Obblighi e responsabilità di Trenitalia. La responsabilità e gli obblighi di Trenitalia nei casi di interruzioni, soppressioni, mancate coincidenze e ritardi, è disciplinata dalle disposizioni del presente Punto 8 e dei successivi punti 9 e 10.1. Per quanto non espressamente indicato, si rimanda a quanto riportato nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT. Per le interruzioni di linea, le soppressioni, le mancate coincidenze, la partenza ritardata o il prevedibile ritardo all’arrivo a destinazione superiore a 60 minuti e gli interventi di assistenza, si rimanda a quanto riportato nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT, con le particolarità indicate di seguito. Il passeggero deve rivolgersi, nel limite dei posti disponibili, direttamente al personale di bordo e, nell’ipotesi di prevedibile ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto superiore a 60 minuti, può scegliere di proseguire il viaggio anche in data successiva, dopo essersi rivolto all’Ufficio Assistenza. Sono considerati coincidenti in una stazione due treni il cui intervallo sia superiore a 10 minuti; in alcune stazioni (Bologna C.le, Firenze S.M.N., Milano C.le, Napoli C.le, Roma X.xx, Roma Tiburtina, Torino P.N., Villa S.G.) il limite minimo è elevato a 15 minuti. Per le indennità in caso di ritardo in arrivo si rimanda a quanto riportato nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT, con le particolarità indicate di seguito. Nel caso di arrivo in ritardo di un treno presso le stazioni di Bologna Centrale, Firenze Santa Xxxxx Novella, Milano Centrale, Napoli Centrale, Roma Termini, Roma Tiburtina, Torino Porta Nuova e Villa San Xxxxxxxx, è riconosciuto un margine di tre minuti ai minuti di ritardo rilevati dai sistemi aziendali. Pertanto, in tale caso, l’indennità riconosciuta al passeggero è pari al 25% del prezzo del biglietto, in caso di ritardo rilevato dai sistemi aziendali compreso tra 57 e 116 minuti, o al 50% del prezzo del biglietto, in caso di ritardo rilevato dai sistemi aziendali pari o superiore a 117 minuti. Per i treni Frecciarossa, Frecciargento e Xxxxxxxxxxxxx e per il servizio Freccialink, in caso di ritardo compreso tra i 30 e i 59 minuti è riconosciuto un bonus pari al 25% del prezzo del biglietto. Tale bonus non è monetizzabile e non è cumulabile con l’indennità indicata nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT, riconoscendo sempre al passeggero l’indennità più vantaggiosa. L’indennità spetta anche nel caso di possesso di titolo di viaggio acquistato in tutto o in parte con altro bonus. Nel calcolo dell’indennità sono compresi gli importi pagati: • per la prenotazione del posto; • per la scelta del posto (nei casi previsti al successivo Punto 8 del Capitolo 3); • per il servizio Area Meeting; • per il trasporto dell’animale al seguito; • per il trasporto della bicicletta. Sono, invece, esclusi: • gli importi pagati con buono sconto; • gli importi aggiuntivi corrisposti per l’acquisto del biglietto presso le agenzie di viaggio o con particolari modalità (es. postoclick); • le penalità per le regolarizzazioni a bordo; • gli importi corrisposti per servizi forniti da soggetti terzi. Per i titolari di abbonamento, l’indennità per ritardo viene calcolata sull’importo pagato, in proporzione alla percentuale di treni che hanno registrato ritardo nel periodo di validità, sulla relazione e per la categoria di treno indicate sull’abbonamento stesso1, nei medesimi limiti temporali e nelle percentuali previste nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT e con le stesse modalità di erogazione. Per l’indennità spettante ai titolari di abbonamento IC si rimanda a quanto riportato nella Parte I delle presenti CGT. Per gli abbonamenti con estensione regionale l’eventuale indennità non tiene conto del ritardo maturato dai treni regionali. Per i titolari di Carnet l’indennità è calcolata sulla base dei singoli viaggi effettuati. Per le tessere, oggetto di specifico accordo con le Regioni, che consentono di viaggiare sui treni del trasporto nazionale (Carta Tutto Treno, Carta Mi Muovo tutto treno, ecc.), l’indennità è riconosciuta secondo il medesimo criterio previsto per l’abbonamento, come riportato nella Parte I delle presenti CGT.
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Obblighi e responsabilità di Trenitalia. La responsabilità e gli obblighi di Trenitalia nei casi di interruzioni, soppressioni, mancate coincidenze e ritardi, è disciplinata dalle disposizioni del presente Punto 8 e dei successivi punti 9 e 10.1. Per quanto non espressamente indicato, si rimanda a quanto riportato nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT. Per le interruzioni di linea, le soppressioni, le mancate coincidenze, la partenza ritardata o il prevedibile ritardo all’arrivo a destinazione superiore a 60 minuti e gli interventi di assistenza, si rimanda a quanto riportato nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT, con le particolarità indicate di seguito. Il passeggero deve rivolgersi, nel limite dei posti disponibili, direttamente al personale di bordo e, nell’ipotesi di prevedibile ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto superiore a 60 minuti, può scegliere di proseguire il viaggio anche in data successiva, dopo essersi rivolto all’Ufficio Assistenza. Sono considerati coincidenti in una stazione due treni il cui intervallo sia superiore a 10 minuti; in alcune stazioni (Bologna C.le, Firenze S.M.N., Milano C.le, Napoli C.le, Roma X.xx, Roma Tiburtina, Torino P.N., Villa S.G.) il limite minimo è elevato a 15 minuti. Per le indennità in caso di ritardo in arrivo si rimanda a quanto riportato nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT, con le particolarità indicate di seguito. Nel caso di arrivo in ritardo di un treno presso le stazioni di Bologna Centrale, Firenze Santa Xxxxx Novella, Milano Centrale, Napoli Centrale, Roma Termini, Roma Tiburtina, Torino Porta Nuova e Villa San Xxxxxxxx, è riconosciuto un margine di tre minuti ai minuti di ritardo rilevati dai sistemi aziendali. Pertanto, in tale caso, l’indennità riconosciuta al passeggero è pari al 25% del prezzo del biglietto, in caso di ritardo rilevato dai sistemi aziendali compreso tra 57 e 116 minuti, o al 50% del prezzo del biglietto, in caso di ritardo rilevato dai sistemi aziendali pari o superiore a 117 minuti. Per i treni Frecciarossa, Frecciargento e Xxxxxxxxxxxxx e per il servizio Freccialink, in caso di ritardo compreso tra i 30 e i 59 minuti è riconosciuto un bonus pari al 25% del prezzo del biglietto. Tale bonus non è monetizzabile e non è cumulabile con l’indennità indicata nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT, riconoscendo sempre al passeggero l’indennità più vantaggiosa. L’indennità spetta anche nel caso di possesso di titolo di viaggio acquistato in tutto o in parte con altro bonus. Nel calcolo dell’indennità sono compresi gli importi pagati: • per la prenotazione del posto; • per la scelta del posto (nei casi previsti al successivo Punto 8 del Capitolo 3); • per il servizio Area Meeting; • per il trasporto dell’animale al seguito; • per il trasporto della bicicletta. Sono, invece, esclusi: • gli importi pagati con buono sconto; • gli importi aggiuntivi corrisposti per l’acquisto del biglietto presso le agenzie di viaggio o con particolari modalità (es. postoclick); • le penalità per le regolarizzazioni a bordo; • gli importi corrisposti per servizi forniti da soggetti terzi. Per i titolari di abbonamento, l’indennità per ritardo viene calcolata sull’importo pagato, in proporzione alla percentuale di treni che hanno registrato ritardo nel periodo di validità, sulla relazione e per la categoria di treno indicate sull’abbonamento stesso1, nei medesimi limiti temporali e nelle percentuali previste nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT e con le stesse modalità di erogazione. Per l’indennità spettante ai titolari di abbonamento IC si rimanda a quanto riportato nella Parte I delle presenti CGT. Per gli abbonamenti con estensione regionale l’eventuale indennità non tiene conto del ritardo maturato dai treni regionali. Per i titolari di Carnet l’indennità è calcolata sulla base dei singoli viaggi effettuati. Per le tessere, oggetto di specifico accordo con le Regioni, che consentono di viaggiare sui treni del trasporto nazionale (Carta Tutto Treno, Carta Mi Muovo tutto treno, ecc.), l’indennità è riconosciuta secondo il medesimo criterio previsto per l’abbonamento, come riportato nella Parte I delle presenti CGT.. Nel caso in cui l’abbonato sia in possesso di un cambio servizio per abbonati, della prenotazione del posto, o di cambio servizio rilasciato a bordo, l’indennità spettante è calcolata sull’intero importo di tali biglietti aggiuntivi. Il medesimo criterio previsto per l’abbonamento viene applicato in favore dei possessori di Pass, prendendo come riferimento, in luogo della specifica relazione, la percentuale dei treni in ritardo
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Obblighi e responsabilità di Trenitalia. La responsabilità e gli obblighi di Trenitalia nei casi di interruzioni, soppressioni, mancate coincidenze e ritardi, è disciplinata dalle disposizioni del presente Punto 8 e dei successivi punti 9 e 10.1. Per quanto non espressamente indicato, si rimanda a quanto riportato nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT. Per le interruzioni di linea, le soppressioni, le mancate coincidenze, la partenza ritardata o il prevedibile ritardo all’arrivo a destinazione superiore a 60 minuti e gli interventi di assistenza, si rimanda a quanto riportato nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT, con le particolarità indicate di seguito. Il passeggero deve rivolgersi, nel limite dei posti disponibili, direttamente al personale di bordo e, nell’ipotesi di prevedibile ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto superiore a 60 minuti, può scegliere di proseguire il viaggio anche in data successiva, dopo essersi rivolto all’Ufficio Assistenza. Sono considerati coincidenti in una stazione due treni il cui intervallo sia superiore a 10 minuti; in alcune stazioni (Bologna C.le, Firenze S.M.N., Milano C.le, Napoli C.le, Roma X.xx, Roma Tiburtina, Torino P.N., Villa S.G.) il limite minimo è elevato a 15 minuti. Per le indennità in caso di ritardo in arrivo si rimanda a quanto riportato nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT, con le particolarità indicate di seguito. Nel caso di arrivo in ritardo di un treno presso le stazioni di Bologna Centrale, Firenze Santa Xxxxx Novella, Milano Centrale, Napoli Centrale, Roma Termini, Roma Tiburtina, Torino Porta Nuova e Villa San Xxxxxxxx, è riconosciuto un margine di tre minuti ai minuti di ritardo rilevati dai sistemi aziendali. Pertanto, in tale caso, l’indennità riconosciuta al passeggero è pari al 25% del prezzo del biglietto, in caso di ritardo rilevato dai sistemi aziendali compreso tra 57 e 116 minuti, o al 50% del prezzo del biglietto, in caso di ritardo rilevato dai sistemi aziendali pari o superiore a 117 minuti. Per i treni Frecciarossa, Frecciargento e Xxxxxxxxxxxxx e per il servizio Freccialink, in caso di ritardo compreso tra i 30 e i 59 minuti è riconosciuto un bonus pari al 25% del prezzo del biglietto. Tale bonus non è monetizzabile e non è cumulabile con l’indennità indicata nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT, riconoscendo sempre al passeggero l’indennità più vantaggiosa. L’indennità spetta anche nel caso di possesso di titolo di viaggio acquistato in tutto o in parte con altro bonus. Nel calcolo dell’indennità sono compresi gli importi pagati: • per la prenotazione del posto; • per la scelta del posto (nei casi previsti al successivo Punto 8 del Capitolo 3); • per il servizio Area Meeting; • per il trasporto dell’animale al seguito; • per il trasporto della bicicletta. Sono, invece, esclusi: • gli importi pagati con buono sconto; • gli importi aggiuntivi corrisposti per l’acquisto del biglietto presso le agenzie di viaggio o con particolari modalità (es. postoclick); • le penalità per le regolarizzazioni a bordo; • gli importi corrisposti per servizi forniti da soggetti terzi. Per i titolari di abbonamento, l’indennità per ritardo viene calcolata sull’importo pagato, in proporzione alla percentuale di treni che hanno registrato ritardo nel periodo di validità, sulla relazione e per la categoria di treno indicate sull’abbonamento stesso1, nei medesimi limiti temporali e nelle percentuali previste nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT e con le stesse modalità di erogazione. Per l’indennità spettante ai titolari di abbonamento IC si rimanda a quanto riportato nella Parte I delle presenti CGT. Per gli abbonamenti con estensione regionale l’eventuale indennità non tiene conto del ritardo maturato dai treni regionali. Per i titolari di Carnet l’indennità è calcolata sulla base dei singoli viaggi effettuati. Per le tessere, oggetto di specifico accordo con le Regioni, che consentono di viaggiare sui treni del trasporto nazionale (Carta Tutto Treno, Carta Mi Muovo tutto treno, ecc.), l’indennità è riconosciuta secondo il medesimo criterio previsto per l’abbonamento, come riportato nella Parte I delle presenti CGT.
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Obblighi e responsabilità di Trenitalia. La responsabilità e gli obblighi di Trenitalia nei casi di interruzioni, soppressioni, mancate coincidenze e ritardi, è disciplinata dalle disposizioni del presente Punto 8 e dei successivi punti 9 e 10.1. Per quanto non espressamente indicato, si rimanda a quanto riportato nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT. Per le interruzioni di linea, le soppressioni, le mancate coincidenze, la partenza ritardata o il prevedibile ritardo all’arrivo a destinazione superiore a 60 minuti e gli interventi di assistenza, si rimanda a quanto riportato nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT, con le particolarità indicate di seguito. Il passeggero deve rivolgersi, nel limite dei posti disponibili, direttamente al personale di bordo e, nell’ipotesi di prevedibile ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto superiore a 60 minuti, può scegliere di proseguire il viaggio anche in data successiva, dopo essersi rivolto all’Ufficio Assistenza. Sono considerati coincidenti in una stazione due treni il cui intervallo sia superiore a 10 minuti; in alcune stazioni (Bologna C.le, Firenze S.M.N., Milano C.le, Napoli C.le, Roma X.xx, Roma Tiburtina, Torino P.N., Villa S.G.) il limite minimo è elevato a 15 minuti. Per le indennità in caso di ritardo in arrivo si rimanda a quanto riportato nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT, con le particolarità indicate di seguito. Nel caso di arrivo in ritardo di un treno presso le stazioni di Bologna Centrale, Firenze Santa Xxxxx Novella, Milano Centrale, Napoli Centrale, Roma Termini, Roma Tiburtina, Torino Porta Nuova e Villa San Xxxxxxxx, è riconosciuto un margine di tre minuti ai minuti di ritardo rilevati dai sistemi aziendali. Pertanto, in tale caso, l’indennità riconosciuta al passeggero è pari al 25% del prezzo del biglietto, in caso di ritardo rilevato dai sistemi aziendali compreso tra 57 e 116 minuti, o al 50% del prezzo del biglietto, in caso di ritardo rilevato dai sistemi aziendali pari o superiore a 117 minuti. Per i treni Frecciarossa, Frecciargento e Xxxxxxxxxxxxx e per il servizio Freccialink, in caso di ritardo compreso tra i 30 e i 59 minuti è riconosciuto un bonus pari al 25% del prezzo del biglietto. Tale bonus non è monetizzabile e non è cumulabile con l’indennità indicata nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT, riconoscendo sempre al passeggero l’indennità più vantaggiosa. L’indennità spetta anche nel caso di possesso di titolo di viaggio acquistato in tutto o in parte con altro bonus. Nel calcolo dell’indennità sono compresi gli importi pagati: • per la prenotazione del posto; • per la scelta del posto (nei casi previsti al successivo Punto 8 del Capitolo 3); • per il servizio Area Meeting; • per il trasporto dell’animale al seguito; • per il trasporto della bicicletta. Sono, invece, esclusi: • gli importi pagati con buono sconto; • gli importi aggiuntivi corrisposti per l’acquisto del biglietto presso le agenzie di viaggio o con particolari modalità (es. postoclick); • le penalità per le regolarizzazioni a bordo; • gli importi corrisposti per servizi forniti da soggetti terzi. Per i titolari di abbonamento, l’indennità per ritardo viene calcolata sull’importo pagato, in proporzione alla percentuale di treni che hanno registrato ritardo nel periodo di validità, sulla relazione e per la categoria di treno indicate sull’abbonamento stesso1, nei medesimi limiti temporali e nelle percentuali previste nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT e con le stesse modalità di erogazione. Per l’indennità spettante ai titolari di abbonamento IC si rimanda a quanto riportato nella Parte I delle presenti CGT. Per gli abbonamenti con estensione regionale l’eventuale indennità non tiene conto del ritardo maturato dai treni regionali. Per i titolari di Carnet l’indennità è calcolata sulla base dei singoli viaggi effettuati. Per le tessere, oggetto di specifico accordo con le Regioni, che consentono di viaggiare sui treni del trasporto nazionale (Carta Tutto Treno, Carta Mi Muovo tutto treno, ecc.), l’indennità è riconosciuta secondo il medesimo criterio previsto per l’abbonamento, come riportato nella Parte I delle presenti CGT.. Nel caso in cui l’abbonato sia in possesso di un cambio servizio per abbonati, della prenotazione del posto, o di cambio servizio rilasciato a bordo, l’indennità spettante è calcolata sull’intero importo di tali biglietti aggiuntivi. Il medesimo criterio previsto per l’abbonamento viene applicato in favore dei possessori di Pass, prendendo come riferimento, in luogo della specifica relazione, la percentuale dei treni in ritardo sull’intera rete ferroviaria. Nel caso in cui il titolare di un Pass nazionale sia in possesso anche di un
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