Common use of Obbligo di riservatezza Clause in Contracts

Obbligo di riservatezza. L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti dall’INVALSI, da Amministrazioni o da altri soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso INVALSI ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. In caso di inadempienza, l’INVALSI si avvarrà degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida (art. 6 DPR 20.08.2001, n° 384), fatto salvo il ricorso all’Autorità giudiziaria ove ricorrano i presupposti previsti dall’art. 622 del Codice Penale.

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Obbligo di riservatezza. L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti dall’INVALSI, da Amministrazioni o da altri soggetti coinvolti nell’espletamento del serviziodella fornitura. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad osservare eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso INVALSI ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. In caso di inadempienza, l’INVALSI si avvarrà degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida (art. 6 DPR 20.08.2001, n° 384), fatto salvo il ricorso all’Autorità giudiziaria ove ricorrano i presupposti previsti dall’art. 622 del Codice Penale.

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Obbligo di riservatezza. L’Aggiudicatario si obbliga ad a osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti dall’INVALSI, da Amministrazioni o da altri soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad a eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell'Accordo Quadro e dei singoli specifici contratti, salvo che lo stesso INVALSI ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inadempienza, l’INVALSI si avvarrà degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida (art. 6 DPR 20.08.2001, n° 384), fatto salvo il ricorso all’Autorità giudiziaria ove ricorrano i presupposti previsti dall’art. 622 del Codice Penale.

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Obbligo di riservatezza. L’Aggiudicatario si obbliga ad a osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti dall’INVALSI, da Amministrazioni o da altri soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad a eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso INVALSI ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inadempienza, l’INVALSI si avvarrà degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida (art. 6 DPR 20.08.2001, n° 384), fatto salvo il ricorso all’Autorità giudiziaria ove ricorrano i presupposti previsti dall’art. 622 del Codice Penale.

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