Offerta pubblica di acquisto residuale e diritto di acquisto di cui all’art. 111 del TUF Clausole campione

Offerta pubblica di acquisto residuale e diritto di acquisto di cui all’art. 111 del TUF. Qualora l’Offerente, a seguito dell’Offerta, venga a detenere una partecipazione - sommando fra loro le azioni proprie dell’Emittente, quelle detenute direttamente dall’Offerente e quelle detenute dall'Offerente tramite BTNH, all’esito dell’Offerta - superiore al 90%, ma inferiore al 98%, del capitale sociale dell’Emittente sottoscritto e versato alla data di chiusura del periodo di adesione, l’Offerente ha dichiarato che intende promuovere, nel rispetto dei termini e condizioni di cui all’articolo 108 TUF, un’offerta pubblica di acquisto residuale sulle Azioni, ai sensi dello stesso articolo 108 TUF (“Offerta Residuale”). A seguito dell’eventuale Offerta Residuale, Borsa Italiana, ai sensi dell’articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (“Regolamento di Borsa”), disporrà la revoca delle azioni dell’Emittente dalla quotazione sul MTAX, a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell’Offerta Residuale. Nel caso in cui, a seguito dell’Offerta o dell’Offerta Residuale sulle Azioni, l’Offerente venga a detenere una partecipazione - sommando fra loro le azioni proprie dell’Emittente, quelle detenute direttamente dall’Offerente e quelle detenute dall'Offerente tramite BTNH, all’esito dell’Offerta o dell’Offerta Residuale - superiore al 98% del capitale sociale dell’Emittente sottoscritto e versato alla data di chiusura del relativo periodo di adesione, l’Offerente ha dichiarato la propria intenzione di esercitare il diritto di acquistare le rimanenti Azioni ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 111 del Testo Unico (“Diritto di Acquisto”). Il Diritto di Xxxxxxxx sarà esercitato entro quattro mesi dalla conclusione dell’Offerta sulle Azioni depositando il prezzo di acquisto per le rimanenti Azioni fissato, ai sensi dell’articolo 111 del Testo Unico, da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Milano. Ai sensi dell’articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la revoca delle azioni dell’Emittente dalla quotazione sul MTAX, con effetto a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell’Offerta, qualora l’Offerente eserciti il Diritto di Acquisto.