Common use of OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Clause in Contracts

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1. L’Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l’Amministrazione regionale che nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

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Samples: Accordo Quadro Per La Durata Di Due Anni, Per Interventi Di Verifica Della Funzionalità E Di Manutenzione Degli Impianti Di Videosorveglianza Dei Porti Di Amalfi, Baia, Capri, Ischia, Pozzuoli, Portici, Torre Annunziata E Torre Del Greco – Lotto Unico, Accordo Quadro Per La Durata Di Due Anni, Per Interventi Di Verifica Della Funzionalità E Di Manutenzione Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione Dei Porti Di Interesse Regionale – Suddiviso in Tre Lotti, Accordo Quadro