematici; Operatività con Area Riservata; (limitazione di responsabilità della Banca per la mancata fornitura dei Servizi Telematici; facoltà di sospensione ed interruzione dei Servizi Telematici ed esonero di responsabilità della Banca per tale sospensione); Responsabilità; Durata del contratto e recesso - Tempi di chiusura (la Banca può recedere immediatamente al ricorrere di una giusta causa; risoluzione automatica del contratto nel caso in cui il Cliente sia sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale).
Firma/e..........................................................................................................................................................................
Il Cliente dichiara di aver ricevuto, attraverso la messa a disposizione nell'ambito della procedura on-line di apertura del Conto e/o sul sito internet della Banca xxx.xxxxxx.xx, i seguenti documenti in tempo utile prima della conclusione del Contratto: (i) il Foglio informativo,
(ii) copia completa del Contratto di conto corrente comprensivo delle Condizioni Generali di contratto e del Documento di Sintesi, (iii) il modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti, (iv) l'Informativa sulla sicurezza sui pagamenti via internet;
(v) la Guida di Banca d'Italia "Il conto corrente in parole semplici"; (vi) le Guide dell'ABF "Guida all'utilizzo del Portale ABF" e "ABF in parole semplici", (vii) nonché la Guida ABI sul "Bail-in":
Firma/e..........................................................................................................................................................................
Autorizzo la Banca ad addebitare sul conto gli interessi divenuti esigibili secondo quanto previsto nella clausola contrattuale "Modalità e criteri per la produzione e pagamento degli interessi":
Firma/e..........................................................................................................................................................................
VISTO FIRMARE
VISTO FIRMARE | COD.DIP./ CONS. FIN.ab. op. fuori sede |
DATA | |||||||