Common use of Obblighi informativi Clause in Contracts

Obblighi informativi. 9.1 Nel caso di Xxxxxxxx non ancora entrati in esercizio alla Data di Sottoscrizione, il Fornitore si impegna a comunicare al Cliente la data di primo parallelo dell'Impianto, ossia la prima data in cui l'Energia Elettrica prodotta dall'Impianto è immessa nella rete di trasmissione nazionale o di distribuzione. 9.2 Il Fornitore dovrà informare il Cliente con almeno 1 (uno) giorno di preavviso circa le attività di manutenzione programmata che richiedano la sospensione o la riduzione dell'attività di produzione degli Impianti. In caso di sospensione o riduzione della produzione a causa di guasti o malfunzionamenti degli Impianti e relativa manutenzione non programmata. Il Fornitore si impegna ad aggiornare il Programma di Immissione e a comunicare al Cliente tempestivamente tale aggiornamento. 9.3 Il Fornitore si impegna ad aggiornare periodicamente ed inviare al Cliente un Programma orario di Immissione dell'Energia Elettrica, che deve essere coerente con le reali capacità di immissione degli Impianti, senza quindi condurre ad una situazione in cui gli Sbilanciamenti in Immissione siano di notevole entità e perduranti nel tempo; il Fornitore ha il diritto (ed assume l’impegno vincolante) di immettere in rete la quantità di energia elettrica corrispondente alla Programmazione relativa a ciascun Impianto e pertanto, si impegna a formulare il Programma di Immissione in modo responsabile e secondo standard di correttezza, buona fede e diligenza professionale, utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dagli Impianti. 9.4 Il Cliente, a cui si da mandato per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna, si impegna ad inviare al fornitore, settimanalmente ed su richiesta, le immissioni di energia ufficiali misurate.

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Samples: Contratto Di Somministrazione Di Energia Elettrica, Contratto Di Somministrazione Di Energia Elettrica

Obblighi informativi. 9.1 Nel caso 15.1 Su richiesta, l’Esercente è tenuto a fornire ai Fornitori copia delle informazioni finanziarie (ivi inclusi bilanci, bilanci gestionali per centri di Xxxxxxxx non ancora entrati costo e dichiarazioni dei redditi) e delle ulteriori informazioni relative alla propria attività (ivi inclusi riferimenti bancari, referenze commerciali, dati di supporto all’elaborazione delle Transazioni), al fine di consentire i Fornitori di valutare se concludere ulteriori contratti con l’Esercente ovvero per la valutazione continua della situazione finanziaria e di credito dell’Esercente. I bilanci devono essere predisposti in esercizio conformità ai principi contabili generalmente riconosciuti, salvo diverse e specifiche disposizioni applicabili all’Esercente. Quest’ultimo è tenuto, inoltre, a fornire le ulteriori informazioni relative alla Data sua attività ed alla conformità della stessa alle Condizioni Generali che Worldline MS Italia possa ragionevolmente richiedere. 15.2 L’Esercente autorizza i Fornitori ad ottenere da terzi informazioni sul suo conto onde effettuare il monitoraggio continuo della situazione finanziaria e di Sottoscrizionecredito dell’Esercente. Worldline MS Italia può, il Fornitore inoltre, accedere ed usare le informazioni ad essa fornite dall’Esercente per qualsivoglia altra ragione. Ove richiesto, l’Esercente è tenuto a consentire ai Fornitori o a loro incaricati ragionevole accesso ai propri locali ed archivi al fine di effettuare i controlli e/o le copie dei suoi libri e documenti ritenuti opportuni. 15.3 Per consentire a Worldline MS Italia una corretta valutazione del rischio anche in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, l’Esercente ha l’obbligo di dare comunicazione scritta a Worldline MS Italia di ogni sentenza, atto giudiziario o provvedimento giudiziale cautelare, esecutivo, che coinvolga beni dell’Esercente entro 3 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, nonché di ogni ulteriore informazione specificata nelle Condizioni Generali o richiesta in altre parti del Contratto, ivi comprese quelle dovute ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (D.Lgs. n. 231/2007), ovvero ogni altra informazione contenuta nella sezione "Informazioni sull'Esercente". 15.4 Qualora la compagine sociale dell'Esercente subisca un mutamento rilevante, per effetto del quale si riscontri una variazione dei soci, del socio o dei soci di controllo ovvero dei titolari effettivi, o del Legale Rappresentante, l'Esercente si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta a Worldline MS Italia (in ogni caso non oltre 5 giorni dalla comunicazione di dette variazioni al Registro delle Imprese di riferimento), la quale avrà 5 giorni di tempo per valutare se recedere dal Contratto, mutarne le condizioni economiche ovvero mantenerlo inalterato. L’Esercente dovrà altresì comunicare al Cliente qualsiasi variazione o modifica che dovesse verificarsi in relazione alle dichiarazioni rese in sede di sottoscrizione del nella denominazione o ragione sociale dell’esercizio, nonché il cambiamento di indirizzo, la data cessazione, vendita, cessione, affitto o comunque altro atto di primo parallelo dell'Impianto, ossia la prima data in cui l'Energia Elettrica prodotta dall'Impianto è immessa nella rete di trasmissione nazionale trasferimento o di distribuzionemodifica della propria attività commerciale o del proprio dominio internet. 9.2 Il Fornitore dovrà informare il Cliente con almeno 1 (uno) giorno di preavviso circa le attività di manutenzione programmata che richiedano la sospensione o la riduzione dell'attività di produzione degli Impianti. In caso di sospensione o riduzione della produzione a causa di guasti o malfunzionamenti degli Impianti e relativa manutenzione non programmata. Il Fornitore si impegna ad aggiornare il Programma di Immissione e a comunicare al Cliente tempestivamente tale aggiornamento. 9.3 Il Fornitore si impegna ad aggiornare periodicamente ed inviare al Cliente un Programma orario di Immissione dell'Energia Elettrica, che deve essere coerente con le reali capacità di immissione degli Impianti, senza quindi condurre ad una situazione in cui gli Sbilanciamenti in Immissione siano di notevole entità e perduranti nel tempo; il Fornitore ha il diritto (ed assume l’impegno vincolante) di immettere in rete la quantità di energia elettrica corrispondente alla Programmazione relativa a ciascun Impianto e pertanto, si impegna a formulare il Programma di Immissione in modo responsabile e secondo standard di correttezza, buona fede e diligenza professionale, utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dagli Impianti. 9.4 Il Cliente, a cui si da mandato per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna, si impegna ad inviare al fornitore, settimanalmente ed su richiesta, le immissioni di energia ufficiali misurate.

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Samples: Acquiring Agreement

Obblighi informativi. 9.1 Nel caso di Xxxxxxxx non ancora entrati in esercizio alla Data di Sottoscrizione, il Fornitore La Società si impegna a comunicare creare e mantenere, apportando i necessari aggiornamenti, una statistica sinistri relativa a tutte le posizioni di sinistro denunciate e ciò fino al Cliente momento della definizione dell’ultimo sinistro ancora pendente, anche dopo la cessazione dell’Assicurazione stessa. La Società si impegna inoltre a predisporre borderaux trimestrali da trasmettersi in formato elettronico, su richiesta dell’Azienda stessa contenenti a titolo esemplificativo quanto meno i seguenti dati: A. numero del sinistro e codice identificativo (ID) attribuito dall’Azienda B. Azienda assicurata; C. garanzia colpita dal sinistro; D. cognome e nome della Controparte; E. data dell’Evento; F. data della Denuncia; G. descrizione dell’Evento con indicazione della dinamica dell’evento, della potenziale lesione e della menomazione/danno; H. importo riservato con evidenza dell’aggiornamento - almeno semestrale - delle posizioni riepilogate nei diversi borderaux trasmessi nei mesi precedenti; I. importo liquidato al lordo della SIR e data del pagamento o della chiusura senza seguito. Rispetto agli importi di primo parallelo dell'Impiantocui sopra (lettere H e I) dovranno essere sempre identificabili la quota parte di danno e la quota parte di spese. La Società prende atto che il rispetto degli obblighi informativi previsti dal presente articolo costituisce una prestazione considerata essenziale dal Contraente, ossia in quanto necessaria per rendere tempestivamente ed efficacemente edotto lo stesso circa gli elementi costituivi del rapporto assicurativo instaurato con la prima data in cui l'Energia Elettrica prodotta dall'Impianto è immessa nella rete di trasmissione nazionale o di distribuzione. 9.2 Il Fornitore dovrà informare il Cliente con almeno 1 (uno) giorno di preavviso circa le attività di manutenzione programmata che richiedano la sospensione o la riduzione dell'attività di produzione degli ImpiantiSocietà. In caso di sospensione inadempimento di tali obblighi informativi da parte della Società, il Contraente potrà pertanto formalizzare una contestazione scritta, assegnando alla Società un termine per adempiere o riduzione per produrre le proprie controdeduzioni non inferiore a 10 giorni naturali consecutivi. Decorso tale termine, qualora persista l’inadempimento, verrà applicata una penale nella misura di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo a valere sull’ammontare della produzione a causa di guasti o malfunzionamenti degli Impianti e relativa manutenzione non programmata. Il Fornitore si impegna ad aggiornare il Programma di Immissione e a comunicare al Cliente tempestivamente tale aggiornamentocauzione definitiva. 9.3 Il Fornitore si impegna ad aggiornare periodicamente ed inviare al Cliente un Programma orario di Immissione dell'Energia Elettrica, che deve essere coerente con le reali capacità di immissione degli Impianti, senza quindi condurre ad una situazione in cui gli Sbilanciamenti in Immissione siano di notevole entità e perduranti nel tempo; il Fornitore ha il diritto (ed assume l’impegno vincolante) di immettere in rete la quantità di energia elettrica corrispondente alla Programmazione relativa a ciascun Impianto e pertanto, si impegna a formulare il Programma di Immissione in modo responsabile e secondo standard di correttezza, buona fede e diligenza professionale, utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dagli Impianti. 9.4 Il Cliente, a cui si da mandato per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna, si impegna ad inviare al fornitore, settimanalmente ed su richiesta, le immissioni di energia ufficiali misurate.

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Samples: Insurance Policy

Obblighi informativi. 9.1 Nel caso di Xxxxxxxx non ancora entrati in esercizio 4.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ad essi devono comunicare le Operazioni Rilevanti da loro e/o per loro conto effettuate: (i) alla Società, tempestivamente e comunque entro 24 (ventiquattro) ore dalla Data di SottoscrizioneEffettuazione dell’Operazione Rilevante; (ii) a Consob, tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Effettuazione dell’Operazione Rilevante, mediante trasmissione al Soggetto Preposto del modulo sub Allegato C alla presente Procedura, debitamente compilato e sottoscritto secondo le modalità di seguito descritte. 4.2 La Società comunica al mercato, con le modalità previste dalla Normativa Internal Dealing, le informazioni ricevute da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate ad essi ai sensi dei precedenti paragrafi tempestivamente e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della notifica da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate ad essi. La comunicazione è effettuata a cura del Soggetto Preposto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 4.3 Ove i Soggetti Rilevanti o le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 che precede, intendano avvalersi della Società per la comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti, devono, nel trasmettere alla Società il format sub Allegato C alla Procedura debitamente compilato, formulare espressa richiesta di sua comunicazione alla Consob senza indugio e comunque entro 24 (ventiquattro) ore dalla Data di Effettuazione dell’Operazione Rilevante. Qualora il Soggetto Rilevante, o la Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, si sia avvalso della Società ai sensi del presente paragrafo, il Fornitore Soggetto Preposto effettua le comunicazioni alla Consob per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone a questi Strettamente Legate entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla Data di Effettuazione dell’Operazione Rilevante. 4.4 Le disposizioni di cui sopra si impegna applicano anche alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti effettuate dagli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti, fatto salvo per il termine della comunicazione a comunicare al Cliente Consob che è fissato entro la data di primo parallelo dell'Impianto, ossia la prima data fine del 15 (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui l'Energia Elettrica prodotta dall'Impianto è immessa nella rete stata effettuata l’Operazione Rilevante. 4.5 Qualora un Azionista Rilevante o la Persona Strettamente Legata a un Azionista Rilevante sia altresì qualificabile come Soggetto Rilevante o Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante, si applicano le disposizioni della normativa vigente dettate per i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti. 4.6 La Società non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile di eventuali omesse comunicazioni o ritardi nelle comunicazioni alla Consob delle Operazioni Rilevanti effettuate da e/o per conto dei Soggetti Rilevanti o degli Azionisti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti o agli Azionisti Rilevanti quando tali omissioni o ritardi siano dovuti alla mancata o ritardata trasmissione delle informazioni ad esse relative da parte dei Soggetti Rilevanti o degli Azionisti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti o agli Azionisti Rilevanti nei termini di cui all’articolo 4, paragrafo 1 che precede. 4.7 Le comunicazioni del presente articolo sono trasmesse: a) al Soggetto Preposto via email all’indirizzo xxxxxxxx-xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx, con conferma di lettura; b) a Consob tramite posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx ovvero, se il mittente non è soggetto all’obbligo di avere la PEC, all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing” ovvero con le altre modalità di trasmissione nazionale o di distribuzionetempo per tempo stabilite dalla Consob. 9.2 Il Fornitore dovrà informare il Cliente con almeno 1 (uno) giorno di preavviso circa le attività di manutenzione programmata che richiedano la sospensione o la riduzione dell'attività di produzione degli Impianti. In caso di sospensione o riduzione della produzione a causa di guasti o malfunzionamenti degli Impianti e relativa manutenzione non programmata. Il Fornitore si impegna ad aggiornare il Programma di Immissione e a comunicare al Cliente tempestivamente tale aggiornamento. 9.3 Il Fornitore si impegna ad aggiornare periodicamente ed inviare al Cliente un Programma orario di Immissione dell'Energia Elettrica, che deve essere coerente con le reali capacità di immissione degli Impianti, senza quindi condurre ad una situazione in cui gli Sbilanciamenti in Immissione siano di notevole entità e perduranti nel tempo; il Fornitore ha il diritto (ed assume l’impegno vincolante) di immettere in rete la quantità di energia elettrica corrispondente alla Programmazione relativa a ciascun Impianto e pertanto, si impegna a formulare il Programma di Immissione in modo responsabile e secondo standard di correttezza, buona fede e diligenza professionale, utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dagli Impianti. 9.4 Il Cliente, a cui si da mandato per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna, si impegna ad inviare al fornitore, settimanalmente ed su richiesta, le immissioni di energia ufficiali misurate.

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Samples: Internal Dealing Procedure

Obblighi informativi. 9.1 Nel caso 1. Con particolare riferimento agli interventi operati dal Patrimonio Rilancio in società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di Xxxxxxxx non ancora entrati cui agli articoli 117 e seguenti del Regolamento Emittenti – in esercizio alla Data attuazione dell’articolo 120 del TUF – la Consob e CDP, quest’ultima per conto del Patrimonio Destinato, fermo restando il rispetto dei predetti obblighi, condividono quanto segue: a. in merito al Modello 120/A per gli interventi tramite aumenti di Sottoscrizionecapitale o acquisto di azioni quotate, il Fornitore si impegna a comunicare Consob e CDP, quest’ultima per conto del Patrimonio Destinato, potranno predefinire la standardizzazione delle modalità attuative degli obblighi di comunicazione per gli interventi di CDP per conto del Patrimonio Rilancio nel capitale di emittenti quotati. In particolare, anche in considerazione della natura temporanea e delle peculiari finalità degli interventi del Patrimonio Destinato, la Consob e CDP, quest’ultima per conto del Patrimonio Destinato, potranno definire contenuti standard delle informazioni da rendere, qualora le variazioni delle soglie rilevanti di partecipazione nel capitale sociale di società emittenti azioni quotate derivino dal cumulo delle partecipazioni detenute in proprio da CDP e/o dalle società dalla stessa controllate, da un lato, e dal Patrimonio Rilancio, dall’altro, ove tale cumulo dovesse rilevare ai fini delle comunicazioni di cui trattasi; b. in merito al Cliente Modello 120/B per gli interventi tramite sottoscrizione o acquisto di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione o convertibili in azioni di emittenti quotati, Consob e CDP, quest’ultima per conto del Patrimonio Destinato, potranno predefinire la data standardizzazione delle modalità attuative degli obblighi di primo parallelo dell'Impiantocomunicazione per gli interventi di CDP per conto del Patrimonio Rilancio in strumenti finanziari aventi come sottostante azioni di emittenti quotati. In particolare, ossia anche in considerazione della natura temporanea e delle peculiari finalità degli interventi del Patrimonio Destinato, la prima data Consob e CDP, quest’ultima per conto del Patrimonio Destinato, potranno definire contenuti standard delle informazioni da rendere, qualora le variazioni delle soglie rilevanti di partecipazione in cui l'Energia Elettrica prodotta dall'Impianto è immessa nella rete di trasmissione nazionale strumenti finanziari o di distribuzione.partecipazione aggregata relative a società emittenti azioni quotate derivino dal cumulo delle partecipazioni detenute in proprio da CDP e/o dalle società dalla stessa controllate, da un lato, e dal Patrimonio Rilancio, dall’altro, ove tale cumulo dovesse rilevare ai fini delle comunicazioni di cui trattasi; 9.2 Il Fornitore dovrà informare il Cliente con almeno 1 c. in merito al Modello 120/D, Consob e CDP, quest’ultima per conto del Patrimonio Destinato, potranno predefinire la standardizzazione delle modalità attuative degli obblighi di comunicazione per gli interventi di CDP per conto del Patrimonio Rilancio nel capitale di emittenti quotati, anche tenuto conto di quanto previsto dal Decreto Rilancio e dal Decreto Attuativo in merito a (unoi) giorno la natura delle risorse impiegate dal Patrimonio Rilancio, rappresentate dai beni e rapporti giuridici apportati dal MEF e da eventuali ulteriori investitori pubblici, (ii) la finalità degli interventi del Patrimonio Rilancio, di preavviso circa le attività sostegno e rilancio del sistema economico produttivo italiano in conseguenza dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione della pandemia da “Covid-19” e (iii) la natura degli investimenti del Patrimonio Rilancio, di manutenzione programmata che richiedano la sospensione o la riduzione dell'attività natura temporanea e aventi ad oggetto partecipazioni di produzione degli Impiantiminoranza. In caso particolare, Consob e CDP, quest’ultima per conto del Patrimonio Destinato, potranno definire contenuti standard delle informazioni da rendere per il superamento della soglia del 10% del capitale sociale di sospensione società emittenti azioni quotate, qualora tale superamento derivi dal cumulo delle partecipazioni detenute in proprio da CDP e/o riduzione della produzione a causa di guasti o malfunzionamenti degli Impianti dalle società dalla stessa controllate, da un lato, e relativa manutenzione non programmata. Il Fornitore si impegna ad aggiornare il Programma di Immissione e a comunicare al Cliente tempestivamente tale aggiornamentodal Patrimonio Rilancio, dall’altro. 9.3 Il Fornitore si impegna ad aggiornare periodicamente ed inviare al Cliente un Programma orario di Immissione dell'Energia Elettrica, che deve essere coerente con le reali capacità di immissione degli Impianti, senza quindi condurre ad una situazione in cui gli Sbilanciamenti in Immissione siano di notevole entità e perduranti nel tempo; il Fornitore ha il diritto (ed assume l’impegno vincolante) di immettere in rete la quantità di energia elettrica corrispondente alla Programmazione relativa a ciascun Impianto e pertanto, si impegna a formulare il Programma di Immissione in modo responsabile e secondo standard di correttezza, buona fede e diligenza professionale, utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dagli Impianti. 9.4 Il Cliente, a cui si da mandato per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna, si impegna ad inviare al fornitore, settimanalmente ed su richiesta, le immissioni di energia ufficiali misurate.

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Samples: Protocollo Di Intesa