Obblighi e responsabilità di Trenitalia. La responsabilità e gli obblighi di Trenitalia nei casi di interruzioni, soppressioni, mancate coincidenze e ritardi, è disciplinata dalle disposizioni del presente Punto 8 e dei successivi punti 9 e 10.1. Per quanto non espressamente indicato, si rimanda a quanto riportato nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT. 8.1. Interruzioni di linea, soppressioni, mancate coincidenze, partenza ritardata o prevedibile ritardo all’arrivo a destinazione superiore a 60 minuti e gli interventi di assistenza 8.2. L’indennità in caso di ritardo in arrivo 1 In caso di abbonamento AV l’indennità per ritardo è costituita dalla somma delle indennità previste per le singole prenotazioni effettuate. L’indennità è calcolata sull’importo di ogni singola prenotazione, che è pari al prezzo dell’abbonamento diviso il numero delle prenotazioni ammesse nel mese di validità. Nel caso in cui l’abbonato sia in possesso di un cambio servizio per abbonati, della prenotazione del posto, o di cambio servizio rilasciato a bordo, l’indennità spettante è calcolata sull’intero importo di tali biglietti aggiuntivi. Il medesimo criterio previsto per l’abbonamento viene applicato in favore dei possessori di Pass, prendendo come riferimento, in luogo della specifica relazione, la percentuale dei treni in ritardo sull’intera rete ferroviaria. Nel caso in cui il titolare di un Pass nazionale sia in possesso anche di un biglietto a tariffa Global Pass o di un biglietto di cambio servizio, l’indennità spettante viene calcolata per intero sull’importo di tali biglietti aggiuntivi. Decorse ventiquattr’ore dall’effettuazione del viaggio e fino a dodici mesi successivi alla data in cui si è riscontrato il ritardo è possibile verificare il diritto all’indennità (per i soli ritardi dei treni) e richiedere (sia per i treni, sia per i servizi Freccialink) a scelta del passeggero: • un altro titolo di viaggio di importo pari all’indennità spettante; • un bonus valido per l’acquisto, entro dodici mesi dal giorno in cui si è verificato il ritardo o dalla data di rilascio nel caso di abbonamento, di un nuovo titolo di viaggio; • l’importo dovuto in contanti o, in caso di acquisto con carta di pagamento, mediante il riaccredito sulla carta usata per l’acquisto. Nel caso in cui il passeggero sia in possesso di un abbonamento, di un Pass o di altre specifiche tessere, l'indennità da ritardo può essere richiesta a partire dalle 24 ore e fino a dodici mesi successivi alla scadenza dei titoli. Nel caso in cui il passeggero sia in possesso di un Carnet, l'indennità da ritardo può essere richiesta a partire dalle 24 ore e fino ai dodici mesi successivi all'effettuazione dell'ultimo dei viaggi associati al Carnet. L’informazione sul diritto all’indennità (per i soli ritardi dei treni) è consultabile presso le biglietterie, le agenzie di viaggio, le Self-service, sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx e tramite il Call Center. La richiesta dell’indennità (sia per i treni, sia per i servizi Freccialink) può essere avanzata: • sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx, compilando l’apposito web form; • presso qualsiasi biglietteria; • all’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto; • sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx, utilizzando l’apposita funzionalità: solo per i biglietti ticketless acquistati sul sito, al Call Center o tramite l’App Trenitalia; • al Call Center: solo per i biglietti acquistati tramite il Call Center o il sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx; • tramite posta a “Trenitalia S.p.A, Ufficio Reclami e Rimborsi, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxx”. L’indennità può essere richiesta dal titolare del biglietto o da persona appositamente delegata dal titolare stesso. Il bonus non è convertibile in denaro e consente, senza diritto al resto, l’acquisto di altri titoli di viaggio di Trenitalia1. In fase di acquisto del nuovo titolo di viaggio si possono cumulare più bonus per ritardo. Il passeggero non ha diritto all’indennità nei seguenti casi: • se prima dell’acquisto del biglietto era informato del ritardo con le modalità previste nella Parte I delle presenti CGT; 1 È escluso l’utilizzo dei bonus (di qualsiasi tipologia) sui biglietti a fasce chilometriche, sui biglietti o abbonamenti integrati e sui treni del servizio internazionale o di altra impresa ferroviaria, ad eccezione dell’acquisto dei biglietti della società Trenitalia France sulla quale, invece, è possibile utilizzare un bonus emesso da Trenitalia. • se il ritardo nell’ora di arrivo proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base ad un itinerario alternativo è inferiore a 60 minuti. L’indennità non viene, inoltre, riconosciuta per i biglietti gratuiti e non è dovuta per importo inferiore alla somma riportata alla lettera a) del Punto 3 del Capitolo 4 – Listino dei prezzi. Tale importo deve intendersi riferito a ciascun passeggero.
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Obblighi e responsabilità di Trenitalia. La responsabilità e gli obblighi di Trenitalia nei casi di interruzioni, soppressioni, mancate coincidenze e ritardi, è disciplinata dalle disposizioni del presente Punto 8 e dei successivi punti 9 e 10.1. Per quanto non espressamente indicato, si rimanda a quanto riportato nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT.
8.1. Interruzioni di linea, soppressioni, mancate coincidenze, partenza ritardata o prevedibile ritardo all’arrivo a destinazione superiore a 60 minuti e gli interventi di assistenza
8.2. L’indennità in caso di ritardo in arrivo
1 In caso di abbonamento AV l’indennità per ritardo è costituita dalla somma delle indennità previste per le singole prenotazioni effettuate. L’indennità è calcolata sull’importo di ogni singola prenotazione, che è pari al prezzo dell’abbonamento diviso il numero delle prenotazioni ammesse nel mese di validità. Nel caso in cui l’abbonato sia in possesso di un cambio servizio per abbonati, della prenotazione del posto, o di cambio servizio rilasciato a bordo, l’indennità spettante è calcolata sull’intero importo di tali biglietti aggiuntivi. Il medesimo criterio previsto per l’abbonamento viene applicato in favore dei possessori di Pass, prendendo come riferimento, in luogo della specifica relazione, la percentuale dei treni in ritardo sull’intera rete ferroviaria. Nel caso in cui il titolare di un Pass nazionale sia in possesso anche di un biglietto a tariffa Global Pass o di un biglietto di cambio servizio, l’indennità spettante viene calcolata per intero sull’importo di tali biglietti aggiuntivi. Decorse ventiquattr’ore dall’effettuazione del viaggio e fino a dodici mesi successivi alla data in cui si è riscontrato il ritardo è possibile verificare il diritto all’indennità (per i soli ritardi dei treni) e richiedere (sia per i treni, sia per i servizi Freccialink) a scelta del passeggero: • un altro titolo di viaggio di importo pari all’indennità spettante; • un bonus valido per l’acquisto, entro dodici mesi dal giorno in cui si è verificato il ritardo o dalla data di rilascio nel caso di abbonamento, di un nuovo titolo di viaggio; • l’importo dovuto in contanti o, in caso di acquisto con carta di pagamento, mediante il riaccredito sulla carta usata per l’acquisto. Nel caso in cui il passeggero sia in possesso di un abbonamento, di un Pass o di altre specifiche tessere, l'indennità da ritardo può essere richiesta a partire dalle 24 ore e fino a dodici mesi successivi alla scadenza dei titoli. Nel caso in cui il passeggero sia in possesso di un Carnet, l'indennità da ritardo può essere richiesta a partire dalle 24 ore e fino ai dodici mesi successivi all'effettuazione dell'ultimo dei viaggi associati al Carnet. L’informazione sul diritto all’indennità (per i soli ritardi dei treni) è consultabile presso le biglietterie, le agenzie di viaggio, le Self-service, sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx e tramite il Call Center. La richiesta dell’indennità (sia per i treni, sia per i servizi Freccialink) può essere avanzata: • sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx, compilando l’apposito web form; • presso qualsiasi biglietteria; • all’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto; • sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx, utilizzando l’apposita funzionalità: solo per i biglietti ticketless acquistati sul sito, al Call Center o tramite l’App Trenitalia; • al Call Center: solo per i biglietti acquistati tramite il Call Center o il sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx; • tramite posta a “Trenitalia S.p.A, Ufficio Reclami e Rimborsi, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxx”. L’indennità può essere richiesta dal titolare del biglietto o da persona appositamente delegata dal titolare stesso. Il bonus non è convertibile in denaro e consente, senza diritto al resto, l’acquisto di altri titoli di viaggio di Trenitalia1. In fase di acquisto del nuovo titolo di viaggio si possono cumulare più bonus per ritardo. Il passeggero non ha diritto all’indennità nei seguenti casi: • se prima dell’acquisto del biglietto era informato del ritardo con le modalità previste nella Parte I delle presenti CGT;
1 È escluso l’utilizzo dei bonus (di qualsiasi tipologia) sui biglietti a fasce chilometriche, sui biglietti o abbonamenti integrati e sui treni del servizio internazionale o di altra impresa ferroviaria, ad eccezione dell’acquisto dei biglietti della società Trenitalia France sulla quale, invece, è possibile utilizzare un bonus emesso da Trenitalia. ; • se il ritardo nell’ora di arrivo proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base ad un itinerario alternativo è inferiore a 60 minuti. L’indennità non viene, inoltre, riconosciuta per i biglietti gratuiti e non è dovuta per importo inferiore alla somma riportata alla lettera a) del Punto 3 del Capitolo 4 – Listino dei prezzi. Tale importo deve intendersi riferito a ciascun passeggero.
1 È escluso l’utilizzo dei bonus (di qualsiasi tipologia) sui biglietti a fasce chilometriche, sui biglietti o abbonamenti integrati e sui treni del servizio internazionale o di altra impresa ferroviaria, ad eccezione dell’acquisto dei biglietti della società Trenitalia France sulla quale, invece, è possibile utilizzare un bonus emesso da Trenitalia.
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Obblighi e responsabilità di Trenitalia. La responsabilità e gli obblighi di Trenitalia nei casi di interruzioni, soppressioni, mancate coincidenze e ritardi, è disciplinata dalle disposizioni del presente Punto 8 e dei successivi punti 9 e 10.1. Per quanto non espressamente indicato, si rimanda a quanto riportato nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT.
8.1. Interruzioni di linea, soppressioni, mancate coincidenze, partenza ritardata o prevedibile ritardo all’arrivo a destinazione superiore a 60 minuti e gli interventi di assistenza
8.2. L’indennità in caso di ritardo in arrivo
1 In caso di abbonamento AV l’indennità per ritardo è costituita dalla somma delle indennità previste per le singole prenotazioni effettuate. L’indennità è calcolata sull’importo di ogni singola prenotazione, che è pari al prezzo dell’abbonamento diviso il numero delle prenotazioni ammesse nel mese di validità. Nel caso in cui l’abbonato sia in possesso di un cambio servizio per abbonati, della prenotazione del posto, o di cambio servizio rilasciato a bordo, l’indennità spettante è calcolata sull’intero importo di tali biglietti aggiuntivi. Il medesimo criterio previsto per l’abbonamento viene applicato in favore dei possessori di Pass, prendendo come riferimento, in luogo della specifica relazione, la percentuale dei treni in ritardo sull’intera rete ferroviaria. Nel caso in cui il titolare di un Pass nazionale sia in possesso anche di un biglietto a tariffa Global Pass o di un biglietto di cambio servizio, l’indennità spettante viene calcolata per intero sull’importo di tali biglietti aggiuntivi. Decorse ventiquattr’ore dall’effettuazione del viaggio e fino a dodici mesi successivi alla data in cui si è riscontrato il ritardo è possibile verificare il diritto all’indennità (per i soli ritardi dei treni) e richiedere (sia per i treni, sia per i servizi Freccialink) a scelta del passeggero: • un altro titolo di viaggio di importo pari all’indennità spettante; • un bonus valido per l’acquisto, entro dodici mesi dal giorno in cui si è verificato il ritardo o dalla data di rilascio nel caso di abbonamento, di un nuovo titolo di viaggio; • l’importo dovuto in contanti o, in caso di acquisto con carta di pagamento, mediante il riaccredito sulla carta usata per l’acquisto. Nel caso in cui il passeggero sia in possesso di un abbonamento, di un Pass o di altre specifiche tessere, l'indennità da ritardo può essere richiesta a partire dalle 24 ore e fino a dodici mesi successivi alla scadenza dei titoli. Nel caso in cui il passeggero sia in possesso di un Carnet, l'indennità da ritardo può essere richiesta a partire dalle 24 ore e fino ai dodici mesi successivi all'effettuazione dell'ultimo dei viaggi associati al Carnet. L’informazione sul diritto all’indennità (per i soli ritardi dei treni) è consultabile presso le biglietterie, le agenzie di viaggio, le Self-service, sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx e tramite il Call Center. La richiesta dell’indennità (sia per i treni, sia per i servizi Freccialink) può essere avanzata: • sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx, compilando l’apposito web form; • presso qualsiasi biglietteria; • all’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto; • sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx, utilizzando l’apposita funzionalità: solo per i biglietti ticketless acquistati sul sito, al Call Center o tramite l’App Trenitalia; • al Call Center: solo per i biglietti acquistati tramite il Call Center o il sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx; • tramite posta a “Trenitalia S.p.A, Ufficio Reclami e Rimborsi, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxx”. L’indennità può essere richiesta dal titolare del biglietto o da persona appositamente delegata dal titolare stesso. Il bonus non è convertibile in denaro e consente, senza diritto al resto, l’acquisto di altri titoli di viaggio di Trenitalia1. In fase di acquisto del nuovo titolo di viaggio si possono cumulare più bonus per ritardo. Il passeggero non ha diritto all’indennità nei seguenti casi: • se prima dell’acquisto del biglietto era informato del ritardo con le modalità previste nella Parte I delle presenti CGT;
1 È escluso l’utilizzo dei bonus (di qualsiasi tipologia) sui biglietti a fasce chilometriche, sui biglietti o abbonamenti integrati e sui treni del servizio internazionale o di altra impresa ferroviaria, ad eccezione dell’acquisto dei biglietti della società Trenitalia France sulla quale, invece, è possibile utilizzare un bonus emesso da Trenitalia. ; • se il ritardo nell’ora di arrivo proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base ad un itinerario alternativo è inferiore a 60 minuti. L’indennità non viene, inoltre, riconosciuta per i biglietti gratuiti e non è dovuta per importo inferiore alla somma riportata alla lettera a) del Punto 3 del Capitolo 4 – Listino dei prezzi. Tale importo deve intendersi riferito a ciascun passeggero.
1 È escluso l’utilizzo dei bonus (di qualsiasi tipologia) sui biglietti a fasce chilometriche, sui biglietti o abbonamenti integrati e sui treni del servizio internazionale o di altra impresa ferroviaria, ad eccezione dell’acquisto dei biglietti della società Trenitalia France sulla quale, invece, è possibile utilizzare un bonus emesso da Trenitalia.
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Obblighi e responsabilità di Trenitalia. La responsabilità e gli obblighi di Trenitalia nei casi di interruzioni, soppressioni, mancate coincidenze e ritardi, è disciplinata dalle disposizioni del presente Punto 8 e dei successivi punti 9 e 10.1. Per quanto non espressamente indicato, si rimanda a quanto riportato nella Parte I, Punto 10 delle presenti CGT.
8.1. Interruzioni di linea, soppressioni, mancate coincidenze, partenza ritardata o prevedibile ritardo all’arrivo a destinazione superiore a 60 minuti e gli interventi di assistenza
8.2. L’indennità in caso di ritardo in arrivo
1 In caso di abbonamento AV l’indennità per ritardo è costituita dalla somma delle indennità previste per le singole prenotazioni effettuate. L’indennità è calcolata sull’importo di ogni singola prenotazione, che è pari al prezzo dell’abbonamento diviso il numero delle prenotazioni ammesse nel mese di validità. Nel caso in cui l’abbonato sia in possesso di un cambio servizio per abbonati, della prenotazione del posto, o di cambio servizio rilasciato a bordo, l’indennità spettante è calcolata sull’intero importo di tali biglietti aggiuntivi. Il medesimo criterio previsto per l’abbonamento viene applicato in favore dei possessori di Pass, prendendo come riferimento, in luogo della specifica relazione, la percentuale dei treni in ritardo sull’intera rete ferroviaria. Nel caso in cui il titolare di un Pass nazionale sia in possesso anche di un biglietto a tariffa Global Pass o di un biglietto di cambio servizio, l’indennità spettante viene calcolata per intero sull’importo di tali biglietti aggiuntivi. Decorse ventiquattr’ore dall’effettuazione del viaggio e fino a dodici mesi successivi alla data in cui si è riscontrato il ritardo è possibile verificare il diritto all’indennità (per i soli ritardi dei treni) e richiedere (sia per i treni, sia per i servizi Freccialink) a scelta del passeggero: • un altro titolo di viaggio di importo pari all’indennità spettante; • un bonus valido per l’acquisto, entro dodici mesi dal giorno in cui si è verificato il ritardo o dalla data di rilascio nel caso di abbonamento, di un nuovo titolo di viaggio; • l’importo dovuto in contanti o, in caso di acquisto con carta di pagamento, mediante il riaccredito sulla carta usata per l’acquisto. Nel caso in cui il passeggero sia in possesso di un abbonamento, di un Pass o di altre specifiche tessere, l'indennità da ritardo può essere richiesta a partire dalle 24 ore e fino a dodici mesi successivi alla scadenza dei titoli. Nel caso in cui il passeggero sia in possesso di un Carnet, l'indennità da ritardo può essere richiesta a partire dalle 24 ore e fino ai dodici mesi successivi all'effettuazione dell'ultimo dei viaggi associati al Carnet. L’informazione sul diritto all’indennità (per i soli ritardi dei treni) è consultabile presso le biglietterie, le agenzie di viaggio, le Self-service, sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx e tramite il Call Center. La richiesta dell’indennità (sia per i treni, sia per i servizi Freccialink) può essere avanzata: • sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx, compilando l’apposito web form; • presso qualsiasi biglietteria; • all’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto; • sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx, utilizzando l’apposita funzionalità: solo per i biglietti ticketless acquistati sul sito, al Call Center o tramite l’App Trenitalia; • al Call Center: solo per i biglietti acquistati tramite il Call Center o il sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx; • tramite posta a “Trenitalia S.p.A, Ufficio Reclami e Rimborsi, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxx”. L’indennità può essere richiesta dal titolare del biglietto o da persona appositamente delegata dal titolare stesso. Il bonus non è convertibile in denaro e consente, senza diritto al resto, l’acquisto di altri titoli di viaggio di Trenitalia1. In fase di acquisto del nuovo titolo di viaggio si possono cumulare più bonus per ritardo. Il passeggero non ha diritto all’indennità nei seguenti casi: • se prima dell’acquisto del biglietto era informato del ritardo con le modalità previste nella Parte I delle presenti CGT;
1 È escluso l’utilizzo dei bonus (di qualsiasi tipologia) sui biglietti a fasce chilometriche, sui biglietti o abbonamenti integrati e sui treni del servizio internazionale o di altra impresa ferroviaria, ad eccezione dell’acquisto dei biglietti della società Trenitalia France sulla quale, invece, è possibile utilizzare un bonus emesso da Trenitalia. • se il ritardo nell’ora di arrivo proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base ad un itinerario alternativo è inferiore a 60 minuti. L’indennità non viene, inoltre, riconosciuta per i biglietti gratuiti e non è dovuta per importo inferiore alla somma riportata alla lettera a) del Punto 3 del Capitolo 4 – Listino dei prezzi. Tale importo deve intendersi riferito a ciascun passeggero.
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