Obblighi di assicurazione Clausole campione

Obblighi di assicurazione. L’appaltatore dovrà presentare polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi o a cose di qualsiasi natura nel corso dell’esecuzione dell’appalto con un massimale pari a 1.000.000,00 di Euro, per singolo sinistro. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio della fornitura con scadenza alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’appaltatore trasmette alla stazione appaltante copia della polizza prima dell’inizio dell’esecuzione contrattuale.
Obblighi di assicurazione. L’appaltatore dovrà essere in possesso di polizza di assicurazione che copra qualsiasi danno subito dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dell’appalto. Le coperture assicurative devono garantire tutto il periodo contrattuale, dalla data di avvio della fornitura con scadenza alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Obblighi di assicurazione. L’appaltatore dovrà essere in possesso di polizza di assicurazione che copra qualsiasi danno subito dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dell’appalto. La polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi o a cose di qualsiasi natura nel corso dell’esecuzione dell’appalto con un massimale pari a 1.000.000,00 di Euro per singolo sinistro. Le coperture assicurative decorrono dalla data di avvio della fornitura con scadenza alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’appaltatore trasmette alla stazione appaltante copia della polizza prima dell’inizio dell’esecuzione contrattuale. L’appaltatore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati relativi alle attività oggetto del presente appalto nonché non divulgarli a terzi senza il preventivo assenso della stazione appaltante. L’obbligo di riservatezza assunto dall’appaltatore si estende ai propri dipendenti ed ai collaboratori di cui si avvarrà nell’esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato con X.Xxx. n. 101/2018. L’informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato con X.Xxx. n. 101/2018 e del Regolamento n. 2016/679/UE) è visionabile sul sito xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).