Common use of Obblighi e divieti dei destinatari Clause in Contracts

Obblighi e divieti dei destinatari. 1. I Soggetti Interessati, al fine sia di tutelare l’interesse della Società al riserbo sui propri affari e di mantenere la protezione di flussi informativi interni sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. 2. È fatto divieto ai Soggetti Interessati: i. di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili; ii. di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Xxxxxxxx Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate; iii. di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono. 3. La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, secondo le modalità previste dall’Articolo 8. 4. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato. 5. La Società, a cura del Responsabile, istituisce e aggiorna un registro con le specifiche Informazioni Privilegiate che indica, per ciascuna specifica Informazione Privilegiata, le persone che hanno accesso alla stessa. 6. La Società si dota di un insieme di misure volte a ridurre il rischio che soggetti che non hanno motivo di essere a conoscenza di specifiche Informazioni Privilegiate possano avere accesso a tali Informazioni. 7. La Società provvede opportunamente a (i) tracciare il percorso delle Informazioni Privilegiate, rendendo trasparente e ricostruibile ex post la circolazione delle stesse; (ii) verificare l’adeguatezza di controlli e sanzioni in tema di violazione degli obblighi interni di riservatezza; (iii) limitare e controllare l’accesso alle Informazioni Privilegiate, assicurandone la sicurezza organizzativa, fisica e logica, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, etc.) e l’imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti; (iv) richiedere una relazione periodica del Responsabile al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’applicazione della Procedura; (v) specificare le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in generale; nonché a (vi) adottare politiche di gestione e incentivazione del personale che non generino l’erroneo convincimento che il raggiungimento degli obiettivi di produttività sia oggetto di valutazione positiva indipendentemente dalle modalità seguite - determinando altresì programmi di formazione per i propri dipendenti.

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Samples: Procedura Relativa Alla Gestione E Diffusione Di Informazioni Privilegiate E Di Operazioni Sul Capitale, Procedure for the Management and Dissemination of Privileged Information and Capital Operations, Procedure for the Management and Dissemination of Privileged Information and Capital Operations

Obblighi e divieti dei destinatari. 1. I Soggetti Interessati, al fine sia di tutelare l’interesse della Società al riserbo sui propri affari e di mantenere la protezione di flussi informativi interni sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. 2. È fatto divieto ai Soggetti Interessati: i. di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili; ii. di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Xxxxxxxx Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate; iii. di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono. 3. La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, secondo le modalità previste dall’Articolo 8dagli Articolo 8 e 10 della presente Procedura. 4. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato. 5. La Società, a cura del Responsabile, istituisce e aggiorna un registro con le specifiche Informazioni Privilegiate che indica, per ciascuna specifica Informazione Privilegiata, le persone che hanno accesso alla stessa. 6. La Società si dota di un insieme di misure volte a ridurre il rischio che soggetti che non hanno motivo di essere a conoscenza di specifiche Informazioni Privilegiate possano avere accesso a tali Informazioni. 7. La Società provvede opportunamente a (i) tracciare il percorso delle Informazioni Privilegiate, rendendo trasparente e ricostruibile ex post la circolazione delle stesse; (ii) verificare l’adeguatezza di controlli e sanzioni in tema di violazione degli obblighi interni di riservatezza; (iii) limitare e controllare l’accesso alle Informazioni Privilegiate, assicurandone la sicurezza organizzativa, fisica e logica, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, etc.) e l’imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti; (iv) richiedere una relazione periodica del Responsabile al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’applicazione della Procedura; (v) specificare le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in generale; nonché a (vi) adottare politiche di gestione e incentivazione del personale che non generino l’erroneo convincimento che il raggiungimento degli obiettivi di produttività sia oggetto di valutazione positiva indipendentemente dalle modalità seguite - seguite, determinando altresì programmi di formazione per i propri dipendenti.

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Samples: Procedura Relativa Alla Gestione E Diffusione Di Informazioni Privilegiate E Di Operazioni Sul Capitale, Procedura Per La Gestione Delle Informazioni Privilegiate E Delle Operazioni Sul Capitale

Obblighi e divieti dei destinatari. 1. 4.1 I Soggetti Interessati, al fine sia di tutelare l’interesse della Società al riserbo sui propri affari e di Destinatari sono tenuti a: (A) mantenere la protezione di flussi informativi interni sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte riservate le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno; (B) utilizzare le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali; (C) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, fino a quando le medesime non vengano comunicate al pubblico secondo le modalità previste nella presente Procedura; (D) informare tempestivamente gli Organi Delegati e l’Investor Relator, ove nominato – in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza – di qualsiasi voglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura. 4.2 A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta applicabili ai Destinatari: (A) particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati. A tale riguardo deve essere utilizzata una modalità di trasmissione che garantisca la confidenzialità dei relativi documenti; (B) analoga cautela viene utilizzata, nell’ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti od advisor esterni della Società o dei Destinatari; (C) la documentazione cartacea contenente Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate o informazioni comunque confidenziali deve essere custodita in archivi situati in armadi o cassetti chiusi a chiave; la permanenza dei documenti fuori dall’archivio deve essere limitata al periodo necessario per l’utilizzo; i documenti non in uso devono essere riposti nell’archivio; il deposito di documenti su tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario; (D) analoghe cautele vengono inoltre osservate anche in caso di viaggi e trasferte. In particolare, i documenti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzionitrattasi non devono mai essere lasciati incustoditi; (E) idonee misure devono essere adottate al fine di assicurare che l’apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale e/o corrieri sia operata nel rispetto di criteri di riservatezza; (F) il carattere “confidenziale” dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere inoltre evidenziato apponendo la dicitura “riservato” o analoga, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione. 2. 4.3 È inoltre fatto divieto ai Soggetti InteressatiDestinatari di: i. di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire (A) acquistare, vendere o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferisconocompiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente sugli Strumenti Finanziari o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabilisui relativi strumenti finanziari derivati; ii. di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Xxxxxxxx Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate; iii. di (B) raccomandare o indurre altrisoggetti terzi, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali o sui relativi strumenti finanziari derivati; (C) comunicare Informazioni si riferisconoRilevanti e/o Privilegiate a soggetti terzi, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio. 3. La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, secondo le modalità previste dall’Articolo 8. 4. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato. 5. La Società, a cura del Responsabile, istituisce e aggiorna un registro con le specifiche Informazioni Privilegiate che indica, per ciascuna specifica Informazione Privilegiata, le persone che hanno accesso alla stessa. 6. La Società si dota di un insieme di misure volte a ridurre il rischio che soggetti che non hanno motivo di essere a conoscenza di specifiche Informazioni Privilegiate possano avere accesso a tali Informazioni. 7. La Società provvede opportunamente a (i) tracciare il percorso delle Informazioni Privilegiate, rendendo trasparente e ricostruibile ex post la circolazione delle stesse; (ii) verificare l’adeguatezza di controlli e sanzioni in tema di violazione degli obblighi interni di riservatezza; (iii) limitare e controllare l’accesso alle Informazioni Privilegiate, assicurandone la sicurezza organizzativa, fisica e logica, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, etc.) e l’imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti; (iv) richiedere una relazione periodica del Responsabile al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’applicazione della Procedura; (v) specificare le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in generale; nonché a (vi) adottare politiche di gestione e incentivazione del personale che non generino l’erroneo convincimento che il raggiungimento degli obiettivi di produttività sia oggetto di valutazione positiva indipendentemente dalle modalità seguite - determinando altresì programmi di formazione per i propri dipendenti.

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Samples: Procedure for the Treatment of Privileged Information

Obblighi e divieti dei destinatari. 1. 4.1 I Soggetti Interessati, al fine sia di tutelare l’interesse della Società al riserbo sui propri affari e di Destinatari sono tenuti a: (A) mantenere la protezione di flussi informativi interni sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte riservate le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno; (B) utilizzare le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali; (C) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, fino a quando le medesime non vengano comunicate al pubblico secondo le modalità previste nella presente Procedura; (D) informare tempestivamente l’Organo Delegato e il Referente Informativo – in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza – di qualsiasi voglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura. 4.2 A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta applicabili ai Destinatari: (A) particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati. A tale riguardo deve essere utilizzata una modalità di trasmissione che garantisca la confidenzialità dei relativi documenti; (B) analoga cautela viene utilizzata, nell’ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti od advisor esterni della Società o dei Destinatari; (C) la documentazione cartacea contenente Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate o informazioni comunque confidenziali deve essere custodita in archivi situati in armadi o cassetti chiusi a chiave; la permanenza dei documenti fuori dall’archivio deve essere limitata al periodo necessario per l’utilizzo; i documenti non in uso devono essere riposti nell’archivio; il deposito di documenti su tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario; (D) analoghe cautele vengono inoltre osservate anche in caso di viaggi e trasferte. In particolare, i documenti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzionitrattasi non devono mai essere lasciati incustoditi; (E) idonee misure devono essere adottate al fine di assicurare che l’apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale e/o corrieri sia operata nel rispetto di criteri di riservatezza; (F) il carattere “confidenziale” dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere inoltre evidenziato apponendo la dicitura “riservato” o analoga, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione. 2. È 4.3 Ove in possesso di Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, è inoltre fatto divieto ai Soggetti InteressatiDestinatari di: i. di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire (A) acquistare, vendere o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferisconocompiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente sugli Strumenti Finanziari o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabilisui relativi strumenti finanziari derivati; ii. di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Xxxxxxxx Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate; iii. di (B) raccomandare o indurre altrisoggetti terzi, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali o sui relativi strumenti finanziari derivati; (C) comunicare Informazioni si riferisconoRilevanti e/o Privilegiate a soggetti terzi, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio. 3. La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, secondo le modalità previste dall’Articolo 8. 4. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato. 5. La Società, a cura del Responsabile, istituisce e aggiorna un registro con le specifiche Informazioni Privilegiate che indica, per ciascuna specifica Informazione Privilegiata, le persone che hanno accesso alla stessa. 6. La Società si dota di un insieme di misure volte a ridurre il rischio che soggetti che non hanno motivo di essere a conoscenza di specifiche Informazioni Privilegiate possano avere accesso a tali Informazioni. 7. La Società provvede opportunamente a (i) tracciare il percorso delle Informazioni Privilegiate, rendendo trasparente e ricostruibile ex post la circolazione delle stesse; (ii) verificare l’adeguatezza di controlli e sanzioni in tema di violazione degli obblighi interni di riservatezza; (iii) limitare e controllare l’accesso alle Informazioni Privilegiate, assicurandone la sicurezza organizzativa, fisica e logica, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, etc.) e l’imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti; (iv) richiedere una relazione periodica del Responsabile al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’applicazione della Procedura; (v) specificare le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in generale; nonché a (vi) adottare politiche di gestione e incentivazione del personale che non generino l’erroneo convincimento che il raggiungimento degli obiettivi di produttività sia oggetto di valutazione positiva indipendentemente dalle modalità seguite - determinando altresì programmi di formazione per i propri dipendenti.

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Samples: Procedura Per Il Trattamento Delle Informazioni Privilegiate E L’istituzione E La Tenuta Del Registro Insider

Obblighi e divieti dei destinatari. 1. 4.1 I Soggetti Interessati, al fine sia di tutelare l’interesse della Società al riserbo sui propri affari e di Destinatari sono tenuti a: (A) mantenere la protezione di flussi informativi interni sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte riservate le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno; (B) utilizzare le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali; (C) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, fino a quando le medesime non vengano comunicate al pubblico secondo le modalità previste nella presente Procedura; (D) informare tempestivamente gli Organi Delegati e l’Investor Relator – in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza – di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura. 4.2 A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta applicabili ai Destinatari: (A) particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati. A tale riguardo, deve essere utilizzata una modalità di trasmissione che garantisca la confidenzialità dei relativi documenti; (B) analoga cautela viene utilizzata, nell’ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documenti con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti od advisor esterni della Società o dei Destinatari; (C) la documentazione cartacea contenente Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate o informazioni comunque confidenziali deve essere custodita in archivi situati in armadi o cassetti chiusi a chiave; la permanenza dei documenti fuori dall’archivio deve essere limitata al periodo necessario per l’utilizzo; i documenti non in uso devono essere riposti nell’archivio; il deposito di documenti su tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario; (D) analoghe cautele vengono inoltre osservate anche in caso di viaggi e trasferte. In particolare, i documenti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzionitrattasi non devono mai essere lasciati incustoditi; (E) idonee misure devono essere adottate al fine di assicurare che l’apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale e/o corrieri sia operata nel rispetto di criteri di riservatezza; (F) il carattere “confidenziale” dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere inoltre evidenziato apponendo la dicitura “riservato” o analoga, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione. 2. 4.3 È inoltre fatto divieto ai Soggetti InteressatiDestinatari di: i. di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire (A) acquistare, vendere o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferisconocompiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente sugli Strumenti Finanziari o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabilisui relativi strumenti finanziari derivati; ii. di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Xxxxxxxx Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate; iii. di (B) raccomandare o indurre altrisoggetti terzi, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali o sui relativi strumenti finanziari derivati; (C) comunicare Informazioni si riferisconoRilevanti e/o Privilegiate a soggetti terzi, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio. 3. La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, secondo le modalità previste dall’Articolo 8. 4. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato. 5. La Società, a cura del Responsabile, istituisce e aggiorna un registro con le specifiche Informazioni Privilegiate che indica, per ciascuna specifica Informazione Privilegiata, le persone che hanno accesso alla stessa. 6. La Società si dota di un insieme di misure volte a ridurre il rischio che soggetti che non hanno motivo di essere a conoscenza di specifiche Informazioni Privilegiate possano avere accesso a tali Informazioni. 7. La Società provvede opportunamente a (i) tracciare il percorso delle Informazioni Privilegiate, rendendo trasparente e ricostruibile ex post la circolazione delle stesse; (ii) verificare l’adeguatezza di controlli e sanzioni in tema di violazione degli obblighi interni di riservatezza; (iii) limitare e controllare l’accesso alle Informazioni Privilegiate, assicurandone la sicurezza organizzativa, fisica e logica, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, etc.) e l’imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti; (iv) richiedere una relazione periodica del Responsabile al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’applicazione della Procedura; (v) specificare le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in generale; nonché a (vi) adottare politiche di gestione e incentivazione del personale che non generino l’erroneo convincimento che il raggiungimento degli obiettivi di produttività sia oggetto di valutazione positiva indipendentemente dalle modalità seguite - determinando altresì programmi di formazione per i propri dipendenti.

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Samples: Procedure for the Treatment of Privileged Information

Obblighi e divieti dei destinatari. 1. 4.1 I Soggetti Interessati, al fine sia di tutelare l’interesse della Società al riserbo sui propri affari e di Destinatari sono tenuti a: (A) mantenere la protezione di flussi informativi interni sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte riservate le Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno; (B) utilizzare le Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali; (C) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate, fino a quando le medesime non vengano comunicate al pubblico secondo le modalità previste nella presente Procedura; (D) informare tempestivamente gli Organi Delegati e l’Investor Relation Manager – in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza – di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura. 4.2 A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta applicabili ai Destinatari: (A) particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati (a tale riguardo, deve essere utilizzata una modalità di trasmissione che garantisca la confidenzialità dei relativi documenti); (B) analoga cautela viene utilizzata, nell’ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documenti con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti od advisor esterni della Società o dei Destinatari; (C) la documentazione cartacea contenente Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate o informazioni comunque confidenziali deve essere custodita in archivi situati in armadi o cassetti chiusi a chiave; la permanenza dei documenti fuori dall’archivio deve essere limitata al periodo necessario per l’utilizzo; i documenti non in uso devono essere riposti nell’archivio; il deposito di documenti su tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario; (D) analoghe cautele vengono inoltre osservate anche in caso di viaggi e trasferte e in particolare, i documenti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzionitrattasi non devono mai essere lasciati incustoditi; (E) idonee misure devono essere adottate al fine di assicurare che l’apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale e/o corrieri sia operata nel rispetto di criteri di riservatezza; (F) il carattere “confidenziale” dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere inoltre evidenziato apponendo la dicitura “riservato” o analoga, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione. 2. 4.3 È inoltre fatto divieto ai Soggetti InteressatiDestinatari di: i. di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire (A) acquistare, vendere o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferisconocompiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente sugli Strumenti Finanziari o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabilisui relativi strumenti finanziari derivati; ii. di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Xxxxxxxx Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate; iii. di (B) raccomandare o indurre altrisoggetti terzi, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali o sui relativi strumenti finanziari derivati; (C) comunicare Informazioni si riferiscono. 3. La Società comunica al pubblico senza indugio le Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllatea soggetti terzi, secondo le modalità previste dall’Articolo 8al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio. 4. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato. 5. La Società, a cura del Responsabile, istituisce e aggiorna un registro con le specifiche Informazioni Privilegiate che indica, per ciascuna specifica Informazione Privilegiata, le persone che hanno accesso alla stessa. 6. La Società si dota di un insieme di misure volte a ridurre il rischio che soggetti che non hanno motivo di essere a conoscenza di specifiche Informazioni Privilegiate possano avere accesso a tali Informazioni. 7. La Società provvede opportunamente a (i) tracciare il percorso delle Informazioni Privilegiate, rendendo trasparente e ricostruibile ex post la circolazione delle stesse; (ii) verificare l’adeguatezza di controlli e sanzioni in tema di violazione degli obblighi interni di riservatezza; (iii) limitare e controllare l’accesso alle Informazioni Privilegiate, assicurandone la sicurezza organizzativa, fisica e logica, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, etc.) e l’imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti; (iv) richiedere una relazione periodica del Responsabile al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’applicazione della Procedura; (v) specificare le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in generale; nonché a (vi) adottare politiche di gestione e incentivazione del personale che non generino l’erroneo convincimento che il raggiungimento degli obiettivi di produttività sia oggetto di valutazione positiva indipendentemente dalle modalità seguite - determinando altresì programmi di formazione per i propri dipendenti.

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Samples: Procedure for the Treatment of Privileged Information

Obblighi e divieti dei destinatari. 1. I Soggetti Interessati, al fine sia di tutelare l’interesse della Società e del Gruppo al riserbo sui propri affari e di mantenere la protezione di flussi informativi interni sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. 2. È fatto divieto ai Soggetti Interessati: i. di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili; ii. di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Xxxxxxxx Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate; iii. di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono. 3. La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, secondo le modalità previste dall’Articolo 87 e Articolo 9 della presente Procedura. 4. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato. 5. La Società, a cura del Responsabile, istituisce e aggiorna un registro con le specifiche Informazioni Privilegiate che indica, per ciascuna specifica Informazione Privilegiata, le persone che hanno accesso alla stessa. 6. La Società si dota di un insieme di misure volte a ridurre il rischio che soggetti che non hanno motivo di essere a conoscenza di specifiche Informazioni Privilegiate possano avere accesso a tali Informazioni. 7. La Società provvede opportunamente a (i) tracciare il percorso delle Informazioni Privilegiate, rendendo trasparente e ricostruibile ex post la circolazione delle stesse; (ii) verificare l’adeguatezza di controlli e sanzioni in tema di violazione degli obblighi interni di riservatezza; (iii) limitare e controllare l’accesso alle Informazioni Privilegiate, assicurandone la sicurezza organizzativa, fisica e logica, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, etc.) e l’imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti; (iv) richiedere una relazione periodica del Responsabile al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’applicazione della Procedura; (v) specificare le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in generale; nonché a (vi) adottare politiche di gestione e incentivazione del personale che non generino l’erroneo convincimento che il raggiungimento degli obiettivi di produttività sia oggetto di valutazione positiva indipendentemente dalle modalità seguite - determinando altresì programmi di formazione per i propri dipendenti.

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Samples: Procedure for the Communication of Privileged Information, Capital Operations, and Institutional Communication

Obblighi e divieti dei destinatari. 1. 4.1 I Soggetti Interessati, al fine sia di tutelare l’interesse della Società al riserbo sui propri affari e di Destinatari sono tenuti a: (A) mantenere la protezione di flussi informativi interni sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte riservate le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno; (B) utilizzare le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali; (C) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, fino a quando le medesime non vengano comunicate al pubblico secondo le modalità previste nella presente Procedura; (D) informare tempestivamente gli Organi Delegati e l’Investor Relator – in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza – di qualsiasi voglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura. 4.2 A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta applicabili ai Destinatari: (A) particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati. A tale riguardo deve essere utilizzata una modalità di trasmissione che garantisca la confidenzialità dei relativi documenti; (B) analoga cautela viene utilizzata, nell’ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti od advisor esterni della Società o dei Destinatari; (C) la documentazione cartacea contenente Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate o informazioni comunque confidenziali deve essere custodita in archivi situati in armadi o cassetti chiusi a chiave; la permanenza dei documenti fuori dall’archivio deve essere limitata al periodo necessario per l’utilizzo; i documenti non in uso devono essere riposti nell’archivio; il deposito di documenti su tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario; (D) analoghe cautele vengono inoltre osservate anche in caso di viaggi e trasferte. In particolare, i documenti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzionitrattasi non devono mai essere lasciati incustoditi; (E) idonee misure devono essere adottate al fine di assicurare che l’apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale e/o corrieri sia operata nel rispetto di criteri di riservatezza; (F) il carattere “confidenziale” dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere inoltre evidenziato apponendo la dicitura “riservato” o analoga, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione. 2. 4.3 È inoltre fatto divieto ai Soggetti InteressatiDestinatari di: i. di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire (A) acquistare, vendere o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferisconocompiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente sugli Strumenti Finanziari o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabilisui relativi strumenti finanziari derivati; ii. di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Xxxxxxxx Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate; iii. di (B) raccomandare o indurre altrisoggetti terzi, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali o sui relativi strumenti finanziari derivati; (C) comunicare Informazioni si riferiscono. 3. La Società comunica Rilevanti e/o Privilegiate a soggetti terzi, al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllatedi fuori del normale esercizio del lavoro, secondo le modalità previste dall’Articolo 8. 4. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato. 5. La Societàdella professione, a cura del Responsabile, istituisce e aggiorna un registro con le specifiche Informazioni Privilegiate che indica, per ciascuna specifica Informazione Privilegiata, le persone che hanno accesso alla stessa. 6. La Società si dota di un insieme di misure volte a ridurre il rischio che soggetti che non hanno motivo di essere a conoscenza di specifiche Informazioni Privilegiate possano avere accesso a tali Informazioni. 7. La Società provvede opportunamente a (i) tracciare il percorso delle Informazioni Privilegiate, rendendo trasparente e ricostruibile ex post la circolazione delle stesse; (ii) verificare l’adeguatezza di controlli e sanzioni in tema di violazione degli obblighi interni di riservatezza; (iii) limitare e controllare l’accesso alle Informazioni Privilegiate, assicurandone la sicurezza organizzativa, fisica e logica, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, etc.) e l’imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti; (iv) richiedere una relazione periodica del Responsabile al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’applicazione della Procedura; (v) specificare le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in generale; nonché a (vi) adottare politiche di gestione e incentivazione del personale che non generino l’erroneo convincimento che il raggiungimento degli obiettivi di produttività sia oggetto di valutazione positiva indipendentemente dalle modalità seguite - determinando altresì programmi di formazione per i propri dipendenti.funzione o dell’ufficio;

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Samples: Procedure for the Treatment of Insider Information and the Establishment and Maintenance of the Insider Register

Obblighi e divieti dei destinatari. 1. I Soggetti Interessati, al fine sia di tutelare l’interesse della Società al riserbo sui propri affari e di mantenere la protezione di flussi informativi interni sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. 2. È fatto divieto ai Soggetti Interessati: i. di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili; ii. di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Xxxxxxxx Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate; iii. di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono. 3. La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, secondo le modalità previste dall’Articolo 8dagli Articolo 8 e 10 della presente Procedura. 4. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato. 5. La Società, a cura del Responsabile, istituisce e aggiorna un registro con le specifiche Informazioni Privilegiate che indica, per ciascuna specifica Informazione Privilegiata, le persone che hanno accesso alla stessa. 6. La Società si dota di un insieme di misure volte a ridurre il rischio che soggetti che non hanno motivo di essere a conoscenza di specifiche Informazioni Privilegiate possano avere accesso a tali Informazioni. 7. La Società provvede opportunamente a (i) tracciare il percorso delle Informazioni Privilegiate, rendendo trasparente e ricostruibile ex post la circolazione delle stesse; (ii) verificare l’adeguatezza di controlli e sanzioni in tema di violazione degli obblighi interni di riservatezza; (iii) limitare e controllare l’accesso alle Informazioni Privilegiate, assicurandone la sicurezza organizzativa, fisica e logica, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, etc.) e l’imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti; (iv) richiedere una relazione periodica del Responsabile al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’applicazione della Procedura; (v) specificare le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in generale; nonché a (vi) adottare politiche di gestione e incentivazione del personale che non generino l’erroneo convincimento che il raggiungimento degli obiettivi di produttività sia oggetto di valutazione positiva indipendentemente dalle modalità seguite - determinando altresì programmi di formazione per i propri dipendenti.;

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Samples: Procedura Relativa Alla Gestione E Diffusione Di Informazioni Privilegiate E Di Operazioni Sul Capitale

Obblighi e divieti dei destinatari. 1. I Soggetti Interessati, al fine sia di tutelare l’interesse della Società al riserbo sui propri affari e di mantenere la protezione di flussi informativi interni sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. 2. È fatto divieto ai Soggetti Interessati: i. di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili; ii. di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Xxxxxxxx Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate; iii. di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono. 3. La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, secondo le modalità previste dall’Articolo 8. 4. La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato. 5. La Società, a cura del Responsabile, istituisce e aggiorna un registro con le specifiche Informazioni Privilegiate che indica, per ciascuna specifica Informazione Privilegiata, le persone che hanno accesso alla stessa. 6. La Società si dota di un insieme di misure volte a ridurre il rischio che soggetti che non hanno motivo di essere a conoscenza di specifiche Informazioni Privilegiate possano avere accesso a tali Informazioni. 7. La Società provvede opportunamente a (i) tracciare il percorso delle Informazioni Privilegiate, rendendo trasparente e ricostruibile ex post la circolazione delle stesse; (ii) verificare l’adeguatezza di controlli e sanzioni in tema di violazione degli obblighi interni di riservatezza; (iii) limitare e controllare l’accesso alle Informazioni Privilegiate, assicurandone la sicurezza organizzativa, fisica e logica, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, etc.) e l’imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti; (iv) richiedere una relazione periodica del Responsabile al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’applicazione della Procedura; (v) specificare le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in generale; nonché a (vi) adottare politiche di gestione e incentivazione del personale che non generino l’erroneo convincimento che il raggiungimento degli obiettivi di produttività sia oggetto di valutazione positiva indipendentemente dalle modalità seguite - determinando altresì programmi di formazione per i propri dipendenti.

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Samples: Procedura Relativa Alla Gestione E Diffusione Di Informazioni Privilegiate E Di Operazioni Sul Capitale