Obbligo di riservatezza. Ciascuna Parte, anche ai sensi dell’art. 621 e successivi c.p., e degli art. 98 e 99 del Dlgs. 10 febbraio 2005, n°30 (codice della proprietà industriale), si impegna a mantenere riservati con almeno la stessa cura usata per le proprie informazioni riservate, a non comunicare, o altrimenti rendere disponibili a terzi e ad utilizzare solo per l’esecuzione dell’ Accordo, le informazioni riservate riguardanti direttamente o indirettamente l’Accordo e il suo contenuto, il lavoro svolto o da svolgere, l’organizzazione, l’attività e/o il know how dell’altra Parte e/o di terzi e/o comunque comunicate dall’altra Parte per l’esecuzione dell’Accordo o di cui la Parte ricevente o i propri dipendenti vengano altrimenti a conoscenza nell’esecuzione dell’Accordo, siano esse o meno contenute in documenti classificati con le diciture “Uso Interno”, “Confidenziale”, “Esclusivo”, (nel seguito le “Informazioni Riservate”). I suddetti obblighi non si applicano a quelle singole informazioni: (i) che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione alla Parte ricevente, o che lo diventino successivamente, senza inadempienza da parte della Parte ricevente alle disposizioni del presente Accordo (ii) che siano già lecitamente conosciute dalla Parte ricevente, senza vincoli di riservatezza o limiti d’uso prima di riceverle dalla Parte comunicante, (iii) che la Parte ricevente riceva lecitamente da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad obblighi di riservatezza o limiti d’uso di tali informazioni o (iv) quelle informazioni la cui comunicazioni sia richiesta dalla legge, e/o da un legittimo provvedimento dell’Autorità o (v) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dall’altra Parte. Ferma restando la generalità di quanto precede, è comunque fatto divieto alla Parte ricevente di duplicare, riprodurre, modificare o elaborare in tutto o in parte le Informazioni Riservate, salvo nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione dell’Accordo. Le Informazioni Riservate ed ogni loro modifica, elaborazione o lavoro derivato sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte proprietaria e dei suoi danti causa. Né questo Accordo né la comunicazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per le Parti Riceventi di diritti a concessioni di licenze o altri diritti di uso su brevetti, domande di brevetti, diritti d’autore o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sulle Informazioni Riservate, modifiche, elaborazioni e/o lavori derivati e/o su dati o informazioni in essi compresi. Su richiesta di una delle Parti, ovvero alla conclusione o alla interruzione, per qualsiasi motivo, del presente Accordo, la Parte ricevente si obbliga a riconsegnare entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta richiesta o dalla conclusione o interruzione del/della Contratto/Accordo all’altra Parte ovvero, a scelta di quest'ultima, a distruggere, e attestare per iscritto la distruzione, ogni copia di tutti i documenti o altro materiale in qualsiasi forma in possesso della Parte ricevente e dei propri dipendenti, che contengano o che si riferiscano alle “Informazioni Riservate”, e a cancellare o distruggere, e attestare per iscritto la cancellazione o distruzione, di qualsiasi registrazione delle “Informazioni Riservate” effettuata su computer o altro macchinario posseduto o utilizzato dalla Parte ricevente e dai propri dipendenti. Per dipendenti delle Parti ai fini del presente articolo si intendono i lavoratori dipendenti o equiparati ai sensi di legge, i consulenti, i subappaltatori e qualunque terzo che con la Parte abbia un rapporto contrattuale o di fatto. In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente Accordo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., fatti salvi la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ed ogni altro diritto o rimedio. Gli obblighi di riservatezza e non uso saranno validi per tutta la durata dell’Accordo e continueranno ad essere efficaci per un periodo di 5 (cinque) anni dopo la cessazione dell’Accordo per qualsiasi causa intervenuta.
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Sources: Co Location Agreement, Co Location Agreement, Co Location Agreement
Obbligo di riservatezza. Ciascuna ParteL’appaltatore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia, informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell’esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza. Ai fini del contratto sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano: • Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche ai sensi dell’artnon a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all’esterno dell’ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l’uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la AISA IMPIANTI; • Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservate”. 621 e successivi c.p.Non sono considerate riservate, e degli artindipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d’opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all’appaltatore. 98 e 99 del Dlgs. 10 febbraio 2005, n°30 (codice della proprietà industriale), L’appaltatore si impegna a mantenere riservati con almeno la stessa cura usata non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le proprie informazioni riservate, a Informazioni Riservate fornite da AISA IMPIANTI nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non comunicare, o altrimenti rendere disponibili a terzi e ad utilizzare solo per l’esecuzione dell’ Accordo, le informazioni riservate riguardanti direttamente o indirettamente l’Accordo e il suo contenuto, il lavoro svolto o da svolgere, l’organizzazione, l’attività divulgarle ai propri dipendenti e/o il know how dell’altra Parte e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all’esecuzione del contratto. L’appaltatore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di terzi e/o comunque comunicate dall’altra Parte per l’esecuzione dell’Accordo o di cui la Parte ricevente o i propri dipendenti vengano altrimenti a conoscenza nell’esecuzione dell’Accordo, siano esse o meno contenute in documenti classificati con le diciture “Uso Interno”, “Confidenziale”, “Esclusivo”, (nel seguito le “Informazioni Riservate”). I suddetti obblighi non si applicano a quelle singole informazioni:
(i) che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione alla Parte ricevente, o che lo diventino successivamente, senza inadempienza da parte della Parte ricevente alle disposizioni del presente Accordo
(ii) che siano già lecitamente conosciute dalla Parte ricevente, senza vincoli di riservatezza o limiti d’uso prima di riceverle dalla Parte comunicante,
(iii) che la Parte ricevente riceva lecitamente da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad obblighi di riservatezza o limiti d’uso di tali informazioni o
(iv) quelle informazioni la cui comunicazioni sia richiesta dalla legge, e/ordine dell’autorità giudiziaria o da un legittimo provvedimento dell’Autorità o
(v) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l’appaltatore riceva tale richiesta di “rilevazione per iscritto dall’altra Parteobbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva ad AISA IMPIANTI al fine di concedere a quest’ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare. Ferma restando la generalità di quanto precede, è comunque fatto divieto alla Parte ricevente di duplicare, riprodurre, modificare o elaborare in tutto o in parte Tutte le Informazioni Riservate, salvo nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione dell’Accordo. Le Informazioni Riservate ed ogni loro modificain qualsiasi forma esse siano, elaborazione o lavoro derivato sono e resteranno rimangono di esclusiva proprietà della Parte proprietaria di AISA IMPIANTI. L’appaltatore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e dei suoi danti per i propri aventi causa. Né questo Accordo né la comunicazione , ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per le Parti Riceventi di diritti durata del contratto e a concessioni di licenze o altri diritti di uso su brevetti, domande di brevetti, diritti d’autore o distruggere irreversibilmente da qualsiasi altro diritto di proprietà industriale supporto (cartaceo e/o intellettuale sulle digitale) dette Informazioni RiservateRiservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, modificheper qualsivoglia motivo, elaborazioni degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta di ▇▇▇▇ IMPIANTI, dando allo stesso contestuale prova scritta dell’avvenuta eliminazione. L’appaltatore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o lavori derivati terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o su dati delle informazioni e/o informazioni in essi compresidei documenti, dandone ugualmente prova scritta a AISA IMPIANTI. Su richiesta di una delle PartiÈ altresì vietata sia all’appaltatore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero alla conclusione o alla interruzione, per qualsiasi motivo, del presente Accordo, la Parte ricevente si obbliga a riconsegnare entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta richiesta o dalla conclusione o interruzione del/della Contratto/Accordo all’altra Parte ovvero, a scelta di quest'ultima, a distruggere, e attestare per iscritto la distruzione, ogni copia di tutti i documenti o altro materiale in qualsiasi forma in possesso della Parte ricevente e dei propri dipendenti, che contengano o che si riferiscano alle “Informazioni Riservate”, e a cancellare o distruggere, e attestare per iscritto la cancellazione o distruzione, di qualsiasi registrazione delle “Informazioni Riservate” effettuata su computer o altro macchinario posseduto o utilizzato dalla Parte ricevente e dai propri dipendenti. Per dipendenti delle Parti ai fini del presente articolo si intendono i lavoratori dipendenti o equiparati ai sensi di legge, i consulenti, i subappaltatori e qualunque soggetto terzo che con la Parte l’appaltatore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l’asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell’attività di cui al contratto. L’appaltatore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati. In particolare, l’appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AISA IMPIANTI da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest’ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell’esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto da AISA IMPIANTI per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell’appaltatore, del personale in servizio presso l’appaltatore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo. Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopradel presente articolo, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente Accordo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., fatti salvi la facoltà di richiedere il risarcimento AISA IMPIANTI si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei danni ed ogni altro diritto o rimediopropri interessi. Gli Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza e non uso saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per tutta la durata dell’Accordo qualsivoglia motivo, del contratto e continueranno ad essere efficaci per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni dopo la cessazione dell’Accordo per qualsiasi causa intervenutaanni.
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Sources: Accordo Quadro Per La Manutenzione Della Carpenteria Metallica
Obbligo di riservatezza. 6.1 Ciascuna Parte, anche ai sensi dell’art. 621 delle Parti si obbliga e successivi c.p., e degli art. 98 e 99 del Dlgs. 10 febbraio 2005, n°30 (codice della proprietà industriale), si impegna a mantenere riservati con almeno la stessa cura usata per le proprie informazioni riservate, a non comunicare, o altrimenti rendere disponibili a terzi e ad utilizzare solo per l’esecuzione dell’ Accordo, le informazioni riservate riguardanti direttamente o indirettamente l’Accordo e il suo contenuto, il lavoro svolto o da svolgere, l’organizzazione, l’attività e/o il know how dell’altra Parte e/o di terzi e/o comunque comunicate dall’altra Parte per l’esecuzione dell’Accordo o di cui la Parte ricevente o far sì che i propri dipendenti vengano altrimenti a conoscenza nell’esecuzione dell’Accordo, siano esse o meno contenute in documenti classificati con le diciture “Uso Interno”, “Confidenziale”, “Esclusivo”, (nel seguito le “Informazioni Riservate”). I suddetti obblighi non si applicano a quelle singole informazioni:
(i) che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione alla Parte ricevente, o che lo diventino successivamente, senza inadempienza da parte della Parte ricevente alle disposizioni del presente Accordo
(ii) che siano già lecitamente conosciute dalla Parte ricevente, senza vincoli di riservatezza o limiti d’uso prima di riceverle dalla Parte comunicante,
(iii) che la Parte ricevente riceva lecitamente da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad obblighi di riservatezza o limiti d’uso di tali informazioni o
(iv) quelle informazioni la cui comunicazioni sia richiesta dalla legge, e/o da un legittimo provvedimento dell’Autorità o
(v) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dall’altra Parte. Ferma restando la generalità di quanto precede, è comunque fatto divieto alla Parte ricevente di duplicare, riprodurre, modificare o elaborare in tutto o in parte le Informazioni Riservate, salvo nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione dell’Accordo. Le Informazioni Riservate ed ogni loro modifica, elaborazione o lavoro derivato sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte proprietaria e dei suoi danti causa. Né questo Accordo né la comunicazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per le Parti Riceventi di diritti a concessioni di licenze o altri diritti di uso su brevetti, domande di brevetti, diritti d’autore o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sulle Informazioni Riservate, modifiche, elaborazioni e/o lavori derivati e/o su dati o informazioni in essi compresi. Su richiesta di una delle Parti, ovvero alla conclusione o alla interruzione, per qualsiasi motivo, del presente Accordo, la Parte ricevente si obbliga a riconsegnare entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta richiesta o dalla conclusione o interruzione del/della Contratto/Accordo all’altra Parte ovvero, a scelta di quest'ultima, a distruggere, e attestare per iscritto la distruzione, ogni copia di tutti i documenti o altro materiale in qualsiasi forma in possesso della Parte ricevente e dei propri dipendenti, che contengano o che collaboratori, consulenti coinvolti nello Studio si riferiscano alle “Informazioni Riservate”obblighino, e a cancellare o distruggere, e attestare per iscritto la cancellazione o distruzione, durante il periodo di qualsiasi registrazione delle “Informazioni Riservate” effettuata su computer o altro macchinario posseduto o utilizzato dalla Parte ricevente e dai propri dipendenti. Per dipendenti delle Parti ai fini validità del presente articolo si intendono i lavoratori dipendenti o equiparati ai sensi di legge, i consulenti, i subappaltatori Accordo e qualunque terzo che con la Parte abbia un rapporto contrattuale o di fatto. In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente Accordo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., fatti salvi la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ed ogni altro diritto o rimedio. Gli obblighi di riservatezza e non uso saranno validi per tutta la durata dell’Accordo e continueranno ad essere efficaci per un periodo di 5 (cinque) anni dopo dal suo termine (garantendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 cod. civ.), a mantenere strettamente riservate e a non comunicare, in tutto o in parte, a terzi, le informazioni riservate dell'altra Parte ricevute o generate in ragione del presente Accordo, e ad utilizzare tali informazioni riservate esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell'Accordo e dello svolgimento dello Studio.
6.2 Non costituiscono informazioni riservate, le informazioni che:
(i) siano di pubblico dominio al momento della sottoscrizione del presente Accordo o lo divengano successivamente, purché ciò non avvenga in conseguenza della violazione del presente Accordo o di un obbligo di riservatezza sussistente in capo a terzi;
(ii) siano state legittimamente comunicate da terzi non vincolati da un obbligo di riservatezza nei confronti del proprietario delle informazioni riservate;
(iii) siano sviluppate da una Parte, indipendentemente dalle informazioni riservate o di proprietà dell'altra Parte.
6.3 Fermo restando quanto ai commi precedenti, le Parti concordano che la cessazione dell’Accordo divulgazione delle informazioni riservate è consentita: - ai componenti dei Comitati Etici competenti per qualsiasi causa intervenutail Promotore Unico, essendo gli stessi Comitati Etici sottoposti ai medesimi obblighi di confidenzialità; - alle Autorità Regolatorie; - qualora le informazioni riservate debbano essere rese pubbliche ai sensi di una disposizione normativa imperativa o per ordine di una pubblica autorità, purché la Parte proprietaria di tali informazioni riservate sia tempestivamente informata dell’obbligo di divulgazione.
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Sources: Research and Development
Obbligo di riservatezza. Ciascuna ParteTutte le segnalazioni ed i relativi allegati non sono utilizzati oltre il tempo necessario per darne seguito. È previsto che l’identità del segnalante unitamente a qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non siano rivelate senza il consenso espresso del segnalante stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. La Società tutela l’identità delle persone coinvolte, dei facilitatori e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. Le circostanze di mitigazione della tutela del diritto alla riservatezza comprendono: - nell’ambito di un procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 c.p.p.: è imposto l’obbligo di segretezza degli atti delle CONFIDENTIAL Page 9 of 28 indagini preliminari sino al momento in cui l’indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura di tale fase; - nell’ambito del procedimento stabilito presso la Corte dei Conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; - nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche ai sensi dell’art. 621 e successivi c.p.se conseguenti alla stessa; - qualora la contestazione sia fondata, e degli art. 98 e 99 del Dlgs. 10 febbraio 2005, n°30 (codice della proprietà industriale), si impegna a mantenere riservati con almeno la stessa cura usata per le proprie informazioni riservate, a non comunicare, o altrimenti rendere disponibili a terzi e ad utilizzare solo per l’esecuzione dell’ Accordo, le informazioni riservate riguardanti direttamente o indirettamente l’Accordo e il suo contenuto, il lavoro svolto o da svolgere, l’organizzazione, l’attività e/o il know how dell’altra Parte e/o di terzi e/o comunque comunicate dall’altra Parte per l’esecuzione dell’Accordo o di cui la Parte ricevente o i propri dipendenti vengano altrimenti a conoscenza nell’esecuzione dell’Accordo, siano esse o meno contenute in documenti classificati con le diciture “Uso Interno”, “Confidenziale”, “Esclusivo”, (nel seguito le “Informazioni Riservate”). I suddetti obblighi non si applicano a quelle singole informazioni:
(i) che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione alla Parte ricevente, o che lo diventino successivamente, senza inadempienza da parte della Parte ricevente alle disposizioni del presente Accordo
(ii) che siano già lecitamente conosciute dalla Parte ricevente, senza vincoli di riservatezza o limiti d’uso prima di riceverle dalla Parte comunicante,
(iii) che la Parte ricevente riceva lecitamente da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad obblighi di riservatezza o limiti d’uso di tali informazioni o
(iv) quelle informazioni la cui comunicazioni sia richiesta dalla legge, e/o da un legittimo provvedimento dell’Autorità o
(v) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dall’altra Parte. Ferma restando la generalità di quanto precede, è comunque fatto divieto alla Parte ricevente di duplicare, riprodurre, modificare o elaborare in tutto o in parte le Informazioni Riservateparte, salvo nella misura strettamente necessaria sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per l’esecuzione dell’Accordo. Le Informazioni Riservate ed ogni loro modifica, elaborazione o lavoro derivato sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte proprietaria e dei suoi danti causa. Né questo Accordo né la comunicazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per le Parti Riceventi di diritti a concessioni di licenze o altri diritti di uso su brevetti, domande di brevetti, diritti d’autore o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sulle Informazioni Riservate, modifiche, elaborazioni e/o lavori derivati e/o su dati o informazioni in essi compresi. Su richiesta di una delle Parti, ovvero alla conclusione o alla interruzione, per qualsiasi motivo, del presente Accordodifesa dell’incolpato, la Parte ricevente si obbliga a riconsegnare entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta richiesta o dalla conclusione o interruzione del/della Contratto/Accordo all’altra Parte ovvero, a scelta di quest'ultima, a distruggere, e attestare per iscritto la distruzione, ogni copia di tutti i documenti o altro materiale in qualsiasi forma in possesso della Parte ricevente e dei propri dipendenti, che contengano o che si riferiscano alle “Informazioni Riservate”, e a cancellare o distruggere, e attestare per iscritto la cancellazione o distruzione, di qualsiasi registrazione delle “Informazioni Riservate” effettuata su computer o altro macchinario posseduto o utilizzato dalla Parte ricevente e dai propri dipendenti. Per dipendenti delle Parti segnalazione sarà utilizzabile ai fini del presente articolo si intendono i lavoratori dipendenti o equiparati procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante a rivelare la propria identità; - nei casi di procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, sarà dato avviso in forma scritta al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione sarà indispensabile anche ai sensi fini della difesa della persona coinvolta. Poste la vigenza delle mitigazioni appena elencate, il soggetto coinvolto, su sua istanza, è sentito anche attraverso un procedimento cartolare mediante l’acquisizione di legge, i consulenti, i subappaltatori osservazioni scritte e qualunque terzo che con la Parte abbia un rapporto contrattuale o di fattodocumenti. In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente Accordo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., fatti salvi la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ed ogni altro diritto o rimedio. Gli Tra gli obblighi di riservatezza si comprendono: - la sottrazione della segnalazione e non uso saranno validi per tutta della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇ ▇ all’accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ▇▇. ▇▇▇ ▇.▇▇▇. ▇. ▇▇/▇▇▇▇; - le amministrazioni ed enti coinvolti nella gestione delle segnalazioni garantiscono la durata dell’Accordo e continueranno riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l’eventuale trasferimento delle segnalazioni ad essere efficaci per un periodo di 5 (cinque) anni dopo la cessazione dell’Accordo per qualsiasi causa intervenutaaltre autorità competenti.
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Sources: Standard Operating Procedure
Obbligo di riservatezza. Ciascuna Parte, anche ai sensi dell’art. 621 L’Operatore Economico riconosce il carattere confidenziale di qualsiasi Informazione Riservata comunicatagli dalla Società e successivi c.p., e degli art. 98 e 99 del Dlgs. 10 febbraio 2005, n°30 (codice della proprietà industriale), conseguentemente si impegna a mantenere riservati con almeno la stessa cura usata per le proprie informazioni riservate, a non comunicare, o altrimenti rendere disponibili a terzi e ad utilizzare solo per l’esecuzione dell’ Accordo, le informazioni riservate riguardanti direttamente o indirettamente l’Accordo e il suo contenuto, il lavoro svolto o da svolgere, l’organizzazione, l’attività e/o il know how dell’altra Parte e/o di terzi e/o comunque comunicate dall’altra Parte per l’esecuzione dell’Accordo o di cui la Parte ricevente o i propri dipendenti vengano altrimenti a conoscenza nell’esecuzione dell’Accordo, siano esse o meno contenute in documenti classificati con le diciture “Uso Interno”, “Confidenziale”, “Esclusivo”, (nel seguito le “Informazioni Riservate”). I suddetti obblighi non si applicano a quelle singole informazioniirrevocabilmente a:
(ia) che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione alla Parte riceventeconsentire l’accesso e l’utilizzo delle Informazioni Riservate solo ai Soggetti Autorizzati, o che lo diventino successivamente, senza inadempienza da parte della Parte ricevente alle disposizioni del presente Accordo
(ii) che siano già lecitamente conosciute dalla Parte ricevente, senza vincoli di riservatezza o limiti d’uso prima di riceverle dalla Parte comunicante,
(iii) che debitamente informati circa la Parte ricevente riceva lecitamente da un terzo legittimato a farlo natura confidenziale delle stesse e non vincolato ad gli obblighi di riservatezza o limiti d’uso derivanti dal presente Impegno Irrevocabile, assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso di tali informazioni oviolazione degli impegni di confidenzialità assunti di cui al presente Impegno Irrevocabile anche da parte dei Soggetti Autorizzati;
(ivb) quelle informazioni la cui comunicazioni sia richiesta dalla legge, e/o utilizzare e fare in modo che vengano utilizzate da un legittimo provvedimento dell’Autorità o
(v) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dall’altra Parte. Ferma restando la generalità di quanto precede, è comunque fatto divieto alla Parte ricevente di duplicare, riprodurre, modificare o elaborare in tutto o in parte dei Soggetti Autorizzati le Informazioni Riservate, salvo nella misura strettamente necessaria Riservate solo per l’esecuzione dell’Accordo. Le lo Scopo indicato nelle premesse;
c) mantenere e fare in modo che venga mantenuta da parte dei Soggetti Autorizzati la massima riservatezza ed il più stretto riserbo sulle Informazioni Riservate in proprio possesso, conservarle ed utilizzarle e fare in modo che vengano conservate e utilizzate da parte dei Soggetti Autorizzati con misure di sicurezza ed un grado di attenzione pari ai migliori standard professionali ed in ogni loro modificacaso almeno pari a quelli utilizzati per la tutela dei propri dati riservati, elaborazione o lavoro derivato sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte proprietaria e dei suoi danti causa. Né questo Accordo né la comunicazione di tali da garantire un’adeguata protezione delle Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per da furti, danni, perdite o accesso non autorizzato;
d) informare immediatamente la Società non appena l’Operatore Economico venga a conoscenza del fatto che le Parti Riceventi di diritti Informazioni Riservate siano state rivelate a concessioni di licenze o altri diritti di uso su brevetti, domande di brevetti, diritti d’autore o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale un soggetto terzo diverso dai Soggetti Autorizzati;
e/o intellettuale sulle Informazioni Riservate, modifiche, elaborazioni e/o lavori derivati e/o su dati o informazioni in essi compresi. Su richiesta di una delle Parti, ovvero alla conclusione o alla interruzione, per qualsiasi motivo, del presente Accordo, la Parte ricevente si obbliga a riconsegnare entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta richiesta o dalla conclusione o interruzione del/della Contratto/Accordo all’altra Parte ovvero, a scelta di quest'ultima, a distruggere, e attestare per iscritto la distruzione, ogni copia di tutti i documenti o altro materiale in qualsiasi forma in possesso della Parte ricevente e dei propri dipendenti, che contengano o che si riferiscano alle “Informazioni Riservate”, e a cancellare ) restituire o distruggere, e attestare su richiesta scritta della Società o nel caso in cui cessi il reciproco interesse per iscritto la cancellazione lo Scopo di cui in premessa, tutte le Informazioni Riservate fornite o distruzioneaffidate in forma scritta, di qualsiasi registrazione delle “cartacea o su altro supporto rigido entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta scritta;
f) non rilasciare o divulgare, senza il preventivo consenso scritto della Società, alcun comunicato o annuncio riguardo alle Informazioni Riservate” effettuata su computer ;
g) tenere indenne e manlevata la Società da ogni danno, perdita, costo o altro macchinario posseduto o utilizzato spesa che potesse alla stessa derivare dalla Parte ricevente e dai propri dipendenti. Per dipendenti delle Parti ai fini del presente articolo si intendono i lavoratori dipendenti o equiparati ai sensi di legge, i consulenti, i subappaltatori e qualunque terzo che con la Parte abbia un rapporto contrattuale o di fatto. In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Parte non inadempiente potrà risolvere il al presente Accordo, ai sensi dell’articolo 1456 c.cImpegno Irrevocabile e/o dall’uso improprio delle Informazioni Riservate., fatti salvi la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ed ogni altro diritto o rimedio. Gli obblighi di riservatezza e non uso saranno validi per tutta la durata dell’Accordo e continueranno ad essere efficaci per un periodo di 5 (cinque) anni dopo la cessazione dell’Accordo per qualsiasi causa intervenuta.
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Sources: Public Procurement Notice