ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE Clausole campione

ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE. 9.1 Oneri per acquisto/vendita sul Mercato ETFplus
ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE. 10 9.1 Oneri per acquisto/vendita sul Mercato ETFplus 10 9.2 Commissioni di gestione 10 9.3 Regime fiscale 11 C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 10 10. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO 12 11. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI 12 Data di deposito in Consob del Documento per la Quotazione: 24 settembre 2015 Data di validità del Documento per la Quotazione: dal 29 settembre 2015
ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE. 10 C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 11 10. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO 11 11. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI 11 Data di deposito in Consob del Documento per la Quotazione:7 luglio 2017 Data di validità del Documento per la Quotazione: dall’ 11 luglio 2017
ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE. 9 9.1 Oneri per acquisto/ vendita sul Mercato ETFplus 9 9.2 Oneri per rimborso a valere sul patrimonio del Comparto 9 9.3 Commissioni di gestione 9
ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE. 9.1 Le commissioni di gestione indicate nel KIID dei Comparti sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Azioni. La Società non addebiterà alcuna commissione in occasione di acquisti o vendite di Azioni nel Mercato Secondario. Verranno addebitate agli investitori le ordinarie commissioni di negoziazione spettanti agli Intermediari Autorizzati, che possono variare a seconda del soggetto prescelto per l’operazione. Si richiama l’attenzione degli investitori sulla possibilità che l’eventuale margine tra il prezzo di mercato delle Azioni vendute/acquistate nel Mercato Secondario in una certa data e l’iNAV (valore indicativo del patrimonio netto) per Azione calcolato nel medesimo istante potrebbe rappresentare un ulteriore costo, non quantificabile a priori. 9.2 Per quanto riguarda il regime fiscale, a norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, così come modificato dall’articolo 8, comma 5, del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dall'investimento in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni (cosiddetti white listed). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza...
ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE. Evidenziare che le commissioni di gestione indicate dal KIID sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle quote/azioni. Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione. Nel caso di ETF, specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore indicativo netto della quota/azione nel medesimo istante. Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.
ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE. 22 8.1 Oneri per acquisto/ vendita sul Mercato ETFplus 22 8.2 Oneri per rimborso a valere sul patrimonio del Comparto 23 8.3 Commissioni di gestione 23

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  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.