Common use of Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio Clause in Contracts

Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Con periodicità semestrale, la Società si impegna a fornire all’Agenzia delle Entrate, tramite Broker, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla scadenza del semestre, i dati afferenti l’andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 60 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: a) sinistri denunciati con indicazione: data di apertura sinistro; N° repertorio assegnato dalla Società; b) sinistri aperti con riserva (con indicazione dell’importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione della data e dell’importo liquidato); d) sinistri respinti (con indicazione della data e della motivazione). In ogni caso la Società si impegna a fornire i dati afferenti all’andamento del rischio entro 10 (dieci) giorni dall’eventuale richiesta effettuata dall’Agenzia delle Entrate e/o dal Broker. Rimane fermo l’obbligo della Società di fornire tali dati anche dopo la scadenza definitiva del contratto e fino al termine della chiusura definitiva dei sinistri denunciati. In caso di mancato rispetto dei termini temporali di cui al presente articolo, si applicheranno le penali previste all’art. 4.5 – Penali.

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Samples: Polizza RCT/Rco, Errors & Omissions Insurance Policy

Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Con periodicità semestrale, la Società si impegna a fornire all’Agenzia delle Entrate, tramite Brokerbroker, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla scadenza del semestre, i dati afferenti l’andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 60 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: a) sinistri denunciati con indicazione: data di apertura sinistro; N° repertorio assegnato dalla Società; b) sinistri aperti con riserva (con indicazione dell’importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione della data e dell’importo liquidato); d) sinistri respinti (con indicazione della data e della motivazione). In ogni caso la Società si impegna a fornire i dati afferenti all’andamento del rischio entro 10 (dieci) giorni dall’eventuale richiesta effettuata dall’Agenzia delle Entrate e/o dal Broker. Rimane fermo l’obbligo della Società di fornire tali dati anche dopo la scadenza definitiva del contratto e fino al termine della chiusura definitiva dei sinistri denunciati. In caso di mancato rispetto dei termini temporali di cui al presente articolo, si applicheranno le penali previste all’art. 4.5 5.15 – Penali.

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Samples: Polizza All Risks

Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Con periodicità La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale, e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 15 giorni solari successivi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi: - estremi del sinistro; - numero sinistro attribuito dalla Società; - data del sinistro; - data della denuncia; - tipologia dell’evento - stato di avanzamento dell’iter liquidativo (senza seguito – liquidato – riservato); - gli importi liquidati o riservati per ogni sinistro. Tale elenco dovrà essere fornito in formato excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura). Inoltre la Società si impegna a fornire all’Agenzia delle Entratesemestralmente l’elenco completo dei sinistri respinti, tramite Broker, entro il termine corredato da relativa motivazione e data di 10 (dieci) giorni dalla scadenza del semestre, i dati afferenti l’andamento del rischiochiusura; il predetto termine è elevato annualmente invece sarà tenuto a 60 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà fornire il rapporto sinistri/sinistri a premi riferito all’anno in questioneall'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre, con cognizione, . Salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesti dalla Contraente dovranno essere forniti secondo la tempistica e le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: a) sinistri denunciati con indicazione: data di apertura sinistro; N° repertorio assegnato modalità dalla Società; b) sinistri aperti con riserva (con indicazione dell’importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione della data e dell’importo liquidato); d) sinistri respinti (con indicazione della data e della motivazione). In ogni caso la Società si impegna a fornire i dati afferenti all’andamento del rischio entro 10 (dieci) giorni dall’eventuale richiesta effettuata dall’Agenzia delle Entrate e/o dal Broker. Rimane fermo l’obbligo della Società di fornire tali dati anche dopo la scadenza definitiva del contratto e fino al termine della chiusura definitiva dei sinistri denunciati. In caso di mancato rispetto dei termini temporali di cui al presente articolo, si applicheranno le penali previste all’art. 4.5 – Penali.stessa indicate

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Samples: Assicurazione Di Responsabilità Civile